PDL 648

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2
                        Articolo 3
                        Articolo 4
                        Articolo 5
                        Articolo 6
                        Articolo 7
                        Articolo 8
                        Articolo 9
                        Articolo 10
                        Articolo 11
                        Articolo 12

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 648

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
PICCHI, CASTIELLO, CAVANDOLI, GRIMOLDI, MOLTENI, INVERNIZZI, ALESSANDRO PAGANO, TOMBOLATO, FRASSINI, LUCCHINI

Disposizioni per la promozione, il sostegno e la valorizzazione delle associazioni e delle manifestazioni di rievocazione storica

Presentata il 21 maggio 2018

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Onorevoli Colleghi! — Le manifestazioni di rappresentazione e rievocazione di fatti storici e di tradizioni popolari si svolgono sia nelle grandi città sia nei comuni, anche i più piccoli e sperduti, grazie al lavoro di un numero crescente di realtà culturali e a una vasta e capillare rete di associazioni su tutto il territorio nazionale, riuscendo ad appassionare tanti italiani e tanti stranieri presenti nel nostro territorio per scopi turistici, di studio o di ricerca.
Nei centri storici delle nostre città moltissimi cittadini in abiti storici di ogni epoca diventano attori, creando scenografie irripetibili. Si tratta di eventi e di ricostruzioni che costituiscono un'enorme ricchezza, autentici giacimenti culturali da sostenere e da promuovere, anche in considerazione della loro ricaduta nella sfera economica e sociale sia a livello locale che a livello nazionale.
Le rievocazioni, all'interno delle comunità in cui sono inserite, creano un forte spirito di aggregazione e offrono uno spettacolo che, oltre al piacere ludico, è un reale mezzo di promozione culturale, sociale e turistica dei territori. Tali iniziative permettono al cittadino e anche al turista di essere attratto e di visitare luoghi di rara bellezza, a volte non compresi negli itinerari turistici, che rappresentano una parte importante dell'inestimabile patrimonio storico-artistico italiano. Inoltre, le rievocazioni storiche sono un elemento di aggregazione e di integrazione sociale, poiché la ricostruzione dell'ambientazione storica richiede la massiccia partecipazione attiva di tutta la comunità che mantiene e tramanda alle nuove generazioni le sue originarie tradizioni socio-culturali.
La presente proposta di legge si pone l'obiettivo di promuovere e di sostenere molte realtà che hanno lo scopo di preservare e di tutelare le specificità culturali, storico-geografiche e linguistiche che caratterizzano il nostro territorio.
Molte regioni hanno già legiferato in materia, per quanto di loro competenza, e hanno affrontato il tema della valorizzazione delle rievocazioni storiche. In molti casi hanno riscontrato sia il problema del reperimento dei fondi da destinare alle varie iniziative, consapevoli dell'impossibilità di applicare direttamente sgravi fiscali, sia il tema della semplificazione burocratica legata alle procedure e ai permessi necessari per organizzare gli eventi.
Da tali considerazioni nasce l'esigenza di riconoscere questo enorme patrimonio storico e culturale, valorizzando in particolare la qualità e l'autenticità delle rievocazioni storiche.
La presente proposta di legge è composta da dodici articoli.
L'articolo 1 prevede il riconoscimento delle rievocazioni storiche da parte della Repubblica.
L'articolo 2 reca le definizioni di associazione e di manifestazione di rievocazione storica.
L'articolo 3 reca disposizioni per la tutela e la valorizzazione delle rievocazioni storiche.
L'articolo 4 istituisce l'elenco nazionale delle associazioni e delle manifestazioni di rievocazione storica.
L'articolo 5 istituisce il Comitato tecnico-scientifico delle associazioni e delle manifestazioni di rievocazione storica.
L'articolo 6 istituisce il calendario annuale delle manifestazioni di rievocazione storica.
L'articolo 7 determina le agevolazioni fiscali per il sostegno delle associazioni di rievocazione storica.
L'articolo 8 istituisce il Fondo per la promozione, il sostegno e la valorizzazione delle associazioni e delle manifestazioni di rievocazione storica.
L'articolo 9 reca la copertura finanziaria.
L'articolo 10 individua i compiti della Conferenza unificata.
L'articolo 11 individua i compiti dello Stato.
L'articolo 12 individua i compiti delle regioni, delle città metropolitane e dei comuni.

