PDL 616

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2
                        Articolo 3
                        Articolo 4
                        Articolo 5
                        Articolo 6
                        Articolo 7
                        Articolo 8
                        Articolo 9
                        Articolo 10
                        Articolo 11

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 616

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa della deputata GRIBAUDO

Disposizioni in materia di tutela del patrimonio storico della seconda guerra mondiale e della lotta partigiana

Presentata l'11 maggio 2018

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Onorevoli Colleghi! — In questi anni sta avvenendo un delicato passaggio del testimone dai superstiti alle nuove generazioni riguardo ai fatti della seconda guerra mondiale: i ricordi degli eventi a poco a poco vengono meno, i protagonisti diretti vanno scomparendo. È un momento cruciale per la percezione di eventi come fascismo e nazismo, persecuzioni razziali, Resistenza: avvenimenti chiave per capire il presente e il futuro prossimo. Il passaggio obbligato è pertanto quello che conduce dalle «memorie» alla «storia».
Ogni memoria – anche e forse più di altre la memoria storica – è infatti fragile nella durata come nella qualità dei suoi contenuti. Da qui anche la difficoltà di individuare, studiare e conservare documenti che stanno tra materiale e immateriale, tra tangibile e intangibile: sono oggetti, luoghi, muri, intonaci, mattoni, pietre, pavimenti che conservano in sé le tracce della guerra, della deportazione, della Resistenza, della prigionia, della lotta di Liberazione, della sofferenza lasciata dalle grandi tragedie del novecento, «l'epoca più violenta della storia dell'umanità» secondo Eric Hobsbawm. I luoghi della memoria hanno in sé un valore simbolico per il fatto di aver ospitato un certo evento storico: è l'hic et nunc che, per citare Walter Benjamin, rende la loro esistenza unica e irripetibile proprio nel luogo in cui si trova. Nel Dizionario della memoria e del ricordo (a cura di Nicholas Pethes e Jens Ruchatz) il luogo della memoria è poi anche quello in cui un gruppo – noi potremmo dire un popolo, un Paese – riconosce se stesso insieme alla propria storia comune. Sono resti fisici che acquistano un significato grazie all'interpretazione collettiva e diventano occasione di ricordo a loro volta per chi vi giungerà.
Tali luoghi sono infatti anche il risultato visibile e concreto della memoria, così come è venuta delineandosi e trasformandosi nel tempo. Nel corso di questi oltre settant'anni il ricordo ha attraversato diverse stagioni e ognuna di queste ha avuto il suo riflesso e la sua influenza nelle scelte di volta in volta attuate per darne una rappresentazione monumentale. In tutto ciò, la comunità ai vari livelli ha avuto un suo ruolo. È per questo che oggi troviamo in forma diffusa luoghi della memoria poco noti e talvolta sconosciuti insieme ad altri con una valenza più ampia quali ossari, sacrari, fari, torri e parchi. Tutti insieme costituiscono un patrimonio materiale e un lascito immateriale di modi diversi di tramandare il ricordo.
Questi resti, nonostante provengano da un tempo ancora vicino a noi, sono tuttavia estremamente fragili. Il passare degli anni rende sempre più difficile la riconoscibilità stessa dei manufatti o dei luoghi teatro di quelle vicende. Di conseguenza è sempre più a rischio la possibilità di mantenere viva, attraverso la loro tutela, la memoria di quei fatti.
Diventa oggi cruciale individuare le stratificazioni storiche, gli elementi di debolezza e le trasformazioni di questo materiale, per poterlo tramandare alle generazioni che verranno. Perché ciò sia possibile, serve che il legislatore metta in campo un'iniziativa specifica e di ampio respiro: è necessario che questi beni culturali, diversamente da quanto sin qui avvenuto, siano letti in modo sistemico. La presente proposta di legge vuole precisamente favorire l'aggregazione di un tale sistema di beni culturali. Quest'ultimo – una volta individuato, studiato e messo in rapporto con l'ambiente culturale circostante, così da stabilire le necessarie connessioni con la storia partigiana e della deportazione locale – potrà essere inserito in un quadro di tutela nazionale che consenta azioni operative mirate alla conservazione, alla valorizzazione e alla fruizione dei luoghi della memoria come patrimonio culturale della nazione.
