PDL 747

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 747

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

d'iniziativa dei deputati
CECCANTI, ANNIBALI, MURONI, UNGARO

Modifica all'articolo 79 della Costituzione, concernente l'introduzione del divieto della concessione di condoni

Presentata il 19 giugno 2018

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Onorevoli Colleghi! — I condoni minano la credibilità delle istituzioni e finiscono così con lo scambiare un vantaggio immediato di risorse con un indebolimento strutturale delle entrate.
Ciò nonostante periodicamente alcuni Governi sembrano non voler resistere alla tentazione, sia pure camuffando in varie forme i condoni, a cominciare dal titolo dei provvedimenti. Per questa ragione occorre prevedere precisi vincoli costituzionali che proibiscano stabilmente qualsiasi forma di condono tributario, edilizio o previdenziale, tranne casi estremi per i quali si può prevedere la soglia di due terzi, inserendo tale previsione nell'articolo 79 della Costituzione, per l'approvazione delle leggi relative ad amnistia e indulto.
Per quanto esposto, si auspicano un esame ed un'approvazione in tempi rapidi della presente proposta di legge costituzionale.

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PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

Art. 1.

1. All'articolo 79 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«È vietata qualsiasi forma di condono tributario, edilizio o previdenziale, fatte salve le eccezioni deliberate con legge approvata con la maggioranza di cui al primo comma».

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