PDL 7

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
          Articolo 1
          Articolo 2

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 7

PROPOSTA DI LEGGE
D'INIZIATIVA POPOLARE

Contrasto all'indebito arricchimento delle imprese sovvenzionate con contributi pubblici in caso di sciopero attraverso modifiche alla legge 12 giugno 1990, n. 146

Presentata alla Camera dei deputati nella XVII legislatura il 5 marzo 2015 e mantenuta all'ordine del giorno ai sensi dell'articolo 107, comma 4, del Regolamento

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Onorevoli Deputati! — La legge 12 giugno 1990, n. 146, recante «Norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati» presenta un notevole squilibrio degli effetti derivanti da uno sciopero sui lavoratori e sugli utenti del servizio pubblico rispetto a quelli prodotti sulle aziende che operano in regime di sovvenzione pubblica per affidamento diretto o per contratto di servizio e che rientrano nel campo di applicazione della legge. Tale squilibrio comporta una vanificazione dell'azione di protesta nei confronti di queste aziende che, non temendo lo sciopero sotto il profilo economico, adottano spesso comportamenti elusivi.
Lo squilibrio si manifesta in modo palese se si analizzano le conseguenze pratiche di uno sciopero che, com'è noto, si ripercuotono sui lavoratori e sugli utenti, laddove per i primi si sostanzia la riduzione della retribuzione e per i secondi un notevole disagio dovuto alla pressoché totale soppressione del servizio, eccezion fatta per i servizi minimi garantiti per legge. Si ribadisce come il riferimento sia alle aziende che, nello svolgere in regime di sovvenzione pubblica, per affidamento diretto o per contratto, un servizio pubblico considerato essenziale, in moltissimi casi ricevono comunque le sovvenzioni pubbliche anche per il tempo dello sciopero effettuato. È esattamente questo il motivo per il quale parliamo di indebito arricchimento di tali aziende che non temono la proclamazione dello sciopero, ma anzi sembrano perfino liete che questo sia effettuato. Emblematico in tal senso è il caso dei 13 scioperi nazionali, proclamati per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) degli autoferrotranvieri scaduto da ben otto anni, scioperi che, ad oggi, non solo non hanno portato alla risoluzione della vertenza ma hanno contribuito diffusamente al blocco ulteriore del problema, grazie appunto all'incremento delle casse delle aziende con i soldi dei contribuenti, pur non avendo esse erogato il servizio in modo completo per i cittadini nel corso delle giornate di sciopero.
Per ovviare a questa situazione iniqua, con questa proposta di legge popolare:

proponiamo l'inserimento dell'articolo 3-bis della legge n. 146 del 1990: con il comma 1, in caso di sciopero nazionale di durata non inferiore a 24 ore proclamato a sostegno del rinnovo del CCNL, si obbligano le aziende coinvolte, che operano in regime di sovvenzione pubblica superiore al 50 per cento del fatturato, a versare nei trenta giorni successivi a quello della data di termine dello sciopero, al fondo di solidarietà bilaterale della categoria che esercita il diritto di sciopero, istituito in base ai commi 4 e seguenti dell'articolo 3 della legge n. 92 del 2012 o, in mancanza, al fondo di solidarietà residuale di cui al comma 19 del medesimo articolo, una quota corrispondente alla sovvenzione pubblica, derivante da affidamento diretto o per contratto di servizio, ricevuta per l'erogazione del servizio stesso per ogni giornata di sciopero effettuata. Con il comma 2 del medesimo articolo 3-bis si obbligano le stesse aziende ad assicurare la gratuità del servizio pubblico agli utenti durante i periodi di erogazione delle prestazioni indispensabili;

proponiamo la modifica all'articolo 4, comma 4, della legge n. 146 del 1990: assoggettando, in caso di mancato rispetto degli obblighi previsti dal citato articolo 3-bis della legge n. 146 del 1990, i dirigenti responsabili delle amministrazioni pubbliche e i legali rappresentanti delle imprese che erogano i servizi pubblici in regime di sovvenzione pubblica superiore al 50 per cento del fatturato, a una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.500 a euro 50.000;

proponiamo la modifica al citato articolo 4, comma 4-quinquies, prevedendo che l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), presso cui sono istituiti i fondi di solidarietà bilaterale della categoria, comunichi trimestralmente alla Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali i dati conoscitivi sulla devoluzione delle quote delle sovvenzioni pubbliche.

