PDL 642

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                Capo I
                        Articolo 1
                        Articolo 2
                Capo II
                        Articolo 3
                        Articolo 4
                        Articolo 5
                        Articolo 6
                        Articolo 7
                        Articolo 8
                        Articolo 9
                        Articolo 10
                Capo III
                        Articolo 11
                        Articolo 12
                        Articolo 13
                        Articolo 14
                        Articolo 15
                        Articolo 16
                        Articolo 17
                        Articolo 18
                        Articolo 19
                        Articolo 20
                        Articolo 21
                        Articolo 22
                        Articolo 23
                        Articolo 24
                Capo IV
                        Articolo 25
                        Articolo 26
                        Articolo 27
                        Articolo 28
                Capo V
                        Articolo 29
                        Articolo 30
                        Articolo 31
                        Articolo 32
                Capo VI
                        Articolo 34
                        Articolo 35
                        Articolo 36
                        Articolo 37
                        Articolo 38
                        Articolo 39
                        Articolo 40
                        Articolo 41
                        Articolo 42

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 642

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa della deputata PEZZOPANE

Disposizioni per garantire la legalità, la trasparenza e l'accelerazione dei processi di ricostruzione dei territori abruzzesi interessati dal sisma del 6 aprile 2009 e per il sostegno delle attività produttive e della ricerca

Presentata il 18 maggio 2018

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Onorevoli Colleghi! — A distanza di nove anni dal sisma che il 6 aprile 2009 scosse L'Aquila e 56 comuni del cratere in Abruzzo, riusciamo ad approdare ad una legge organica sulla ricostruzione; un provvedimento che in realtà sarebbe stato necessario da subito, all'indomani del terremoto.
Il decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, emanato a ridosso degli eventi, si è in effetti limitato a prevedere una serie di misure necessarie a gestire l'immediata emergenza, nella primissima fase post sisma. Le numerose ordinanze emanate della Presidenza del Consiglio dei ministri che sono succedute al citato decreto hanno cercato di colmare le lacune del provvedimento legislativo varato, ma lo hanno fatto in maniera disordinata e disorganica, non esaustiva, senza dettare regole precise e lasciando sul tappeto numerosi problemi, tra cui il principale: la mancanza di un flusso di risorse destinate alla ricostruzione continuo e certo, così da permettere una seria programmazione degli interventi ed una tempistica coerenti con l'obiettivo di riportare L'Aquila e l'area del cratere non solo alle normali condizioni di vita ma anche ad una reale e duratura ripresa economica e produttiva.
La cosiddetta «riforma Barca», contenuta nel decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, può essere considerato il primo tentativo di rimettere ordine in questa giungla legislativa. Con la riforma del Ministro della coesione territoriale si sono adottate importanti iniziative:

la conclusione della fase dell'emergenza determinatasi a seguito del sisma, emergenza che in Abruzzo ha avuto la durata di poco meno di tre anni e mezzo, laddove in altri luoghi d'Italia, com'è noto, ad esempio in Umbria e nelle Marche, la durata è stata assai maggiore;

l'azzeramento delle strutture commissariali, che di fatto avevano sottratto ogni potere agli enti locali, che da tempo reclamavano la gestione diretta della ricostruzione;

la restituzione della governance agli enti locali;

l'istituzione di due Uffici speciali per la ricostruzione, uno per il comune capoluogo (USRA) e l'altro per i comuni del cratere (USRC), che gestiscono le istruttorie di tutte le pratiche relative alla ricostruzione privata degli edifici;

l'introduzione di un «modello parametrico» per la determinazione del contributo concedibile, gestito attraverso un protocollo di progettazione.

La presente proposta di legge, insieme alle risorse finanziarie che il Governo ha previsto fino al 2018 con la legge di stabilità 2015, rappresenta un punto di svolta e consentirà alla ricostruzione di entrare nella fase di maturità, dopo aver superato un periodo piuttosto turbolento.
La normativa precedente aveva diverse lacune, che ci proponiamo di colmare con questo nuovo testo, frutto di un confronto con il territorio e la comunità. Siamo partiti dal testo base di un precedente documento, elaborato dall'ex Sottosegretario alla ricostruzione Giovanni Legnini. Un testo che l'onorevole aveva depositato presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, ma che dopo la sua nomina alla vicepresidenza del Consiglio superiore della magistratura ha subìto una fase di arresto.
La nomina dell'allora Sottosegretaria Paola De Micheli ha ridato nuovo slancio all'elaborazione del testo legislativo, su cui mi sono messa subito a lavoro. L'elaborazione del documento attuale è il risultato di una serie di incontri, che si sono svolti sia presso il comune dell'Aquila che presso la presidenza della regione Abruzzo, nel corso dei quali sono arrivati input e suggerimenti da sindaci, cittadini, associazioni di categoria, ordini professionali, sindacati.
Sono tre gli obiettivi che ci proponiamo con la presente proposta di legge: colmare le lacune che tuttora persistono nei testi di riferimento, accelerare il processo di ricostruzione sia nei comuni, soprattutto nei centri storici, che nelle frazioni, garantire una maggiore trasparenza delle procedure e accentuare i controlli, per evitare ulteriori ombre nella gestione degli appalti e l'infiltrazione di organizzazioni criminali.
Quattro sono gli assi portanti su cui ruota la proposta di legge:

1) Ricostruzione più veloce e trasparente.

Questo pacchetto di norme ne prevede alcune di fondamentale importanza: per importi superiori a 500.000 euro l'invito dovrà essere rivolto ad un minimo di 5 imprese. La ditta scelta dovrà garantire la migliore realizzazione del progetto, tenendo conto anche dei tempi di esecuzione dei lavori. Le imprese dovranno essere scelte nell'ambito di una white list, che dovrà garantire alcuni parametri di legalità e di credibilità delle imprese. Gli ordini professionali dovranno stilare un albo reputazionale dei propri iscritti per certificare la «qualità» degli studi coinvolti nei lavori. Le imprese affidatarie possono ricorrere al subappalto per le lavorazioni della categoria prevalente, nei limiti del 30 per cento dei lavori. Sono nulle tutte le clausole che dispongano il subappalto in misura superiore. I lavori possono essere subappaltati con un ribasso massimo del 20 per cento del prezzo ammesso a contratti. Per i subappalti si potranno scegliere solo imprese presenti nell'elenco degli operatori economici. Gli amministratori di condominio, i rappresentanti legali dei consorzi, il singolo proprietario avranno la qualifica di incaricato di pubblico servizio. La legge prevede inoltre delle penali per le ditte che non rispettano la scadenza dei lavori; è prevista poi la risoluzione del contratto in caso di fallimento dell'affidatario dei lavori. Ed ancora è stato previsto un tempo massimo per i lavori all'interno dei centri storici e il riconoscimento di un contributo per la ricostruzione o la ristrutturazione delle seconde case, nei comuni del cratere e nelle frazioni, che finora non hanno goduto della giusta tutela.

2) Attività produttive.

La proposta di legge prevede un'attenzione particolare al rilancio del tessuto produttivo. Il 5 per cento delle risorse stanziate per la ricostruzione privata saranno destinate al sostegno delle attività produttive, della ricerca e dell'innovazione tecnologica, allo sviluppo di strutture e servizi turistici e alle attività culturali sul territorio; al sostegno per l'accesso al credito delle imprese; per incentivi alle micro e piccole imprese, per il trasferimento nei centri storici in via di recupero.

3) Personale.

La proposta di legge prende in considerazione anche le molteplici esigenze del personale impiegato dai comuni nel processo di ricostruzione. Ci siamo mossi su più fronti: da una parte abbiamo previsto una proroga di ulteriori 30 mesi per il personale precario impiegato a tempo determinato, tramite selezioni pubbliche disposte dalle varie ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri (OPCM); dall'altra chiediamo lo slittamento delle graduatorie ancora valide relative al concorso indetto nel 2012 dal Consorzio per la riqualificazione delle pubbliche amministrazioni (RIPAM), da cui i comuni potranno attingere i profili tecnici di cui necessitano. Abbiamo previsto la tutela di altri dipendenti nei vari uffici preposti alla ricostruzione, nonché le convenzioni oggi in essere con alcune società in house.

4) Parenti delle vittime del sisma.

Finora i tentativi sono stati vani, ma è giusto a mio avviso considerare essenziale la questione, ancora sospesa, delle vittime del terremoto e della tutela da garantire ai parenti delle vittime. Chiederemo al governo un riconoscimento per le vittime del terremoto e per i loro figli.

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PROPOSTA DI LEGGE

Capo I
PRINCÌPI

Art. 1.
(Ambito di applicazione e finalità)

1. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano nei comuni della regione Abruzzo colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, individuati dai decreti del Commissario delegato n. 3 del 16 aprile 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 17 aprile 2009, e n. 11 del 17 luglio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 173 del 28 luglio 2009, nell'ambito delle attività di ricostruzione, di sviluppo e di rilancio dei territori interessati.
2. Le disposizioni di cui alla presente legge hanno lo scopo di garantire la legalità e la trasparenza e di favorire l'accelerazione dei processi di ricostruzione dei territori di cui al comma 1, nonché di promuovere lo sviluppo delle attività produttive e di ricerca nei medesimi territori.

