PDL 721

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2
                        Articolo 3
                        Articolo 4
                        Articolo 5
                        Articolo 6
                        Articolo 7

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 721

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa della deputata MADIA

Norme sulla trasparenza delle relazioni tra i rappresentanti di interessi particolari e i membri del Governo e i dirigenti delle amministrazioni statali

Presentata il 12 giugno 2018

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Onorevoli Colleghi! — La trasparenza e la conoscibilità non sono più opzioni o adempimenti formali per le istituzioni e le pubbliche amministrazioni ma requisiti necessari per avvicinare istituzioni e cittadini. Attraverso politiche che rendano con chiarezza i contenuti e le modalità delle decisioni pubbliche, i cittadini possono valutare appieno le scelte dei decisori, spingerli a modificarle o confermarle, nonché vigilare sull'uso delle risorse collettive. La massima trasparenza è dunque quanto più necessaria in un terreno delicato e complesso, come quello delle relazioni fra i portatori di interessi privati e i decisori pubblici, a cominciare dai membri del Governo.
La presente proposta di legge riprende due esperienze pilota attuate con successo durante la scorsa legislatura presso il Ministero dello sviluppo economico (1.245 soggetti registrati) e presso il Dipartimento della funzione pubblica (239 soggetti registrati), ove sono stati istituiti il registro per la trasparenza e l'agenda per la trasparenza. Con questi due strumenti è stata prevista l'iscrizione nel registro dei soggetti privati interessati ad interloquire con i vertici politici e amministrativi e la successiva pubblicazione nell'agenda on line degli incontri tenuti e del loro oggetto, affinché i cittadini potessero liberamente consultarla.
Tali esperienze hanno rappresentato oggetto di confronto con le organizzazioni della società civile interessate nell'ambito dell’Open Government Forum istituito dal terzo piano di azione per la partecipazione dell'Italia all’Open Government Partnership (www.open.gov.it).
Del resto, proprio l'esperienza internazionale ha dimostrato, nel corso degli anni, che la regolamentazione delle lobbies, da tempo presente in altri ordinamenti nonché nell'Unione europea, rappresenta non solo un efficace mezzo per accrescere la trasparenza delle istituzioni e la lotta alla corruzione, ma soprattutto uno strumento essenziale per assicurare l'efficacia delle politiche pubbliche e la più ampia partecipazione della società civile ai processi decisionali.
La presente proposta di legge, rifacendosi ad alcune importanti iniziative internazionali (il White House Visitor Log lanciato dall'amministrazione Obama nel 2009 e il registro per la trasparenza della Commissione europea) intende istituzionalizzare, per ciascun Ministero, la creazione di un registro dei portatori di interessi al quale si iscrivono le realtà organizzate che intendono interloquire, nelle sedi istituzionali, con Ministri, Viceministri e Sottosegretari.
Il primo articolo stabilisce l'oggetto e la finalità della legge.
Il secondo articolo istituisce il registro per la trasparenza e ne definisce l'ambito di applicazione e i contenuti.
Il terzo articolo disciplina i casi di esclusione dall'applicazione della legge.
Il quarto articolo istituisce l'agenda per la trasparenza, che contiene informazioni sintetiche sugli incontri tenuti tra i membri del Governo e i soggetti iscritti nel registro per la trasparenza.
Il quinto articolo definisce i princìpi per la realizzazione e la pubblicazione del registro e delle agende.
Il sesto articolo è dedicato alle sanzioni.
Il settimo articolo stabilisce che dall'applicazione della legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Considerata l'importanza della materia, si invitano gli onorevoli colleghi a procedere a una rapida approvazione della presente proposta di legge.

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Oggetto e finalità).

1. La presente legge ha per oggetto la disciplina dell'attività di relazione per la rappresentanza di interessi particolari, intesa come attività concorrente alla formazione delle decisioni pubbliche nel rispetto della normativa vigente e dell'autonomia del Governo.
2. La disciplina dell'attività di relazione per la rappresentanza di interessi particolari si conforma ai princìpi di trasparenza, di partecipazione democratica e di conoscibilità dei processi decisionali.
3. Le disposizioni della presente legge perseguono le seguenti finalità:

a) garantire la trasparenza dei processi decisionali;

b) migliorare la qualità delle decisioni assunte dal Governo;

c) assicurare la conoscibilità dei soggetti che influenzano i processi decisionali e della loro attività;

d) favorire la partecipazione ai processi decisionali della società civile e dei rappresentanti di interessi particolari;

e) prevenire episodi di corruzione.

