PDL 619

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2
                        Articolo 3

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 619

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa della deputata PORCHIETTO

Deleghe al Governo per l'adozione di disposizioni in materia di consolidamento della posizione pensionistica individuale e di valorizzazione della complementarità tra previdenza pubblica e privata

Presentata l'11 maggio 2018

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Onorevoli Colleghi! — La riforma previdenziale realizzata nel 2012 ha prodotto il drastico passaggio ad una maggiore età di pensione — anche perché contestuale con la riforma degli ammortizzatori sociali — ed al sistema contributivo. La presente proposta di legge ne vuole rappresentare il necessario complemento affinché, grazie all'introduzione di un più agevole e flessibile ricorso agli istituti della prosecuzione volontaria, del riscatto e della totalizzazione, ovvero attraverso un più intenso afflusso di risparmio previdenziale alla previdenza obbligatoria e la somma di tutti i contributi, si assicuri una maggiore consistenza alla posizione pensionistica individuale e, di conseguenza, al relativo trattamento. Allo stesso scopo si vuole valorizzare la complementarità fra previdenza pubblica e privata in modo da agevolare sia il raggiungimento dei requisiti di pensione tramite trasferimento di risorse volontariamente accantonate da forme pensionistiche complementari individuali e collettive alla gestione obbligatoria, sia l'integrazione al reddito, sino al raggiungimento dell'età di pensione obbligatoria, in caso di cessazione anticipata dell'attività lavorativa, grazie alla possibilità di un accesso anticipato alla pensione complementare. In questo modo si aumentano le ragioni per aderire alla previdenza complementare proprio grazie alle sue regole più flessibili e si promuove la cultura previdenziale sulla base delle necessità di implementazione del primo pilastro.
Più in particolare, si prevede che l'autorizzazione ai versamenti volontari non sia più condizionata dalla posizione assicurativa del soggetto, né dalla contestuale eventuale presenza di contribuzione obbligatoria versata in altre gestioni, ma semplicemente dalla qualità di iscritto alla gestione medesima. I versamenti volontari vengono, inoltre, resi utili anche ai fini del diritto alla pensione anticipata per gli assicurati ai quali si applica il sistema di calcolo contributivo. Inoltre, in una prospettiva di flessibilità e di responsabilizzazione individuale rispetto alle scelte sul futuro previdenziale, viene lasciata la possibilità al lavoratore di scegliere l'importo da versare che parte da un minimo — rappresentato dal minimale di retribuzione imponibile di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638 — ad un massimo — dato dalla media delle retribuzioni delle ultime cinquantadue settimane di contribuzione obbligatoria. I versamenti in favore del lavoratore possono, inoltre, essere effettuati da fondi di solidarietà aziendale o dal datore di lavoro anche nel periodo successivo alla cessazione del rapporto e ad essi si applica la disciplina fiscale relativa alla contribuzione ordinaria.
L'istituto del riscatto dei periodi di studio viene consentito per la copertura di tutti i periodi pregressi o successivi nei quali non sussista altra copertura contributiva (obbligatoria o figurativa) in qualunque gestione assicurativa e a prescindere dalla sussistenza o meno di un rapporto lavorativo o di una esperienza lavorativa (ad esempio stage, tirocini, lavori occasionali). Rimane ferma, in ogni caso, la possibilità prevista dall'articolo 1, comma 77, della legge 24 dicembre 2007, n. 247 — che ha modificato l'articolo 2 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184 – di riscattare la laurea anche in assenza di contribuzione a qualunque forma previdenziale. Si prevedono modalità di calcolo dei relativi oneri modulate tra un minimo connesso all'equilibrio del sistema ed un massimo correlato alla media delle retribuzioni in un periodo di riferimento, con un corrispondente apporto alla prestazione previdenziale. Questo regime più flessibile si aggiunge alla rigida modalità vigente — che viene confermata come alternativa – in quanto quest'ultima opera solo «ora per allora» secondo una taglia unica. Si conferma ovviamente il vigente regime di deducibilità fiscale per gli importi versati. I periodi così riscattati sono quindi utili sia ai fini del diritto sia della misura delle prestazioni pensionistiche. Inoltre, sempre ai fini dell'afflusso di risparmio previdenziale al pilastro della previdenza obbligatoria, si consente all'INPS di emettere buoni destinati ad essere erogati quali incentivi a lavoratori e consumatori in modo da essere poi versati alle gestioni previdenziali secondo le modalità consentite. Anche questo percorso innovativo di contribuzione volontaria vuole concorrere a diffondere la cultura previdenziale.
Per quanto riguarda l'istituto della totalizzazione, che è lo strumento attraverso il quale il lavoratore può valorizzare gratuitamente tutti i periodi contributivi versati nelle differenti gestioni, si interviene per modificare i criteri di calcolo della pensione in totalizzazione ed applicare il principio del pro rata, prevedendo che ogni ente presso cui sono stati versati i contributi sia tenuto pro quota al pagamento del trattamento pensionistico, secondo le proprie regole di calcolo.
Vengono, infine, applicati anche alla pensione in totalizzazione i requisiti di accesso al pensionamento previsti dall'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2011, n. 214, superando la specialità di requisiti stabilita dall'articolo 1 del decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 42.
Inoltre, sempre al fine di consentire la valorizzazione di tutti i contributi versati dai lavoratori, si estende l'istituto della pensione supplementare anche alle gestioni esclusive o sostitutive dell'assicurazione generale obbligatoria, limitatamente ai contributi versati dopo il pensionamento. La pensione supplementare verrà calcolata, in ogni caso, con il sistema contributivo.
Nel complesso, si tratta di disposizioni che non comportano oneri aggiuntivi di finanza pubblica, perché individuano le flessibilità nell'ambito del metodo contributivo consentendo il conferimento di risparmio e di quote dello stesso trattamento di fine rapporto alla previdenza obbligatoria, in modo da integrare i periodi contributivi ed il conto previdenziale individuale. In questo modo, molte persone potranno salvaguardare i propri versamenti quando sono insufficienti a raggiungere i requisiti minimi o completarli quando sono limitati dalla discontinuità lavorativa.
È, inoltre, previsto, nell'ottica di una maggiore flessibilità all'accesso al trattamento pensionistico, un potenziamento del ruolo «complementare» del risparmio previdenziale dei cosiddetti secondo e terzo pilastro, al fine di raggiungere un duplice obiettivo: rendere flessibile, sempre senza maggiori oneri per la finanza pubblica, l'accesso anticipato ad una prestazione pensionistica; rilanciare nel sistema italiano la previdenza privata, in un'ottica non solo integrativa dell'assegno pensionistico (come è attualmente), ma anche come una previdenza effettivamente complementare rispetto a quella pubblica.
In questo quadro, l'articolo 1 prevede una delega al Governo, da esercitare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge, per l'adozione di norme rivolte a facilitare il versamento dei contributi volontari, il riscatto di periodi non coperti da contribuzione obbligatoria o figurativa, l'emissione da parte dell'INPS di buoni previdenziali tracciabili, l'utilizzo della totalizzazione e l'erogazione della pensione supplementare. In particolare, per il riscatto dei periodi pregressi è consentito l'impiego di quote del trattamento di fine rapporto maturato, nonché di quote di contributi versati a forme di previdenza complementare di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, con le modalità e nelle misure stabilite in sede di contrattazione collettiva dalle associazioni imprenditoriali e dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale. Nel caso in cui, in sede di contrattazione collettiva, le parti sociali non addivengano a regolare la materia entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali provvede con proprio decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in via sperimentale per un triennio.
L'articolo 2 contiene una delega, da esercitare sempre entro il termine di dodici mesi, che è volta, in primo luogo, a valorizzare la complementarità tra previdenza pubblica e privata, onde agevolare l'eventuale trasferimento di risorse finanziarie volontariamente accantonate da forme pensionistiche complementari individuali e collettive alla gestione obbligatoria di appartenenza, ovvero garantire un'adeguata integrazione al reddito in caso di cessazione del lavoro. Tali obiettivi sono raggiunti attraverso l'accesso anticipato e flessibile alla prestazione pensionistica complementare rispetto al momento della maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni stabiliti nel regime obbligatorio di appartenenza (come è invece attualmente previsto, salvo limitate deroghe) ovvero un'anticipazione della posizione individuale maturata (che risulta ad oggi essere parimenti circoscritta). In secondo luogo, la delega è volta a potenziare la previdenza complementare prevedendo modalità di adesione automatica, fatta salva la manifestazione della diversa volontà del lavoratore, con ciò recependo nel nostro sistema le migliori esperienze estere.
L'articolo 3 determina le procedure per la predisposizione e l'adozione dei decreti delegati.