Art. 2.
(Modello organizzativo)

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, nell'interesse delle popolazioni colpite dal sisma del 6 aprile 2009 e del corretto utilizzo delle risorse pubbliche, in considerazione della configurazione del territorio e allo scopo di garantire il ritorno alle normali condizioni di vita, gli interventi di ricostruzione e le attività per lo sviluppo del territorio ricadenti nel comune dell'Aquila e negli altri comuni delle aree colpite dal sisma sono gestiti con le modalità di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo.
2. Il comune dell'Aquila gestisce le attività di ricostruzione, di sviluppo e di sostegno delle attività produttive e della ricerca di cui all'articolo 1 nell'ambito del proprio territorio comunale e assolve le proprie funzioni ai sensi di quanto previsto dal decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e dei successivi atti sottoscritti in materia.
3. Le aree omogenee degli altri comuni del cratere, attraverso gli Uffici territoriali di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 4013 del 23 marzo 2012, tramite il tavolo di coordinamento, gestiscono le attività di ricostruzione, di sviluppo e di sostegno delle attività produttive e della ricerca di cui all'articolo 1, nell'ambito del territorio dei comuni ad essi afferenti. L'Ufficio speciale per la ricostruzione, nell'ottica dell'omogeneità, coordina gli otto Uffici territoriali, anche attraverso la predisposizione di pareri a carattere vincolante per gli Uffici territoriali e di linee guida, fornisce assistenza tecnica per gli interventi di ricostruzione pubblica e privata, effettua il monitoraggio degli interventi ed assicura un'informazione trasparente sull'utilizzo dei fondi.
4. Al fine di garantire la gestione unitaria delle attività, nonché lo sviluppo economico-sociale delle aree omogenee di cui al comma 3 nell'ottica del ritorno alla gestione ordinaria nei rispettivi territori comunali, con successivi provvedimenti legislativi, la regione Abruzzo, nell'ambito delle proprie competenze, disciplina le modalità di realizzazione del modello organizzativo di cui al presente articolo con riferimento a specifiche attività anche non comprese tra quelle di cui al medesimo articolo.

Capo II
PROCEDURE

Art. 3.
(Elenchi degli operatori economici interessati all'esecuzione degli interventi di ricostruzione)

1. All'articolo 67-quater, comma 9, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole: «è istituito» sono inserite le seguenti: «, presso le prefetture-uffici territoriali del Governo competenti,»;

b) il secondo periodo è soppresso;

c) al terzo periodo, dopo le parole: «nell'elenco è» sono inserite le seguenti: «obbligatoria ed è»;

d) il quarto periodo è sostituito dal seguente: «Gli aggiornamenti periodici delle verifiche sono definiti con decreto del Presidente Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione».

Art. 4.
(Procedura per la scelta dell'impresa
affidataria dei lavori)

1. Al fine di garantire la massima trasparenza e tracciabilità nell'attività di riparazione o ricostruzione degli edifici privati danneggiati dal sisma del 6 aprile 2009, i beneficiari dei contributi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), e) ed e-bis), del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, il cui importo superi la soglia di euro 500.000, a seguito dell'approvazione definitiva della scheda parametrica con la definizione del contributo concedibile, devono far precedere la stipulazione del contratto per la realizzazione dei lavori dall'invito rivolto a un numero di imprese, non inferiore a cinque, iscritte nell'elenco degli operatori economici istituito ai sensi dell'articolo 67-quater, comma 9, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, come modificato dalla presente legge, individuate ai sensi del presente articolo. Gli operatori economici selezionati sono invitati a presentare le offerte oggetto della negoziazione mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento contenente gli elementi essenziali della prestazione richiesta. In ogni caso, l'invito alle imprese non può avvenire, a pena di nullità dei relativi contratti, prima dell'approvazione della scheda parametrica.
2. La procedura di cui al comma 1 si applica anche nelle ipotesi in cui il beneficiario intenda appaltare a un'unica impresa lavori per più unità minime di intervento, il cui valore complessivo superi euro 1.000.000.
3. Per i contratti preliminari o definitivi relativi all'esecuzione dei lavori in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, già sottoscritti dagli aventi diritto in assenza del progetto esecutivo o del computo metrico estimativo trasmesso agli enti preposti per il rilascio del contributo o privo della definizione dello stesso, i beneficiari del contributo procedono alla verifica del possesso dei requisiti prescritti dal codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in capo agli operatori economici selezionati per l'esecuzione dei lavori. Le modalità delle verifiche sono stabilite mediante apposito regolamento emanato dalla Struttura di missione per il coordinamento dei processi di ricostruzione e sviluppo nei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 211 dell'11 settembre 2014, di seguito denominata «Struttura di missione», avvalendosi degli Uffici speciali per la ricostruzione di cui all'articolo 67-ter del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.
4. Gli ordini e i collegi professionali dei tecnici incaricati della progettazione e della direzione dei lavori istituiscono e pubblicano nei rispettivi siti internet, con aggiornamento semestrale, un albo reputazionale dei propri iscritti, da trasmettere, con analoga cadenza, alla prefettura-ufficio territoriale del Governo e agli ordini nazionali. La definizione dei criteri di formazione degli albi reputazionali è stabilita con apposito provvedimento della Struttura di missione, sentiti gli Uffici speciali per la ricostruzione.
5. Gli ordini e i collegi professionali, su richiesta, certificano la congruità dell'organizzazione degli studi professionali rispetto al carico di lavoro e di eventuali ritardi nella presentazione dei progetti o di integrazioni, ovvero nel completamento dei lavori di riconsegna degli edifici, per i quali hanno avuto la direzione dei lavori. Gli organi e gli enti addetti all'approvazione dei progetti rimettono ai rispettivi ordini o collegi copia delle integrazioni richieste, segnalando i ritardi oltre il termine previsto dalla legge.
6. In caso di annullamento del contratto si applicano le procedure di affidamento previste dal presente articolo.
7. I committenti possono revocare l'incarico della progettazione o direzione dei lavori in presenza di ritardi rispetto ai tempi di presentazione del progetto sottoscritto all'atto dell'affidamento o sulla base dei dati riportati negli albi reputazionali.
8. Nelle more dell'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 3, l'invito di cui al comma 1 del presente articolo è rivolto a imprese in possesso dell'attestazione rilasciata dalle società organismi di attestazione (SOA) per le categorie e le classifiche corrispondenti all'assunzione del contratto. L'iscrizione alla pertinente categoria di attestazione SOA è condizione per l'ammissione dell'impresa all'esecuzione dei lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto. Per i lavori di importo superiore a euro 20.658.000, l'impresa, oltre alla qualificazione conseguita nella classifica VIII, deve aver realizzato, nel quinquennio antecedente l'esecuzione dei lavori, una cifra di affari, ottenuta con lavori svolti, non inferiore a 1,5 volte l'importo a base di gara. Almeno due imprese oggetto di invito devono possedere un'attestazione SOA con classifica minima per partecipare agli appalti di importo pari a quello dei lavori in oggetto.
9. L'invito alle imprese di cui al comma 1 deve essere rivolto ad almeno tre imprese aventi sede legale in Abruzzo, di cui almeno due iscritte in una delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura provinciali abruzzesi già in data antecedente il 6 aprile 2009, e almeno una avente sede legale nella provincia in cui si eseguono i lavori. In caso di associazione temporanea di imprese (ATI) o di consorzio i requisiti sono soddisfatti nel caso in cui l'impresa capogruppo o la maggioranza delle quote detenute dall'ATI o dal consorzio siano riferibili a imprese aventi sede legale in Abruzzo o nelle province in cui si eseguono i lavori già in data antecedente il 6 aprile 2009.
10. Le imprese prescelte, ai fini del reperimento del personale necessario per lo svolgimento delle attività, sono tenute a rivolgersi ai centri per l'impiego delle province ove si svolgono i lavori per il reperimento di almeno il 40 per cento delle maestranze necessarie, di cui almeno il 50 per cento deve risultare residente nella provincia ove si eseguono i lavori.
11. Alla data di entrata in vigore della presente legge, i requisiti degli operatori economici selezionati per l'esecuzione dei lavori e le obbligazioni prescritti dal codice di cui al del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e quelli richiesti dall'avviso pubblico per la costituzione degli elenchi degli operatori, aventi ad oggetto gli affidamenti dei lavori di riparazione o ricostruzione degli edifici privati per i quali non è stato concesso il buono contributo definitivo, devono essere soggetti a nuova verifica ai fini del rispetto dei requisiti di cui al presente articolo. Nel caso in cui i requisiti non siano soddisfatti e trascorso inutilmente il termine di trenta giorni entro cui l'operatore economico può adeguarsi ai requisiti prescritti, il committente deve selezionare un nuovo operatore economico svolgendo nuovamente la procedura di selezione. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il committente, a seguito della verifica dei requisiti, può confermare l'operatore economico, scelto in fase di pre-contratto nel rispetto delle disposizioni vigenti in tale periodo, per l'esecuzione dei lavori. In caso di mancata conferma del promissario affidatario, il committente effettua una nuova procedura di selezione e l'eventuale pre-contratto è risolto automaticamente senza produrre alcun effetto economico e sanzionatorio in capo alle parti interessate. Il pre-contratto si considera non confermato anche in mancanza della suddetta verifica nei tempi previsti dalla presente legge.
12. È fatto obbligo al comune dell'Aquila e al coordinamento dei comuni del cratere della redazione dell'elenco delle imprese appaltatrici e subappaltatrici impegnate nella ricostruzione. L'elenco deve indicare la quantità e la qualità della manodopera prevista negli appalti e i cantieri. I relativi dati devono essere inviati all'Osservatorio per il monitoraggio dei flussi di manodopera costituito presso la prefettura-ufficio territoriale del Governo dell'Aquila.
13. È demandato all'Osservatorio per il monitoraggio dei flussi di manodopera, costituito presso la prefettura-ufficio territoriale del Governo dell'Aquila, il compito di perseguire e di contrastare per il tramite degli istituti componenti l'Osservatorio, le anomalie contrattuali, contributive e retributive, segnalate all'Osservatorio, realizzate a danno dei lavoratori impegnati nella ricostruzione.
14. Invitate le cinque imprese, i beneficiari di cui al comma 1 individuano l'impresa affidataria dei lavori di riparazione o ricostruzione degli edifici privati effettuando un'apposita selezione sulla base dei criteri individuati dagli Uffici speciali per la ricostruzione, sentita la Struttura di missione.
15. Il direttore dei lavori e il collaudatore statico non possono aver avuto negli ultimi tre anni rapporti di dipendenza con l'impresa affidataria dei lavori di riparazione o ricostruzione o dell'impresa subappaltatrice. Il direttore dei lavori e il collaudatore statico devono altresì impegnarsi, al momento dell'affidamento dell'incarico, a non intrattenere tali rapporti per i tre anni successivi alla conclusione dell'incarico.
16. In via transitoria e, comunque, sino al completamento del processo di ricostruzione, il documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 febbraio 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 54 del 5 marzo 2013, resta assoggettato alle modalità di rilascio vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto emanato ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 20 marzo 2014, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 maggio 2014, n. 78. Le imprese scelte per la realizzazione dei lavori di riparazione e ricostruzione devono iscriversi alle casse edili-edilcassa Abruzzo delle province in cui si aprono i cantieri riconosciute dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
17. I beneficiari attestano lo svolgimento della procedura di cui al comma 14 e la conformità della scelta dell'affidatario dei lavori alle disposizioni dei commi 3 e 4 e consegnano al comune il verbale redatto nell'assemblea indetta per la scelta del contraente. Si applica l'articolo 76 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
18. Le attestazioni previste dal comma 17 sono trasmesse, prima dell'inizio dei lavori, ai comuni interessati, i quali svolgono idonei controlli, anche a campione. A tali fini i comuni possono avvalersi degli Uffici speciali per la ricostruzione. Le suddette attività di controllo sono svolte senza nuovi o maggiori oneri a carico dei comuni interessati.
19. Ai fini del necessario potenziamento dei servizi ispettivi, incaricati dell'attività di vigilanza sui lavori della ricostruzione, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nonché dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) nelle rispettive direzioni regionali e provinciali della regione Abruzzo, le dotazioni organiche delle suddette direzioni, in deroga alle norme vigenti, possono essere incrementate anche comprendendo il personale soprannumerario delle province che, nel rispetto delle funzioni e delle mansioni esistenti, può essere assegnato a tali direzioni mediante procedure di mobilità tra pubbliche amministrazioni. Le modalità e i criteri di attuazione di quanto previsto al presente comma e gli eventuali percorsi formativi sono oggetto di concertazione con le organizzazioni sindacali e con le amministrazioni interessate da tenere congiuntamente alla regione Abruzzo, anche nell'ambito delle misure di riordino delle province, e devono ultimarsi, in ogni caso, non oltre trenta giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.
20. Gli amministratori di condominio, i rappresentanti legali dei consorzi, i commissari dei consorzi obbligatori di cui all'articolo 7, comma 13, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3820 del 12 novembre 2009, e il singolo proprietario, ai fini dello svolgimento delle prestazioni professionali rese ai sensi delle ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri emanate per consentire la riparazione o la ricostruzione delle parti comuni degli immobili danneggiati o distrutti dagli eventi sismici del 6 aprile 2009, assumono la qualifica di incaricato di pubblico servizio, ai sensi dell'articolo 358 del codice penale.
21. In ragione della complessità degli interventi di ricostruzione privata, con particolare riferimento agli aspetti legati alla verifica dell'idoneità tecnico-professionale delle imprese esecutrici, i committenti degli interventi di ricostruzione privata che deleghino le funzioni di responsabile dei lavori di cui all'articolo 90 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, a un professionista abilitato possono ascrivere al quadro economico finanziario dell'intervento il compenso professionale del professionista delegato e il relativo costo è compreso nel finanziamento dell'intervento.

