PDL 67

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2
                        Articolo 3
                        Articolo 4
                        Articolo 5
                        Articolo 6
                        Articolo 7
                        Articolo 8
                        Articolo 9
                        Articolo 10
                        Articolo 11

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 67

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
TERZONI, DEIANA, DAGA, MICILLO, VIGNAROLI, ZOLEZZI, ILARIA FONTANA, D'IPPOLITO, FEDERICO, LICATINI, ALBERTO MANCA, MARAIA, RICCIARDI, ROSPI, TRAVERSI, VARRICA, VIANELLO, BENVENUTO

Legge quadro in materia di tutela, protezione e valorizzazione
del patrimonio geologico, speleologico e geominerario, nonché delega al Governo per l'istituzione della rete dei parchi geominerari e delle miniere-museo

Presentata il 23 marzo 2018

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Onorevoli Colleghi! — La presente proposta di legge rappresenta una legge quadro per la tutela, la valorizzazione, la gestione, lo sviluppo e l'utilizzo sostenibile del patrimonio geologico, speleologico e geominerario, costituito da aree carsiche, cavità naturali, grotte, siano esse terrestri o marine ovvero cavità artificiali di particolare interesse, forre e gole. Essa stabilisce, pertanto, criteri e princìpi per la tutela, la valorizzazione, l'individuazione, la classificazione, il monitoraggio e la gestione, anche a fini turistici, di tali siti e prevede l'istituzione della rete dei parchi geominerari.
Secondo l'articolo 117 della Costituzione, la tutela dei beni ambientali è prerogativa dello Stato, ma per quanto riguarda questi siti, che non sono solo beni ambientali ma veri e propri monumenti naturali, si ha una totale carenza di leggi nazionali. Si possono trovare alcuni riferimenti nella legge quadro delle aree protette n. 394 del 1991, in alcune direttive europee che riguardano direttamente o indirettamente tali ambienti, ma non esiste ad oggi una chiara e ordinata legislazione sul patrimonio geologico, speleologico e geominerario. A nostro avviso questo rappresenta una lacuna che deve essere colmata considerato che il territorio italiano è particolarmente ricco di questo tipo di formazioni.
Le grotte, i fenomeni ipogei e le aree geologicamente significative rappresentano una caratteristica peculiare di molte aree del territorio italiano. La maggior parte delle regioni ha emanato una disciplina organica per la tutela e la valorizzazione di tali siti, in linea con le direttive europee, redatta grazie al contributo di speleologi e di geologi nonché di molte associazioni speleologiche, fra cui i gruppi speleologici del Club alpino italiano e le federazioni speleologiche regionali. Tuttavia, la frammentazione delle leggi regionali rende auspicabile un'azione unitaria a carattere nazionale per adeguare i criteri di individuazione e di sicurezza di tali siti, nonché per colmare vuoti normativi oggettivamente esistenti.
L'attività di scoperta e di esplorazione delle cavità ipogee naturali e artificiali nel nostro Paese può essere considerata attualmente in uno stato avanzato. Riteniamo che, ad oggi, la necessità più sentita sia quella che riguarda il censimento e la geoconservazione. Nel 1999 Wimbledon formulò questa definizione: «la geoconservazione ha bisogno del più ampio riconoscimento tra il pubblico, ma necessita anche di una base pratica tangibile: la conservazione del sito (che include: la motivazione, la selezione, la protezione, la gestione, la pubblicizzazione e il coinvolgimento del pubblico) in ultima analisi costituisce la finalità essenziale. A tal fine è necessario che, al sito che si vuole conservare, venga attribuito un significato che possa essere considerato interessante per la più ampia fascia di persone (...). La geodiversità è la base della biodiversità. Tuttavia, nella maggior parte del mondo, la risorsa geologica non è ancora valutata in tal modo e, quindi, prima di attuare la conservazione è necessario arrivare al suo riconoscimento attraverso la sensibilizzazione delle istituzioni, del mondo accademico e della società più in generale».
La presente proposta di legge, oltre a dettare norme per una gestione omogenea del patrimonio geologico, speleologico e geominerario, mira a tutelarne i relativi siti partendo dal loro riconoscimento e dalla loro valorizzazione.
I geositi devono essere considerati come parte costitutiva del paesaggio e come tali devono essere tutelati ai sensi dell'articolo 9 della Costituzione e della Convenzione europea sul paesaggio del 2000, resa esclusiva dalla legge n. 14 del 2006.
Nella legislazione italiana i primi riferimenti al patrimonio geologico si trovano nella legge n. 1089 del 1939 (nota come legge Bottai e recante «Tutela delle cose d'interesse artistico e storico») dove all'articolo 1, si specificava che erano sottoposte a tutela «le cose, immobili e mobili, che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnografico, compresi: a) le cose che interessano la paleontologia, la preistoria e le primitive civiltà». La legge prevedeva anche, all'articolo 4, l'obbligo da parte delle amministrazioni locali di «presentare l'elenco descrittivo delle cose indicate nell'articolo 1 di spettanza degli enti o istituti che essi rappresentano».
Nella legge 29 giugno 1939, n. 1497 («Protezione delle bellezze naturali») all'articolo 1 si leggeva: «Sono soggette alla presente legge a causa del loro notevole interesse pubblico:

1) le cose immobili che hanno cospicui caratteri di bellezza naturale o di singolarità geologica;». Anche in questo caso, dunque, nella legge era previsto che gli enti locali e, in maniera specifica, le province, per mezzo di un'apposita commissione, redigessero un elenco dei siti.