Art. 2.
(Istituzione del registro per la trasparenza dell'attività di relazione per la rappresentanza di interessi particolari).

1. Al fine di assicurare la massima trasparenza e conoscibilità da parte dei cittadini dei processi decisionali inerenti all'attività di Governo, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, è istituito il registro per la trasparenza dell'attività di relazione per la rappresentanza di interessi particolari, di seguito denominato «registro».
2. I soggetti che intendono svolgere l'attività di relazione per la rappresentanza di interessi particolari presso il Presidente del Consiglio dei ministri, i Ministri, i Viceministri, i Sottosegretari di Stato e i dirigenti delle amministrazioni statali sono tenuti a iscriversi nel registro.
3. Nel registro, articolato in sezioni distinte per categorie omogenee di interessi particolari e per categorie di decisori pubblici, sono indicati i seguenti dati, aggiornati periodicamente e tempestivamente:

a) i dati anagrafici e il domicilio professionale dell'organizzazione, ente o società che svolge l'attività di relazione per la rappresentanza di interessi particolari;

b) i dati identificativi del rappresentante di interessi particolari per conto del quale è svolta l'attività di relazione;

c) le risorse economiche e umane disponibili per lo svolgimento dell'attività di relazione per la rappresentanza di interessi particolari;

d) informazioni sintetiche sugli argomenti trattati nel corso degli incontri con il Presidente del Consiglio dei ministri, i Ministri, i Viceministri, i Sottosegretari di Stato e i dirigenti delle amministrazioni statali.

Art. 3.
(Esclusioni).

1. Le disposizioni della presente legge non si applicano:

a) ai rappresentanti, dirigenti e funzionari delle amministrazioni pubbliche;

b) ai giornalisti in relazione alla loro attività professionale;

c) a coloro che intrattengono relazioni la cui pubblicità configurerebbe una violazione delle norme sul segreto d'ufficio, professionale, confessionale o di Stato;

d) a rappresentanti dei Governi ovvero di partiti, movimenti o gruppi politici di Stati esteri;

e) a rappresentanti di partiti, movimenti o gruppi politici;

f) alle organizzazioni sindacali rappresentative degli interessi dei lavoratori;

g) agli incontri ad oggetto personale e non istituzionale.

Art. 4.
(Agenda per la trasparenza).

1. Presso ciascun Ministero, entro tre mesi dall'istituzione del registro, è istituita l'agenda per la trasparenza delle relazioni tra i rappresentanti di interessi particolari iscritti nel citato registro e il Presidente del Consiglio dei ministri, i Ministri, i Viceministri, i Sottosegretari di Stato e i dirigenti delle amministrazioni statali, di seguito denominata «agenda».
2. L'agenda, che contiene dati sintetici sui soggetti di cui al comma 1 e sui contenuti delle richieste relative ai loro incontri, è aggiornata con cadenza almeno mensile.

Art. 5.
(Pubblicazione).

1. Il registro e le agende sono pubblicati e resi consultabili, con opportuni strumenti di ricerca, nei siti internet istituzionali dei Ministeri e della Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Autorità nazionale anticorruzione emana apposite linee guida tecniche per l'istituzione e per le modalità di pubblicazione del registro e delle agende secondo modalità omogenee.

Art. 6.
(Sanzioni).

1. Salvo che il fatto costituisca reato, il soggetto che svolge attività di relazione per la rappresentanza di interessi particolari nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri, dei Ministri, dei Viceministri, dei Sottosegretari di Stato e dei dirigenti delle amministrazioni statali senza essere iscritto nel registro è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 100.000 euro.
2. La violazione degli obblighi previsti per l'iscrizione nel registro è punita con la sospensione o, nei casi di particolare gravità, con la cancellazione dal medesimo registro.

Art. 7.
(Disposizioni finali).

1. Dall'applicazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

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