PDL 714

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2
                        Articolo 3
                        Articolo 4

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 714

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa della deputata LABRIOLA

Disposizioni concernenti i requisiti per l'accesso al trattamento pensionistico e il prolungamento del rapporto di lavoro con riduzione dell'orario nonché delega al Governo per il riordino di regimi di favore fiscale

Presentata l'11 giugno 2018

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Onorevoli Colleghi! — La grave crisi economica che ha interessato in questi ultimi anni il nostro Paese, malgrado le aspettative, stenta a regredire. La crisi ha colpito più duramente l'economia dei Paesi occidentali basata su un sistema produttivo tradizionale, con tecniche di vecchia generazione e cicli produttivi ormai superati da quelli messi a punto dai Paesi cosiddetti «emergenti» quali l'India, il Brasile e la Corea.
Tutti i Paesi occidentali hanno subìto gli effetti devastanti della crisi, ma a soffrirne maggiormente sono stati i Paesi più deboli economicamente, tra cui l'Italia.
In Italia, Paese con uno dei debiti pubblici più alti al mondo, la riduzione del valore di una parte delle attività finanziarie (azioni, obbligazioni e titoli di altro genere), ha prodotto effetti devastanti sui flussi annuali di reddito e di produzione che sono diminuiti più che in qualunque altro Paese occidentale sviluppato. Il reddito nazionale si è ridotto dal 2007 al 2016 di quasi il 10 per cento e la produzione industriale di più di un quarto. Il debito pubblico è salito a livelli altissimi sia in rapporto al prodotto interno lordo (PIL) (dal 103 per cento del 2007 a oltre il 130 per cento nel 2016) sia in assoluto, senza nessun beneficio in termini di rilancio della domanda. I giovani senza lavoro, fra disoccupati e in cerca di prima occupazione, superavano nel 2016 il 40 per cento, la disoccupazione generale è arrivata al 13 per cento, con un leggero miglioramento nel 2017. Se fosse vero che abbiamo già toccato il fondo della crisi, la domanda da porsi è: quanti anni impiegherà l'Italia a raggiungere di nuovo i livelli pre-crisi che sia gli Stati Uniti d'America che la Germania hanno già raggiunto da qualche anno? Con una crescita di poco superiore all'1 per cento, cioè quella che a parità di politiche economiche e monetarie si prospetta, potrebbero essere necessari da dieci a quindici anni. Rischiamo di impiegare venti anni per recuperare i livelli a cui eravamo arrivati, ma si è mai vista una crisi congiunturale che dura venti anni? Chiaramente si tratta di un fenomeno nuovo e inaspettato e l'Italia non è ancora riuscita a trovare la strada per risolvere i problemi derivanti dalla crisi economica, in particolare quelli dell'occupazione e della creazione di reddito per le famiglie.
La presente proposta di legge vuole essere un tentativo concreto per dare la possibilità ai giovani di entrare nel mondo del lavoro, permettendo ai lavoratori che abbiano raggiunto l'età pensionabile di lasciare gradualmente il lavoro e di trasferire le proprie esperienze ai giovani che iniziano il loro percorso lavorativo. In tal modo sarebbe possibile un graduale ricambio generazionale nel mondo del lavoro senza perdita di qualità.
La proposta di legge è composta da quattro articoli: il primo stabilisce i requisiti per l'accesso ai trattamenti pensionistici secondo i termini e le condizioni vigenti prima della cosiddetta «riforma Fornero»; il secondo stabilisce le regole per la realizzazione della staffetta generazionale nel mondo del lavoro; il terzo delega il Governo a riordinare i regimi di favore fiscale; il quarto individua la copertura finanziaria.

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Requisiti per l'accesso ai trattamenti pensionistici).

1. A decorrere dal 1° gennaio 2019, riacquistano efficacia le disposizioni concernenti i requisiti di età e di anzianità contributiva per l'accesso ai trattamenti pensionistici, previste dalla legge 23 agosto 2004, n. 243. Dalla medesima data cessano di applicarsi le disposizioni recanti modifiche ai predetti requisiti contenute nell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

Art. 2.
(Prolungamento del rapporto di lavoro con riduzione dell'orario).

1. I lavoratori dipendenti del settore privato con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato, iscritti all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti o a forme sostitutive o esclusive della medesima, che hanno maturato i requisiti minimi per il diritto al trattamento pensionistico di vecchiaia, possono optare, d'intesa con il datore di lavoro, per il prolungamento del rapporto di lavoro per un periodo massimo di quattro anni fino alla data del pensionamento, riducendo contestualmente l'orario del rapporto di lavoro e la retribuzione corrispondente in misura compresa tra il 40 per cento e il 60 per cento e ottenendo dal datore di lavoro il pagamento mensile di una somma corrispondente all'importo della contribuzione previdenziale a fini pensionistici a carico del datore di lavoro, relativa alla prestazione lavorativa non effettuata. Tale somma non concorre alla formazione del reddito di lavoro dipendente e non è assoggettata a contribuzione previdenziale.
2. Per i periodi di riduzione della prestazione lavorativa ai sensi del comma 1 è riconosciuta la contribuzione figurativa commisurata alla retribuzione corrispondente alla prestazione lavorativa non effettuata. Si applica l'articolo 41, comma 6, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.
3. La riduzione dell'orario di lavoro ai sensi del comma 1 è concessa, a domanda, previa autorizzazione della direzione territoriale del lavoro. Il datore di lavoro comunica all'Istituto nazionale della previdenza sociale e alla direzione territoriale del lavoro la stipulazione del contratto e la sua cessazione secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il beneficio di cui al presente comma è riconosciuto dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, qualora ne ricorrano i necessari presupposti e requisiti, secondo le modalità stabilite con il decreto previsto dal secondo periodo.
4. La quota dell'orario di lavoro resa disponibile a seguito della riduzione operata ai sensi del comma 1 è impiegata dal datore di lavoro per nuove assunzioni di giovani lavoratori di età non superiore a venticinque anni mediante contratto di lavoro a tempo indeterminato.
5. Il comma 284 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è abrogato.

Art. 3.
(Delega al Governo per il riordino di regimi di favore fiscale).

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante disposizioni di riordino di regimi di favore fiscale, secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) prevedere la soppressione o la riduzione di regimi di esenzione, esclusione o favore fiscale indicati nell'allegato allo stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 2018 previsto dall'articolo 21, comma 11-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che appaiano, in tutto o in parte, ingiustificati o superati in ragione di mutate esigenze sociali o economiche ovvero che costituiscano duplicazione di altre agevolazioni esistenti;

b) assicurare maggiori entrate pari a 10 miliardi di euro annui a decorrere dall'esercizio finanziario 2019.

2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze. Lo schema del decreto è trasmesso alle Camere per l'acquisizione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario, che si esprimono nel termine di trenta giorni dall'assegnazione. Decorso tale termine, il decreto può essere comunque adottato. Qualora il termine previsto dal precedente periodo scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine indicato all'alinea del comma 1, quest'ultimo è prorogato di due mesi.

Art. 4.
(Copertura finanziaria).

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 1 e 2, valutati in 10 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dall'attuazione del decreto legislativo di cui all'articolo 3.

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