Anche nel regolamento di cui al regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, sono state inserite tra le cose immobili da tutelare le particolari conformazioni geologiche che hanno valore in quanto di interesse scientifico.
Nell'istituire la legge 8 luglio 1986, n. 349, il Ministero dell'ambiente ha specificato, all'articolo 1, che uno dei suoi compiti è quello di «assicurare, in un quadro organico, la promozione, la conservazione ed il recupero delle condizioni ambientali conformi agli interessi fondamentali della collettività ed alla qualità della vita, nonché la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale nazionale e la difesa delle risorse naturali dall'inquinamento».
Nella citata legge n. 394 del 1991, uno dei requisiti per poter istituire un'area protetta è la presenza di un bene geologico. All'articolo 1, comma 2, si legge infatti che «Ai fini della presente legge costituiscono il patrimonio naturale le formazioni fisiche, geologiche, geo morfologiche e biologiche, o gruppi di esse, che hanno rilevante valore naturalistico e ambientale». Al comma 3 dello stesso articolo sono invece elencate le finalità di tale tutela comprendendo, alla lettera a), la conservazione di singolarità geologiche, di formazioni paleontologiche, di comunità biologiche, di biotopi, di valori scenici e panoramici, di processi naturali, di equilibri idraulici e idrogeologici, nonché di equilibri ecologici, mentre la lettera d) prevede la difesa e la ricostituzione degli equilibri idraulici e idrogeologici.
Nel regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, agli allegati A e C sono definite le zone naturali e seminaturali aventi caratteristiche biogeografiche e geologiche particolari o uniche e sono stabiliti i criteri di selezione dei siti.
Il testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, rafforzava quanto già previsto dal citato articolo 1 della legge n. 1497 del 1939, e inseriva tra i beni culturali le «cose che interessano la paleontologia» e la disposizione è stata confermata anche dall'articolo 10 del vigente codice dei beni culturali del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
A livello nazionale alcune iniziative erano già state intraprese dall'allora Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT) che, con l'obiettivo di unificare diversi lavori partiti in modo indipendente a livello regionale, aveva avviato un progetto chiamato «Conservazione del patrimonio geologico italiano». Nella proposta di legge viene ripresa una delle iniziative presenti nel progetto, ossia l'istituzione di un centro nazionale di raccolta sistematica dei dati sui geositi, censiti con una scheda comune e standardizzati. Un altro aspetto ripreso nella proposta di legge e presente nel progetto dell'APAT è l'istituzione di un unico punto di raccolta dei dati che consenta di coordinare le informazioni riguardanti la conoscenza, la valorizzazione e la conservazione del patrimonio geologico italiano anche al fine di fornire uno strumento utile per la pubblica amministrazione nella pianificazione territoriale.
La proposta di legge non intende sovrapporsi al lavoro svolto dalle regioni e dalle associazioni, ma armonizzare le diverse normative regionali prevedendo strumenti che possono essere applicati e replicati in tutto il territorio nazionale e stabilendo criteri condivisi e omogenei per il riconoscimento e la classificazione dei geositi ipogei e del patrimonio speleologico. Una particolare attenzione è rivolta alla tutela di questi meravigliosi luoghi e all'istituzione di un catasto nazionale condiviso.
La proposta di legge cerca inoltre di chiarire la posizione all'interno di questo quadro normativo, delle diverse associazioni già operanti come il Club alpino italiano, la Società speleologica italiana e le federazioni speleologiche regionali, che sono diffuse capillarmente in tutto il territorio nazionale, coordinate fra loro e riconosciute dalle normative regionali. Queste associazioni hanno svolto un importantissimo lavoro di coordinamento a livello nazionale per uniformare le diverse leggi regionali, hanno istituito catasti regionali e tuttora stanno lavorando per istituire un unico catasto nazionale.
Per portare a termine questo grande progetto a nostro avviso è necessaria una legge quadro nazionale, che detti le linee guida e che copra a 360 gradi il lavoro già svolto, che riunisca le diverse normative regionali garantendo criteri di qualità e di classificazione scientifica omogenei e che sia in grado di assicurare la tutela ambientale degli ecosistemi interessati.
Le finalità della legge (articolo 1) trovano le proprie radici nell'articolo 9 della Costituzione applicando la promozione della ricerca scientifica e tecnica e la tutela del patrimonio artistico e del paesaggio al mondo dei geositi. Infatti le aree di interesse geologico e speleologico devono essere considerate beni di interesse collettivo e come tali tutelate e valorizzate.
Nell'articolo 2 vengono formulate alcune importanti definizioni di termini ricorrenti nel testo della legge in modo da renderne univoca e chiara l'interpretazione.
All'articolo 3 sono specificate le modalità di attuazione da parte dello Stato, delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, relative al Catasto nazionale e a quelli regionali o provinciali del patrimonio geologico, speleologico e geominerario, nonché alle altre attività e alla formazione del personale e delle professioni legate per vari aspetti al mondo della geologia e della speleologia.
All'articolo 4 si istituisce il Catasto nazionale dando indicazioni precise sulla sua organizzazione e sulle modalità per la sua compilazione. Sono previste due sezioni distinte, una per i geositi ipogei e una per geositi epigei che dovranno essere di facile consultazione e contenere, ovviamente, le indicazioni necessarie alla geolocalizzazione dei rispettivi geositi.
Il tema della gestione e della tutela delle grotte turistiche (incluse nel Catasto nazionale), che rappresentano siti molto particolari e spesso sottoposti a un pesante carico antropico, viene affrontato in un articolo ad hoc (articolo 5).
Per quanto concerne invece la gestione, la tutela e la pianificazione di tutte le tipologie di geositi compresi nel Catasto nazionale, all'articolo 6 sono indicate le modalità di accesso e le pratiche vietate, quali l'abbandono di rifiuti e l'alterazione di qualsiasi tipo delle formazioni presenti. Nell'articolo è prevista anche la possibilità di estensione delle tutele alle aree di rispetto circostanti ai siti.
L'articolo 7 delega il Governo ad adottare un decreto legislativo per l'istituzione della rete dei parchi geominerari e delle miniere-museo.
Negli articoli 8, 9 e 10 si definiscono i ruoli legati alle funzioni di controllo e di sorveglianza, di accompagnamento all'interno delle grotte turistiche e di collaborazione con lo Stato e con le regioni per l'attuazione delle finalità della legge. In particolare viene confermato il riconoscimento delle associazioni già operanti in ambito geologico e speleologico quali le federazioni speleologiche regionali, la Società speleologica nazionale e i gruppi speleologici del Club alpino italiano.
Infine, nell'articolo 11 sono elencate le sanzioni previste in caso di danneggiamento e di alterazione di qualsiasi genere dei beni tutelati dalla legge.