Art. 5.
(Determinazione delle penali)

1. Il termine per l'inizio dei lavori di riparazione o ricostruzione degli edifici, ai fini dell'applicazione delle penali, inizia a decorrere, indipendentemente dal reale avviamento del cantiere e fatti salvi comprovati impedimenti, trascorsi trenta giorni dalla concessione del contributo, nel rispetto di quanto previsto dall'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3843 del 19 gennaio 2010.
2. A decorrere dalla data in cui l'esecutore dei lavori comunica al direttore dei lavori la maturazione dello stato di avanzamento dei lavori (SAL), quest'ultimo deve trasmettere entro quindici giorni gli atti contabili al beneficiario, che deve a sua volta presentare tali atti presso l'apposito sportello degli Uffici territoriali per la ricostruzione entro e non oltre sette giorni dalla ricezione degli stessi.
3. A decorrere dal sedicesimo giorno e per ogni mese di ritardo da parte del direttore dei lavori nella consegna della contabilità al beneficiario, è applicata una decurtazione del 5 per cento sulle competenze spettanti in rapporto all'entità del SAL consegnato con ritardo, fino ad un massimo del 50 per cento delle competenze spettanti.
4. A decorrere dall'ottavo giorno e per ogni settimana di ritardo da parte del beneficiario nella consegna degli atti contabili agli Uffici territoriali per la ricostruzione, è applicata una decurtazione del 2 per cento sulle competenze complessive, fino ad un massimo del 20 per cento delle competenze complessive.
5. Nel caso di ultimo SAL, gli atti contabili da consegnare all'apposito sportello degli Uffici territoriali per la ricostruzione devono essere corredati dello stato finale e del certificato di regolare esecuzione. I comuni, previa verifica della disponibilità di cassa, devono, nel termine massimo di quaranta giorni, formalizzare il pagamento del SAL, ad eccezione degli ultimi SAL estratti per verifica amministrativa.
6. Al fine di garantire i pagamenti in favore dei subappaltatori, l'autocertificazione di cui all'articolo 11, comma 11-bis, del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, deve essere resa anche con riferimento al pagamento degli stipendi delle proprie maestranze.
7. I soggetti che, ai sensi del comma 6, eseguono i pagamenti, sono tenuti alla conservazione, per cinque anni, della relativa documentazione da esibire in occasione di eventuali attività ispettive e di controllo poste in essere dagli organi preposti dalla legge.
8. A conclusione dei lavori, il direttore dei lavori certifica che gli stessi sono stati eseguiti secondo le previsioni progettuali. Nel caso di migliorie o altri interventi difformi, il direttore dei lavori e l'amministratore di condominio, il rappresentante del consorzio o il commissario certificano che i lavori relativi alle parti comuni sono stati contrattualizzati dal committente e accludono le quietanze dei pagamenti effettuati dagli stessi. Analoga certificazione viene effettuata dal committente in relazione alle migliorie o interventi difformi apportati sull'immobile isolato o sulle parti esclusive dello stesso se ricompreso in aggregato.
9. La data di fine lavori è quella indicata nel contributo definitivo ai sensi di quanto disposto dall'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3820 del 12 novembre 2009. In caso di ritardo e in assenza di proroga concessa dal comune competente, la parte di contributo relativa al compenso complessivo degli amministratori di condominio, dei legali rappresentanti dei consorzi, dei procuratori speciali e dei rappresentanti delle parti comuni, nonché quella del direttore dei lavori e dell'esecutore dei lavori è decurtata del 2 per cento per ogni mese di ritardo rispetto alla data stabilita, fino a una riduzione massima del 20 per cento degli importi totali a danno del responsabile del ritardo.
10. Le certificazioni di conclusione dei lavori e di ripristino dell'agibilità sismica, con redazione e consegna dello stato finale, devono essere consegnate agli enti competenti entro trenta giorni dalla chiusura dei cantieri.
11. Entro quattro mesi dalla data presunta della fine dei lavori l'amministratore di condominio, il presidente del consorzio o il commissario dei consorzi obbligatori presentano domanda di allaccio ai servizi. In caso di ritardo subiscono la riduzione del 10 per cento del compenso. Le società fornitrici dei servizi hanno quattro mesi di tempo per provvedere. In caso di ritardo si applica alle stesse società una sanzione pari ad euro 500 al giorno, da versare al comune.
12. Qualora il beneficiario del contributo, il direttore dei lavori e l'impresa dimostrino, con documentazione certa, di aver diligentemente adempiuto alle incombenze a loro spettanti, non sono suscettibili dell'applicazione delle penali di cui ai commi da 9 a 11.
13. I compensi a favore dei soggetti di cui al comma 11 sono determinati ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 4013 del 23 marzo 2012, al netto di ogni onere.

