PDL 632

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 632

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
MARZANA, D'UVA, GALLO, CARBONARO, CASA, ACUNZO, AZZOLINA, BELLA, FRATE, LATTANZIO, MARIANI, MELICCHIO, NITTI, TESTAMENTO, TORTO, TUZI, VILLANI

Disposizioni per il potenziamento dell'insegnamento della storia dell'arte nelle scuole secondarie di secondo grado

Presentata il 15 maggio 2018

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Onorevoli Colleghi! — L'arte, al pari degli altri settori della cultura, rappresenta un bene di insostituibile valore sociale e formativo nonché un elemento strategico per la crescita del territorio e per l'economia del nostro paese.
L'Italia è conosciuta nel mondo come il paese della bellezza e della cultura: capolavori assoluti, paesaggi meravigliosi, artigiani eccellenti, gente creativa e ospitale. Il nostro patrimonio culturale e paesaggistico, diffuso in modo omogeneo in tutto il territorio nazionale, appartiene non solo a tutti gli italiani, ma all'intera umanità. Proprio perché ne siamo custodi, il mondo ci guarda e ci giudica, valutando la nostra capacità di difenderlo, di gestirlo e di valorizzarlo.
È necessario un rinnovamento vero, tempestivo e appassionato. Bisogna avere una visione d'insieme e cambiare l'immagine di un'Italia troppo spesso ritenuta incapace di salvaguardare e custodire le sue opere d'arte. Se godere del nostro patrimonio storico e artistico e dei nostri beni culturali è un diritto di ogni cittadino, chiunque abbia il privilegio e la responsabilità di occuparsi della loro gestione dovrà farlo con rigore e competenza, al di sopra di opinioni di parte. Poiché siamo convinti che alla cultura debba essere riservata la stessa importanza dell'economia, della sanità, della sicurezza, della giustizia e dell'istruzione, riteniamo necessario intervenire al fine di migliorare innanzitutto la formazione delle nuove generazioni.
L'attenzione al patrimonio artistico e alla sua tutela e valorizzazione costituisce una componente essenziale dell'educazione alla cittadinanza e della maturazione dei giovani, per una consapevolezza d'identità nazionale che sia legata anche ai territori.
La valenza formativa dell'educazione all'arte nella sua dimensione storico-culturale, oltre che creativa, è confermata anche da tutta la ricerca pedagogico-scientifica elaborata a partire dal dopoguerra (Bruner, Vygotskij, Dewey) fino ai contributi più recenti (Morin, Gardner) ed è stata sottolineata nella Road Map per l'educazione artistica (UNESCO), accolta e promossa dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca anche attraverso il monitoraggio effettuato nell'estate 2011 in attuazione dell'Agenda di Seul (Obiettivi per lo sviluppo dell'educazione artistica, 2010).
Anche la Convenzione quadro del Consiglio d'Europa sul valore del patrimonio culturale per la società (Faro, 2005) ha dichiarato che la conoscenza e l'uso del patrimonio rientrano nel diritto di partecipazione dei cittadini alla vita culturale, come definito nella Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo.
Difatti l'educazione all'arte e alla tutela del patrimonio fa parte delle competenze chiave stabilite dalla Strategia di Lisbona e ribadite dal Parlamento europeo e dal Consiglio attraverso la raccomandazione 2006/962/CE del 18 dicembre 2006.
L'insegnamento della storia dell'arte nella scuola secondaria di secondo grado nel nostro paese ha da sempre rappresentato un tratto caratterizzante e ben radicato del sistema educativo scolastico, frutto di una sensibilità culturale moderna e lungimirante che, a tutt'oggi, costituisce un modello a livello internazionale.
Infatti, sull'esempio dell'Italia, l'educazione alla fruizione del patrimonio artistico e l'approccio storico-artistico sono stati adottati nei sistemi educativi di altri Stati europei, in particolar modo dalla Francia che, a partire dal 2008, ha inserito l'insegnamento obbligatorio di «Histoire des arts» in tutti i livelli e ordini di studio.
In ottemperanza alla Convenzione e alle raccomandazioni europee citate, con il regolamento di cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione 22 agosto 2007, n. 139, sono stati individuati quattro assi culturali fondamentali comuni a tutti i percorsi formativi, che devono essere assicurati in tutti i curricula dei diversi ordini, tipi e indirizzi di studio.
Il primo fondamentale è denominato «asse dei linguaggi» e prevede esplicitamente «le conoscenze fondamentali delle diverse forme di espressione e del patrimonio artistico», nonché «la sensibilità alla tutela e alla conservazione dei beni culturali e la coscienza del loro valore».
Tuttavia il quadro fin qui presentato è stato ampiamente disatteso dall'articolo 64, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, laddove, definendo un piano programmatico di interventi volti ad una maggiore razionalizzazione dell'utilizzo delle risorse umane e strumentali disponibili per conferire maggiore efficacia ed efficienza al sistema scolastico, ha totalmente ignorato le raccomandazioni europee.
In realtà, il medesimo articolo, al comma 4, ha previsto che per l'attuazione del piano si procedesse, tra l'altro, alla ridefinizione dei curricoli vigenti nei diversi ordini di scuola anche attraverso la razionalizzazione dei piani di studio e dei relativi quadri orari, tradendo, di fatto, la maggiore efficienza che, con tale disposto, si voleva conferire al sistema scolastico.
Il conseguente riordinamento della scuola secondaria di secondo grado (regolamento degli istituti professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87; regolamento degli istituti tecnici, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88; regolamento dei licei, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89) ha determinato una complessiva riduzione della presenza della storia dell'arte nell'insegnamento curricolare di gran parte degli indirizzi di studio.
Nel caso del liceo classico, ad esempio, prima della riforma operata nel 2008, erano previste due ore di storia dell'arte settimanali per tutti i cinque anni di corso, mentre, a seguito della riforma, sono previste due ore solo negli ultimi tre anni: la materia è quindi totalmente scomparsa nel biennio, durante il quale l'insegnamento della storia dell'arte correva parallelo a quello della storia e delle lingue greca e latina.
Risulta particolarmente preoccupante la quasi totale scomparsa della disciplina in alcuni indirizzi degli istituti tecnici (nel biennio degli istituti tecnici per il turismo) e la sua sparizione dai quadri orari degli indirizzi professionali nei quali la materia costituiva parte integrante dei curricula con dignità di disciplina di indirizzo (istituto professionale per la moda, istituto professionale per la grafica, istituto professionale per il turismo).