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Finalità)

1. La presente legge ha la finalità di stabilire strategie e linee guida nazionali per la tutela, la valorizzazione, lo sviluppo e la gestione ambientalmente sostenibile, anche ai fini turistici, delle aree di particolare interesse geologico o speleologico, come definite all'articolo 3, indicando criteri e princìpi per l'individuazione, la classificazione, l'elencazione, il monitoraggio e la gestione di tali aree.
2. Le aree di interesse geologico, speleologico e geominerario individuate ai sensi della presente legge sono beni di interesse collettivo e sono soggette al regime di tutela e di valorizzazione del patrimonio culturale previsto dal codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

Art. 2.
(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge si intende per:

a) geodiversità: la varietà o la diversità del substrato roccioso, delle forme e dei processi in ambito geologico, geomorfologico, pedologico, idrogeologico, paleontologico e mineralogico;

b) patrimonio geologico: l'insieme dei luoghi e delle singolarità ove sono conservate importanti testimonianze della struttura e dell'evoluzione geologica, geomorfologica, idrogeologica o pedologica del territorio nazionale e dell'evoluzione della terra e della sua geodiversità;

c) patrimonio speleologico: l'insieme degli ambienti ipogei, originati da processi carsici in ambiente terrestre o marino ovvero creati da attività antropiche in contesti naturali o urbani;

d) patrimonio geominerario: l'insieme delle risorse geologiche e minerarie presenti all'interno di un contesto geologico strutturale che per interesse scientifico, tecnico, formativo, culturale, turistico, storico e paesaggistico-ambientale sono suscettibili di tutela e di valorizzazione;

e) speleologia: la scienza delle grotte e dei fenomeni carsici, basata sulle attività di studio, di esplorazione e di documentazione delle cavità naturali e artificiali e dei fenomeni naturali, biologici, storici, paleontologici, paleontologici o culturali in esse osservabili, che richiedono competenze specifiche per esplorare autonomamente le cavità sotterranee;

f) speleologo: persona fisica che è addestrata e ha competenze specifiche per esplorare autonomamente le grotte;

g) guida speleologica: persona fisica che è qualificata per condurre persone singole o gruppi di persone in grotte, cavità naturali, aree sotterranee anche urbane assicurandone la necessaria assistenza tecnica e che è iscritta nel registro regionale delle guide speleologiche;

h) guida di grotte turistiche: persona fisica abilitata alla professione di accompagnamento di singole persone o di gruppi all'interno delle grotte turistiche ai sensi dell'articolo 6 del codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, di cui al decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79;

i) biodiversità ipogea: varietà di organismi viventi che abitano gli ecosistemi ipogei, suddivisi tra troglobi, strettamente legati agli ambienti ipogei, e troglofili, che utilizzano gli stessi saltuariamente.