Art. 6.
(Subappalto e divieto di cessione
del contratto)

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 1656 del codice civile, le imprese affidatarie possono ricorrere al subappalto per le lavorazioni della categoria prevalente nei limiti della quota parte del 30 per cento dei lavori. Sono nulle tutte le clausole che dispongono il subappalto dei lavori in misura superiore al predetto limite. È fatto obbligo all'affidatario di comunicare al committente, per tutti i sub-contratti stipulati per l'esecuzione dell'appalto, copia dei contratti con l'indicazione del nome del sub-contraente, l'importo del contratto e l'oggetto dei lavori affidati. I lavori possono essere subappaltati con un ribasso massimo del 20 per cento del prezzo ammesso per le voci subappaltate.
2. Le imprese subappaltatrici devono essere scelte tra quelle inserite nell'elenco degli operatori economici istituito ai sensi dell'articolo 67-quater, comma 9, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, come modificato dalla presente legge. Nelle more dell'attuazione del presente comma per le predette imprese si applicano le disposizioni dell'articolo 4, comma 8.
3. L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
4. Il contratto per la realizzazione dei lavori di riparazione o ricostruzione non può essere ceduto, sotto qualsiasi forma, anche riconducibile alla cessione di ramo d'azienda, neanche parzialmente, a pena di nullità. È fatto obbligo di comunicazione da parte dell'appaltatore al direttore dei lavori e alla committenza in via preventiva rispetto alla modifica societaria. In questo caso il contratto si intende immediatamente risolto senza alcuna penale per la committenza. In caso di ulteriore verifica del rispetto dei requisiti previsti nel nuovo assetto societario, il committente ha facoltà di riproporre il contratto allo stesso appaltatore assumendosi le responsabilità di cui al comma 20 dell'articolo 4. Il controllo dell'applicazione di tale norma è affidato ai direttori dei lavori, ai responsabili della sicurezza in fase di esecuzione, agli amministratori di condominio, ai rappresentanti dei consorzi e ai commissari dei consorzi obbligatori, che ne rispondono ai sensi del citato comma 20 dell'articolo 4.

Art. 7.
(Affidamento dei lavori in caso di fallimento dell'esecutore e risoluzione del contratto)

1. In caso di fallimento dell'affidatario dei lavori o di liquidazione coatta dello stesso, nonché nei casi di risoluzione previsti dall'articolo 108 del codice, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, il contratto per la realizzazione dei lavori di riparazione o ricostruzione s'intende risolto di diritto senza alcuna penale.
2. In caso di concordato preventivo e in continuità il contributo acquisisce destinazione vincolata per il pagamento al 100 per cento dei creditori, anche se privilegiati, delle commesse oggetto dell'indennizzo. Qualora, in riferimento al contributo, non ricorrano le condizioni del presente comma il concordato deve essere trattato alla stregua del fallimento.
3. Si applica il comma 1 anche in caso di cessione di azienda o di un suo ramo, ovvero di altra operazione atta a conseguire il trasferimento del contratto a un soggetto diverso dall'affidatario originario da parte del soggetto esecutore dei lavori di riparazione o ricostruzione, salvo consenso del committente.
4. Ricorrendo le ipotesi di cui al comma 1, il committente convoca l'assemblea al fine di stipulare, previa gara, un nuovo contratto per l'affidamento del completamento dei lavori scegliendo l'operatore economico nel rispetto della presente legge e con riferimento all'importo dei lavori ancora da eseguire.
5. L'affidamento avviene, in ogni caso, alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.
6. Il committente procede ai sensi del comma 4 in ogni altro caso di risoluzione del contratto.
7. L'affidamento, previa verifica del reimpiego di tutte le maestranze precedentemente impegnate nel cantiere, avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.
8. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai contratti in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 8.
(Competenza istruttoria degli Uffici speciali per la ricostruzione)

1. Al fine di garantire uniformità nei processi amministrativi e nelle valutazioni di congruità tecnico-economica, tutte le pratiche per la ricostruzione privata dei comuni fuori cratere devono essere presentate agli Uffici speciali per la ricostruzione con i quali sono stipulate apposite convenzioni. Le pratiche prive del provvedimento di ammissibilità a contributo rilasciato dall'Ufficio speciale non possono essere ammesse a finanziamento.
2. Le disposizioni dell'articolo 2, comma 7, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 febbraio 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 54 del 5 marzo 2013, si applicano anche in riferimento a tutti gli interventi da effettuare sugli immobili ubicati nei comuni situati all'esterno del cratere.

Art. 9.
(Richiesta di interventi in anticipazione dei lavori di riparazione o ricostruzione di immobili privati)

1. Ferma restando l'erogazione delle risorse ai comuni nei limiti degli stanziamenti previsti a legislazione vigente, i comuni autorizzano la richiesta di interventi in anticipazione dei lavori di riparazione o ricostruzione di immobili privati danneggiati dal sisma del 6 aprile 2009, da parte dei proprietari o aventi titolo. Le imprese incaricate degli interventi devono essere comprese negli elenchi di cui all'articolo 3.
2. Le modalità di attuazione degli interventi in anticipazione sono stabilite dalla Struttura di missione entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. L'esecuzione degli interventi in anticipazione può modificare l'ordine di priorità definito dai comuni per l'erogazione del contributo, che è concesso nei modi e nei tempi stabiliti, senza oneri finanziari aggiuntivi. Il credito maturato nei confronti dell'ente locale, a nessun titolo, può essere ceduto od offerto in garanzia.

Art. 10.
(Definizione dei termini massimi
per i lavori)

1. I termini massimi per l'ultimazione dei lavori di riparazione ovvero di demolizione e ricostruzione di interi condomini e aggregati sono stabiliti con apposito provvedimento degli Uffici speciali per la ricostruzione.

Capo III
RICOSTRUZIONE PRIVATA

Art. 11.
(Destinazione delle risorse stanziate per la ricostruzione e non utilizzate)

1. Le eventuali economie ottenute dalla differenza tra finanziamento concesso, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, e costo effettivo dell'intervento di riparazione o ricostruzione, comprensivo delle somme a disposizione, in esito allo stato finale, restano comunque destinate al finanziamento di ulteriori interventi di ricostruzione privata. Tali somme vengono trasferite direttamente dagli istituti di credito ai comuni competenti per il finanziamento degli interventi di ricostruzione.
2. Le economie ottenute dalla differenza tra le somme stanziate ed i costi effettivi degli interventi gestiti attraverso finanziamenti diretti dei comuni restano nella disponibilità degli stessi comuni per il finanziamento di ulteriori interventi di ricostruzione privata, previa comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze e alla Presidenza del Consiglio dei ministri, con apposita risultanza dal monitoraggio della ricostruzione privata prevista dalla normativa vigente.
3. Per la gestione delle risorse correlate al sisma del 6 aprile 2009 e delle economie di cui ai commi 1 e 2 e in relazione agli adempimenti dovuti ai sensi del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, in tema di armonizzazione dei bilanci, è autorizzata l'apertura di una contabilità speciale intestata al sindaco del comune dell'Aquila, ai sensi dell'articolo 585 del regolamento di cui al regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, presso la quale far confluire tutte le risorse correlate alle attività della ricostruzione.
4. Le somme già assegnate al comune dell'Aquila per le attività della ricostruzione e non utilizzate sono attribuite alla contabilità speciale di cui al comma 3.
5. Il titolare della contabilità speciale, con il supporto e l'asseverazione del collegio dei revisori interno all'ente, rendiconta le somme assegnate secondo quanto previsto dal regolamento di cui al regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e dalle direttive del Ministero dell'economia e delle finanze.