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Princìpi generali)

1. La Repubblica riconosce le rievocazioni storiche quali componenti fondamentali del patrimonio culturale, artistico, sociale, di tradizione, di memoria ed economico di ciascuna realtà territoriale e del Paese, nonché elemento qualificante per la formazione e per la crescita socio-culturale dei cittadini.
2. In attuazione dei princìpi sanciti dalla Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, adottata a Parigi il 17 ottobre 2003 dalla XXXII sessione della Conferenza generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (UNESCO), resa esecutiva dalla legge 27 settembre 2007, n. 167, la Repubblica pone in essere le condizioni per assicurare alle rievocazioni storiche e alle attività dei rievocatori forme di sostegno e di incentivazione, tutelando il pluralismo e la libera espressione della cultura e della storicità di ciascuna realtà territoriale e del Paese.

Art. 2.
(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge, sono definite associazioni di rievocazione storica le associazioni di promozione sociale e le organizzazioni non lucrative di utilità sociale che hanno per fine statutario la conservazione della memoria storica e delle tradizioni del proprio territorio, rispettando i criteri di veridicità storica mediante le varie forme di studio, di espressione artistica e di realizzazione di attività e di eventi storici, nonché mediante l'utilizzo di vesti, armi, armature e altri manufatti, esteticamente e funzionalmente compatibili con quanto risultante dalle fonti e con i materiali e le tecniche risultanti dall'elaborazione delle fonti stesse.
2. Ai fini della presente legge, sono definite manifestazioni di rievocazione storica le manifestazioni la cui organizzazione fa capo ad associazioni di rievocazione storica, enti locali o altri soggetti pubblici o privati, aventi la finalità di valorizzare la memoria storica di un territorio rispettando criteri di veridicità, di ricostruzione, di realizzazione e di utilizzo di oggetti, vesti, accessori e armamenti realizzati su basi documentate.

Art. 3
(Attività per la tutela e la valorizzazione delle rievocazioni storiche).

1. Lo Stato, nell'ambito delle proprie competenze, riconosce, tutela, sostiene, valorizza e salvaguarda la specificità delle rievocazioni storiche e delle realtà socio-culturali regionali e locali a queste legate, promuovendo:

a) la valorizzazione delle rievocazioni storiche quali fattore di sviluppo ed elemento unificante dell'articolata identità nazionale del Paese e del suo patrimonio storico, artistico e culturale;

b) la diffusione delle associazioni e degli eventi di rievocazione storica a livello territoriale, nazionale e internazionale;

c) la sensibilizzazione e la promozione del pubblico e del prodotto artistico delle rievocazioni storiche attraverso l'editoria e gli strumenti più diffusi e moderni di comunicazione di massa;

d) il sostegno finanziario alle associazioni e alla realizzazione delle manifestazioni di rievocazione storica, nonché degli eventi spettacolari, culturali e divulgativi a essa connessi, sul territorio;

e) lo sviluppo del turismo culturale, anche attraverso l'utilizzo, per le manifestazioni di rievocazione storica, dei siti di valore archeologico, museale e monumentale presenti nel territorio;

f) l'attivazione di sinergie operative con le istituzioni scolastiche, con le università, con il turismo, con il patrimonio ambientale e con i beni culturali, nonché il coinvolgimento culturale di tutti i gruppi sociali delle comunità locali e delle associazioni senza scopo di lucro, al fine di favorire la nascita di un sistema integrato di valorizzazione dell'immagine e dell'offerta storico-culturale del Paese;

g) la tutela e la conservazione della memoria e delle tradizioni legate alle rievocazioni storiche.