2. Il patrimonio geologico è costituito dai seguenti elementi:

a) geositi: qualsiasi località, area o territorio, sia superficiale che sotterraneo, caratterizzato da un interesse geologico, geomorfologico, idrogeologico, paletnologico, paleontologico, speleologico, mineralogico o pedologico ovvero che presenta caratteri di eccezionalità in senso lato;

b) aree carsiche: zone, di norma caratterizzate dall'affioramento di rocce carsificabili, in cui si riscontrano evidenze geomorfologiche di genesi carsica sia superficiale che sotterranea o che comunque presentano un collegamento fisico idrogeologico con fenomeni carsici sotterranei;

c) acquiferi carsici: serbatoi idrici sotterranei dotati di permeabilità per fessurazione, fratturazione e carsismo, tipici delle rocce fessurate e carsificate;

d) geoparco: territorio dai confini ben definiti che possiede un patrimonio geologico particolare e una strategia di sviluppo sostenibile.

3. Il patrimonio speleologico è costituito dai seguenti elementi:

a) sistemi carsici: complessi di forme carsiche ipogee ed epigee organicamente e funzionalmente collegate tra loro;

b) grotte naturali: forme vuote sotterranee di origine naturale, di sviluppo superiore a 5 metri lineari, nonché cavità di entità inferiore ma di rilevante interesse geologico, archeologico, storico, biologico, mineralogico, naturalistico o idrogeologico che possono essere anche parzialmente o totalmente immerse nell'acqua;

c) cavità artificiali: insieme delle strutture ipogee realizzate dall'azione dell'uomo, di particolare valore storico, archeologico, naturalistico o geominerario;

d) acquifero carsico: serbatoio idrico sotterraneo sviluppato in ammassi rocciosi dotati di permeabilità per fessurazione fratturazione e carsismo;

e) grotte turistiche: cavità naturali o artificiali ipogee gestite da soggetti autorizzati e nelle quali la visita è consentita solo mediante l'accompagnamento da parte di personale appositamente formato e in assenza di corde e attrezzature per la progressione speologica. Le grotte turistiche devono possedere i seguenti requisiti:

1) percorsi agibili in condizione di sicurezza anche differenziati per livello di difficoltà, che possono altresì richiedere attrezzature, abbigliamento o calzature particolari;

2) impianti di illuminazione, fissi o movibili, collettivi o individuali, in grado di illuminare in maniera efficace l'ambiente sotterraneo, garantendo una visione del sentiero sufficiente per procedere in condizioni di sicurezza, solo qualora sia accertata la mancanza di ecosistemi fotosensibili;

f) forre e gole: valli profondamente incassate tra le pareti rocciose, subverticali o verticali;

g) grotte marine: grotte naturali o cavità artificiali immerse ovvero, parzialmente o totalmente emerse e comprese nella fascia demaniale marittima, anche se solo in parte;

h) formazioni rocciose: formazioni naturali presenti negli ambienti carsici, quali stalattiti e stalagmiti, nonché tutte le formazioni minerali e cristalline, sviluppate lungo pareti, soffitto e pavimento, e altri sedimenti e strati paleontologici, archeologici o culturali.

4. Il patrimonio geominerario è costituito dai seguenti elementi:

a) elementi di interesse geologico, mineralogico, minerario, geomorfologico, geostrutturale e giacimentologico;

b) elementi antropici di archeologia industriale comprensivi degli insediamenti delle strutture e delle infrastrutture sotterranee e superficiali connesse all'attività mineraria;

c) patrimonio documentale, librario e fotografico inerente la storia, le tecniche e la cultura dell'attività mineraria;

d) l'insieme dei manufatti rappresentativi della tecnica dell'ingegneria mineraria.

Art. 3.
(Modalità di attuazione)

1. Lo Stato, nell'ambito delle proprie competenze e in attuazione delle politiche dell'Unione europea che perseguono l'obiettivo dello sviluppo sostenibile attraverso la cura del territorio e la tutela delle risorse naturali, provvede, attraverso l'emanazione di norme regolamentari, a:

a) tenere e aggiornare il Catasto nazionale del patrimonio geologico, speleologico e geominerario, di cui all'articolo 4, costituito dall'unione dei catasti regionali di cui al comma 2 del presente articolo;

b) riconoscere il valore, l'importanza e il pubblico interesse del patrimonio geologico, speleologico e geominerario, con particolare attenzione al fenomeno carsico, in quanto patrimonio depositario di valori scientifici, ambientali, idrogeologici, culturali, storici, economici, estetici, paesaggistici o turistico-ricreativi, legato anche:

1) alla presenza di fenomeni naturali caratteristici dell'ambiente carsico, di interesse scientifico anche applicativo, concernente i campi geologico, fisico, chimico, biologico o medico, anche al fine di un loro utilizzo per la speleoterapia;

2) alla possibilità di utilizzare il patrimonio speleologico come sede di attività scientifiche, escursionistiche, archeologiche, culturali, didattiche o turistiche;

3) alla protezione delle risorse idriche del sottosuolo carsico in funzione dell'approvvigionamento idrico;