Art. 12.
(Immobili in stato di collabenza
o fatiscenza)

1. Gli immobili isolati che alla data del 6 aprile 2009 risultavano collabenti non sono ammissibili a contributo.
2. Sono ammissibili a contributo le spese necessarie alla riparazione e al miglioramento sismico e comunque necessarie a garantire la piena funzionalità delle parti strutturali e comuni di edifici singoli e aggregati in cui siano presenti unità immobiliari di cui al comma 1, qualora in detti edifici singoli e aggregati sia compresa almeno un'unità immobiliare diversa da quelle di cui al comma 1, che abbia diritto al contributo.
3. In considerazione del particolare valore del centro storico del capoluogo del comune dell'Aquila e dei comuni individuati all'articolo 67-quinquies, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, il contributo di cui al comma 2 è riconosciuto per il recupero primario degli aggregati ivi ubicati, anche costituiti unicamente da immobili che versano nelle condizioni di cui al comma 1.
4. Le singole unità immobiliari, gli edifici singoli e gli aggregati che, pur presentando alla data del 6 aprile 2009 condizioni di degrado, risultavano alla stessa data agibili o abitabili sono ammissibili a contributo. In tali casi la determinazione del contributo tiene conto delle condizioni degli immobili operando in diminuzione, in ragione dello stato effettivo dell'immobile, sul contributo concedibile.

Art. 13.
(Fascicolo dell'intervento di ricostruzione)

1. Tutti gli edifici riparati con fondi legati alla ricostruzione a seguito del sisma del 6 aprile 2009 devono possedere il fascicolo dell'intervento di ricostruzione, che esprime il livello di sicurezza sismica dell'edificio, indicato in percentuale rispetto all'adeguamento previsto dalla normativa tecnica vigente.
2. La composizione dettagliata delle informazioni che è necessario inserire nel fascicolo dell'intervento di ricostruzione e della documentazione che esso deve contenere è definita dalla Struttura di missione d'intesa con gli Uffici speciali per la ricostruzione con apposito provvedimento.
3. Il fascicolo dell'intervento di ricostruzione deve essere consegnato al comune competente obbligatoriamente in sede di contabilità finale; quale documento inerente al fabbricato segue lo stesso negli eventuali passaggi immobiliari di cui sia oggetto.

Art. 14.
(Immobili adibiti ad abitazione principale)

1. Ai fini del riconoscimento del diritto al contributo di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, si considerano abitazione principale anche gli immobili nei quali alla data del 6 aprile 2009 aveva residenza anagrafica e stabile dimora l'ascendente o discendente in linea retta di primo grado del proprietario.
2. In caso di decesso dell'usufruttuario che alla data del 6 aprile 2009 aveva residenza anagrafica e stabile dimora nell'immobile danneggiato dal sisma, il proprietario dell'immobile ha diritto all'ottenimento dei contributi necessari alla sua completa riparazione o ricostruzione.

Art. 15.
(Contributi per la riparazione e ricostruzione delle abitazioni principali riconosciuti agli eredi e ai legatari)

1. Le disposizioni dell'articolo 67-quater, comma 7, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, non si applicano per l'acquisto di nuove abitazioni sostitutive dell'abitazione principale di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77.

Art. 16.
(Immobili alienati nell'ambito di programmi di edilizia residenziale pubblica)

1. Per gli immobili situati nei territori abruzzesi colpiti dal sisma del 6 aprile 2009 e inseriti nell'ambito di programmi di edilizia residenziale pubblica non operano i divieti di cui all'articolo 3, comma 5, primo e secondo periodo, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, limitatamente alle alienazioni da parte degli enti proprietari a favore dei soggetti aventi titolo, poste in essere in base ai piani di vendita predisposti dai medesimi enti e al prezzo in essi determinato ai sensi della normativa vigente senza alcuna considerazione degli esiti dell'evento sismico sull'immobile.
2. Gli immobili di proprietà dell'Azienda territoriale per l'edilizia residenziale (ATER) rientranti nei piani urbanistici attuativi nell'ambito dei piani di ricostruzione predisposti dai comuni hanno precedenza nell'assegnazione di risorse da parte degli stessi istituti.

Art. 17.
(Contributi per immobili ad uso non abitativo distrutti o danneggiati)

1. I contributi per le opere di recupero primario, intendendo per tali le opere volte alla riparazione e al miglioramento delle parti strutturali degli edifici, sono concessi anche nel caso in cui l'immobile appartenga a un unico proprietario.
2. I contributi di cui al comma 1 sono concessi anche in caso di immobili ad uso abitativo distrutti o danneggiati dal sisma, in corso di costruzione alla data del 6 aprile 2009, nel limite massimo di euro 80.000 per unità immobiliare.

Art. 18.
(Valorizzazione dei centri storici dei comuni del cratere)

1. All'articolo 67-quater, comma 5, primo periodo, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, le parole: «del centro storico del capoluogo del comune dell'Aquila» sono sostituite dalle seguenti: «dei centri storici del capoluogo e delle frazioni dell'Aquila e degli altri comuni del cratere».

Art. 19.
(Piani di recupero)

1. Al fine di salvaguardare aree di particolare interesse archeologico, storico, monumentale e ambientale, i comuni del cratere possono realizzare piani di recupero, anche attraverso strumenti di esproprio o con maggiori spese. A tal fine sono stanziati euro 15 milioni a valere sulle somme previste dalla legislazione vigente per la ricostruzione privata.
2. Per le finalità di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente del Consiglio di ministri 4 febbraio 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 54 del 5 marzo 2013, nonché del comma 1 del presente articolo, qualora nei piani di recupero siano incluse abitazioni principali o abitazioni diverse da quella principale, i comuni possono procedere alla concessione dei contributi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, a condizione che i volumi o le superfici ceduti non vengano ricostruiti. Per le abitazioni diverse da quella principale, l'importo massimo riconoscibile non può superare il 70 per cento del valore stimato.
3. Per il conseguimento degli obiettivi di riqualificazione urbana il comune può ricorrere alla procedura dell'abitazione equivalente anche per immobili diversi dall'abitazione principale nel limite dell'importo massimo consentito.

Art. 20.
(Divieto di pignoramento)

1. All'articolo 72-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«2-quater. Al fine di assicurare la prosecuzione degli interventi per la ricostruzione privata, le somme dovute a titolo di contributo per i danni subiti nei territori della regione Abruzzo, colpiti dagli eventi sismici del 6 aprile 2009, di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), f), g), h) e i), del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, non possono essere pignorate per fatti diversi da quelli che attengono alla realizzazione dei lavori nello stesso cantiere».

Art. 21.
(Acquisto sostitutivo di alloggi appartenenti a società cooperative a proprietà indivise)

1. Gli assegnatari di alloggi di società cooperativa a proprietà indivisa, adibiti ad abitazione principale alla data del 6 aprile 2009, possono accedere al contributo per l'acquisto di abitazione equivalente di cui all'articolo 3 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, come da ultimo modificato dalla presente legge, e all'articolo 1, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio di ministri n. 3790 del 9 luglio 2009. In tal caso l'alloggio dell'assegnatario, se ricostruito, è acquisito al patrimonio comunale ai sensi del citato articolo 3 del decreto-legge n. 39 del 2009. Restano a carico dell'assegnatario tutte le obbligazioni passive inerenti la sua qualità di socio.
2. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche in relazione ai procedimenti di sostituzione edilizia già definiti.
3. In caso di acquisto di abitazione equivalente, all'atto della concessione del contributo di cui al comma 1, il comune subentra immediatamente, con atto notarile, nella piena disponibilità dei diritti dell'alloggio sostituito.
4. Il comune ha piena disponibilità di destinazione dell'alloggio sostituito per qualsiasi utilizzo e in qualsiasi momento successivo al subentro.

Art. 22.
(Modifiche all'articolo 3 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77)

1. All'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, dopo le parole: «alloggio equivalente» sono inserite le seguenti: «nell'ambito dello stesso comune». Sono comunque fatte salve le domande già approvate ovvero fatti salvi i contributi definitivi approvati ai sensi delle disposizioni di cui al periodo precedente.
2. All'articolo 3, comma 5-bis, secondo periodo, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, dopo le parole: «ivi previsti» sono inserite le seguenti: «, anche comprendenti la demolizione,».

Art. 23.
(Preventivo da allegare alla domanda
di contributo)

1. Le disposizioni relative al preventivo di spesa da allegare alla domanda per accedere ai contributi, di cui all'articolo 2, comma 3, delle ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3779 del 6 giugno 2009 e n. 3790 del 6 luglio 2009, non si applicano alle procedure disciplinate dalla presente legge.

Art. 24.
(Attestazione del particolare
interesse paesaggistico)

1. All'articolo 67-quinquies, comma 1, sesto periodo, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, le parole: «il direttore regionale» sono sostituite dalle seguenti: «il segretario regionale».

Capo IV
INTERVENTI PER LA RIPRESA

Art. 25.
(Interventi a sostegno dello sviluppo
economico e sociale)

1. Nell'ambito delle risorse stanziate ai fini della ricostruzione privata, una quota pari al 5 per cento di tali risorse è accantonata, con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica, e destinata alle seguenti finalità:

a) sostegno delle attività produttive;

b) sostegno della ricerca, dell'innovazione tecnologica, delle attività scientifiche e dell'alta formazione post laurea;

c) sviluppo di servizi turistici e di attività culturali sul territorio;

d) sostegno per l'accesso al credito delle imprese;

e) incentivi alle micro e piccole imprese per il trasferimento nei centri storici in via di recupero.

