PDL 716-A

FRONTESPIZIO

PROGETTO DI LEGGE - TESTO A FRONTE

                    Articolo 1    
                    Articolo 2    
                    Articolo 3    
                    Articolo 4    
                    Articolo 5    
                    Articolo 6    
                    Articolo 7    
                    Articolo 8    
                    Articolo 9    
                    Articolo 10    
                    Articolo 11    
                    Articolo 12    
                    Articolo 13    

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 716-A

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

d'iniziativa dei deputati
MELONI, RAMPELLI, ACQUAROLI, ALBANO, BELLUCCI, BUCALO, BUTTI, CARETTA, CIABURRO, CIRIELLI, CROSETTO, LUCA DE CARLO, DEIDDA, DELMASTRO DELLE VEDOVE, DONZELLI, FERRO, FIDANZA, FOTI, FRASSINETTI, GEMMATO, LOLLOBRIGIDA, LUCASELLI, MASCHIO, MOLLICONE, MONTARULI, OSNATO, PRISCO, RIZZETTO, ROTELLI, SILVESTRONI, TRANCASSINI, VARCHI, ZUCCONI

Modifiche alla parte II della Costituzione concernenti l'elezione diretta del Presidente della Repubblica

Presentata l'11 giugno 2018

(Relatore per la maggioranza: BRESCIA)

NOTA: La I Commissione permanente (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni), il 15 marzo 2022, ha deliberato di riferire in senso contrario sulla proposta di legge n. 716. In pari data, la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente.

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TESTO
della proposta di legge costituzionale

TESTO
della Commissione

Art. 1.
(Modifica dell'articolo 83 della Costituzione)

La Commissione propone la reiezione della proposta di legge

1. L'articolo 83 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 83. – Il Presidente della Repubblica è il Capo dello Stato.

Rappresenta l'unità della Nazione e ne garantisce l'indipendenza.

Vigila sul rispetto della Costituzione.

Assicura il rispetto dei trattati e degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia a organizzazioni internazionali e sovranazionali.

Rappresenta l'Italia in sede internazionale ed europea».

Art. 2.
(Modifica dell'articolo 84 della Costituzione)

1. L'articolo 84 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 84. – Il Presidente della Repubblica è eletto a suffragio universale e diretto.

Può essere eletto Presidente della Repubblica ogni cittadino che abbia compiuto quarant'anni d'età e goda dei diritti civili e politici.

L'ufficio di Presidente della Repubblica è incompatibile con qualsiasi altra carica e attività pubblica o privata. La legge prevede altresì disposizioni idonee ad evitare conflitti tra gli interessi privati di chi ricopre l'ufficio di Presidente della Repubblica e gli interessi pubblici. A tal fine la legge individua le situazioni di ineleggibilità e incompatibilità.

L'assegno e la dotazione del Presidente della Repubblica sono determinati per legge».

Art. 3.
(Modifica dell'articolo 85 della Costituzione)

1. L'articolo 85 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 85. – Il Presidente della Repubblica è eletto per cinque anni. Può essere rieletto una sola volta.

Il Presidente del Senato, il novantesimo giorno precedente la scadenza del mandato del Presidente della Repubblica, indìce l'elezione, che deve aver luogo in una data compresa tra il sessantesimo e il trentesimo giorno precedente la scadenza.

Le candidature sono presentate, secondo le modalità stabilite dalla legge, da un gruppo parlamentare presente in almeno una delle Camere o da duecentomila elettori, ovvero da deputati e senatori, membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, consiglieri regionali, presidenti delle Giunte regionali o sindaci, nel numero stabilito dalla legge.

I finanziamenti e le spese per la campagna elettorale nonché la partecipazione alle trasmissioni radiotelevisive sono regolati dalla legge al fine di assicurare la parità di condizioni fra i candidati.

È eletto il candidato che ha ottenuto la metà più uno dei voti validamente espressi.

Qualora nessun candidato abbia conseguito la maggioranza di cui al quinto comma, il quattordicesimo giorno successivo si procede a una seconda votazione tra i due candidati che hanno conseguito il maggior numero di voti.

La legge disciplina la procedura per la sostituzione e per l'eventuale rinvio della data dell'elezione in caso di morte o di impedimento permanente di uno dei candidati.

Il Presidente della Repubblica assume le funzioni l'ultimo giorno del mandato del Presidente uscente. In caso di elezione per vacanza della carica, il Presidente assume le funzioni il settimo giorno successivo a quello della proclamazione dei risultati elettorali.

