PDL 731

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 731

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

d'iniziativa dei deputati
PRISCO, RAMPELLI, MELONI, ACQUAROLI, LUCA DE CARLO, RIZZETTO, ROTELLI, MASCHIO, FOTI, GEMMATO, DEIDDA, FIDANZA, FERRO, MOLLICONE, MONTARULI, LOLLOBRIGIDA, TRANCASSINI, LUCASELLI, CARETTA, CIABURRO, BUCALO, ZUCCONI, OSNATO

Modifica all'articolo 32 della Costituzione, in materia di promozione dell'accesso alla pratica sportiva

Presentata il 14 giugno 2018

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Onorevoli colleghi! – La presente proposta di legge costituzionale, che consta di un unico articolo, ha lo scopo di garantire la promozione della pratica sportiva, agevolando l'accesso ad essa da parte di tutti, attraverso la promozione delle attività volte ad impegnare e sviluppare le capacità psicomotorie della persona.
Si intende mettere al centro della Costituzione, come diritto soggettivo, lo sport in tutte le sue forme, dal momento che rappresenta un importante strumento formativo d'integrazione sociale e di diffusione di valori universali positivi. Lo sport è un veicolo di inclusione, partecipazione e aggregazione sociale nonché uno strumento di benessere psicofisico e di prevenzione.
La diffusione della pratica sportiva in quasi tutte le società del mondo contemporaneo è il segno evidente dell'importanza che lo sport ha assunto da un punto di vista civile, sociale e culturale.
L'articolo 32 della Costituzione dispone, al primo comma: «La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti».
Dunque il diritto alla salute riceve tutela dall'ordinamento sotto un duplice profilo, da un lato individuale e soggettivo e dall'altro sociale ed oggettivo. Inoltre, sono tutelati il diritto all'integrità psicofisica, il diritto all'assistenza sanitaria e il diritto alle cure gratuite per gli indigenti.
Con il riconoscimento dei diritti sociali da parte dello Stato, avvenuto con le Costituzioni adottate tra il primo ed il secondo dopoguerra, lo Stato si è assunto l'impegno di garantire la tutela di tali diritti, tra i quali è compreso anche il diritto alla salute, considerato dalla Corte costituzionale «un diritto primario ed assoluto», che merita piena ed esaustiva tutela.
Per questo riteniamo fondamentale che la salute debba essere tutelata in ogni modo, anche attraverso puntuali interventi socio-educativi e di promozione dello sport.
Salute e sport sono da sempre correlati. Lo sport e l'attività motoria costituiscono parte integrante della nostra realtà quotidiana. I risvolti sociali dello sport sono stati presi in considerazione in passato dalle istituzioni; ciò è accaduto guardando all'attività sportiva piuttosto come a uno strumento, un mezzo di promozione e di esercizio di altri diritti della personalità umana, diritti fondamentali come l'istruzione, la salute e la tutela dell'ambiente, e di valori quali la competizione leale, e la solidarietà, ma soprattutto dei diritti umani.
Il diritto si è adeguato ad una realtà in costante evoluzione, e sempre più protesa a dare rilevanza allo sport, strumento di contrasto di tutte le forme di esclusione sociale.
In questo senso è orientato il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) che, riconoscendo la funzione sociale dello sport, in particolare quella educativa per i più giovani d'età, ha posto come argomento portante il tema della rivisitazione delle teorie ordinamentali.
L'articolo 165 del TFUE recita: «L'Unione europea contribuisce alla promozione dei profili europei dello sport, tenendo conto delle sue specificità, delle sue strutture fondate sul volontariato e della sua funzione sociale ed educativa, e con la sua azione mira tra l'altro a proteggere l'integrità fisica e morale degli sportivi, in particolare dei più giovani di essi». È, dunque, evidente il riconoscimento di una dimensione europea dello sport, e della promozione del suo ruolo sociale.
La presente proposta di legge costituzionale ha come principio portante la centralità dello sport, che, favorendo lo sviluppo della persona, si pone l'obiettivo di rimuovere le condizioni di disuguaglianza, di discriminazione, di bisogno e di disagio derivanti da limitazioni personali e sociali.
Il testo in esame scaturisce, in primis, dall'esigenza di colmare una lacuna nel nostro ordinamento, dal momento che, purtroppo, nonostante le normative europee e il sentire comune, non vi è ancora una previsione normativa, nella nostra Costituzione, che annoveri il diritto allo sport ed all'attività motoria nella categoria dei diritti della persona.
Sia il diritto dell'Unione europea che il diritto internazionale riconoscono un'intima connessione tra sport e diritti sociali, cioè quei diritti che sono di interesse della collettività, promuovendo quindi la pratica sportiva e motoria per la finalità educativa, da realizzarsi a qualunque età e per tutti, dai più giovani agli adulti.
Il testo muove dalla necessità di tutelare e di sviluppare le capacità psicomotorie della persona agevolando l'accesso alla pratica sportiva, nella constatazione, inoltre, che lo sport può rappresentare una reale opportunità di sviluppo sociale per la comunità. Queste le ragioni della proposta di legge costituzionale in esame, che introduce un nuovo comma dell'articolo 32 della Costituzione, disponendo la tutela della salute anche mediante la promozione delle attività volte ad impegnare e a sviluppare le capacità psicomotorie della persona.

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PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

Art. 1.

1. All'articolo 32 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«La Repubblica tutela la salute anche mediante la promozione delle attività volte ad impegnare e a sviluppare le capacità psicomotorie della persona ed agevola l'accesso alla pratica sportiva».

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