PDL 613

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

RELAZIONE TECNICA

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 613

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del
CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

Modifiche all'articolo 45 della legge 23 luglio 2009, n. 99 «Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia»

Presentata il 10 maggio 2018

torna su

Onorevoli Deputati! — Il consiglio regionale del Veneto, nella seduta del 3 maggio 2018, ha deliberato di riproporre nuovamente all'esame del Parlamento, nell'identico testo, l'iniziativa di legge statale già presentata nella XVII legislatura (atto Camera n. 3966).
La legge 23 luglio 2009, n. 99, «Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia», prevedeva nella sua formulazione originaria all'articolo 45 rubricato: «Istituzione del Fondo per la riduzione del prezzo alla pompa dei carburanti nelle regioni interessate dalla estrazione di idrocarburi liquidi e gassosi», al comma 2, che: «Nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico è istituito il Fondo preordinato alla riduzione del prezzo alla pompa dei carburanti per i residenti nelle regioni interessate dalla estrazione di idrocarburi liquidi e gassosi nonché dalle attività di rigassificazione anche attraverso impianti fissi offshore».
L'articolo 45, comma 2, della legge n. 99 del 2009 è stato modificato per ben due volte nel 2014, trasformandone quasi completamente l'originario contenuto.
Il primo provvedimento di modifica è rappresentato dal decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, «Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea», convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, che al comma 1 dell'articolo 30-quinquies ha soppresso le parole del comma 2 dell'articolo 45 della legge n. 99 del 2009: «nonché dalle attività di rigassificazione anche attraverso impianti fissi offshore».
La seconda modifica del 2014 è avvenuta mediante il comma 2-bis dell'articolo 36 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, «Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive», convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, che ha modificato:

1) sia il comma 2 dell'articolo 45 della legge n. 99 del 2009 sostituendo le parole: «alla riduzione del prezzo alla pompa dei carburanti» con le seguenti: «alla promozione di misure di sviluppo economico e all'attivazione di una social card»;

2) sia la rubrica del medesimo articolo 45, che è stata così sostituita (rispetto a quella originaria riportata nel primo periodo della presente relazione): «Istituzione del Fondo per la promozione di misure di sviluppo economico e l'attivazione di una social card nei territori interessati dalle estrazioni di idrocarburi liquidi e gassosi».