L'insegnamento della storia dell'arte era non solo essenziale alla definizione del profilo di competenze dell'indirizzo, ma anche un'occasione privilegiata di formazione culturale e professionale per gli studenti di quegli ordini di studi che intendono rivolgersi al settore turistico.
Le professionalità della scuola e dell'università, l'utenza scolastica in generale, la società civile nel suo complesso e l'opinione pubblica hanno manifestato subito un chiaro dissenso nei confronti di tale ridimensionamento della disciplina.
Contro la riduzione del monte orario riservato alla storia dell'arte nei vari indirizzi di studio, l'Associazione nazionale insegnanti di storia dell'arte (ANISA) lanciò un appello, sottoscritto da più di 4.000 persone appartenenti ai più diversi settori della società civile. Tale mobilitazione, che ebbe risonanza a livello europeo nell'appello di Firenze per la storia dell'arte nella scuola, incontrò anche il sostegno del Presidente della Repubblica allora in carica, Giorgio Napolitano.
Fu presentata anche una petizione, sottoscritta da oltre 15.000 persone, nella quale era chiesta la reintroduzione delle ore di insegnamento della storia dell'arte nelle scuole secondarie di secondo grado. Gli insegnanti di storia dell'arte, promotori dell'iniziativa, vennero affiancati nel loro importante progetto dall'associazione Italia Nostra e si avvalsero del pregevole contributo dell'onorevole Massimo Bray, allora Ministro per i beni e le attività culturali, che si adoperò personalmente per la diffusione della petizione, firmata, tra gli altri, dal Direttore generale per la valorizzazione del patrimonio culturale del Ministero per i beni e le attività culturali Anna Maria Buzzi, dal Direttore della Galleria degli Uffizi Antonio Natali e da Salvatore Settis, illustre archeologo e storico dell'arte.
La presenza della storia dell'arte nell'istruzione secondaria di secondo grado andrebbe tutelata anche in considerazione della rilevanza economica che il patrimonio storico, artistico e paesaggistico del nostro paese rappresenta.
La Strategia Europa 2020 riconosce che i settori della cultura e quello creativo costituiscono un'importante fonte potenziale di occupazione. Negli ultimi dieci anni l'occupazione complessiva in tali settori è cresciuta in misura tre volte superiore rispetto alla crescita occupazionale registrata dall'economia dell'Unione europea nel suo insieme.
Tali dati sono contenuti in un rapporto dell'organizzazione PricewaterhouseCoopers (PwC) che indica come l'economia turistica e il settore culturale e creativo contribuiscano al prodotto interno lordo dei principali Stati europei in media per il 14 per cento. L'Italia, con il suo 13 per cento (circa 203 miliardi di euro), è ben lontana dal 21 per cento del paese che si colloca al primo posto in tale classifica, la Spagna (225 miliardi di euro).
Considerando che l'Italia detiene la maggiore concentrazione di patrimonio culturale del pianeta, questi dati ci indicano inconfutabilmente come il nostro paese sconti una cronica incapacità di generare valore economico dal suo straordinario patrimonio artistico e culturale: da questo punto di vista l'Italia è paragonabile a un paese ricco di materie prime che non è in grado di sfruttare.
In questa prospettiva, ribadire il valore formativo fondante dello studio della storia dell'arte è un atto non solo fortemente emblematico, ma indispensabile in un paese come il nostro: il valore ascrivibile all'articolo 9 della Carta costituzionale, in cui sono solennemente sanciti lo sviluppo della cultura, della ricerca scientifica e tecnica nonché, segnatamente, la tutela del paesaggio e del patrimonio storico e artistico, mai come oggi è da ritenere, oltre che fondamentale, di auspicabile realizzazione.
Occorre porre rimedio a tale inettitudine, reintroducendo l'insegnamento della storia dell'arte e potenziando ulteriormente la possibilità di studio del nostro patrimonio artistico nel corso dell'intero periodo formativo di tutti gli studenti, favorendo il dialogo con le istituzioni territoriali del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, con musei e gallerie pubblici e privati, promuovendo iniziative idonee a incentivare la sensibilità e la partecipazione dei giovani nei confronti della protezione, della valorizzazione e della fruizione del patrimonio culturale per ripristinare una nuova presa di coscienza.
L'Italia, non va dimenticato, è stata il primo paese ad inserire un insegnamento obbligatorio di storia dell'arte nella scuola secondaria di secondo grado: questo è un primato che si deve conservare.
Sotto questo riguardo sono quindi assolutamente apprezzabili le disposizioni contenute nel decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 60, recante norme sulla promozione della cultura umanistica, sulla valorizzazione del patrimonio e delle produzioni culturali e sul sostegno della creatività. Esso insiste infatti sull'importanza dello studio e della conoscenza storico-critica del patrimonio culturale e delle arti. Tale intervento non è tuttavia sufficiente, poiché non organizza in maniera sistematica l'insegnamento nel curricolo previsto dagli ordinamenti scolastici.
La presente proposta di legge è composta da due articoli.
Il comma 1 dell'articolo 1 garantisce lo studio della storia dell'arte agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado disponendo l'integrazione di tale insegnamento, laddove non previsto. A tal fine, il comma 5 autorizza la modificazione delle normative vigenti che stabiliscono i programmi e le materie insegnate in ogni tipo di istituto, il numero complessivo annuale e il numero settimanale delle ore di insegnamento delle materie previste.
Il comma 2 definisce l'ambito di applicazione della legge.
Il comma 3 prevede l'individuazione dei percorsi scolastici triennali da integrare con l'insegnamento di due ore di «storia dell'arte».
Il comma 4 prevede le modalità di recepimento delle nuove disposizioni.
L'articolo 2 dispone la copertura finanziaria.
La spesa relativa al potenziamento dell'insegnamento della storia dell'arte nel biennio di tutte le scuole secondarie di secondo grado è stata valutata in circa 516 milioni di euro all'anno e, in via prudenziale, aumentata del 20 per cento per assorbire vari ed eventuali altri costi: quelli connessi all'aumento dell'orario di lavoro del personale amministrativo, tecnico e ausiliario dovuti al prolungamento dell'orario di apertura degli istituti scolastici, quelli relativi a eventuali supplenze e quelli dovuti a eventuali aumenti del costo del personale dipendente che potrebbero verificarsi nell'arco dei prossimi anni.
Pertanto, prudenzialmente, il costo totale è stato calcolato in 693 milioni di euro per ogni anno a decorrere dal 2019.