In costanza di una simile normativa si raggiungerebbero i seguenti scopi:

riequilibrare gli effetti prodotti da uno sciopero sui lavoratori e sugli utenti, rispetto a quelli relativi alle aziende che operano in regime di sovvenzione pubblica;

indennizzare, seppure parzialmente, gli utenti per i disagi subiti in caso di sciopero;

recuperare il valore della concertazione nel governo del conflitto attraverso l'uso di un dialogo propositivo volto alla composizione delle vertenze in virtù del potenziale effetto economico negativo dello sciopero;

per quanto elencato, ridurre considerevolmente il numero di scioperi effettuati.

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PROPOSTA DI LEGGE
D'INIZIATIVA POPOLARE

Art. 1.
(Contrasto dell'indebito arricchimento delle imprese sovvenzionate con contributi pubblici in caso di sciopero).

1. Dopo l'articolo 3 della legge 12 giugno 1990, n. 146, è inserito il seguente:

«Art. 3-bis. – 1. In caso di sciopero nazionale di durata non inferiore a 24 ore proclamato a sostegno del rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL), al fine di evitare l'indebito arricchimento altrimenti conseguente, le imprese che erogano i servizi di cui all'articolo 1 in regime di sovvenzione pubblica superiore al 50 per cento del fatturato sono tenute a versare al fondo di solidarietà bilaterale della categoria che esercita il diritto di sciopero, istituito ai sensi dei commi 4 e seguenti dell'articolo 3 della legge 28 giugno 2012, n. 92, o, in mancanza, al fondo di solidarietà residuale di cui al comma 19 del medesimo articolo 3 della legge n. 92 del 2012, una quota corrispondente alla sovvenzione pubblica, derivante da affidamento diretto o per contratto di servizio, ricevuta per l'erogazione del servizio stesso per ogni giornata di sciopero effettuata. La quota di cui al presente comma deve essere versata entro i trenta giorni successivi a quello della data di termine dello sciopero.
2. Le imprese che erogano i servizi di cui all'articolo 1 in regime di sovvenzione pubblica superiore al 50 per cento del fatturato, in caso di sciopero effettuato ai sensi del comma 1 del presente articolo, sono altresì tenute a garantire la gratuità del servizio agli utenti durante i periodi di erogazione delle prestazioni indispensabili di cui all'articolo 2. Le modalità con le quali è assicurata la gratuità del servizio agli utenti durante l'erogazione delle prestazioni indispensabili di cui al periodo precedente sono concordate, nei CCNL o negli accordi relativi alla loro regolazione, in relazione alla natura del servizio stesso».

Art. 2.
(Modifiche all'articolo 4 della legge 12 giugno 1990, n. 146).

1. All'articolo 4 della legge 12 giugno 1990, n. 146, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, dopo le parole: «o che non prestino correttamente l'informazione agli utenti di cui all'articolo 2, comma 6,» sono inserite le seguenti: «nonché i dirigenti responsabili delle amministrazioni pubbliche e i legali rappresentanti delle imprese e degli enti che erogano i servizi pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, che non osservino quanto previsto dall'articolo 3-bis»;

b) al comma 4-quinquies, dopo le parole: «devoluzione dei contributi sindacali per gli effetti di cui al comma 2» sono aggiunte le seguenti: «nonché i dati conoscitivi sulla devoluzione delle quote delle sovvenzioni di cui al comma 1 dell'articolo 3-bis».

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