4) alla tutela delle testimonianze paleontologiche, paletnologiche, archeologiche o storiche;

c) individuare le risorse finanziarie necessarie all'attuazione della presente legge, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito delle proprie competenze in materia di valorizzazione dei beni culturali e ambientali nonché di promozione e di organizzazione di attività culturali, nel rispetto dei princìpi stabiliti dalla raccomandazione Rec (2004) 3, adottata dal Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa il 5 maggio 2004, sulla conservazione del patrimonio geologico e delle aree di speciale interesse geologico, dal codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394, garantiscono la conservazione e la valorizzazione del patrimonio regionale delle zone carsiche, delle cavità naturali e delle grotte naturali, turistiche e marine, provvedendo in particolare:

a) a istituire una consulta ecologica avente il compito di esprimere pareri e di attuare la presente legge. La consulta è composta da esperti e da rappresentanti delle associazioni di settore;

b) a individuare nei loro territori aree di particolare interesse geologico e speleologico, le cui gestione, conservazione e valorizzazione sostenibili possono contribuire alla tutela e all'arricchimento del patrimonio geologico nazionale e della biodiversità ipogea;

c) a istituire, tenere e aggiornare il catasto regionale o provinciale del patrimonio geologico, speleologico e geominerario di cui all'articolo 4, comma 7;

d) a rafforzare i propri strumenti regolamentari per proteggere le aree di interesse speleologico, considerate depositarie di valori scientifici, ambientali, culturali o turistico-ricreativi, e a emanare provvedimenti conservativi specifici diretti a impedirne il degrado, la distruzione, l'ostruzione, il danneggiamento, il deturpamento o l'inquinamento, nonché per consentirne una corretta fruizione;

e) a promuovere la fruizione pubblica e la conoscenza delle aree di interesse speleologico e geologico, compatibilmente con la conservazione dei beni, nonché ogni iniziativa diretta alla tutela, alle gestione e alla valorizzazione della geodiversità nazionale, sia nell'ambito epigeo che in quello ipogeo, alle loro conoscenza, conservazione, miglior utilizzazione e valorizzazione;

f) a organizzare campagne di monitoraggio ai fini della salvaguardia dell'ecosistema ipogeo per verificare l'impatto dell'antropizzazione sull'ambiente naturale e per controllare la proliferazione della lampenflora;

g) a sviluppare programmi di informazione scientifica e di educazione per promuovere azioni nel settore della conservazione e della valorizzazione sostenibile del patrimonio geologico, speleologico e geominerario;

h) a promuovere la formazione tecnica e culturale degli speleologi, delle guide speleologiche e delle guide delle grotte turistiche di cui all'articolo 8, anche nell'ambito delle organizzazioni esistenti, quali i gruppi associati alle federazioni speleologiche regionali o riconosciuti dalla Società speleologica italiana o dal Club alpino italiano, attribuendo al Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico (CNSAS) il ruolo di soggetto titolato e qualificato per gli interventi di soccorso negli ambienti ipogei in attuazione della legge 21 marzo 2001, n. 74, e per l'individuazione dei soggetti di riferimento per le attività di sicurezza, prevenzione e vigilanza degli infortuni nell'esercizio delle attività connesse alla frequentazione a scopo turistico e culturale degli ambienti ipogei;

i) a tenere conto dell'attività delle organizzazioni di cui alla lettera h) e dei programmi di conservazione geologica e di promozione sviluppati ai fini della gestione dei siti e dell'ottimizzazione dei servizi forniti ai ricercatori e ai visitatori;

l) a rafforzare la cooperazione con organizzazioni nazionali e internazionali, nonché con organismi e con istituzioni scientifici nel campo della conservazione del patrimonio geologico, speleologico e geominerario;

m) a individuare le risorse finanziarie necessarie per l'attuazione del presente comma.

Art. 4.
(Catasto nazionale del patrimonio geologico, speleologico e geominerario)

1. Al fine di assicurare la conoscenza e la conservazione del patrimonio geologico, geominerario e speleologico è istituito, presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Catasto nazionale del patrimonio geologico, geominerario e speleologico, di seguito denominato «Catasto nazionale». Il Catasto nazionale è inserito nella rete del sistema informativo nazionale ambientale (SINANET), coordinata con l'Istituto geografico militare, e la sua consultazione on line è gratuita. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono adottati i criteri, anche sotto forma di specifiche schede informatizzate, per l'istituzione da parte di ciascuna regione del catasto dei geositi ipogei individuati nel territorio di competenza.
2. Il Catasto nazionale è costituito da quattro sezioni:

a) l'elenco dei geositi ipogei, suddiviso in:

1) l'elenco delle grotte naturali;

2) l'elenco delle cavità artificiali;

3) l'elenco delle grotte e delle cavità turistiche;

b) l'elenco dei geositi epigei, suddiviso in:

1) l'elenco dei geositi e delle aree carsiche;

2) l'elenco delle forre e delle gole.

c) l'elenco degli acquiferi carsici di particolare interesse nazionale e delle rispettive aree carsiche;

d) l'elenco dei siti geominerari, suddiviso in:

1) l'elenco dei siti geominerari di particolare rilevanza;

2) l'elenco dei parchi geominerari e geoparchi turistici.