La nostra Costituzione, tra i princìpi fondamentali, all'articolo 9 recita che la «Repubblica tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione». La consapevolezza della necessità di proteggere e conservare il patrimonio storico e artistico è però diffusa ormai in buona parte delle società democratiche ed è per questo oggetto di specifici accordi internazionali (tra cui la Convenzione sul patrimonio mondiale del 1972 e la successiva Convenzione internazionale sui beni immateriali del 2003). La tutela cui si è giunti a far riferimento si estende dalle architetture, alle tecniche, agli oggetti e alle culture e individua appunto nella riconoscibilità della stratificazione storica dei territori e dei manufatti il concetto di «paesaggio» e di «bene culturale».
L'articolo 2 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, stabilisce che, nell'ambito del più generale concetto di patrimonio culturale, sono definiti beni culturali le cose immobili e mobili che presentano interesse storico, individuate dalla legge o in base alla legge, quali testimonianze aventi valore di civiltà.
Se consideriamo il processo di costruzione della «civiltà» anche come volontà di preservare i documenti del passato attraverso monumenti di varia natura (dal latino monere: ammonire, ma anche ricordare) e la nozione di «paesaggio» quale interrelazione di natura e cultura «come percepita dalla popolazione» (secondo la definizione della Convenzione europea del paesaggio del 2000, ratificata dall'Italia ai sensi della legge n. 14 del 2006), il dettame costituzionale assume così un significato completo.
In alcune realtà regionali particolarmente sensibili già negli anni passati hanno visto la luce alcune leggi regionali di valorizzazione e promozione che, oltre ad assicurare il finanziamento degli interventi sui luoghi della memoria, hanno fornito indicazioni e sperimentato metodologie per la loro gestione. Su questa base appare ancora più necessario che si raccolgano e sviluppino le esperienze esistenti in un chiaro quadro nazionale, che sia da riferimento e da stimolo per tutti i rimanenti contesti locali.
Attraverso il riconoscimento dell'importanza delle testimonianze materiali e immateriali del passato, la presente proposta di legge intende così innescare la riflessione e l'azione concreta sui temi della memoria come imperativo democratico e costituzionale sempre più attuale, in un momento storico nel quale si moltiplicano i segnali preoccupanti di un oblio collettivo.
La struttura della proposta di legge riprende la legge 7 marzo 2001, n. 78, relativa alla tutela del patrimonio storico della Prima guerra mondiale.
L'articolo 1 riconosce e promuove il valore storico e culturale delle vestigia della seconda guerra mondiale, nonché dei luoghi della memoria e della lotta partigiana; prevede la collaborazione delle istituzioni con le organizzazioni di volontariato, le associazioni combattentistiche o d'arma; coordina la legge con il codice dei beni culturali e del paesaggio.
L'articolo 2 indica gli enti che possono intervenire a tutela delle vestigia suddette.
L'articolo 3 istituisce un Comitato presso il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per la valorizzazione degli studi, delle ricerche, dei luoghi e dei reperti.
L'articolo 4 definisce le competenze del Ministero della difesa.
L'articolo 5 definisce le competenze delle regioni.
L'articolo 6 disciplina la possibilità di finanziamento statale degli interventi.
L'articolo 7 prescrive l'obbligo di registrazione presso i comuni di reperti, fotografie o documenti posseduti dai privati.
L'articolo 8 detta le sanzioni per interventi illeciti o danneggiamenti del materiale storico.
Gli articoli 9 e 10 disciplinano il finanziamento e la copertura finanziaria della legge.
L'articolo 11 stabilisce l'entrata in vigore della legge fissandola nel giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Princìpi generali)

