PDL 66

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 66

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
TERZONI, DAGA, MICILLO, VIGNAROLI, ZOLEZZI , ILARIA FONTANA, VARRICA, MARAIA, ALBERTO MANCA, LICATINI, DEIANA, TRAVERSI, D'IPPOLITO, VIANELLO, ROSPI, FEDERICO, RICCIARDI

Modifiche alla legge 21 novembre 2000, n. 353, in materia di obbligo di aggiornamento del catasto dei soprassuoli percorsi dal fuoco

Presentata il 23 marzo 2018

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Onorevoli Colleghi! — Il patrimonio boschivo italiano costituisce oltre un terzo del territorio della penisola, rappresenta un'immensa ricchezza in termini di bellezza e di biodiversità ed è tutelato anche dall'articolo 9 della Costituzione.
Dal sito del Sistema informativo della montagna (SIM) riprendiamo e riportiamo quanto segue: «La legge quadro in materia di incendi boschivi n. 353 del 2000 definisce divieti, prescrizioni e sanzioni sulle zone boschive e sui pascoli i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco prevedendo la possibilità da parte dei comuni di apporre, a seconda dei casi, vincoli di diversa natura sulle zone interessate.
La definizione di incendio boschivo, pur essendo stata già individuata dalla giurisprudenza in più occasioni, viene fissata in termini precisi e oggettivi dalla legge, dove l'incendio boschivo viene definito “Un fuoco con suscettività ad espandersi su aree boscate, cespugliate o arborate, comprese eventuali strutture ed infrastrutture antropizzate poste all'interno delle predette aree, oppure su terreni coltivati o incolti e pascoli limitrofi a dette aree”.
In particolare la legge stabilisce vincoli temporali che regolano l'utilizzo dell'area interessata ad incendio: un vincolo quindicennale, un vincolo decennale ed un ulteriore vincolo di cinque anni. Innanzitutto le zone boschive ed i pascoli i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco non possono avere una destinazione diversa da quella preesistente all'incendio per almeno quindici anni (vincolo quindicennale), è comunque consentita la costruzione di opere pubbliche necessarie alla salvaguardia della pubblica incolumità e dell'ambiente.
Inoltre, sulle zone boschive e sui pascoli i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco, è vietata per dieci anni la realizzazione di edifici nonché di strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive, fatti salvi i casi in cui per detta realizzazione sia stata già rilasciata, in data precedente l'incendio e sulla base degli strumenti urbanistici vigenti a tale data, la relativa autorizzazione o concessione.
Infine sono vietate per cinque anni, sui predetti soprassuoli, le attività di rimboschimento e di ingegneria ambientale sostenute con risorse finanziarie pubbliche, salvo specifica autorizzazione concessa dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per le aree naturali protette statali, o dalla regione competente, negli altri casi, per documentate situazioni di dissesto idrogeologico e nelle situazioni in cui sia urgente un intervento per la tutela di particolari valori ambientali e paesaggistici.
La procedura amministrativa delineata dalla legge prevede che, una volta individuate le particelle catastali interessate dagli incendi, venga prodotto un elenco delle stesse che verrà affisso all'albo pretorio del comune per 30 giorni; durante tale periodo è prevista la possibilità, per i cittadini interessati, di presentare ricorso contro l'apposizione del vincolo. Trascorso tale periodo senza che siano state sollevate obiezioni, il vincolo risulta attivo a tutti gli effetti. Per l'apposizione dei suddetti vincoli la legge stabilisce che i comuni provvedano al censimento, tramite apposito catasto, dei soprassuoli già percorsi dal fuoco potendosi avvalere dei rilievi effettuati dal Corpo forestale dello Stato e, dal 1° gennaio 2017, dall’Arma dei carabinieri - Comando unità per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare.
L’Arma dei carabinieri - Comando unità per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare, che istituzionalmente svolge un compito di salvaguardia del patrimonio forestale nazionale, ha un ruolo attivo nelle attività di previsione e lotta agli incendi in modo continuativo durante tutto l'anno con una particolare concentrazione di sforzi, sia in termini di uomini che di mezzi, nei periodi di alta criticità (solitamente tra i mesi di giugno e di settembre), durante i quali il maggiore impegno operativo è concentrato nella prevenzione ed in attività di intervento e di spegnimento degli incendi.
Tali attività vengono svolte, così come previsto dalla legge, in modo coordinato con altri enti nel rispetto delle competenze previste dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. In tema di incendi boschivi, le attività dell’Arma dei carabinieri - Comando unità per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare non si limitano alla sola attività di prevenzione e di intervento degli incendi, ma comprendono una serie di attività collaterali che prevedono la raccolta di tutte le informazioni a corredo di ciascun evento, comprese la perimetrazione e la misurazione delle superfici percorse dal fuoco».
Appare chiaro che l'obiettivo del legislatore, imponendo questo sistema di vincoli, era quello di adottare un forte valore deterrente nei confronti di coloro i quali dagli incendi possano trarre vantaggi o profitti.
Allo stato attuale, la legge n. 353 del 2000 pur essendo puntuale nell'obbligare i comuni a effettuare il catasto resta carente su un aspetto importante, in quanto non sono previste sanzioni per i comuni inadempienti.
Questa carenza normativa non trascurabile permette, qualora le zone interessate non siano censite sul catasto degli incendi, l'inapplicazione dei vincoli previsti con la conseguente vanificazione di tutti gli aspetti vincolistici e sanzionatori previsti, che è molto grave in caso di connivenze e di clientelismi da parte degli amministratori dei comuni interessati. Gli effetti visibili di un incendio boschivo, infatti, oltre a essere desolanti e appariscenti nel periodo immediatamente successivo all'evento, dopo alcuni anni possono essere facilmente «occultati» ad occhi non esperti e, soprattutto, possono «far dimenticare» agevolmente quello che prima era un bosco confondendo il sito interessato con una qualsiasi zona più o meno antropizzata conseguentemente utilizzabile per altri scopi.
La legge n. 353 del 2000 impone quindi un obbligo che certifichi una determinata zona come «superficie percorsa dal fuoco» con la conseguente certezza vincolistica del catasto degli incendi.
Purtroppo non tutti i comuni effettuano puntualmente il catasto degli incendi: abbiamo avuto nel corso degli anni punte di inadempienza che hanno percentuali importanti a seconda delle diverse zone italiane.
Appare quindi necessario prevedere una norma sanzionatoria specifica e definire un soggetto deputato al controllo dell'esatta applicazione del catasto degli incendi.
Il controllo può essere affidato al Comando unità per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare dell'Arma dei carabinieri, deputato alla difesa dell'ambiente con mezzi e competenze tecniche specifici certamente idonei allo scopo: il Comando infatti è già istituzionalmente interessato al rilevamento e alla gestione delle banche dati degli incendi boschivi, attività effettuata da molti anni con notevole competenza.