3. Nel Catasto nazionale sono individuate le diciture:

a) «siti di particolare interesse nazionale», le principali aree carsiche di rilevante importanza idrogeologica, comprese quelle soggette a sfruttamento per scopi idropotabili, ambientali o paesaggistici e degli acquiferi carsici di interesse nazionale. L'individuazione di tali siti è demandata alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, ed è sottoposta all'approvazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

b) «monumenti naturali», le cavità artificiali o naturali e i geositi, anche ipogei, di particolare valore culturale, archeologico, storico, artistico, biologico, geologico, geomorfologico o paleontologico. L'individuazione di tali monumenti è demandata alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano ed è sottoposta all'approvazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

4. Il Catasto nazionale contiene l'individuazione cartografica catastale, le coordinate riferite agli ingressi, la descrizione delle aree di rispetto, i dati topografici e metrici, lo schema della circolazione idrica sotterranea, i dati qualitativi e quantitativi disponibili sugli acquiferi carsici, le informazioni di tipo geologico, speleologico, morfologico, storico-culturale, archeologico, faunistico, vegetazionale e del microclima in cavità, nonché ogni altra notizia utile da fornire mediante un'apposita scheda di censimento redatta in conformità al modello tipo individuato con apposito decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
5. Le attività di cui al comma 4 possono essere realizzate anche mediante convenzioni con università, enti di ricerca e associazioni attive nella promozione e nella valorizzazione del patrimonio geologico riconosciute a livello regionale o nazionale.
6. Le associazioni che operano nel campo della speleologia, le università e gli altri enti di ricerca, le pubbliche amministrazioni, nonché i privati cittadini, possono segnalare e fare richiesta presso le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano di iscrizione di un geosito ipogeo o apigeo, corredando la domanda dei dati necessari alla compilazione della scheda di censimento di cui al comma 4.
7. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvedono a istituire il catasto regionale o provinciale del patrimonio geologico, speleologico e geominerario, previa approvazione con delibera della giunta regionale o provinciale da notificare ai proprietari dei fondi su cui insistono i beni. Le regioni e le province autonome provvedono a pubblicare la delibera nel rispettivo Bollettino Ufficiale e a notificarla ai comuni interessati, che ne danno pubblicità mediante l'affissione all'albo pretorio e con ogni altro mezzo che ritengano utile. I catasti sono inviati al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare il quale provvede alla loro trasmissione all'Istituto geografico militare.
8. Per le finalità di tutela di cui al presente articolo, le regioni individuano le aree carsiche di rilevante importanza geomorfologica, idrogeologica, ambientale e paesaggistica e acquisiscono ogni altra notizia utile, quale l'andamento degli acquiferi carsici presenti nell'area, ove indagati, il relativo grado di vulnerabilità e le aree di ricarica limitrofe non carsiche. In particolare, all'interno delle aree carsiche sono individuate le seguenti aree:

a) aree soggette a infiltrazione diffusa, ovvero porzioni di territorio caratterizzate dall'affioramento di rocce carsificabili, eventualmente coperte da depositi detritici, su cui si sia sviluppata una copertura vegetale;

b) aree soggette a infiltrazione concentrata, ovvero porzioni di territorio caratterizzate dall'affioramento di rocce carsificabili denudate o dalla presenza di morfologie carsiche superficiali, che condizionano le modalità di infiltrazione delle acque nel sottosuolo, quali doline, inghiottitoi, polje, valli cieche o asciutte;

c) zone sorgentifere, ovvero zone in cui sono ubicate le sorgenti del sistema carsico, nelle quali emerge una parte della risorsa idrica; le sorgenti possono essere costituite anche da grotte sature d'acqua.

9. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano comunicano al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare gli eventuali aggiornamenti dei rispettivi catasti.

Art. 5.
(Grotte turistiche)

1. L'apertura di nuove grotte turistiche, iscritte nell'elenco di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a), numero 3), e la loro utilizzazione ai fini economici, turistici o sanitari, sono autorizzate dal competente organo regionale o della provincia autonoma e previo parere favorevole del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi delle disposizioni vigenti in materia di tutela e di valorizzazione del patrimonio naturale, sulla base di un progetto corredato di una relazione esplicativa sulla situazione in atto, sulle variazioni che si intendono apportare e sull'impatto ambientale delle forme di utilizzazione previste. Fatti salvi particolari vincoli di carattere archeologico, naturalistico o di altra natura, l'autorizzazione è subordinata al rispetto della normativa nazionale vigente in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230.
2. L'apertura di nuove grotte turistiche è comunque subordinata al procedimento di valutazione d'impatto ambientale (VIA) ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
3. In caso di particolari caratteristiche storico-culturali o archeologiche della grotta la decisione finale relativa alla sua apertura come grotta turistica, previo parere della competente sovrintendenza, spetta al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ai sensi delle disposizioni vigenti in materia di tutela e di valorizzazione del patrimonio culturale.
4. Una cavità naturale o artificiale può essere iscritta nell'elenco di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a), numero 3), qualora il soggetto richiedente ne dimostri la valenza turistico-didattica mediante adeguata documentazione da presentare presso gli uffici preposti della regione o della provincia autonoma competente.
5. Al fine di poter ridurre l'impatto derivante dalle visite, l'apertura al pubblico delle grotte turistiche, comprese quelle già aperte al pubblico alla data di entrata in vigore della presente legge, deve conformarsi al principio dello sviluppo ambientalmente sostenibile, di cui all'articolo 3-quater del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al fine di non danneggiare il sistema ipogeo. Allo scopo di salvaguardare l'ecosistema della grotta turistica, essa è inoltre soggetta a un sistema di monitoraggio microclimatico continuo per verificare l'impatto dell'antropizzazione sull'ambiente e per controllare la proliferazione della lampenflora. Inoltre la grotta turistica deve essere dotata di sistemi di sicurezza e di percorsi che non abbiano impatto ambientale sull'ecosistema carsico e, in caso di installazione di impianti di illuminazione fissi o mobili, questi devono essere compatibili con l'ecosistema ipogeo.

