PDL 700

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2
                        Articolo 3

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 700

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
PRESTIGIACOMO, OCCHIUTO, BARTOLOZZI, BATTILOCCHIO, BIANCOFIORE, CASINO, D'ATTIS, FASCINA, FATUZZO, FERRAIOLI, FITZGERALD NISSOLI, GERMANÀ, LABRIOLA, MARIN, MINARDO, NAPOLI, ORSINI, PALMIERI, PETTARIN, PITTALIS, ROTONDI, RUFFINO, SARRO, SCOMA, SILLI, SIRACUSANO

Agevolazione fiscale per l'avvio di nuove imprese e la promozione della crescita economica e dell'occupazione nelle regioni comprese nell'obiettivo europeo «Convergenza»

Presentata il 7 giugno 2018

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Onorevoli Colleghi! — La presente proposta di legge è volta a promuovere la rinascita industriale e occupazionale delle regioni ricomprese nell'obiettivo europeo «Convergenza» (Calabria, Campania, Puglia e Sicilia) attraverso il riconoscimento nei confronti delle imprese ivi operanti della possibilità di fruire dell'integrale esenzione dell'imposta sul reddito delle società (IRES): un vero e proprio shock fiscale teso a centrare gli obiettivi dell'aumento e del miglioramento della qualità degli investimenti delle imprese in capitale fisico e umano e dell'adattabilità ai cambiamenti economici e sociali delle regioni italiane meno sviluppate.
Come noto, l'obiettivo Convergenza, previsto nell'ambito della politica di coesione 2007/2013 e della nuova programmazione dei fondi strutturali europei, va a sostituire il precedente obiettivo 1 ed è destinato alle regioni meno avanzate. In particolare, l'obiettivo Convergenza riguarda gli Stati membri e le regioni il cui prodotto interno lordo pro capite (PIL/abitante), calcolato in base ai dati relativi all'ultimo triennio precedente all'adozione del regolamento n. 1083/2006 sui fondi strutturali, è inferiore al 75 per cento della media dell'UE allargata. Per le regioni che superano tale soglia a causa del cosiddetto «effetto statistico» (ovvero a causa dell'ingresso dei dieci nuovi Stati membri), il cui PIL medio per abitante è inferiore al 75 per cento della media dell'Unione europea a 15 Stati membri ma superiore al 75 per cento della media dell'Unione europea a 25 Stati, è previsto un sostegno economico transitorio (il cosiddetto phasing out). Per l'Italia le regioni che rientrano pienamente nei requisiti sono Campania, Puglia, Calabria e Sicilia a cui si aggiunge la Basilicata, ammessa a beneficiare di questo obiettivo a titolo transitorio (phasing out).
In particolare, la presente proposta di legge prevede all'articolo 1, comma 1, che al fine di promuovere la rinascita industriale e occupazionale delle regioni ricomprese nell'obiettivo europeo «Convergenza» (Calabria, Campania, Puglia e Sicilia) realizzando gli obiettivi dell'aumento e del miglioramento della qualità degli investimenti in capitale fisico e umano e dell'adattabilità ai cambiamenti economici e sociali, le imprese in attività ivi ubicate alla data di entrata in vigore della legge e le nuove imprese che avviano in tali regioni un'attività economica nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2018 e il 31 dicembre 2020, possono fruire dell'esenzione integrale dell'imposta sul reddito delle società (IRES) per i primi tre periodi d'imposta.
Il comma 2 dell'articolo 1 della presente proposta dispone, altresì, che il godimento di tale beneficio è soggetto a due limitazioni. Innanzitutto, le imprese devono mantenere la loro attività per almeno cinque anni dalla data del riconoscimento del beneficio, pena l'annullamento del beneficio concesso e goduto. Inoltre, almeno il 50 per cento delle unità di personale assunte dalla data di riconoscimento del regime integrale di esenzione deve risultare già residente nelle regioni comprese nell'obiettivo europeo «Convergenza» (Calabria, Campania, Puglia e Sicilia).
Inoltre, il comma 3 dell'articolo 1 prevede che l'efficacia delle disposizioni del medesimo articolo 1 sia subordinata alla loro preventiva comunicazione alla Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea – che disciplina i regimi di aiuti di Stato – al fine della valutazione della loro compatibilità con il mercato interno.
L'articolo 2 della presente proposta di legge reca disposizioni inerenti alla copertura finanziaria del provvedimento, prevedendo che agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 1, valutati in 2 miliardi di euro annui per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, si provveda:

a) quanto a 1 miliardo di euro annui per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020 a valere sulle risorse provenienti dai fondi strutturali europei relativi al ciclo di programmazione 2014-2020, mediante riprogrammazione dei programmi cofinanziati;

b) quanto a 1 miliardo di euro annui per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020 mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione-ciclo di programmazione 2014-2020.