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Delega al Governo in materia di consolidamento della posizione pensionistica).

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi volti ad agevolare il versamento dei contributi volontari, il riscatto di periodi non coperti da contribuzione obbligatoria o figurativa, l'utilizzo della totalizzazione e l'erogazione della pensione supplementare, attenendosi ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) prevedere che l'autorizzazione ai versamenti volontari nella gestione di appartenenza sia condizionata soltanto all'iscrizione alla gestione medesima, a prescindere dalla posizione assicurativa in quella o in altre gestioni; prevedere che l'autorizzazione sia regolata da criteri di flessibilità, riconoscendo al soggetto interessato la possibilità di scegliere l'importo da versare all'interno di una fascia tra un minimale di retribuzione imponibile, individuato ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, e un massimale risultante dalla media delle retribuzioni delle ultime cinquantadue settimane di contribuzione obbligatoria versata e accreditata; prevedere che i versamenti volontari, pari al predetto massimale, siano considerati utili anche ai fini del diritto alla pensione anticipata per gli assicurati ai quali si applica il sistema di calcolo contributivo e che i versamenti in favore del lavoratore possano essere effettuati da fondi di solidarietà aziendale o dal datore di lavoro anche nel periodo successivo alla cessazione del rapporto e che ad essi si applichi la disciplina fiscale relativa alla contribuzione ordinaria;