Art. 6.
(Gestione, tutela e pianificazione)

1. Il Catasto nazionale è inserito nei quadri conoscitivi degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica degli enti territoriali.
2. Le cavità artificiali e naturali individuate nel Catasto nazionale con la dicitura «siti di particolare interesse nazionale» o «monumenti naturali» sono soggette ad apposite norme di tutela e di uso che costituiscono, ove occorra, variante allo strumento urbanistico, nel rispetto delle procedure e delle modalità previste dalle disposizioni vigenti in materia.
3. L'accesso ai geositi è libero, fatti salvi i diritti dei gestori o dei proprietari dei fondi in cui ricadono i siti, i quali possono, per quelli iscritti nell'elenco di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a), numero 3), prevedere una specifica regolamentazione dell'accesso ai fini della fruizione turistica, garantendo comunque l'accesso per giustificate attività di esplorazione, ricerca o soccorso. Sono fatte salve eventuali norme specifiche più restrittive o particolari condizioni di sicurezza dei luoghi.
4. Nei geositi inseriti dal Catasto nazionale nonché nelle aree carsiche e nelle grotte naturali o artificiali non ancora inseriti nel citato Catasto è fatto divieto di:

a) abbandonare rifiuti di qualsiasi natura;

b) alterare il regime idrico con l'effettuazione di scavi, di sbancamenti o di colmamenti e con ogni altro mezzo che ne possa compromettere il funzionamento;

c) alterare la morfologia del terreno;

d) asportare o danneggiare affioramenti rocciosi, concrezioni, elementi della biodiversità ipogea o resti di essa, fossili, reperti paleontologici o paletnologici, fatte salve le autorizzazioni rilasciate dalle autorità competenti;

e) realizzare cave e discariche o impianti di recupero e di smaltimento dei rifiuti o varianti sostanziali degli impianti esistenti;

f) effettuare scavi o sbancamenti, fatta eccezione per interventi strettamente indispensabili e di lieve entità per l'esplorazione, la prevenzione, la ricerca o il soccorso;

g) distruggere, occludere o danneggiare in qualsiasi modo le grotte;

h) utilizzare fanghi di depurazione in agricoltura di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99, recante attuazione della direttiva 86/278/CE concernente la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura.

5. I divieti di cui al comma 4 si estendono:

a) a eventuali aree di rispetto contermini ai geositi inseriti nel Catasto nazionale, individuate ai fini della tutela degli stessi e riportate nelle schede di censimento di cui all'articolo 4, comma 4;

b) a eventuali aree di rispetto estese tra le grotte turistiche iscritte nell'elenco di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a), numero 3), e il piano campagna sovrastante, per una superficie riportata nelle schede di censimento di cui al medesimo articolo 4, comma 4.

6. Le autorità locali interessate possono vietare l'accesso, anche temporaneo, ai siti oggetto di tutela ai sensi della presente legge qualora vi sia pericolo per la pubblica incolumità.
7. Il divieto di accesso o la sua regolamentazione ai fini della tutela può altresì essere disposto dalle autorità locali, in caso di necessità, indifferibilità e urgenza, alle grotte naturali, artificiali o turistiche in cui siano presenti reperti paletnologici o paleontologici ovvero situazioni fisiche, biologiche, geologiche o geomorfologiche di particolare fragilità o interesse, comprese particolari esigenze della fauna come quelle nei periodi della riproduzione.
8. Fatto salvo quanto disposto dalle disposizioni vigenti in materia di tutela del patrimonio ambientale e culturale, le autorità locali possono autorizzare interventi in deroga ai divieti di cui al comma 4 per documentati e imperativi motivi di interesse pubblico o di sicurezza ovvero per fini scientifici, di ricerca o esplorativi, previa presentazione di un apposito progetto corredato da specifica relazione sulle modalità di intervento, sulle utilizzazioni previste e sull'impatto atteso, fatto salvo il rispetto delle condizioni e delle prescrizioni disposte dall'autorità locale competente.
9. Fatto salvo quanto indicato dal presente articolo, qualora le grotte turistiche iscritte nell'elenco di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a), numero 3), ricadano in aree protette regionali o nazionali, definite ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e delle rispettive normative regionali o delle province autonome di Trento e di Bolzano, nonché nei siti di importanza comunitaria (SIC) o nelle zone di protezione speciale (ZPS) della Rete Natura 2000 ai sensi delle direttive 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, e 2009/ 147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, nonché del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, si applica la specifica normativa di riferimento, ove più restrittiva.
10. Sono altresì soggetti a specifica normativa i geositi ricadenti nelle aree tutelate per legge e nelle aree classificate come immobili ed aree di notevole interesse pubblico, ai sensi degli articoli 142 e 136 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ove più restrittiva.
11. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono al monitoraggio sullo stato di conservazione del rispettivo patrimonio geologico anche attraverso la stipula di apposite convenzioni con università, istituti di ricerca e associazioni attive nella promozione e nella valorizzazione del patrimonio geologico ambientale riconosciute a livello regionale, provinciale o nazionale e con le associazioni, società e gruppi speleologici di cui all'articolo 9.