2. La Struttura di missione per il coordinamento dei processi di ricostruzione e sviluppo nei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009 d'intesa con la regione Abruzzo, con il comune dell'Aquila e con i rappresentanti degli altri comuni interessati, sentite le organizzazioni sindacali e imprenditoriali territoriali, attua la programmazione delle risorse finanziarie accantonate ai sensi del comma 1. La regione Abruzzo, al fine di assicurare un'efficace gestione territoriale delle risorse, sulla base di un attento monitoraggio delle stesse e previo confronto con le parti sociali interessate del territorio del cratere, fornisce alla Struttura di missione le indicazioni più pertinenti con le necessità di sviluppo del territorio. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri sono individuati i soggetti attuatori delle misure e le modalità di attuazione.
3. Sono soppressi il Comitato di indirizzo di cui al decreto del Ministro per la coesione territoriale 8 aprile 2013 e il Gruppo di lavoro con funzioni di studio e di supporto alle attività del medesimo Comitato di cui al decreto del Ministro per la coesione territoriale 23 dicembre 2013.
4. Al fine di favorire il rientro delle attività produttive nei centri storici, gli esercenti, gli artigiani e le strutture direzionali mantengono il diritto di prelazione per il rientro nei locali occupati alla data del 6 aprile 2009. Nel caso di edifici ristrutturati o ricostruiti con finanziamenti pubblici il prezzo massimo di affitto non può superare, per i primi quattro anni, il prezzo fissato alla data del 6 aprile 2009. Con la medesima finalità, le attività produttive che esercitano il suddetto diritto di prelazione hanno diritto a una decurtazione pari al 50 per cento delle somme ordinariamente determinate delle imposte dovute a partire dall'annualità in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e fino a tutto l'anno 2021. I comuni possono aumentare fino al 50 per cento le imposte gravanti sugli immobili tornati agibili e non locati presenti nei centri storici.

Art. 26.
(Programmazione degli interventi di recupero delle opere pubbliche e dei beni culturali)

1. Il competente Segretariato regionale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e le amministrazioni pubbliche interessate, in collaborazione con gli Uffici speciali per la ricostruzione, con il competente Provveditorato interregionale alle opere pubbliche e con l'Agenzia del demanio, sulla base del rilevamento delle opere pubbliche e dei beni culturali danneggiati o distrutti dal sisma del 6 aprile 2009, predispongono il programma degli interventi di ricostruzione, con il relativo piano finanziario delle risorse assegnate.
2. Il programma degli interventi di ricostruzione definisce, per ciascun immobile, le principali caratteristiche progettuali dell'intervento necessario, con l'indicazione delle risorse pubbliche e private attivabili, dei tempi e delle fasi attuative previste e dei relativi soggetti attuatori. Il programma è attuato attraverso piani annuali, predisposti dagli Uffici speciali per la ricostruzione, nei limiti dei fondi disponibili e nell'osservanza dei criteri di priorità e delle altre indicazioni stabiliti dagli Uffici speciali.
3. Nel caso di chiese e di altre opere parrocchiali, dove si svolgono le attività di cui all'articolo 16 della legge 20 maggio 1985, n. 222, il programma degli interventi di ricostruzione è definito d'intesa con la Conferenza episcopale dell'Abruzzo e Molise.

Art. 27.
(Chiese e altri edifici dedicati
ad attività di culto)

1. Ai fini della ricostruzione, le chiese e gli edifici destinati alle attività di cui all'articolo 16, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222, qualora siano beni culturali ai sensi della parte seconda del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono equiparati ai beni culturali pubblici. La Struttura di missione, avvalendosi degli Uffici speciali per la ricostruzione, emana norme tecniche attuative per regolamentare la ricostruzione degli aggregati ove siano compresi edifici di culto.
2. La scelta dell'impresa affidataria dei lavori di ricostruzione o riparazione delle chiese o degli altri edifici di cui al comma 1 è effettuata dalla soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per la città dell'Aquila e i comuni del cratere, che assume la funzione di stazione appaltante ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera o), del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, con le modalità di cui all'articolo 145 del medesimo codice.
3. Al fine della redazione del progetto preliminare, definitivo ed esecutivo dei lavori di cui al comma 2, si applicano gli articoli 24 e seguenti del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. In ogni caso, nel procedimento di approvazione del predetto progetto è assunto il parere, obbligatorio e non vincolante, della Diocesi di competenza.
4. La stazione appaltante acquisisce, previa valutazione dell'idoneità alla ristrutturazione e ricostruzione degli edifici, i progetti preliminari, definitivi ed esecutivi eventualmente già redatti alla data di entrata in vigore della presente legge.
5. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ad eccezione dei casi previsti dal comma 4. Le pubbliche amministrazioni interessate provvedono all'attuazione del presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 28.
(Immobili demaniali)

1. I poteri spettanti al commissario delegato di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio di ministri n. 3898 del 17 settembre 2010 sono attribuiti alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

Capo V
ENTI LOCALI

Art. 29.
(Semplificazione delle attività
di rendicontazione)

1. Ai fini della rendicontazione e del riscontro amministrativo contabile delle contabilità speciali esistenti, possono essere acquisite apposite certificazioni per ogni categoria di spesa, rese dai competenti organi degli enti beneficiari alla struttura che ordina il trasferimento, mediante le quali si attesta il corretto utilizzo delle somme ad essi trasferite.
2. Ogni certificazione è corredata di un rapporto finanziario dettagliato contenente tutti i dati e gli estremi degli atti necessari alla dimostrazione dell'avvenuto utilizzo delle somme. I contenuti del rapporto, al fine di armonizzare e di rendere comparabili i dati in esso contenuti, sono definiti di concerto con la struttura governativa che ha ordinato il trasferimento dei finanziamenti.

Art. 30.
(Equilibrio finanziario
dei comuni del cratere)

1. Al fine di concorrere ad assicurare la stabilità dell'equilibrio finanziario nel comune dell'Aquila e negli altri comuni del cratere, individuati ai sensi dell'articolo 1, all'esito della certificazione comunale attestante i mancati introiti relativi ai tributi di carattere locale che hanno come riferimento gli edifici non ancora ricostruiti e presentata annualmente al Dipartimento del tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze, è riconosciuto un importo pari alla somma certificata.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, nel limite di spesa di euro 30,5 milioni, si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo di solidarietà comunale di cui all'articolo 1, comma 380-ter, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

Art. 31.
(Locazioni passive)

1. Per la gestione della complessa situazione emergenziale determinatasi a seguito degli eventi sismici del 6 aprile 2009, sono prorogati sino alla data di ultimazione dei lavori della sede comunale gli effetti dell'articolo 2, comma 9, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio di ministri n. 3992 del 2 gennaio 2012, e dell'articolo 11, comma 10, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio di ministri n. 4013 del 23 marzo 2012, per un onere complessivo annuo di euro 850.000 e mensile di euro 70.833. Agli oneri previsti dal presente comma si fa fronte nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.

Art. 32.
(Fabbisogno di personale degli enti locali e degli uffici statali impegnati nella ricostruzione)