Ne risulta che dall'attuale formulazione del comma 2 dell'articolo 45 della legge n. 99 del 2009 e dall'applicazione del relativo Fondo a favore delle regioni sono escluse le regioni – quali il Veneto – interessate dall'attività di rigassificazione anche attraverso impianti fissi offshore.
Si deve ricordare che, in attuazione dell'articolo 45 della legge n. 99 del 2009, nella sua formulazione originaria, era stato emanato dal Ministro dell'economia e delle finanze il decreto 12 novembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 21 del 27 gennaio 2011, modificato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 7 agosto 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 245 del 21 ottobre 2014, a seguito della sentenza del Consiglio di Stato n. 4134 del 2013.
Con il decreto 12 novembre 2010 era stata disposta la disciplina relativa alle modalità di versamento dell'aliquota aggiuntiva di royalties ed erano state disciplinate le concrete modalità di attribuzione del beneficio, prevedendo che il Fondo per la riduzione del prezzo alla pompa dei carburanti dovesse essere destinato soltanto a favore dei residenti delle regioni interessate dall'estrazione di idrocarburi liquidi e gassosi, con esclusione di quelli delle regioni ospitanti impianti di rigassificazione anche attraverso impianti fissi offshore, come il Veneto.
Con il successivo decreto del Ministero dello sviluppo economico 21 febbraio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 124 del 30 maggio 2011, erano state individuate le regioni destinatarie dei benefìci, in funzione del quantitativo di idrocarburi estratti e dei relativi incrementi di gettito da royalties, con nessuna attribuzione di risorse a favore della regione Veneto per il motivo che la stessa (secondo l'interpretazione ministeriale) non aveva avuto alcuna produzione di idrocarburi dal suo sottosuolo nel 2010.
La regione Veneto proponeva ricorso contro tali disposizioni ministeriali, e risultava vittoriosa sia avanti il tribunale amministrativo regionale del Lazio (sentenza n. 4172 del 2012 e accoglimento della domanda cautelare con ordinanza n. 2829 del 2011) sia in sede di appello avanti il Consiglio di Stato con la sentenza n. 4134 del 2013. A seguito di tali sentenze i giudici hanno stabilito che ai residenti nelle regioni interessate da impianti di rigassificazione anche attraverso impianti fissi offshore (tra cui il Veneto) devono essere riconosciuti i benefìci previsti dal Fondo che era preordinato alla riduzione del prezzo alla pompa dei carburanti e in esecuzione di tale ultima sentenza è stato emanato il citato decreto 7 agosto 2014 di modifica al decreto 12 novembre 2010.
Peraltro, con le modifiche mirate intervenute con i citati decreti-legge n. 91 e n. 133 del 2014 sono stati ora eliminati i benefìci a favore delle regioni interessate da impianti di rigassificazione anche attraverso impianti fissi offshore – e quindi anche il Veneto – così eludendo la pronuncia degli organi giurisdizionali amministrativi.
Con la presente proposta di legge si intende riproporre quanto è stato eliminato con i decreti-legge del 2014, ristabilendo i benefìci a favore delle regioni interessate da impianti di rigassificazione anche attraverso impianti fissi offshore.
Nel caso di approvazione della presente proposta di legge da parte del Parlamento, la rubrica e il comma 2 dell'articolo 45 della legge n. 99 del 2009 avranno la seguente formulazione:
«Art. 45. – (Istituzione del Fondo per la promozione di misure di sviluppo economico e l'attivazione di una social card nei territori interessati dalle estrazioni di idrocarburi liquidi e gassosi nonché dalle attività di rigassificazione anche attraverso impianti fissi offshore).
1. (omissis)
2. Nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico è istituito il Fondo preordinato alla promozione di misure di sviluppo economico e all'attivazione di una social card per i residenti nelle regioni interessate dalla estrazione di idrocarburi liquidi e gassosi nonché dalle attività di rigassificazione anche attraverso impianti fissi offshore».

torna su

RELAZIONE TECNICA
(Articolo 17, comma 6, della legge 31 dicembre 2009, n. 196).

Il progetto di legge statale recante modifica dell'articolo 45 della legge 23 luglio 2009, n. 99 «Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia» intende riproporre quanto è stato eliminato con i decreti-legge del 2014, ristabilendo i benefìci a favore delle regioni interessate da impianti di rigassificazione anche attraverso impianti fissi offshore.
Nel caso di approvazione della presente proposta di legge statale da parte del Parlamento, la rubrica e il comma 2 dell'articolo 45 delle legge n. 99 del 2009 avranno la seguente formulazione:

«Art. 45. – (Istituzione del Fondo per la promozione di misure di sviluppo economico e l'attivazione di una social card nei territori interessati dalle estrazioni di idrocarburi liquidi e gassosi nonché dalle attività di rigassificazione anche attraverso impianti fissi offshore).

1. (omissis)

2. Nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico è istituito il Fondo preordinato alla promozione di misure di sviluppo economico e all'attivazione di una social card per i residenti nelle regioni interessate dalla estrazione di idrocarburi liquidi e gassosi nonché dalle attività di rigassificazione anche attraverso impianti fissi offshore».

Il progetto di legge statale non comporta alcuna spesa o alcun onere a carico dello Stato.

torna su

PROPOSTA DI LEGGE
D'INIZIATIVA REGIONALE

Art. 1.

1. Al comma 2 dell'articolo 45 della legge 23 luglio 2009, n. 99, dopo le parole: «estrazione di idrocarburi liquidi e gassosi» sono aggiunte le seguenti: «nonché dalle attività di rigassificazione anche attraverso impianti fissi offshore».
2. Alla rubrica dell'articolo 45 della legge 23 luglio 2009, n. 99, dopo le parole: «estrazione di idrocarburi liquidi e gassosi» sono aggiunte le seguenti: «nonché dalle attività di rigassificazione anche attraverso impianti fissi offshore».

torna su