Art. 7.
(Delega al Governo per l'istituzione della rete dei parchi geominerari e delle miniere-museo)

1. Al fine di garantire la tutela, la conoscenza e la valorizzazione, anche per finalità sociali e occupazionali, dei parchi geominerari e delle miniere-museo aventi rilevante valore ambientale, storico, archeologico e culturale, il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, un decreto legislativo per l'istituzione della rete dei parchi geominerari e delle miniere-museo, in conformità ai princìpi desumibili dalla presente legge. Restano ferme le funzioni svolte dai parchi minerari nazionali già esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 8.
(Funzioni di controllo e di sorveglianza)

1. Ai fini dello svolgimento dell'attività di controllo e di sorveglianza nonché del rispetto dei divieti di cui alla presente legge, il comune territorialmente competente provvede ad apporre un'apposita segnaletica che riporta gli estremi del provvedimento di inserimento del sito nel Catasto nazionale e, in sintesi, il relativo regime.
2. Le funzioni di controllo e di sorveglianza sulle violazioni alla presente legge sono affidate al Comando unità per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare dell'arma dei carabinieri, alle polizie provinciali e municipali, ai guardia parco, alle guardie di caccia e pesca e alle guardie ecologiche volontarie, avvalendosi, ove necessario, della collaborazione e del supporto delle associazioni, società e gruppi speleologici di cui all'articolo 10 e del CNSAS. Verifiche e controlli sul rispetto delle deroghe e delle autorizzazioni concesse possono essere effettuati anche dal personale appositamente delegato degli uffici provinciali per l'agricoltura e dagli ispettorati dipartimentali delle foreste.
3. Gli organi o gli agenti incaricati della vigilanza che constatano la violazione di norme la cui vigilanza è demandata ad altri enti o organismi, provvedono ad informare tempestivamente l'ente o l'organismo competente.

Art. 9.
(Guida di grotte turistiche)

1. Ai fini della presente legge è riconosciuta la professione della guida di grotte turistiche, compresa tra le professioni turistiche definite ai sensi dell'articolo 6 del codice di cui al decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79.
2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono, nell'ambito delle loro competenze, a disciplinare le modalità di accesso, di esercizio e di tutela della figura professionale della guida di grotte turistiche.

Art. 10.
(Associazioni, società e gruppi speleologici)

1. Per le finalità della presente legge, lo Stato le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano si avvalgono della collaborazione delle Federazioni speleologiche regionali, della Società speleologica nazionale e dei gruppi speleologici del Club alpino italiano e possono costituire apposite consulte tecnico-scintifiche.
2. Per le finalità della presente legge le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano si possono altresì avvalere della collaborazione di associazioni speleologiche, società e gruppi speleologici non compresi nel comma 1, il cui atto di fondazione definisce la speleologia come attività principale e senza scopo di lucro e che recepiscono nei propri statuti i princìpi fondamentali della presente legge.
3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, redigono un elenco pubblico delle associazioni e dei gruppi speleologici riconosciuti e lo comunicano al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Le regioni e le province autonome provvedono alla pubblicazione del rispettivo elenco nel Bollettino Ufficiale, nell'albo pretorio, nel sito internet istituzionale e in ogni altro mezzo di comunicazione che ritengano utile.

Art. 11.
(Sanzioni)

1. L'inosservanza dei divieti di cui all'articolo 6, comma 4, comporta, oltre all'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi a carico del responsabile, l'irrogazione delle seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

a) da euro 5.000 a euro 50.000 per l'alterazione del regime idrico o del regime idrico carsico;

b) da euro 5.000 a euro 50.000 per ogni metro cubo di grotta distrutto, occluso o danneggiato;

c) da euro 2.000 a euro 20.000 per l'abbandono di rifiuti;

d) da euro 2.000 a euro 20.000 per ogni metro cubo di materiale smosso con scavi o con sbancamenti;

e) da euro 5.000 a euro 50.000 per l'asportazione o il danneggiamento di concrezioni, biodiversità ipogea o resti di essa, fossili, reperti archeologici, paleontologici o paletnologici.

2. Gli introiti provenienti dall'applicazione delle sanzioni di cui al comma 1 sono destinati alla regione o alla provincia autonoma competente all'attuazione della presente legge e sono finalizzati al recupero e alla valorizzazione del patrimonio naturale, geologico, geominerario, speleologico, nonché allo sviluppo e alla valorizzazione dei parchi regionali, dei siti naturali e dei geoparchi.

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