PDL 602

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2
                        Articolo 3
                        Articolo 4

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 602

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
SCHULLIAN, GEBHARD, PLANGGER

Modifica dell'articolo 52 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, in materia di composizione della Commissione parlamentare per le questioni regionali

Presentata il 10 maggio 2018

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Onorevoli Colleghi! — La Commissione parlamentare per le questioni regionali trova la sua fonte nell'articolo 126 della Costituzione ed è disciplinata specificamente dall'articolo 52 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, e dall'articolo 32 della legge 28 ottobre 1970, n. 775, che ha aumentato a quaranta unità i componenti della Commissione (venti deputati e venti senatori, designati dalle due Camere con criteri di proporzionalità).
La legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, ha modificato profondamente in senso federalista il titolo V della parte seconda della Costituzione, ampliando notevolmente gli ambiti di competenza delle regioni e degli enti locali. Al fine di dotare la sede parlamentare di un organo di raccordo fra lo Stato e gli enti territoriali, l'articolo 11 della legge costituzionale attribuisce ai Regolamenti parlamentari la facoltà di prevedere l'integrazione della composizione della Commissione parlamentare per le questioni regionali con i rappresentanti delle regioni, delle province autonome e degli enti locali.
Questa integrazione della Commissione era delineata come una soluzione-ponte in attesa della revisione delle norme del titolo I della parte seconda della Costituzione, ovvero della trasformazione del Senato della Repubblica in una Camera delle autonomie.
L'articolo 11, a diciassette anni dalla sua entrata in vigore e dopo due tentativi di riforma della Costituzione falliti, non ha mai trovato attuazione. L'esito non confermativo del referendum costituzionale del 4 dicembre 2016 impone più che mai di procedere in tal senso. La Commissione parlamentare per le questioni regionali in composizione integrata consentirebbe, infatti, una più ampia partecipazione degli enti territoriali al procedimento legislativo, garantendo così un maggiore coordinamento tra i diversi livelli di governo nella stesura delle leggi, con un effetto potenzialmente deflattivo del contenzioso costituzionale.
Proprio la citata Commissione parlamentare ha effettuato, nella scorsa legislatura, uno studio particolarmente approfondito sulle forme di raccordo fra lo Stato e le autonomie territoriali, che non solo sottolinea l'opportunità di una rapida attuazione dell'articolo 11, ma fornisce anche spunti sul modo in cui questo dovrebbe avvenire.
Convinti della bontà del lavoro che è stato fatto, proponiamo un testo legislativo che si attiene alle indicazioni della medesima Commissione, configurando una composizione paritaria della Commissione integrata: quindici deputati, quindici senatori, un rappresentante per ciascuna delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e nove rappresentanti dei comuni, delle province e delle città metropolitane.
Le designazioni sono effettuate liberamente da ciascuna regione e provincia autonoma tra i consiglieri e i deputati regionali in carica, mentre per quanto riguarda la nomina dei rappresentanti dei comuni e delle province viene mantenuta la formula attualmente utilizzata per la designazione dei loro rappresentanti presso la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, i cui membri sono designati e revocati dall'Associazione nazionale dei comuni italiani e dall'Unione delle province d'Italia.
Le cause di incompatibilità previste per la carica di deputato e di senatore vengono estese anche ai rappresentanti delle regioni, delle province autonome e degli enti locali, ad eccezione di quelle derivanti dalle cariche di sindaco, di presidente della provincia, di consigliere e deputato regionale e di consigliere della provincia autonoma.
Viene, inoltre, estesa ai rappresentanti delle autonomie territoriali l'insindacabilità delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle funzioni previste ai sensi del citato articolo 11 della legge costituzionale n. 3 del 2001.
L'articolo 2 abroga l'articolo 32 della legge n. 775 del 1970, mentre l'articolo 3 prevede che la composizione della Commissione parlamentare per le questioni regionali resti disciplinata dalle disposizioni previgenti fino alla modifica dei Regolamenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica ai sensi dell'articolo 11, comma 1, della legge costituzionale n. 3 del 2001.
Vista l'importanza della questione, si auspica una rapida approvazione della presente iniziativa legislativa.

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

1. L'articolo 52 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, è sostituito dal seguente:
«Art. 52. – (Commissione parlamentare per le questioni regionali). – 1. La Commissione parlamentare per le questioni regionali, prevista dall'articolo 126, primo comma, della Costituzione, è composta da quindici deputati e da quindici senatori designati dalle due Camere con criteri di proporzionalità. Essi rimangono in carica per la durata della legislatura.
2. La Commissione elegge nel proprio seno il presidente, due vicepresidenti e due segretari.
3. Per le funzioni stabilite dai Regolamenti parlamentari ai sensi dell'articolo 11 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, la Commissione è integrata da un rappresentante per ciascuna delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e da nove rappresentanti dei comuni, delle province e delle città metropolitane.
4. Ciascuna regione e ciascuna provincia autonoma nomina e revoca il proprio rappresentante nella Commissione tra i consiglieri e i deputati regionali in carica.
5. Dei nove rappresentanti dei comuni, delle province e delle città metropolitane sei sono sindaci designati e revocati dall'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e tre sono presidenti di provincia designati e revocati dall'Unione delle province d'Italia (UPI). Dei sei sindaci due sono scelti tra i sindaci metropolitani e due sono scelti tra i sindaci dei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti.
6. Ai rappresentanti delle regioni, delle province autonome e degli enti locali nella Commissione si applicano le cause di incompatibilità disposte per le cariche di senatore e di deputato, ad eccezione delle cause di incompatibilità derivanti dalla titolarità delle cariche di sindaco, di presidente della provincia, di consigliere o deputato regionale e di consigliere della provincia autonoma. Le Camere giudicano dei titoli di ammissione e delle cause sopraggiunte di incompatibilità ai sensi dell'articolo 66 della Costituzione.
7. I rappresentanti delle regioni, delle province autonome e degli enti locali nella Commissione non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle funzioni esercitate ai sensi dell'articolo 11 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
8. Per lo svolgimento dei suoi compiti la Commissione fruisce di personale, comprese eventuali collaborazioni esterne, locali e strumenti operativi messi a disposizione dai Presidenti delle Camere, d'intesa tra loro».

Art. 2.

1. L'articolo 32 della legge 28 ottobre 1970, n. 775, è abrogato.

Art. 3.

1. Fino alla modifica dei Regolamenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica ai sensi del comma 1 dell'articolo 11 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, la composizione della Commissione parlamentare per le questioni regionali resta disciplinata dalle disposizioni vigenti prima della data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

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