1. Al fine di completare le attività finalizzate alla fase di ricostruzione del tessuto urbano, sociale e occupazionale della città dell'Aquila a seguito del sisma del 6 aprile 2009, il comune dell'Aquila è autorizzato a prorogare o rinnovare entro e non oltre il 31 dicembre 2021 i contratti a tempo determinato, stipulati sulla base della normativa emergenziale, con il personale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi dell'articolo 1, comma 445, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, nel limite di spesa di 2,2 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2018, 2019, 2010 e 2021. Entro i medesimi limiti di spesa e per i medesimi anni è altresì ammessa la possibilità di stipulare contratti per la copertura di massimo tre posizioni dirigenziali nei settori connessi alle attività di ricostruzione. La proroga o il rinnovo dei contratti a tempo determinato e la stipula dei contratti per la copertura delle posizioni dirigenziali sono consentite anche in deroga alle vigenti normative in materia di vincoli alle assunzioni a tempo determinato presso le amministrazioni pubbliche, di cui al decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, anche con riferimento all'articolo 19 del medesimo decreto, e al decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, nel rispetto del patto di stabilità e di spesa del personale di cui alla legge 27 dicembre 2006, n. 296, e al decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nonché dell'articolo 1, commi 423, 424, 425 e 426, della citata legge n. 190 del 2014.
2. Al fine di completare le attività finalizzate alla fase di ricostruzione del tessuto urbano, sociale e occupazionale dei comuni del cratere a seguito del sisma del 6 aprile 2009, i medesimi comuni sono autorizzati a prorogare o rinnovare entro e non oltre il 31 dicembre 2021 i contratti a tempo determinato, stipulati sulla base della normativa emergenziale, con il personale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi dell'articolo 1, comma 445, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, nel limite di spesa di 2,1 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019, 2010 e 2021. La proroga o il rinnovo dei contratti a tempo determinato sono consentiti anche in deroga alle vigenti normative in materia di vincoli alle assunzioni a tempo determinato presso le amministrazioni pubbliche, di cui al decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, anche con riferimento all'articolo 19 del medesimo decreto, e al decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, nel rispetto del patto di stabilità e di spesa del personale di cui alla legge 27 dicembre 2006, n. 296, e al decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nonché dell'articolo 1, commi 423, 424, 425 e 426, della citata legge n. 190 del 2014.
3. Con le medesime modalità e per i medesimi anni di cui al comma 1, è disposta la proroga dei contratti a tempo determinato di cui all'articolo 67-ter, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, nonché del titolare dell'Ufficio speciale per la ricostruzione della città dell'Aquila e del titolare dell'Ufficio speciale per la ricostruzione dei comuni del cratere, nel limite massimo di spesa di 2,4 milioni di euro annui.
4. Sono altresì prorogati i contratti con il personale che, previa ricognizione, risulta a qualunque titolo impiegato nello svolgimento delle attività inerenti alla ricostruzione, che rimane in carico presso gli enti di competenza fino al 31 dicembre 2021, nonché con il personale preposto all'Ufficio centralizzato per le espropriazioni, scelto sulla base dell'organigramma funzionale proposto dai titolari degli Uffici speciali ai sensi dell'articolo 3, comma 1, dell'accordo del 18 gennaio 2013, intercorso tra il titolare dell'Ufficio speciale per la ricostruzione dei comuni del cratere, il titolare dell'Ufficio speciale per la ricostruzione della città dell'Aquila, il sindaco dell'Aquila e i sindaci rappresentanti delle aree omogenee.
5. Il comune dell'Aquila, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 4, commi 6, 6-quater, 7 e 8, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, avvia procedure pubbliche con riserva fino al 50 per cento dei posti messi a concorso a favore di coloro che siano in possesso dei requisiti di cui ai medesimi commi, anche per profili professionali e categorie di inquadramento inferiori a quelle del servizio già prestato a tempo determinato e in ogni caso afferenti a profili non ricoperti a seguito delle procedure concorsuali di cui all'articolo 67-ter del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134. Le procedure selettive di cui al presente comma possono essere avviate, per le annualità 2018, 2019 e 2020, in deroga al limite della spesa corrispondente alle cessazioni degli anni 2018 e 2019, di cui al decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, e in deroga alle disposizioni dell'articolo 1, commi 423, 424, 425 e 426, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, fermo restando il rispetto del limite di cui all'articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nonché nei limiti della dotazione organica dell'ente.
7. Nei limiti delle risorse già trasferite ai sensi dell'articolo 67-ter, comma 5, e dell'articolo 67-sexies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è consentito utilizzare quota parte di tali risorse all'incremento del fondo per la remunerazione del trattamento accessorio del personale e per tutti gli istituti contrattuali finanziati dal fondo medesimo.
8. All'amministrazione che è tenuta per legge ad applicare istituti contrattuali che comportano la conservazione del posto, è data facoltà di richiedere alla Commissione per l'attuazione del Progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni (RIPAM) la sostituzione del dipendente con un contratto a tempo determinato con altro idoneo della medesima graduatoria che non perde il diritto né la priorità ad essere assunto a tempo indeterminato da pubbliche amministrazioni.
9. All'amministrazione che conceda, per ragioni motivate, il collocamento in aspettativa e la mobilità presso un'altra amministrazione, non compresa tra quelle dell'area del cratere, a unità di personale assegnatagli dalla Commissione per l'attuazione del RIPAM Abruzzo, che è comunque soggetto a revoca del posto in organico e del relativo finanziamento, è data facoltà di richiedere formalmente, entro e non oltre trenta giorni dalla concessione della mobilità, la sostituzione della risorsa, attingendo esclusivamente alla graduatoria di merito di riferimento, con conseguente ripristino del posto in organico e del relativo finanziamento. La medesima possibilità è riconosciuta ad amministrazioni che perdano la risorsa per ragioni diverse da quelle previste dal periodo precedente.
10. In considerazione delle specifiche esigenze connesse alla fase di ricostruzione del tessuto urbano, sociale e occupazionale della città dell'Aquila a seguito degli eventi sismici dell'aprile 2009, nei limiti delle risorse già destinate ai sensi dell'articolo 67-ter, comma 5, e dell'articolo 67-sexies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, è riconosciuta la facoltà di destinare una quota parte delle risorse di cui al comma 1 del presente articolo all'integrazione del fondo del lavoro straordinario in deroga ai limiti sanciti dalla contrattazione collettiva e in misura proporzionale al numero dei dipendenti assunti ai sensi del citato articolo 67-ter, comma 5, del decreto-legge n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012, in rapporto al fondo del lavoro straordinario dell'ente determinato ai sensi dell'articolo 14 del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto «Regioni-Autonomie locali» in data 1° aprile 1999, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 95 del 24 aprile 1999.
11. Al fine di assicurare la continuità delle attività di ricostruzione e di recupero del tessuto urbano e sociale dei territori abruzzesi colpiti dal sisma, e di ridurre i tempi delle autorizzazioni e dell'approvazione dei progetti e di evasione dei SAL, le risorse di personale di cui al comma 1 possono essere utilizzate per provvedere al fabbisogno di prestazioni e di servizi di natura tecnica, amministrativa e di assistenza qualificata, in qualunque forma resi, degli enti locali e degli uffici statali istituzionalmente preposti alle attività della ricostruzione. Tale fabbisogno è definito sulla base di un programma di assistenza tecnica e amministrativa con scadenza a trenta mesi, posto in essere, su proposta degli enti locali e degli uffici interessati, sentite le organizzazioni sindacali territorialmente competenti, dalla Presidenza del Consiglio dei ministri-Struttura di missione. L'assistenza tecnica può essere affidata dal titolare dell'Ufficio speciale anche a società pubbliche o partecipate degli enti locali interessati con le modalità dell'affidamento in house. Qualora, per le finalità di cui al primo periodo, risultino necessarie ulteriori unità di personale, queste ultime sono tratte, sulla base delle rispettive professionalità, dalle graduatorie del concorso di cui all'articolo 67-ter del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, la cui validità è prorogata di ventiquattro mesi e dalle graduatorie ancora valide dei concorsi svolti dai comuni, a qualsiasi titolo. Il personale non perde il diritto di essere assunto a tempo indeterminato da pubbliche amministrazioni in caso di chiamata. Il medesimo personale può essere chiamato dalle amministrazioni assegnatarie anche per sostituzioni transitorie, con le medesime garanzie di cui al comma 6.
12. Al fine di assicurare il regolare assolvimento di tutte le attività connesse al processo di ricostruzione, il comune dell'Aquila è autorizzato a chiedere alla Commissione per l'attuazione del RIPAM l'assegnazione di unità di personale, nel numero definito sulla base del fabbisogno del comune, attingendo dalle relative graduatorie del concorso RIPAM Abruzzo, per assunzioni a tempo determinato con scadenza al 31 dicembre 2021. Il personale eventualmente assunto a tempo determinato non perde il diritto all'assunzione a tempo indeterminato dalla relativa graduatoria.
13. All'articolo 67-ter del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5, le parole: «Dal 2023 il personale eventualmente risultante in soprannumero è assorbito secondo le ordinarie procedure vigenti» sono soppresse;

b) dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:

«5-bis. Gli oneri finanziari connessi ai rapporti di lavoro instaurati ai sensi del comma 5 non sono computati ai fini del rispetto dei vincoli imposti alla facoltà assunzionale previsti per gli enti locali ai sensi della normativa vigente in materia di spesa pubblica.
5-ter. In deroga alle normative vigenti in materia di riduzione e di efficienza della spesa pubblica connessa alle spese di personale, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione il comune dell'Aquila e i comuni del cratere sono autorizzati, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e sulla base della procedura di cui al comma 5-quinquies, a procedere ad assunzioni nel limite del 100 per cento della spesa relativa alle cessazioni dell'anno precedente.
5-quater. Al fine di consentire il progressivo inserimento, in via definitiva, nella dotazione organica degli enti locali del personale ad essi assegnato assunto ai sensi del comma 5, il comune dell'Aquila e gli altri comuni del cratere possono collocare progressivamente tale personale, in via definitiva, nella propria dotazione organica, a decorrere dal 1° gennaio 2022.
5-quinquies. Ai fini della corretta applicazione delle disposizioni dei commi da 5-bis a 5-quater, i comuni che hanno stipulato contratti di lavoro con personale assunto ai sensi del comma 5 sono tenuti, comunque, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, a quantificare il numero di dipendenti eventualmente in eccedenza o in sovrannumero. Tale quantificazione è effettuata sulla base di una previsione quinquennale programmando e stabilendo, compatibilmente con le esigenze legate alla ricostruzione e alla ripresa socio-economica dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, il numero massimo degli eventuali trasferimenti presso altre amministrazioni, in via prioritaria tramite l'istituto della mobilità volontaria, in applicazione di criteri oggettivi e mediante concertazione tra Governo, presidente della regione Abruzzo, presidente della provincia dell'Aquila, comune dell'Aquila, comuni del cratere, Ufficio speciale per la ricostruzione dell'Aquila (USRA), Ufficio speciale per la ricostruzione dei comuni del cratere (USRC) e organizzazioni sindacali territoriali.
5-sexies. In deroga all'articolo 14, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le economie finanziarie derivanti da eventuali cessioni del contratto di lavoro relativo al personale assunto ai sensi del comma 5 possono essere calcolate come risparmio utile per definire l'ammontare delle disponibilità finanziarie da destinare ad assunzioni nel rispetto della percentuale di cui al comma 5-ter».