1. La Repubblica riconosce il valore storico e culturale delle vestigia della seconda guerra mondiale, dei luoghi della memoria e della lotta partigiana.
2. Lo Stato e le regioni, nell'ambito delle rispettive competenze, promuovono la ricognizione, la tutela, la manutenzione, il restauro, la gestione e la valorizzazione delle vestigia della seconda guerra mondiale, della lotta partigiana e della persecuzione razziale e in particolare:

a) dei luoghi della storia: edifici, manufatti, ruderi, strutture ancora esistenti e riconoscibili, fortificazioni campali, camminamenti, percorsi segnalati, strade e sentieri militari e partigiani;

b) dei segni della memoria sui luoghi della storia: monumenti, cippi, tabernacoli, lapidi, stemmi, graffiti e iscrizioni;

c) dei luoghi della memoria: musei, centri di documentazione, archivi documentali e fotografici pubblici e privati;

d) dei reperti mobili: oggetti, documenti, fotografie e cimeli;

e) di ogni altro residuato avente diretta relazione con le operazioni belliche.

3. Per le finalità di cui al comma 2, lo Stato e le regioni possono avvalersi di organizzazioni di volontariato, nonché di associazioni combattentistiche o d'arma.
4. La Repubblica promuove, particolarmente nella ricorrenza del 25 aprile, Festa della Liberazione, la riflessione storica: sulle cause della seconda guerra mondiale e sulle responsabilità del regime fascista nella partecipazione dell'Italia alla guerra; sulla lotta partigiana e sul suo valore nel conseguimento della libertà e della democrazia; sulla persecuzione razziale, sulla deportazione e sullo sterminio, affinché simili eventi non possano mai più accadere.
5. Alle cose di cui al comma 2, lettera e), del presente articolo si applica l'articolo 50 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, come da ultimo modificato dal presente articolo.
6. All'articolo 11, comma 1, lettera i), del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, dopo le parole: «Prima guerra mondiale» sono inserite le seguenti: «e della Seconda guerra mondiale».
7. All'articolo 50, comma 2, del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, dopo le parole: «Prima guerra mondiale» sono inserite le seguenti: «e della Seconda guerra mondiale».

Art. 2.
(Soggetti autorizzati a effettuare gli interventi)

1. Possono provvedere direttamente agli interventi di ricognizione, tutela, manutenzione, restauro, gestione e valorizzazione delle cose di cui all'articolo 1, comma 2, in conformità alla presente legge e alle leggi regionali:

a) i privati in forma singola o associata, compresi le comunanze, le regole, i comitati e le associazioni anche non riconosciute;

b) i comuni, le città metropolitane, le province, gli enti parco, altri enti pubblici e i loro consorzi;

c) le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

d) lo Stato.

2. L'autorizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per gli interventi sulle cose di cui all'articolo 1, comma 2, è richiesta solo quando si tratti di cose assoggettate alla tutela di cui alla parte seconda, titolo I, del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. Restano tuttavia fermi il potere di cui all'articolo 150 del medesimo codice, le competenze in materia di tutela paesaggistica, nonché le competenze del Ministero della difesa e del Ministero dell'economia e delle finanze.
3. I soggetti, pubblici o privati, che intendano provvedere agli interventi di manutenzione, restauro, gestione e valorizzazione delle cose di cui all'articolo 1, comma 2, devono darne comunicazione, corredata di progetto esecutivo e di atto di assenso del titolare del bene, almeno due mesi prima dell'inizio delle opere, alla soprintendenza competente per territorio.

Art. 3.
(Competenze del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo)

1. Presso il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo è istituito il Comitato tecnico-scientifico speciale per il patrimonio storico della seconda guerra mondiale, dei luoghi della memoria e della lotta partigiana, di seguito denominato «Comitato». Il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, avvalendosi del Comitato:

a) promuove la ricognizione e la catalogazione, gli studi, le ricerche e la redazione di cartografia tematica relativamente alle cose di cui all'articolo 1, comma 2;

b) definisce i criteri tecnico-scientifici per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 2, comma 1;

c) individua le priorità, tenuto conto delle iniziative già adottate dagli altri soggetti di cui all'articolo 2, comma 1;

d) realizza direttamente gli interventi individuati come prioritari preferibilmente ove manchino o risultino inadeguate le iniziative degli altri soggetti di cui all'articolo 2, comma 1;

e) può finanziare le iniziative degli altri soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, tenuto conto delle priorità individuate ai sensi della lettera c) del presente comma e con le modalità di cui all'articolo 6;

f) cura un programma di tutela e di valorizzazione degli archivi pubblici, compresi quelli militari, nonché degli archivi privati, al fine di favorirne il coordinamento e assicurarne la più ampia fruizione, anche attraverso prestiti e mostre itineranti, promuovendo, tra l'altro, il recupero e la conservazione, anche in copia, della documentazione storica;

g) vigila sull'attuazione degli interventi e in particolare su quelli finanziati dallo Stato, anche avvalendosi di ispettori onorari.