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

1. A decorrere dall'anno scolastico 2019/2020, l'insegnamento della storia dell'arte è impartito per almeno due ore settimanali nei corsi scolastici delle scuole secondarie di secondo grado, secondo le disposizioni del presente articolo.
2. L'insegnamento della storia dell'arte è impartito, per il primo biennio di corso, nei corsi di tutte le scuole secondarie di secondo grado; per il successivo triennio, esso è impartito nei percorsi scolastici individuati dal decreto di cui al comma 3.
3. Con decreto adottato dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, sono individuati i percorsi scolastici triennali nei quali deve essere impartito l'insegnamento della storia dell'arte, garantendo il potenziamento della materia nelle aree economica, informatica, grafica, comunicativa, turistica, enogastronomica, tecnologica e ambientale.
4. Le variazioni dei quadri orari e delle indicazioni nazionali per il curricolo, derivanti dalle disposizioni dei commi 2 e 3, sono attuate con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
5. Il Governo è autorizzato a modificare, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, le disposizioni in materia di organizzazione scolastica previste dal decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, dall'articolo 64, commi 3 e 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e dai regolamenti di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87, n. 88 e n. 89, con le finalità e secondo le norme regolatrici indicate nel presente articolo.

Art. 2.
(Copertura finanziaria).

1. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, valutato in 693 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante le risorse e i risparmi di spesa previsti dal presente articolo.
2. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 330 milioni di euro annui a decorrere dal 2019.
3. I programmi di spesa relativi agli investimenti pluriennali per la difesa nazionale sono rideterminati in maniera da conseguire una riduzione degli stanziamenti di bilancio in misura non inferiore a 363 milioni di euro annui a decorrere dal 2019.

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