Inoltre, il citato articolo 2 prevede che ai fini della sua attuazione si applichino le disposizioni di cui all'articolo 17, commi da 12 a 12-quater, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di riprogrammazione delle risorse.
Al riguardo si evidenzia che le risorse comunitarie assegnate all'Italia per i fondi strutturali, nel ciclo di programmazione 2014-2020, considerando anche l'obiettivo «Cooperazione territoriale europea», ammontano complessivamente a 32,2 miliardi di euro (con un incremento rispetto ai 28,8 miliardi della precedente programmazione 2007-2013, comprensivi dell'indicizzazione pari al 2 per cento annuo), così ripartite tra i due obiettivi e tra le tre categorie di regioni beneficiarie:

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Come si evince da tale tabella, circa il 96,75 per cento delle risorse comunitarie sono destinate all'obiettivo «Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione», e in particolare, nell'ambito di tale obiettivo, alle regioni meno sviluppate, che restano la priorità fondamentale per la politica di coesione in Italia, per un importo pari a 23,4 miliardi di euro (corrispondente a circa il 69 per cento delle risorse complessive dell'obiettivo).
Sul punto, si deve evidenziare che, ad oggi, come rilevato dalle più recenti analisi, manca ancora un primo documento ufficiale che certifichi il livello di spesa per il periodo 2014-2020, ma i dati della Commissione europea lasciano presumere che in Italia, a marzo 2018, sia stato speso solo l'8 per cento dei fondi disponibili.
Del budget complessivo il fondo con la dotazione finanziaria più cospicua è il FERS (Fondo europeo di sviluppo regionale), quasi a quota 34 miliardi, che si caratterizza per un dato di spesa associato ai progetti selezionati inferiore alla media nazionale, ossia pari al 5 per cento (figura 1). Un dato più basso (3 per cento) si registra per il FEAMP (Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca), che poggia però su una dotazione (978 milioni di euro) risibile rispetto al FERS. Al di sotto della media nazionale anche il FSE (Fondo sociale europeo), con una spesa del 7 per cento rispetto al budget di oltre 17 miliardi di euro. Le regioni più sviluppate registrano tassi di spesa superiori a quelli delle regioni meno sviluppate (tabella 1): per il FERS la differenza è di 3 punti percentuali (6 per cento contro 3 per cento), mentre per il FSE il gap raggiunge i 9 punti percentuali (14 per cento contro 5 per cento).

Figura 1 – Lo stato di attuazione della programmazione 2014-2020 in Italia, per fondo, marzo 2018

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Fonte: elaborazione Ifel-Diset su dati CE, marzo 2018

Tabella 1 – Lo stato di attuazione del FERS e del FSE 2014-2020 in Italia, per categoria di regioni, marzo 2018

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Fonte: elaborazione Ifel-Diset su dati CE, marzo 2018

Dei dati della Commissione, dunque, colpiscono gli spazi finanziari ancora liberi per l'attuazione della politica di coesione in Italia e a marzo 2018 risulta allocato solo il 42 per cento del budget complessivo.
Per quanto riguarda, poi, il FSC (Fondo per lo sviluppo e la coesione) si rileva che nel bilancio di previsione per il triennio 2018-2020 (legge n. 205 del 2017 e conseguente decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 28 dicembre 2017 di ripartizione delle dotazioni dei singoli programmi di spesa in capitoli), tale Fondo – iscritto nel capitolo 8000 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze – presenta una dotazione complessiva pari a 4.879 milioni di euro per il 2018, a 5.727,8 milioni per il 2019 e a 6.049,8 milioni per il 2020, pressoché interamente destinata agli interventi rientranti nel nuovo ciclo di programmazione 2014-2020, ad eccezione di 670 milioni relativi al 2019 che riguardano il precedente ciclo di programmazione relativo al FSC 2007-2013 e della quota di risorse (517 milioni per il 2018 e 514,3 milioni per il 2019) destinate alla realizzazione degli interventi di riqualificazione urbana, una parte delle quali provenienti dal fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale di cui all'articolo 1, comma 140, della legge n. 232 del 2016.
L'articolo 3, infine, reca l'entrata in vigore.

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

1. Al fine di promuovere la rinascita industriale e occupazionale delle regioni comprese nell'obiettivo europeo «Convergenza» (Calabria, Campania, Puglia e Sicilia) realizzando gli obiettivi dell'aumento e del miglioramento della qualità degli investimenti in capitale fisico e umano e dell'adattabilità ai cambiamenti economici e sociali, le imprese in attività ivi ubicate alla data di entrata in vigore della presente legge e le nuove imprese che avviano nelle citate regioni un'attività economica nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2018 e il 31 dicembre 2020, fruiscono dell'esenzione integrale dell'imposta sul reddito delle società (IRES) per tre periodi d'imposta, nei limiti delle risorse stabilite al successivo articolo 2.
2. L'agevolazione fiscale di cui al presente articolo è soggetta alle seguenti limitazioni:

a) le imprese di cui al comma 1 devono rimanere in attività per almeno cinque anni dalla data della concessione dell'agevolazione per non incorrere nell'annullamento dell'agevolazione medesima con conseguente obbligo di restituzione di un importo pari all'imposta non versata;

b) almeno il 50 per cento delle unità di personale assunte dalla data di concessione dell'agevolazione deve risultare già residente nelle regioni di cui al comma 1.

3. L'efficacia delle disposizioni del presente articolo è subordinata alla comunicazione preventiva alla Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Art. 2.

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 1 valutati in 2 miliardi di euro annui per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020 si provvede:

a) quanto a 1 miliardo di euro annui per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020 a valere sulle risorse rinvenienti dai fondi strutturali dell'Unione europea relativi al ciclo di programmazione 2014-2020, mediante riprogrammazione dei programmi cofinanziati;

b) quanto a 1 miliardo di euro annui per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020 mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione – ciclo di programmazione 2014-2020.

2. Ai fini dell'attuazione del comma 1 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 17, commi da 12 a 12-quater, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

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