PDL 6

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
          Articolo 1
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          Articolo 5
          Articolo 6
          Articolo 7
          Articolo 8
          Articolo 9
          Articolo 10
          Articolo 11
          Articolo 12
          Articolo 13
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          Articolo 17
          Articolo 18
          Articolo 19
          Articolo 20
          Articolo 21

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 6

PROPOSTA DI LEGGE
D'INIZIATIVA POPOLARE

Tutela della salute degli individui tramite il riordino delle norme vigenti in materia di giochi con vincite in denaro-giochi d'azzardo

Presentata alla Camera dei deputati nella XVII legislatura il 9 aprile 2014 e
mantenuta all'ordine del giorno ai sensi dell'articolo 107, comma 4, del Regolamento

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Onorevoli Deputati!

PREMESSA: NECESSITÀ E FINALITÀ DELLA PROPOSTA DI LEGGE

Aumenta il numero dei giocatori problematici e patologici: un problema per gli individui e le comunità.

Gioco d'azzardo (caratterizzato dall'aleatorietà della vincita e dal fine di lucro della persona che lo esercita) e gioco d'azzardo patologico o GAP (malattia del cervello cronica e recidivante, conseguenza del gioco d'azzardo persistente che comporta gravi conseguenze fisiche, psicologiche e sociali. «Forma morbosa chiaramente identificata che, in assenza di misure idonee di informazione e prevenzione può rappresentare, a causa della sua diffusione, un'autentica malattia sociale». Organizzazione mediale della sanità – Manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali – DSM IV): questi, senza infingimenti, i termini utilizzati nel presente progetto di legge d'iniziativa popolare volto alla tutela (cura e prevenzione) della salute degli individui tramite il riordino delle norme vigenti in materia di giochi con vincite in denaro.
Gioco d'azzardo non significa necessariamente gioco patologico: per alcune persone però il gioco d'azzardo diventa progressivamente un problema. E il fatto che il gioco, a differenza dell'assunzione di sostanze, è un'attività socialmente accettata e percepita come un normale passatempo, provoca una sottostima del reale pericolo che rappresenta nella sua forma patologica.
Così, quasi senza che se ne rendano conto, in molte persone il piacere del gioco viene sostituito dalla perdita di controllo del gioco e del senso del limite, da un impulso incontrollabile, da una vera e propria forma di dipendenza che porta i giocatori alla rovina di se stessi e delle proprie famiglie, arrivando a indebitarsi all'inverosimile, a commettere atti illeciti, a ricorrere all'usura, a perdere il posto di lavoro, talvolta a cadere in forme di disperazione tali da vedere nel suicidio l'unica soluzione possibile.
Il GAP rappresenta dunque un problema che coinvolge i vari aspetti della vita di una persona, con ripercussioni pesanti sulla psiche, sull'organismo, sugli affetti, sulle attività sociali e sulla finanza: un problema che è una reale e diffusa malattia sociale. In quanto tale, il GAP coinvolge le comunità di cui gli individui fanno parte, poiché la perdita di risparmi e patrimoni, il ricorso all'usura, i litigi e la rottura di legami familiari, le azioni illegali, i furti e le truffe mettono a repentaglio la coesione, la sicurezza, il senso di appartenenza, la solidarietà.
Ancora oggi mancano in Italia dati e ricerche di tipo epidemiologico su larga scala, ma diversi indicatori segnalano le problematicità crescenti collegate al GAP: l'aumento di richieste di aiuto a servizi pubblici o privati da parte di giocatori o di loro familiari, lo sviluppo di forme di auto-aiuto, il crescente allarme sociale legato a fatti di cronaca e il crescente fenomeno dell'usura in parte imputabile al gioco. Inoltre, dal momento in cui alcuni servizi per le tossicodipendenze (SerT) si sono resi disponibili a curare i giocatori patologici, le richieste di aiuto sono aumentate in misura considerevole.
È ormai chiaro, dunque, che il gioco d'azzardo può essere fonte di malattia, disabilità fisica, psichica e sociale, nonché di rischio suicidario; è chiaro inoltre che sono in aumento i giocatori patologici, il malessere personale e quello delle comunità.