2. Il Comitato è nominato con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, che ne disciplina altresì il funzionamento, escludendo la corresponsione di compensi ai componenti del Comitato stesso. I membri del Comitato sono scelti tra gli appartenenti alle associazioni combattentistiche e d'arma, alle organizzazioni di volontariato e agli istituti di ricerca storica nazionali, regionali e locali e tra le personalità di fama nazionale che si sono distinte nella conservazione della memoria e nella divulgazione dei fatti della seconda guerra mondiale e della lotta partigiana, nonché tra il personale competente del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.
3. Il Comitato esprime pareri e formula proposte ai Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, degli affari esteri e della cooperazione internazionale e della difesa per quanto attiene all'attuazione della presente legge. In particolare, esprime parere obbligatorio sugli obiettivi annuali definiti dai citati Ministeri con riferimento all'attuazione della legge stessa.
4. L'istituzione e il funzionamento del Comitato non devono comportare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 4.
(Competenze del Ministero della difesa)

1. Il Ministero della difesa, nei limiti delle risorse destinate a tali finalità:

a) può realizzare direttamente gli interventi di cui all'articolo 2, comma 1, o concorrere alla loro realizzazione;

b) cura gli archivi storici militari e collabora con il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo nell'attuazione del programma di cui all'articolo 3, comma 1, lettera f).

Art. 5.
(Competenze delle regioni)

1. Le regioni a statuto ordinario, nelle materie di loro competenza ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione e in quelle loro delegate dalla legislazione vigente:

a) promuovono e coordinano gli interventi di cui all'articolo 2, comma 1, svolti da privati e da enti locali, tenendo conto delle priorità e assicurando la conformità ai criteri tecnico-scientifici definiti ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera b), favorendo in particolare la creazione e la gestione di percorsi storico-didattici e lo svolgimento di attività formative e didattiche, finanziati ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera e);

b) possono concorrere al finanziamento degli interventi di cui alla lettera a).

2. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano perseguono le finalità della presente legge nell'ambito delle competenze a esse spettanti ai sensi dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione.

Art. 6.
(Finanziamento statale degli interventi)

1. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), b) e c), possono essere ammessi a usufruire di contributi statali per gli interventi previsti dallo stesso comma.
2. Al fine di cui al comma 1, i soggetti interessati devono presentare alla soprintendenza competente per territorio:

a) il progetto esecutivo corredato di piano finanziario, con l'atto di assenso del titolare del bene;

b) una relazione tecnica dettagliata sulle procedure di conservazione e di restauro dei manufatti e delle opere oggetto dell'intervento e sulla conformità ai criteri tecnico-scientifici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), con un programma temporale dei lavori;

c) l'indicazione nominativa del direttore responsabile dei lavori.

3. Il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, nei limiti delle risorse destinate alla finalità di cui al comma 2, dispone la concessione del contributo entro tre mesi dal ricevimento della domanda, sentiti il Ministero della difesa e l'amministrazione demaniale competente. A tale fine tiene conto delle priorità di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), nonché del complesso delle richieste presentate e dei contributi già erogati al richiedente da altri soggetti pubblici.

Art. 7.
(Reperti mobili e cimeli)

1. Chiunque possieda o rinvenga reperti mobili o cimeli, fotografie o documenti relativi alla seconda guerra mondiale e alla lotta partigiana, ovvero possieda collezioni o raccolte dei citati reperti o cimeli, archivi fotografici o documentali, ne dà comunicazione al sindaco del comune nel cui territorio si trovano al fine della loro registrazione, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge o dalla data del ritrovamento, indicandone la natura, la quantità e, ove nota, la provenienza.

Art. 8.
(Sanzioni)

1. Chiunque esegue interventi di modifica, di restauro o di manutenzione sulle cose di cui all'articolo 1, comma 2, lettere a), b), c) ed e), senza provvedere a quanto previsto dall'articolo 2, comma 3, è punito, salvo che il fatto costituisca reato, con la sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 euro a 30.000 euro.
2. Qualora dagli interventi indicati al comma 1 derivi la perdita o il danneggiamento irreparabile delle cose ovvero in caso di esecuzione di interventi di alterazione delle loro caratteristiche materiali o storiche si applica, salvo che il fatto costituisca più grave reato, l'ammenda da 500 euro a 25.000 euro.

Art. 9.
(Norme finanziarie)

1. Per consentire l'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge è autorizzato un limite di impegno decennale pari a 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2019.
2. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b) e c), sono autorizzati a contrarre mutui nell'anno 2018, con onere a carico del bilancio dello Stato, nei limiti di cui al comma 1 del presente articolo. Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo sono determinati i criteri e le modalità per l'attuazione del presente comma, compresi la rendicontazione da parte dei soggetti beneficiari e i controlli.

Art. 10.
(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede, per gli anni 2019 e 2020, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 11.
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

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