14. In deroga all'articolo 9, comma 2-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, in considerazione dell'assunzione delle unità di personale di cui all'articolo 67-ter del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, come da ultimo modificato dal presente articolo, è consentito l'aumento del fondo unico per le risorse decentrate già destinato al comune dell'Aquila e agli altri comuni del cratere e diretto specificatamente a tale personale, al fine di permettere l'erogazione del trattamento economico accessorio per indennità non ancora riconosciute. Per le maggiori risorse stanziate restano fermi i vincoli di utilizzo per il personale di cui al citato articolo 67-ter, comma 5, del decreto-legge n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012, nonché i relativi obblighi di rendicontazione.
15. Il personale di cui all'articolo 67-ter, comma 6, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, assunto a tempo indeterminato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti mediante esperimento di procedure selettive pubbliche, è assegnato alla Direzione generale per l'edilizia statale e gli interventi speciali del Dipartimento per le infrastrutture, i sistemi informativi e statistici del medesimo Ministero per finalità connesse alle calamità e alla ricostruzione, secondo quanto disposto con apposito regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, da emanare, previa intesa con le organizzazioni sindacali nazionali e territoriali di comparto, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
16. Per le esigenze della ricostruzione e dello sviluppo del territorio coinvolto nel sisma del 6 aprile 2009, il personale di cui al comma 15 è temporaneamente impegnato fino a 50 unità presso gli Uffici speciali per la ricostruzione, fino a 40 unità presso le province interessate e fino a 10 unità presso la regione Abruzzo. Il regolamento di cui al comma 15 disciplina altresì le modalità e la durata di impegno del suddetto personale.
17. Al fine di completare le attività finalizzate alla ricostruzione gli Uffici speciali per la ricostruzione sono autorizzati a prorogare o rinnovare sulla base del fabbisogno i contratti a tempo determinato in essere stipulati a seguito di previsioni e ordinanze derivanti dalla fase emergenziale, anche in deroga alle normative vigenti sulla durata massima dei contratti a tempo determinato e ai limiti di ricorso alle assunzioni della medesima tipologia, nonché ai vincoli di rispetto del patto di stabilità interno e di spesa.
18. Al fine di favorire una maggiore e più ampia valorizzazione della professionalità acquisita dal personale con contratto di lavoro a tempo determinato e di ridurne il numero, il comune dell'Aquila e i comuni del cratere, espletate le procedure di cui all'articolo 67-ter, commi da 5-bis a 5-quinquies, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, introdotti dal presente articolo, e verificate eventuali ulteriori effettive esigenze in termini di fabbisogno del personale, possono bandire ulteriori procedure concorsuali, per titoli ed esami, per assunzioni a tempo indeterminato di personale non dirigenziale a favore di coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano contratti in essere a tempo determinato con il comune dell'Aquila e con i comuni del cratere e abbiano maturato, negli ultimi cinque anni, almeno tre anni di servizio con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato alle dipendenze degli Uffici speciali per la ricostruzione dell'Aquila, del comune dell'Aquila o dei comuni del cratere con esclusione, in ogni caso, dei servizi prestati presso uffici di diretta collaborazione degli organi politici. Al personale di competenza dell'ufficio espropri impegnato nelle attività legate alla ricostruzione dell'Aquila e dei comuni del cratere che alla data di entrata in vigore della presente legge risulti ancora impegnato con contratti di somministrazione, mediante agenzie di lavoro interinale, sono riconosciuti nel computo dell'anzianità anche i periodi prestati alle dipendenze delle medesime agenzie.

Capo VI
DISPOSIZIONI DIVERSE E FINALI

Art. 34.
(Cabina di regia)

1. Al fine di monitorare l'andamento delle attività di ricostruzione nei territori abruzzesi interessati dal sisma del 6 aprile 2009 e di promuovere iniziative finalizzate a sostenerne la qualità e l'efficacia nonché di fornire indirizzi in materia di innovazione e sviluppo, è istituita presso la Struttura di missione una Cabina di regia presieduta dall'autorità politica delegata.
2. La Cabina di regia è composta da dodici componenti, nominati in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, dei Ministri dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico, delle infrastrutture e dei trasporti, per i beni e le attività culturali, del direttore dell'Agenzia del demanio, del presidente della regione Abruzzo, del sindaco del comune dell'Aquila, dei comuni del cratere in numero di due e del rettore dell'università degli studi dell'Aquila. Su espresso invito, partecipano alla Cabina di regia anche i titolari degli Uffici speciali per la ricostruzione. Alla Cabina di regia possono altresì partecipare esperti, nominati con provvedimento del Presidente del Consiglio dei ministri.
3. Per i componenti e per la partecipazione alle attività della Cabina di regia non è previsto alcun compenso, né gettone di presenza.
4. L'attività di supporto amministrativo in favore della Cabina di regia è svolta dalla Struttura di missione.

Art. 35.
(Assistenza alla popolazione)

1. In attuazione di quanto previsto all'articolo 67-quinquies, comma 2, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, resta efficace, al verificarsi delle condizioni che ne determinano l'ulteriore applicabilità, la disposizione dell'articolo 14, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio di ministri n. 3857 del 10 marzo 2010.

Art. 36.
(Investimenti dell'INAIL)

1. All'articolo 16, comma 2, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, le parole: «con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77» sono sostituite dalle seguenti: «con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti gli enti previdenziali, il presidente della regione Abruzzo, i rappresentanti degli enti locali interessati dagli interventi di ricostruzione e l'Agenzia del demanio nel rispetto dei saldi strutturali di finanza pubblica».

Art. 37.
(Contributo per la riparazione
e per il miglioramento sismico)

1. All'articolo 67-quater, comma 5, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, i periodi secondo e terzo sono soppressi.

Art. 38.
(Procedura di commissariamento
degli aggregati)

1. All'articolo 67-quater, comma 2, lettera a), del decreto-legge 22 giugno 2012 n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, le parole: «, in danno del privato per quanto concerne i maggiori oneri» sono soppresse.
2. Con appositi provvedimenti gli Uffici speciali per la ricostruzione adottano procedure idonee alla regolamentazione delle ipotesi di cui all'articolo 7, comma 13, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio di ministri n. 3820 del 12 novembre 2009.

Art. 39.
(Comitato tecnico-scientifico)

1. Gli Uffici speciali per la ricostruzione, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, possono avvalersi di un Comitato tecnico-scientifico, composto da figure di elevata competenza e professionalità, per la regolamentazione di casi di particolare complessità relativi alla ricostruzione dei centri storici colpiti dal sisma del 6 aprile 2009.

Art. 40.
(Interventi in favore dei superstiti e dei familiari delle vittime del sisma del 6 aprile 2009)

1. Ai congiunti delle vittime del sisma del 6 aprile 2009 si applica la normativa prevista dalla legge 23 novembre 1998, n. 407.

Art. 41.
(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, valutati in 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante le maggiori entrate di cui ai commi da 2 a 5.
2. A decorrere dal termine di cui al comma 4, alle vincite derivanti da una singola giocata effettuata sugli apparecchi e congegni previsti dall'articolo 110, comma 6, lettera b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, collegati in rete, si applica un prelievo pari al 5 per cento.
3. Il prelievo sulle vincite di cui al comma 5 è operato all'atto del pagamento delle somme a credito del giocatore e versato dal concessionario unitamente al primo versamento utile della quota della raccolta del gioco dovuta all'erario.
4. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono definite le modalità applicative del prelievo sulle vincite con particolare riferimento alla corretta determinazione della base imponibile, alle modifiche tecnologiche dei sistemi hardware e software e alla partecipazione dei concessionari, dei produttori dei sistemi, nonché della Società generale d'informatica Spa quale partner tecnologico dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli.
5. Al fine di assicurare un sufficiente e congruo termine per realizzare le modifiche tecnologiche dei sistemi operativi degli apparecchi e congegni interessati, necessarie per la corretta applicazione del prelievo, e per ottenere l'omologazione e procedere all'installazione delle modifiche stesse, la disposizione del comma 3 ha efficacia decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 42.
(Disposizioni finali)

1. Le disposizioni di cui alla presente legge, finalizzate ad accelerare il processo di ricostruzione nei territori abruzzesi interessati dal sisma del 6 aprile 2009, sono emanate nel rispetto delle competenze regionali ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione.
2. Nell'ambito delle competenze di cui all'articolo 117 della Costituzione, la regione Abruzzo con propri provvedimenti promuove e sostiene la ricostruzione con l'obiettivo di favorire la ripresa delle attività delle comunità insediate e la rigenerazione delle condizioni di vita e di lavoro.

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