PDL 746

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 746

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
CENNI, SANDRA SAVINO, FRAGOMELI, CARLA CANTONE, GADDA, D'ALESSANDRO, ZARDINI, PAITA, UNGARO, BONOMO, DE MENECH, GERMANÀ, BERLINGHIERI, BRAGA, ASCANI, INCERTI, ROTTA, PEZZOPANE, FIORINI, OCCHIONERO

Istituzione del Registro nazionale dei paesaggi rurali di interesse storico, delle pratiche agricole e delle conoscenze tradizionali

Presentata il 18 giugno 2018

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Onorevoli Colleghi! — Con il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 17070 del 19 novembre 2012, è stato costituito l'Osservatorio nazionale del paesaggio rurale, delle pratiche agricole e conoscenze tradizionali. Con lo stesso decreto è stato altresì istituito il Registro nazionale dei paesaggi rurali di interesse storico, delle pratiche agricole e delle conoscenze tradizionali, di seguito «Registro», e sono state definite le modalità per la sua gestione e per la selezione delle candidature. Il Registro ha come obiettivo la salvaguardia dei paesaggi agricoli, forestali e pastorali che hanno conservato i caratteri storici legati alla permanenza di forme di produzione, di tecniche di allevamento, di sistemazioni del terreno, di mosaici paesistici e di manufatti, collegati a produzioni alimentari di qualità.
L'istituzione del Registro ha fatto seguito all'introduzione del paesaggio all'interno del Piano strategico nazionale di sviluppo rurale 2007-2013 e all'assunzione di competenze da parte del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in materia di politiche sul paesaggio rurale, come indicato prima dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2012, n. 41, successivamente abrogato, e poi dal regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 105, relativi alla riorganizzazione dello stesso dicastero. L'obiettivo è quello di favorire la competitività dell'agricoltura italiana e il miglioramento della qualità ambientale e della qualità della vita nelle aree rurali, individuando nel paesaggio un valore aggiunto del nostro sistema Paese non riproducibile dalla concorrenza.
Un'altra motivazione riguarda il fatto che né la World Heritage List dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (UNESCO), né il nuovo programma dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO) sulla conservazione dei paesaggi agrari potranno dare piena visibilità alla grande quantità di luoghi agrari di valore storico presenti nel territorio italiano; è stato quindi necessario anche elaborare un nuovo strumento capace di riconoscerli e di valorizzarli in chiave di promozione turistica a livello nazionale e internazionale.
L'istituzione del Registro prende le mosse da un'indagine conoscitiva promossa dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali svolta in tutte le regioni italiane nel 2010. Tale indagine ha identificato non soltanto una prima serie di 120 aree di paesaggio storico che sono state sottoposte a monitoraggio, ma anche un ulteriore vasto patrimonio di paesaggi storici da valorizzare, evidenziando, oltre al loro valore identitario, economico, ambientale e sociale, le criticità e le minacce relative a una non corretta conservazione. È stato infatti segnalato, in primo luogo, l'abbandono, che avanza a più di 120.000 ettari all'anno su scala nazionale, particolarmente nelle are montane e collinari: una perdita di suolo coltivato che comporta gravi conseguenze per il rischio idrogeologico e per la perdita di biodiversità agricola e che testimonia una tendenza all'industrializzazione eccessiva dell'agricoltura che mette progressivamente fuori mercato le produzioni tipiche, oltre a degradare la qualità del paesaggio. In termini di estensione territoriale l'abbandono coinvolge superfici molto superiori a quelle soggette all'urbanizzazione.
La stessa indagine ha anche rilevato l'assenza di strumenti di tutela adeguati, dimostrando come l'attuale sistema normativo «vincolistico» tenda a favorire e a mantenere tale abbandono rurale nonché a promuovere processi di riforestazione non idonei, in particolare nelle aree a vincolo paesaggistico e all'interno del sistema delle aree protette. Tale fenomeno si registra anche riguardo a forme di gestione storica dei boschi che sono spesso limitate a causa del regime vincolistico esistente. Questo mette a rischio non solo la possibilità di ripristinare i paesaggi abbandonati, ma anche di difendere quelli esistenti, in quanto non esistono strumenti normativi rivolti a contenere gli effetti dell'abbandono assegnando un valore prioritario alla difesa del paesaggio agrario.
Dopo un necessario periodo di affinamento dei criteri di selezione e degli studi preparatori il Registro ha iscritto ad oggi formalmente tre territori al suo interno (le colline di Valdobbiadene, in provincia di Treviso, le colline di Soave, in provincia di Verona, e i paesaggi silvo-pastorali di Moscheta, in provincia di Firenze), mentre oltre 100 comuni in tutta Italia hanno fatto domanda di iscrizione nel corso dell'anno 2016. Si tratta indiscutibilmente di un grande successo che conferma come la proposta abbia risposto a un'esigenza specifica di tanti territori, sia quelli già affermati sia soprattutto quelli marginali presenti nelle aree interne, a cui vanno date risposte adeguate.
Per assicurare continuità, risorse certe e solidità politica e istituzionale a questo progetto sarebbe quindi auspicabile rafforzare le norme attuali (e, in particolare, il Registro) trasformandole da fonti di diritto secondario a fonti di diritto primario. Le motivazioni che giustificano tale provvedimento sono quindi le seguenti:

1) assicurare che nei territori iscritti nel Registro l'obiettivo della conservazione delle colture storiche e delle relative pratiche agricole sia prevalente rispetto ad altre forme di tutela (per esempio la conservazione della natura e il vincolo paesistico e idrogeologico);

2) cautelare, nelle aree iscritte nel Registro, l'automatica applicazione delle disposizioni del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227, recante «Orientamento e modernizzazione del settore forestale, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57», per quanto riguarda il recupero dei paesaggi rurali abbandonati soggetti a riforestazione, escludendo la necessità di procedure autorizzative a livello regionale o nazionale, ma vincolando i terreni alla destinazione agricola;

3) assegnare al Registro il ruolo di lista nazionale per la preselezione dei paesaggi rurali che vogliono candidarsi per l'iscrizione alla World Heritage List dell'UNESCO e al programma della FAO

4) istituire un marchio di qualità dei «paesaggi storici» che certifichi il rapporto fra prodotti tipici e paesaggi storici, definendo il nuovo concetto di qualità in cui la qualità del paesaggio sia parte integrante della qualità dei prodotti tipici, anche a fini di promozione turistica;

5) assicurare il sostegno economico proveniente dai programmi di sviluppo rurale regionali agli agricoltori presenti nei territori iscritti nel Registro, con azioni e misure specifiche legate alla conservazione e al ripristino dei paesaggi storici nelle aree iscritte;

6) favorire la promozione turistica e la collocazione sul mercato dei prodotti agricoli certificati con il marchio «paesaggio storico»;

7) istituire un sistema di monitoraggio nazionale della qualità del paesaggio rurale storico.

La presente proposta di legge si compone di due articoli. L'articolo 1, al comma 1, istituisce presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali il Registro nazionale dei paesaggi rurali di interesse storico, delle pratiche agricole e delle conoscenze tradizionali; al comma 2 è ribadito che il Registro sarà gestito dall'Osservatorio nazionale secondo le modalità già presenti nel citato decreto ministeriale n. 17070 del 2012; il comma 3 stabilisce che le procedure per l'iscrizione nel Registro siano definite ai sensi dell'articolo 5 del medesimo decreto, mentre il comma 4 dispone che il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali aggiorni, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, lo stesso decreto. L'articolo 2 stabilisce, infine, che dal provvedimento non debbano derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le amministrazioni competenti debbano provvedere agli adempimenti previsti con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Istituzione del Registro nazionale dei paesaggi rurali di interesse storico, delle pratiche agricole e delle conoscenze tradizionali).

1. Ai sensi del comma 3 dell'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 105, è istituito, presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, il Registro nazionale dei paesaggi rurali di interesse storico, delle pratiche agricole e delle conoscenze tradizionali, di seguito denominato «Registro», di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 17070 del 19 novembre 2012, di cui al comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 290 del 13 dicembre 2012.
2. Il Registro è gestito dall'Osservatorio nazionale di cui all'articolo 1 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 17070 del 19 novembre 2012, secondo le modalità stabilite dall'articolo 4, comma 2, del medesimo decreto.
3. Le procedure per l'iscrizione nel Registro sono definite ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 17070 del 19 novembre 2012.
4. Con proprio decreto, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede ad apportare le modifiche necessarie al decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 17070 del 19 novembre 2012, al fine di adeguarlo a quanto disposto dalla medesima legge.

Art. 2.
(Disposizioni finali).

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Le amministrazioni competenti provvedono agli adempimenti di cui alla presente legge con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

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