PDL 660

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 660

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato FASSINA

Istituzione del Fondo nazionale per interventi di manutenzione straordinaria degli immobili degli enti gestori dell'edilizia residenziale pubblica

Presentata il 24 maggio 2018

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Onorevoli Colleghi! — Le aziende residenziali per l'edilizia pubblica (ATER), le aziende lombarde per l'edilizia residenziale (ALER) e gli altri gestori di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, gestiscono immobili in tutte le province italiane per un totale di circa 780.000 alloggi, di questi circa 80.000 nel solo Lazio e di questi alcune migliaia da Roma sud a Nettuno.
Si tratta di un patrimonio rilevante, interessato però da cronici e spesso gravi problemi derivanti dalla scarsità o persino dall'assenza di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di carattere strutturale e impiantistico: ciò produce degrado e crea l'occasione per forme anche evidenti di mancato pagamento sia dei canoni di locazione che degli oneri accessori.
La situazione finanziaria di molti ATER, ALER o di altri gestori di edilizia residenziale pubblica, nonché l'assoluta insufficienza di risorse destinate alle manutenzioni ordinarie e in particolare straordinarie da parte delle regioni non consentono di affrontare e risolvere i gravi problemi di degrado degli immobili e delle singole unità abitative, tanto che non di rado gli stessi assegnatari si sostituiscono ai citati gestori, provvedendo alle riparazioni, a interventi su ascensori e impianti di riscaldamento, nonché a interventi sulla stessa struttura delle palazzine e altro.
A questo si aggiunga la situazione di particolare gravità, sotto l'aspetto finanziario, di alcuni ATER, ALER o gestori di edilizia residenziale pubblica, che ha determinato per diversi anni l'impossibilità di interventi di prevenzione del degrado, alcune volte davvero urgenti.
La necessità di istituire un apposito fondo che dia certezza e continuità di risorse nasce dall'esigenza di migliorare concretamente la vivibilità delle famiglie assegnatarie degli immobili in oggetto e di valorizzare un patrimonio pubblico che è stato realizzato, di fatto, esclusivamente con le risorse provenienti dalla ex Gescal pagata dai lavoratori dipendenti.
Intervenire sul recupero degli immobili di edilizia residenziale pubblica significa anche promuovere lavoro e occupazione vera. Significa intervenire, ad esempio, per realizzare programmi di risparmio energetico e di superamento delle barriere architettoniche, ma soprattutto per rendere migliore la vivibilità delle e nelle case popolari da troppo tempo abbandonate a se stesse, ma questo è possibile solo contando sulla certezza delle risorse e sulla continuità della loro erogazione.
A tali fini, la presente proposta di legge istituisce, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Fondo nazionale per interventi di manutenzione straordinaria degli immobili degli enti gestori dell'edilizia residenziale pubblica, ubicati nel territorio nazionale, la cui dotazione è determinata annualmente dalla legge di bilancio in misura comunque non inferiore a 200 milioni di euro l'anno.

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

1. Nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito il Fondo nazionale per interventi di manutenzione straordinaria degli immobili degli enti gestori dell'edilizia residenziale pubblica, di seguito denominato «Fondo», la cui dotazione è determinata annualmente dalla legge di bilancio in misura comunque non inferiore a 200 milioni di euro l'anno, tenuto conto delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione dell'articolo 3, comma 2.

Art. 2.

1. Il Fondo è finalizzato esclusivamente alla realizzazione di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria nonché alla programmazione di interventi di risparmio energetico e di superamento delle barriere architettoniche negli immobili e nelle unità immobiliari degli enti gestori dell'edilizia residenziale pubblica.
2. Entro novanta giorni della data di entrata in vigore della presente legge, mediante un'apposita intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse del Fondo, nonché le modalità di monitoraggio dell'utilizzo delle risorse assegnate e degli interventi avviati e conclusi ai sensi della presente legge, compresi i motivi di revoca delle risorse, e le modalità di compartecipazione da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano.

Art. 3.

1. All'onere di cui alla presente legge si provvede con le maggiori entrate derivanti dal comma 2.
2. Al comma 2 dell'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, le parole: «la cedolare secca si applica in ragione di un'aliquota del 21 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «la cedolare secca si applica in ragione di un'aliquota del 27 per cento».
3. La disposizione di cui al comma 2 si applica a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2019.

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