b) prevedere che il riconoscimento della facoltà di riscatto dei periodi di studio universitario e post universitario, utile ai fini del diritto e della misura della pensione, sia consentito in favore degli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria per la vecchiaia, l'invalidità e i superstiti o a una delle forme sostitutive o esclusive della medesima per i periodi successivi all'iscrizione, antecedenti o successivi alla domanda di riscatto, non coperti da contribuzione in nessuna forma previdenziale obbligatoria; prevedere che per la determinazione dell'onere di riscatto e per le modalità di pagamento dello stesso si applichino, anche per i periodi non coperti dal sistema contributivo, modalità flessibili tra una base minima correlata all'equilibrio del sistema e una misura massima connessa alla media delle retribuzioni di un determinato periodo precedente la domanda; prevedere che ai versamenti corrispondano diversi e correlati apporti al calcolo della prestazione, fermi restando i riscatti di periodi già consentiti prima della data di entrata in vigore della presente legge, per i quali rimane applicabile la normativa previgente; prevedere che per il riscatto di tali periodi sia consentito l'impiego di quote del trattamento di fine rapporto maturato, nonché di quote di contributi versati a forme di previdenza complementare di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, con le modalità e nelle misure stabilite in sede di contrattazione collettiva dalle associazioni imprenditoriali e dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale; prevedere che, nel caso in cui, in sede di contrattazione collettiva, le parti sociali non stipulino un accordo che regoli la materia entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo attuativo della presente lettera, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali vi provveda con proprio decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in via sperimentale per un triennio; prevedere che agli oneri versati si applichino le disposizioni vigenti in materia di deducibilità fiscale;

c) prevedere che l'Istituto nazionale della previdenza sociale sia autorizzato ad emettere buoni previdenziali tracciabili, destinati all'acquisto da parte di datori di lavoro e di operatori della distribuzione commerciale, per la loro erogazione quali incentivi, da parte di questi, a lavoratori e consumatori, ai fini del versamento volontario alle gestioni previdenziali secondo le modalità consentite;

d) prevedere il riordino della disciplina dell'istituto della totalizzazione, ai fini della sua valorizzazione, stabilendo che ogni ente previdenziale presso cui sono stati versati contributi sia tenuto pro quota alla corresponsione del trattamento pensionistico secondo il proprio ordinamento e le proprie regole di calcolo, nonché prevedendo l'applicazione anche alle pensioni in totalizzazione dei requisiti di accesso ai trattamenti di pensione di vecchiaia e di pensione anticipata previsti dall'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

e) prevedere che, allo scopo di consentire la valorizzazione di tutti i contributi versati, il diritto alla pensione supplementare sia esteso alle gestioni di carattere obbligatorio che ne sono prive, limitatamente ai contributi versati dopo il pensionamento, calcolando in ogni caso la pensione supplementare con il sistema contributivo in ciascuna delle scadenze previste;

f) apportare alla normativa vigente tutte le modifiche e integrazioni occorrenti ad assicurare il coordinamento con le disposizioni emanate in attuazione del presente articolo.

Art. 2.
(Delega al Governo in materia di complementarità tra previdenza pubblica e privata).

1. Al fine di promuovere l'integrazione tra la previdenza pubblica e quella complementare nonché l'adesione a quest'ultima, il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi, attenendosi ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) valorizzare la complementarità fra previdenza pubblica e privata, consentendo l'accesso anticipato alla prestazione pensionistica complementare rispetto al momento della maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni stabiliti nel regime di appartenenza ovvero un'anticipazione della posizione individuale maturata, anche al fine di agevolare l'eventuale trasferimento di risorse finanziarie volontariamente accantonate da forme pensionistiche complementari, individuali e collettive, alla gestione obbligatoria di appartenenza per perfezionare i requisiti di accesso alla prestazione o incrementarne l'importo, nonché di garantire, in caso di cessazione anticipata dell'attività lavorativa, l'integrazione del reddito sino al raggiungimento dell'età di pensione; prevedere che le modalità, le misure e i limiti di applicazione delle norme adottate ai sensi della presente lettera siano stabiliti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Commissione di vigilanza sui fondi pensione;

b) potenziare la previdenza complementare, anche apportando le necessarie modifiche al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, prevedendo modalità di adesione automatica, fatta salva la diversa volontà manifestata dal lavoratore entro sei mesi dalla data dell'assunzione;

c) apportare alla normativa vigente tutte le modifiche e integrazioni occorrenti ad assicurare il coordinamento con le disposizioni emanate in attuazione del presente articolo.

Art. 3.
(Procedure per l'esercizio della delega).

1. Gli schemi dei decreti legislativi di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge, ciascuno dei quali è corredato della relazione tecnica di cui all'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono adottati nel rispetto dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative a livello nazionale.
2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi alle Camere, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che sono resi entro il termine di trenta giorni dalla data della loro assegnazione. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni eventualmente formulate con riferimento all'esigenza di garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi, corredati dei necessari elementi integrativi di informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari, che sono espressi entro trenta giorni dalla data della nuova assegnazione.
3. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui agli articoli 1 e 2 il Governo può adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti medesimi, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi previsti dalla presente legge e con la procedura di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo.

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