PDL 674

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 674

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
MUGNAI, D'ETTORE

Introduzione dell'articolo 4-bis della legge 22 dicembre 2017, n. 219, concernente la clausola di coscienza del personale medico e sanitario rispetto alle attività conseguenti a rifiuto o rinunzia del paziente ai trattamenti sanitari

Presentata il 30 maggio 2018

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Onorevoli Colleghi! — Ad oggi, nel nostro Paese, il diritto all'obiezione di coscienza in ambito medico e sanitario è espressamente codificato e disciplinato per legge riguardo all'interruzione volontaria di gravidanza, ai sensi dell'articolo 9 della legge n. 194 del 1978, alla sperimentazione animale, ai sensi della legge n. 413 del 1993, e alla procreazione medicalmente assistita, ai sensi dell'articolo 16 della legge n. 40 del 2004.
La legge 22 dicembre 2017, n. 219, recante «Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento», cosiddetta legge sul fine vita, affronta i temi del consenso informato, disciplinandone le modalità di espressione e di revoca, e delle disposizioni anticipate di trattamento (DAT), con le quali il dichiarante, sulla base dei propri orientamenti, dispone sul «fine vita» nell'ipotesi in cui sopravvenga una perdita irreversibile della capacità di intendere e di volere.
Il cuore della legge è l'articolo 4, che prevede e disciplina le DAT. Queste vengono definite come l'atto con il quale ogni persona maggiorenne e capace di intendere e di volere può, in previsione di una eventuale futura incapacità di autodeterminarsi, esprimere le proprie convinzioni e preferenze in materia di trattamenti sanitari, nonché il consenso o il rifiuto rispetto a scelte diagnostiche o terapeutiche e a singoli trattamenti sanitari, comprese le pratiche di nutrizione e idratazione artificiali.
La legge sul fine vita stabilisce, inoltre, che il medico è tenuto al rispetto delle DAT e della volontà del paziente. Esse possono essere disattese in tutto o in parte dal medico stesso, in accordo con il fiduciario, solo quando sussistano terapie non prevedibili all'atto della sottoscrizione delle DAT capaci di assicurare possibilità di miglioramento delle condizioni di vita. In caso di contrasto tra fiduciario e medico è previsto l'intervento del giudice tutelare, o qualora (articolo 1, comma 6) il paziente esiga trattamenti sanitari contrari a norme di legge, alla deontologia professionale o alle buone pratiche clinico-assistenziali.
Di fatto quindi, la legge sul fine vita non prevede e non disciplina espressamente il diritto, da parte del personale medico ed esercente le attività e professioni sanitarie, all'obiezione di coscienza.
Riteniamo, invece, che in un ambito così importante e delicato quale quello del fine vita non si possa chiedere al medico di non poter agire secondo scienza e coscienza, col rischio che il suo ruolo si traduca a poco più di una sorta di mero esecutore testamentario.
Riteniamo, quindi, che il legislatore, in materie così delicate, che riguardano la vita umana, e ancora di più il fine vita, debba riconoscere il diritto all'obiezione di coscienza, nella ragionevole considerazione della necessità di un equilibrio tra i diversi interessi, anche di rango costituzionale, coinvolti nell'attuazione delle norme in oggetto.
Lo stesso codice di deontologia medica del 2014, all'articolo 22, sottolinea che «Il medico può rifiutare la propria opera professionale quando vengano richieste prestazioni in contrasto con la propria coscienza o con i propri convincimenti tecnico-scientifici, a meno che il rifiuto non sia di grave e immediato nocumento per la salute della persona, fornendo comunque ogni utile informazione e chiarimento per consentire la fruizione della prestazione».
La proposta di legge che sottoponiamo alla vostra attenzione vuole quindi colmare quella che per noi è una lacuna della legge n. 219 del 2017, prevedendo espressamente il diritto ad esercitare la «clausola di coscienza» da parte del personale medico ed esercente le attività e professioni sanitarie.

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

1. Alla legge 22 dicembre 2017, n. 219, dopo l'articolo 4 è inserito il seguente:

«Art. 4-bis.(Esercizio della clausola di coscienza)1. Il personale medico ed esercente le attività e professioni sanitarie non è tenuto a rispettare la volontà, espressa dal paziente ai sensi dell'articolo 4, di rifiutare o rinunciare a un trattamento sanitario qualora sollevi obiezione di coscienza, con preventiva dichiarazione comunicata al direttore dell'azienda sanitaria locale o dell'azienda ospedaliera, nel caso di personale dipendente, e al direttore sanitario, nel caso di personale dipendente da strutture sanitarie private autorizzate o accreditate, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione o dalla data di inizio dell'esercizio dell'attività presso l'azienda o struttura interessata. La dichiarazione può essere resa anche oltre il termine di cui al precedente periodo, ma in tale caso produce effetto dopo trenta giorni dalla data della sua presentazione.
2. L'obiezione di coscienza può essere revocata in ogni momento.
3. L'obiezione di coscienza esonera il personale medico ed esercente le attività e professioni sanitarie dal compimento delle sole procedure e attività specificamente e necessariamente dirette a eseguire la volontà, espressa dal paziente ai sensi dell'articolo 4, di rifiutare o rinunciare al trattamento sanitario».

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