Il procedimento elettorale e le altre modalità di attuazione del presente articolo sono regolati dalla legge».

Art. 4.
(Modifica all'articolo 86 della Costituzione)

1. Il secondo comma dell'articolo 86 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«In caso di impedimento permanente o di morte o di dimissioni del Presidente della Repubblica, il Presidente del Senato indìce entro dieci giorni l'elezione del nuovo Presidente della Repubblica. L'elezione deve avere luogo in una data compresa tra il sessantesimo e il novantesimo giorno successivo al verificarsi dell'evento o della dichiarazione di impedimento».

Art. 5.
(Modifiche all'articolo 87 della Costituzione)

1. All'articolo 87 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo comma è sostituito dal seguente:

«Il Presidente della Repubblica presiede il Consiglio supremo per la politica estera e la difesa costituito secondo la legge, e ha il comando delle Forze armate»;

b) il nono comma è sostituito dal seguente:

«Dichiara lo stato di guerra deliberato delle Camere»;

c) il decimo comma è abrogato.

Art. 6.
(Modifica dell'articolo 88 della Costituzione)

1. L'articolo 88 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 88. – Il Presidente della Repubblica può, sentiti i loro Presidenti e il Primo ministro, sciogliere le Camere o anche una sola di esse.

Se la scadenza delle Camere cade nell'ultimo semestre del mandato del Presidente della Repubblica, la loro durata è prorogata. Le elezioni delle nuove Camere si svolgono entro due mesi dall'elezione del nuovo Presidente della Repubblica.

La facoltà di cui al primo comma non può essere esercitata durante i dodici mesi che seguono le elezioni delle Camere».

Art. 7.
(Modifica dell'articolo 89 della Costituzione)

1. L'articolo 89 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 89. – Gli atti del Presidente della Repubblica adottati su proposta del Primo ministro o dei ministri sono controfirmati dal proponente, che ne assume la responsabilità.

Non sono sottoposti a controfirma la nomina del Primo ministro, l'indizione delle elezioni delle Camere e lo scioglimento delle stesse, l'indizione dei referendum nei casi previsti dalla Costituzione, il rinvio e la promulgazione delle leggi, l'invio dei messaggi alle Camere, le nomine che sono attribuite al Presidente della Repubblica dalla Costituzione e quelle per le quali la legge non prevede la proposta del Governo».

Art. 8.
(Modifica dell'articolo 92 della Costituzione)

1. L'articolo 92 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 92. – Il Governo della Repubblica è composto del Primo ministro e dei ministri, che costituiscono insieme il Consiglio dei ministri.

Il Presidente della Repubblica presiede il Consiglio dei ministri, salva delega al Primo ministro.

Il Presidente della Repubblica nomina il Primo ministro. Su proposta del Primo ministro nomina e revoca i ministri».

Art. 9.
(Modifica all'articolo 93 della Costituzione)

1. All'articolo 93 della Costituzione, le parole: «Presidente del Consiglio dei ministri» sono sostituite dalle seguenti: «Primo ministro».

Art. 10.
(Modifica dell'articolo 94 della Costituzione)

1. L'articolo 94 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 94. – Ciascuna Camera può votare la sfiducia al Governo.

La mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno un decimo dei componenti della Camera, è votata per appello nominale ed è approvata a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

La mozione di sfiducia deve essere motivata e deve indicare la persona alla quale il Presidente della Repubblica deve conferire l'incarico di Primo ministro.

Il Governo formato dopo l'approvazione della mozione di sfiducia si presenta, entro cinque giorni, alle Camere per ottenerne la fiducia. La mozione di fiducia è votata per appello nominale».

Art. 11.
(Modifica all'articolo 95 della Costituzione)

1. All'articolo 95 della Costituzione, il primo comma è sostituito dal seguente:

«Il Presidente della Repubblica dirige la politica generale del Governo e ne è responsabile. Mantiene l'unità di indirizzo politico ed amministrativo, promuovendo e coordinando l'attività dei ministri, con il concorso del Primo ministro».

Art. 12.
(Modifica all'articolo 96 della Costituzione)

1. All'articolo 96 della Costituzione, le parole: «Presidente del Consiglio dei ministri» sono sostituite dalle seguenti: «Primo ministro».

Art. 13.
(Modifica all'articolo 104 della Costituzione)

1. All'articolo 104 della Costituzione, il secondo ed il terzo comma sono sostituiti dai seguenti:

«Il Consiglio superiore della magistratura è presieduto dal primo presidente della Corte di cassazione.

Ne fa parte di diritto anche il procuratore generale presso la Corte di cassazione».

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