Le infiltrazioni mafiose nei luoghi del gioco legale e i costi sociali.

Le inchieste di varie procure della Repubblica e delle direzioni distrettuali antimafia in diverse città italiane, oltre alla relazione 2012 della Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali, anche straniere, dimostrano come la criminalità organizzata sia presente e infiltrata nel gioco legale: sale bingo usate come lavanderie per il riciclaggio di soldi sporchi, imposizione e noleggio di apparecchi, prestiti usurai ai giocatori indebitati, acquisto di biglietti vincenti, racket e manomissione delle slot machine, finanziamenti per mezzo di fondi di investimento, trust e società anonime. Quello delle slot, per la loro diffusione ramificata in tutta Italia, è il terreno più favorevole per le attività mafiose, consentendo un presidio generalizzato del territorio.
Dunque, nei luoghi dove si attiva il gioco d'azzardo, oltre ai costi veri e propri (truffe, mancate tasse, intimidazioni, riciclaggio eccetera), occorre valutare anche i costi sociali che comporta a causa delle infiltrazioni mafiose. Infatti, dopo un periodo iniziale di apparente incremento del valore immobiliare, della domanda di servizi e dell'offerta di occupazione locale che possono far presagire un'espansione economica a vantaggio di tutti, in un periodo di media lunghezza si verifica invece un effetto depressivo sull'economia locale, per diverse ragioni: il declino di altre tipologie di economia e di servizi, travolti dalla perdita di competitività e dalla mancanza di risorse economiche che vanno tutte in favore del gioco; l'utilizzo delle risorse finanziarie locali per attività parallele al gioco d'azzardo, non di rado illegali; l'incentivo alla criminalità comune e organizzata: usura, truffe, scippi, riciclaggio, intimidazioni e omicidi, reati contro la persona e il patrimonio; la disperazione che si abbatte sulle persone e sulle famiglie quando si rendono conto che un familiare è diventato dipendente dal gioco, si è indebitato all'inverosimile, si è messo in mano agli usurai, vive sotto minacce continue, è in stato di depressione senza più energie per reagire alla situazione.

Maggiore disponibilità di giochi d'azzardo e aumento dei giocatori patologici.

Molte sono le fonti che mettono in relazione l'aumento non solo del numero dei clienti, ma anche del numero dei giocatori problematici o patologici con le maggiori disponibilità e accessibilità di giochi d'azzardo.
Si sta infatti verificando nell'offerta e nel consumo di gioco d'azzardo un'importante trasformazione in termini quantitativi (maggior numero, aumentata facilità di accesso, sempre maggiore diversificazione) che mette questo tipo di gioco alla portata di tutti: uomini, donne, giovani, anziani, minorenni, persino bambini. Significative sono anche le trasformazioni qualitative: giochi la cui tecnologia combinata di colori, forme e musica con la possibilità di vincita è in grado di trattenere il giocatore presso la macchina da gioco estraniandolo dal mondo esterno e rendendolo sempre più dipendente dal gioco. I nuovi giochi d'azzardo definiscono quindi un nuovo modo di giocare: solitario, decontestualizzato (ad ogni ora e in ogni luogo), globalizzato, con regole semplici e universalmente valide, pertanto a bassa soglia di accesso e con evidenti rischi di sconfinamento in forme di gioco problematico e patologico.
All'oggettivo incremento dell'offerta di gioco d'azzardo lecito a bassa soglia di accesso avvenuto negli ultimi dieci anni si è aggiunta una variabile significativa, adottata per ragioni di mercato e di opportunità: il gioco d'azzardo non è stato proposto con il suo nome, ma è stato travestito da gioco ludico, gioco lecito. In questo modo sono state attenuate le difese naturali dei cittadini, i quali molto probabilmente non vi si sarebbero avvicinati se fosse stato etichettato con il giusto nome. Questa scelta inoltre ha permesso di aggirare tutte le resistenze di legge che indicano come illecita tale attività.

Il gioco d'azzardo problematico investe l'Italia da nord a sud, da est a ovest.