Art. 4.
(Elenco nazionale delle associazioni e delle manifestazioni di rievocazione storica)

1. È istituito l'elenco nazionale delle associazioni e delle manifestazioni di rievocazione storica, di seguito denominato «elenco».
2. Alla tenuta dell'elenco provvede il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, che aggiorna annualmente i dati forniti dalle regioni e provvede alla pubblicazione dell'elenco nel proprio sito internet istituzionale.
3. Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, di seguito denominata «Conferenza unificata», sono definiti:

a) le categorie delle associazioni e delle manifestazioni di rievocazione storica individuate ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera i);

b) i requisiti per l'iscrizione nell'elenco.

Art. 5.
(Comitato tecnico-scientifico)

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, d'intesa con la Conferenza unificata, istituisce, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il Comitato tecnico-scientifico delle associazioni e delle manifestazioni di rievocazione storica, di seguito denominato «Comitato», composto da rappresentanti dei comitati regionali istituiti ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera e), da professori universitari esperti del settore nominati dalle regioni, da un funzionario del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e da un funzionario del Ministero dell'economia e delle finanze. I componenti del Comitato restano in carica tre anni, con mandato rinnovabile consecutivamente una sola volta.
2. Il Comitato, che si avvale del personale, dei mezzi e dei servizi messi a disposizione dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, ha i seguenti compiti:

a) riconoscere la qualifica di associazione o di manifestazione di rievocazione storica, ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 2;

b) provvedere al censimento e alla tenuta di un'anagrafe delle associazioni e delle manifestazioni di rievocazione storica e alla diffusione della conoscenza di tali associazioni e manifestazioni;

c) promuovere ricerche e studi sulle rievocazioni storiche in Italia e all'estero;

d) fornire ogni utile elemento per la promozione e lo sviluppo delle rievocazioni storiche;

e) patrocinare progetti elaborati dalle associazioni di rievocazione storica iscritte nell'elenco, anche in collaborazione con gli enti locali;

f) promuovere e sostenere, anche con la collaborazione delle regioni e delle associazioni di rievocazione storica, iniziative di formazione e di aggiornamento per gli addetti del settore;

g) stabilire i criteri e le modalità per la ripartizione annua del Fondo di cui all'articolo 8;

h) predisporre lo schema di regolamento per l'attuazione della presente legge, avvalendosi anche dell'opera di commissioni tecnico-artistiche appositamente istituite, formate da un esperto indicato da ciascuna delle regioni rappresentate nel Comitato. Lo schema di regolamento è predisposto dal Comitato entro due mesi dalla data della sua istituzione ai sensi del comma 1 ed è trasmesso al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo. Lo schema di regolamento è approvato, entro un mese dalla data della sua trasmissione, dal Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo con proprio decreto;

i) determinare, mediante apposite norme, le modalità di appartenenza delle associazioni e delle manifestazioni di rievocazione storica alle categorie individuate dal Comitato e definite con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo.

3. Il Comitato valuta e verifica ogni tre anni l'attendibilità e la conformità storica della rievocazione storica espressa nelle manifestazioni e delle attività dell'associazione di rievocazione storica, ai fini dell'iscrizione nell'elenco.
4. Il Comitato può avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, della collaborazione di istituti universitari, di siti museali, di siti archeologici, di centri di ricerca, delle associazioni di categoria più rappresentative del settore del turismo, del commercio, del terziario e dell'artigianato, dei comitati regionali istituiti ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera e), e di eventuali altri soggetti pubblici o privati. Può inoltre strutturarsi in commissioni tecnico-artistiche di settore, nelle categorie individuate dal Comitato stesso al comma 2, lettera i).
5. Il Comitato rilascia, su richiesta degli organizzatori di manifestazioni di rievocazione storica iscritti nell'elenco e a seguito della verifica di cui al comma 3, un logo recante la dicitura «Rievocazione storica italiana», le cui modalità di rilascio e di revoca sono stabilite con decreto dal Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, d'intesa con il Comitato stesso.