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

1. Alla legge 21 novembre 2000, n. 353, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3, commi 1 e 4, le parole: «Corpo forestale dello Stato» sono sostituite dalle seguenti: «Comando unità per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare dell'Arma dei carabinieri»;

b) all'articolo 5, comma 3, le parole: «Corpo forestale dello Stato» sono sostituite dalle seguenti: «Comando unità per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare dell'Arma dei carabinieri»;

c) all'articolo 7:

1) al comma 3, lettera a), le parole: «e del Corpo forestale dello Stato» sono soppresse;

2) al comma 5, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «A tali fini, le regioni possono avvalersi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco»;

d) all'articolo 8, commi 1 e 2, le parole: «Corpo forestale dello Stato» sono sostituite dalle seguenti: «Comando unità per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare dell'Arma dei carabinieri»;

e) all'articolo 10:

1) al comma 2, le parole: «Corpo forestale dello Stato» sono sostituite dalle seguenti: «Comando unità per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare dell'Arma dei carabinieri»;

2) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. Il catasto dei soprassuoli percorsi dal fuoco, di cui al comma 2, è aggiornato dai comuni con l'approvazione degli elenchi definitivi e delle relative perimetrazioni dei soprassuoli entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello della comunicazione da parte del Comando unità per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare dell'Arma dei carabinieri dei rilievi effettuati sui medesimi soprassuoli. Il Comando unità per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare dell'Arma dei carabinieri verifica, altresì, la corretta apposizione dei vincoli catastali di cui al capo I. Nel caso di inadempimento delle disposizioni di cui al comma 2, il sindaco dei comuni inadempienti è soggetto alla pena prevista dal primo comma dell'articolo 328 del codice penale».

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