PDL 680

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 680

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
BALDELLI, BATTILOCCHIO, CARRARA, D'ATTIS, FERRAIOLI, FITZGERALD NISSOLI, GIACOMETTO, MARROCCO, MINARDO, NOVELLI, ORSINI, PALMIERI, PENTANGELO, PETTARIN, PITTALIS, PORCHIETTO, ROTONDI, SCOMA, SOZZANI, SQUERI, MARIA TRIPODI, ZANGRILLO

Modifica all'articolo 12 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, concernente l'esercizio di funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di sosta da parte dei dipendenti delle società concessionarie della gestione dei parcheggi e delle aziende esercenti il trasporto pubblico di persone

Presentata il 1° giugno 2018

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Onorevoli Colleghi! — La presente proposta di legge origina da un emendamento (1. 01. nuova formulazione) presentato dal gruppo parlamentare di Forza Italia, e segnatamente dal firmatario della stessa, approvato all'unanimità in sede referente presso la IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni) della Camera dei deputati, durante la XVII legislatura, e inserito nel nuovo testo unificato delle proposte di legge recante «Modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285» (atto Camera n. 423 e abbinate), non approvato definitivamente dalla Camera dei deputati. Tale emendamento e la presente proposta di legge si motivano per la necessità di stabilire un rapporto il più possibile corretto e chiaro tra amministrazioni e cittadini in relazione alle multe comminate dai dipendenti delle società concessionarie della gestione dei parcheggi e delle aziende esercenti il trasporto pubblico di persone.
In particolare, la presente proposta di legge reca nuove disposizioni in materia di definizione dei compiti degli ausiliari del traffico e del personale ispettivo delle aziende di trasporto pubblico.
L'articolo 1 stabilisce in modo chiaro e inconfutabile che ai dipendenti delle società di gestione dei parcheggi non possono essere attribuite funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di sosta, se non limitatamente alle aree oggetto di concessione e con esclusivo riguardo agli spazi destinati al parcheggio a pagamento e alle aree immediatamente limitrofe solo nel caso in cui la sosta precluda la corretta fruizione dell'area di parcheggio da parte degli utenti della strada.
Analogamente, al personale ispettivo delle aziende esercenti il trasporto pubblico di persone non possono essere attribuite funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di circolazione e di sosta, se non limitatamente alle corsie e alle strade dedicate al trasporto pubblico, con esclusione della possibilità di estendere l'esercizio di tali poteri all'intero territorio cittadino.
Sul punto occorre rammentare che le funzioni dei dipendenti delle società di gestione dei parcheggi e del personale ispettivo delle aziende esercenti il trasporto pubblico di persone sono disciplinate dall'articolo 17, commi 132 e 133, del decreto legislativo n. 127 del 1997, che ha introdotto nell'ambito del nostro ordinamento giuridico la figura professionale dell'ausiliare del traffico, con lo scopo di aiutare le pubbliche amministrazioni nell'accertamento delle violazioni al codice della strada.
Esistono, infatti, tre tipologie di riferimento di ausiliari del traffico e, segnatamente, quelli che sono dipendenti pubblici, reclutati per bando concorsuale e che fanno capo al comune, alla regione o alla polizia municipale, quelli assunti da società che hanno in gestione aree di parcheggio a pagamento e, infine, i dipendenti delle aziende per il trasporto pubblico.
La Corte di cassazione, nel 2016, con la sentenza n. 2973 ha affermato che gli ausiliari del traffico dipendenti di concessionarie della gestione di aree parcheggi o di società per il trasporto pubblico possono fare multe solo per divieto di sosta e, più dettagliatamente, per contravvenzioni riguardanti parcheggi sulle strisce blu senza ticket o su quelle gialle se non autorizzati. La confusione in merito è stata alimentata in parte da alcuni comuni e da altri enti locali, che talvolta hanno conferito agli ausiliari del traffico poteri più ampi attraverso deleghe, ma anche da sentenze contrastanti dei giudici che, fino a prima della citata sentenza della Cassazione, hanno aumentato la patina di opacità intorno alla questione. Il codice della strada è chiaro in materia: all'articolo 12 afferma che il potere degli ausiliari è limitato allo specifico servizio per cui sono stati assunti e la facoltà di delega prevista dalla legge n. 127 del 1997, che consente ai comuni di attribuire, mediante apposite delibere nominative, un potere sanzionatorio riguardo alla circolazione stradale anche ad altri dipendenti comunali oltre ai vigili, non può oltrepassare il suddetto limite.
Pertanto gli ausiliari del traffico possono intervenire solo in caso di violazione delle regole riguardo ai parcheggi a pagamento, così come gli ispettori delle aziende di trasporto pubblico possono intervenire solo per violazioni delle corsie riservate ai mezzi pubblici. Per altri tipi di infrazioni è necessaria la presenza di un vigile, altrimenti la multa è da considerarsi nulla.
Si rileva, infine, che due tipologie di ausiliari del traffico (e segnatamente quelli assunti da società che hanno in gestione aree di parcheggio a pagamento, nonché i dipendenti delle aziende per il trasporto pubblico) cui fa riferimento la presente proposta di legge, a differenza delle altre autorità competenti legittimate a sanzionare coloro che violano le norme del codice della strada, possono fare multe per:

1) il parcheggio in aree di sosta a pagamento senza che sia stato pagato il ticket;

2) il parcheggio in aree di sosta a pagamento senza che sia stato rinnovato il ticket scaduto;

3) il parcheggio in seconda fila in prossimità di uno spazio contrassegnato dalle strisce blu, quando tale comportamento impedisce ad altri automobilisti di uscire dal parcheggio o di entrarvi;

4) la circolazione sulle strisce riservate ai mezzi pubblici e contrassegnati dalle strisce gialle (cosiddette corsie preferenziali): in questo caso però la contravvenzione può essere elevata solo se l'ausiliare è un dipendente delle ditte di trasporto pubblico.

Dunque, al fine di evitare il ripetersi di abusi e di circoscrivere meglio i compiti degli ausiliari del traffico delle società di gestione dei parcheggi e del personale ispettivo delle aziende di trasporto pubblico, la presente proposta di legge, attraverso una modifica all'articolo 12 del codice della strada, individua in modo più chiaro le funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale sia dei dipendenti delle società di gestione dei parcheggi sia del personale ispettivo delle aziende esercenti il trasporto pubblico di persone.

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 12 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo il comma 3-bis sono inseriti i seguenti:

«3-ter. Ai dipendenti delle società di gestione dei parcheggi non possono essere attribuite, ai sensi dell'articolo 17, comma 132, della legge 15 maggio 1997, n. 127, funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di sosta, se non limitatamente alle aree oggetto di concessione e con esclusivo riguardo agli spazi destinati al parcheggio a pagamento e alle aree immediatamente limitrofe solo nel caso in cui la sosta precluda la corretta fruizione dell'area di parcheggio da parte degli utenti della strada.
3-quater. Al personale ispettivo delle aziende esercenti il trasporto pubblico di persone non possono essere attribuite, ai sensi dell'articolo 17, comma 133, della legge 15 maggio 1997, n. 127, funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di circolazione e di sosta, se non limitatamente alle corsie e alle strade riservate al trasporto pubblico, con esclusione della possibilità di estendere l'esercizio di tali poteri all'intero territorio comunale».

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