Art. 6.
(Calendario annuale delle manifestazioni di rievocazione storica)

1. Il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, entro il 31 dicembre di ogni anno, approva il calendario annuale delle manifestazioni di rievocazione storica relativo all'anno successivo.
2. Al calendario di cui al comma 1 è data ampia diffusione nell'ambito delle attività ordinarie di comunicazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e nel sito internet istituzionale del Ministero stesso, anche attraverso gli strumenti di diffusione di promozione di itinerari turisti e di siti museali e archeologici.

Art. 7.
(Agevolazioni fiscali per il sostegno delle associazioni di rievocazione storica)

1. Le associazioni di rievocazione storica sono equiparate, ai fini delle agevolazioni tributarie e dei rapporti con terzi, alle associazioni sportive dilettantistiche di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398.
2. Gli atti costitutivi e gli statuti delle associazioni di rievocazione storica, nonché gli atti connessi allo svolgimento delle loro attività, sono esenti dall'imposta di bollo e dall'imposta di registro.
3. Le donazioni e le attribuzioni di eredità o di legato alle associazioni di rievocazione storica sono esenti da ogni imposta a carico delle medesime associazioni.
4. Sui contributi corrisposti alle associazioni di rievocazione storica dagli enti pubblici non si applica la ritenuta d'acconto di cui all'articolo 28, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
5. I proventi derivanti da attività commerciali effettuate dalle associazioni di rievocazione storica non costituiscono reddito imponibile ai fini d'imposta sul valore aggiunto (IVA), dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta regionale sulle attività produttive.
6. Per l'acquisto degli strumenti per lo svolgimento dell'attività di rievocazione storica, dei relativi accessori e dell'attrezzatura funzionale per l'attività e per il funzionamento delle associazioni di rievocazione storica, si applica l'IVA con aliquota del 4 per cento, con armonizzazione del regime dell'IVA agevolata ai servizi e alle attività strettamente connessi e strumentali alla rievocazione storica.
7. I contributi e le erogazioni liberali corrisposti alle associazioni di rievocazione storica da privati sono soggetti a detrazioni e a deduzioni fiscali ai sensi delle disposizioni vigenti in materia.

Art. 8.
(Fondo per la promozione, il sostegno e la valorizzazione delle associazioni e delle manifestazioni di rievocazione storica)

1. Per gli interventi di cui alla presente legge è istituito, presso il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, il Fondo per la promozione, il sostegno e la valorizzazione delle associazioni e delle manifestazioni di rievocazione storica, di seguito denominato «Fondo», con una dotazione pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dal 2019.
2. Il Fondo è destinato a erogare contributi alle associazioni e alle manifestazioni di rievocazione storica per le spese relative alle loro attività nonché alla realizzazione di pubblicazioni, di convegni e di seminari specifici sulla rievocazione storica.
3. I criteri e le modalità di utilizzazione delle risorse del Fondo sono determinati con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, d'intesa con la Conferenza unificata e con il Comitato.
4. Il Fondo è ripartito annualmente con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo tra le associazioni e le manifestazioni di rievocazione storica iscritte nell'elenco.

Art. 9.
(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dal 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 10.
(Compiti della Conferenza unificata)

1. Ai fini dell'attuazione della presente legge, alla Conferenza unificata sono attribuiti i seguenti compiti:

a) esprimere parere sugli schemi dei regolamenti previsti dalla presente legge per la definizione dei criteri e delle modalità di erogazione dei contributi a valere sul Fondo;

b) definire gli strumenti di cooperazione e di solidarietà istituzionali al fine di favorire l'affermazione dell'identità culturale-nazionale, regionale e delle minoranze linguistiche;

c) fissare i criteri per il coordinamento nazionale e regionale delle procedure di definizione degli interventi, anche relativi alle iniziative direttamente assunte dagli enti locali;

d) promuovere le associazioni e gli eventi di rievocazione storica in tutto il territorio nazionale, perseguendo obiettivi di omogeneità della diffusione, della circolazione e della fruizione;

e) promuovere il sostegno degli artisti esecutori e agli operatori, anche in riferimento alle iniziative giovanili, di innovazione, di ricerca e di sperimentazione legate alla rievocazioni storiche;

f) promuovere la cultura, la memoria e la tradizione delle rievocazioni storiche attraverso programmi specificamente rivolti alla scuola e all'università;

g) definire linee di indirizzo comune per la programmazione degli interventi di costruzione, recupero, adeguamento, funzionale e tecnologico, ristrutturazione e conversione di spazi, di strutture e di immobili destinati o da destinare alle associazioni e agli eventi di rievocazione storica;

h) individuare i criteri e le modalità per verificare l'efficacia dell'intervento pubblico, statale e territoriale, attraverso attività di monitoraggio e di osservatorio a livello locale e nazionale.

Art. 11.
(Compiti dello Stato)

1. Ai fini dell'attuazione della presente legge, allo Stato sono attribuiti i seguenti compiti:

a) regolamentare la disciplina di accesso, le modalità e i criteri di attribuzione e di erogazione delle risorse del Fondo e di ulteriori risorse destinate e da destinare alle rievocazioni storiche;

b) operare, su indicazione del Comitato, la ripartizione della quota parte del Fondo tra le categorie individuate dallo stesso Comitato ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera i), e delle risorse aggiuntive, incluse specifiche quote da destinare a progetti aventi valenza multidisciplinare;

c) promuovere e sostenere lo sviluppo e il riequilibrio territoriale delle attività di rievocazione storica;

d) favorire la diffusione delle rievocazioni storiche a livello internazionale, attivando rapporti di collaborazione e di interscambio con realtà territoriali di altri Stati;

e) sottoscrivere protocolli d'intesa con le emittenti radiotelevisive, in chiaro, criptate e in streaming, affinché siano destinati adeguati spazi di programmazione alle produzioni italiane ed europee di rievocazione storica e siano riservati momenti di informazione specializzata al pubblico. Specifici obblighi di informazione, promozione e programmazione sono previsti dal contratto di servizio tra lo Stato e la società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, che può procedere all'istituzione di un'apposita società per la promozione e la coproduzione di manifestazioni di rievocazione storica e utilizzare le società esistenti per la diffusione delle produzioni italiane di rievocazione storica all'estero;

f) assicurare la conservazione del patrimonio artistico, delle tradizioni e della memoria legate alla rievocazione storica.

Art. 12.
(Compiti delle regioni, delle città metropolitane e dei comuni)

1. Nell'ambito delle specifiche prerogative istituzionali, le regioni, le città metropolitane e i comuni, in ossequio ai princìpi di sussidiarietà, adeguatezza, prossimità ed efficacia, concorrono all'attuazione della presente legge e in particolare;

a) promuovono e sostengono le attività di rievocazione storica, favorendone il consolidamento del rapporto con il territorio in base a criteri di trasparenza ed equità nelle procedure e nelle decisioni secondo le disposizioni della presente legge;

b) valorizzano la cultura della storia, delle tradizioni regionali e delle lingue locali, attraverso progetti finalizzati alla loro conservazione e alla loro trasmissione alle nuove generazioni;

c) promuovono il turismo culturale, partecipando all'effettivo coordinamento delle strategie di promozione territoriali a livello nazionale e internazionale, di informazione all'estero e di sostegno alla diffusione dei prodotti turistici italiani e delle produzioni di qualità di rievocazione storica, fissate nelle sedi di concertazione competenti;

d) verificano l'efficacia dell'intervento pubblico sul territorio rispetto ai risultati conseguiti, anche attraverso attività di osservatorio e di monitoraggio in collegamento con l'attività di osservatorio dello Stato;

e) istituiscono i comitati regionali per il sostegno e la valorizzazione delle associazioni e delle manifestazioni di rievocazione storica.

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