Sono certamente le persone più fragili (chi ha una minore scolarizzazione, chi ha un lavoro più precario, chi è solo e non più giovane, chi è giovane e solo, chi è immigrato, chi è più indigente, chi vede meno prospettive per il futuro, chi è in difficoltà nel trovare una propria identità) quelle che più vengono irretite dal gioco e rischiano patologie a esso connesse. Ma dati recenti dimostrano come la propensione al gioco aumenti anche dove il reddito disponibile è più alto, investendo in modo abbastanza uniforme tutte le regioni italiane. Per alcune regioni del sud, dove i dati dimostrano una quantità di gioco inferiore (Calabria, Sicilia e Basilicata), occorre interrogarsi sul ruolo del gioco illegale, che potrebbe prevalere su quello legale.
Indagini recenti, inoltre, dimostrano come anche i bambini e gli adolescenti giochino d'azzardo, con un'inclinazione maggiore di quella degli adulti a sviluppare un rapporto problematico con il gioco, che può radicarsi come elemento strutturale della loro personalità spingendoli a diventare giocatori accaniti e patologici.

La normativa in Italia: necessità di un riordino delle norme vigenti in un codice unico.

Dal 1948, quando venne nazionalizzata la schedina del totocalcio, a oggi, il mercato del gioco d'azzardo in Italia ha avuto un trend in continua espansione, determinato anche dalle decisioni generate dalle manovre economiche: dai primi anni novanta del secolo scorso, infatti, non c'è stato anno in cui il Governo non abbia introdotto nuove offerte di gioco pubblico. Senza contare che, con la legalizzazione dei giochi online, ora si può giocare in qualsiasi momento dal proprio personal computer (pc) o dal proprio smartphone.
Soprattutto a partire dagli ultimi anni si può affermare senza ombra di dubbio che si è passati dal gioco come fenomeno sociale (e, per alcuni aspetti, sommerso) all'istituzione di una vera e propria industria: 35 milioni di italiani coinvolti e una spesa complessiva che negli ultimi anni ha collocato l'Italia al primo posto in Europa e al terzo nel mondo tra i Paesi che giocano di più.
Così il gioco d'azzardo è diventato un pilastro dell'economia del nostro Paese, favorito dal progresso tecnologico, dalla globalizzazione, dalle tendenze sociali e anche dalla crisi economica ancora in corso che lo rende una delle possibili ancore di salvezza per uscirne.
Tutto ciò però avviene in una frammentazione legislativa tale da ostacolare una normativa corretta del settore, necessaria per tutelare e salvaguardare tutti gli interessi che ruotano intorno al gioco, soprattutto la salute delle persone che rischiano la sindrome del gioco problematico e del gioco patologico.
Infatti, nonostante l'inserimento nei «livelli essenziali di assistenza con riferimento alle prestazioni di prevenzione, cura e riabilitazione rivolte alle persone affette da ludopatia – intesa come patologia che caratterizza i soggetti affetti da sindrome da gioco con vincita in denaro (GAP), così come definita dall'Organizzazione mondiale della sanità – previsto dall'articolo 5 del decreto-legge n. 158 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 189 del 2012, la prevenzione, la cura e la riabilitazione per i malati di GAP vengono ostacolate dall'assenza di finanziamenti specifici a esse destinati».
Inoltre, l'infiltrazione mafiosa ormai accertata e i finanziamenti per mezzo di fondi di investimento, trust e società anonime impongono misure volte a contrastare il riciclaggio dei proventi di attività illecite, il gioco illegale e le infiltrazioni mafiose, ad assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari e a prevedere misure di contrasto dell'evasione fiscale e tributaria.
Infine, il dilagare nei territori di sale e punti gioco, con conseguenti danni per le persone e la coesione delle comunità, senza che le autorità locali possano decidere localizzazioni, orari, distanze o protezioni per le persone fragili, richiede interventi normativi specifici volti a dare competenze in merito ai sindaci.
Lo Stato non può apparire come sfruttatore delle debolezze umane insite nel gioco; è necessario attrezzarsi, forse con maggiore determinazione di quanto è stato fatto per il fumo. La necessità di un codice unico delle norme in materia di gioco d'azzardo è quindi impellente e richiama la responsabilità del legislatore sui temi più urgenti.
Il presente progetto di legge, presentato ai sensi dell'articolo 71, secondo comma, della Costituzione e ai sensi dell'articolo 49 della legge 25 maggio 1970, n. 352, reca disposizioni per la tutela del diritto degli individui alla salute come garantita dall'articolo 32 della Costituzione («La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività»), tramite il riordino delle norme vigenti in materia di giochi pubblici in un codice unico che preveda:

la tutela delle persone fragili e dei minorenni;

la cura per le persone malate e le fonti di finanziamento per la cura e la prevenzione;

l'armonizzazione fiscale;

norme stringenti sulla pubblicità e sulle caratteristiche dei giochi;

la ridefinizione delle autorità per il rilascio delle autorizzazioni;

il contrasto del gioco illegale, delle infiltrazioni mafiose, dell'evasione fiscale e tributaria;

la tracciabilità dei flussi finanziari e l'istituzione dei registri delle scommesse e dei concorsi pronostici;

la limitazione dei luoghi di gioco;

sanzioni più efficaci.

NORME

Articolo 1 – Finalità.

Finalità della legge è la tutela della salute degli individui come sancito dall'articolo 32 della Costituzione: «La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività».
Siccome a livello sanitario viene rilevata una corrispondenza certa tra la diffusione del gioco d'azzardo e le patologie a esso connesse quali il GAP lo Stato interviene con una nuova regolamentazione del gioco d'azzardo, finalizzata alla tutela migliore possibile della salute in termini di generalità e di globalità, in quanto il mantenimento di uno stato di completo benessere psico-fisico e sociale costituisce diritto fondamentale per le persone e preminente interesse per la collettività, dato il ruolo che la persona è chiamata ad assolvere per lo sviluppo e la crescita della società civile.

Articolo 2 – Scopi.

Lo Stato, al fine di perseguire le finalità indicate all'articolo 1, esercita le proprie competenze legislative per la prevenzione delle conseguenze individuali e sociali nocive del gioco d'azzardo; per garantire una gestione sicura e trasparente dei giochi d'azzardo, per contrastare il gioco d'azzardo non autorizzato e clandestino e per impedire l'accesso alla criminalità e il riciclaggio di denaro nel gioco d'azzardo.

Articolo 3 – Oggetto.

Oggetto del progetto di legge è il riordino in un codice unico delle norme vigenti in materia di giochi d'azzardo.
Il progetto di legge in particolare:

prevede norme a tutela dei soggetti vulnerabili e dei minorenni;

individua misure per la prevenzione e la cura per i soggetti affetti da sindrome di gioco con vincita in denaro (GAP), per attività culturali e formative, di ricerca e monitoraggio del GAP mediante l'istituzione di appositi fondi e misure di armonizzazione fiscale;

definisce le caratteristiche che deve avere la pubblicità e quelle dei giochi;

individua nei sindaci, sentiti i questori, le autorità competenti all'autorizzazione per l'esercizio del gioco d'azzardo;

ridefinisce le competenze dell'Osservatorio nazionale sulle dipendenze da GAP e quelle dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli;

individua strumenti per il contrasto del gioco illegale e delle infiltrazioni criminali mafiose, per la tracciabilità dei flussi finanziari nella raccolta fisica di giochi d'azzardo e scommesse e per il contrasto dell'evasione fiscale e tributaria;

istituisce i registri delle scommesse e dei concorsi pronostici;

riorganizza la distribuzione dei giochi d'azzardo in sale appositamente dedicate e dispone un periodo transitorio e una moratoria per l'introduzione di nuovi apparecchi per il gioco d'azzardo e l'apertura di nuove sale da gioco;

precisa le sanzioni e abroga le norme non conformi alle presenti disposizioni.

Articolo 4 – Misure a tutela dei soggetti vulnerabili.

Il presente articolo chiede di esporre, all'ingresso e all'interno dei locali ove sono presenti giochi d'azzardo, il materiale informativo che le aziende sanitarie locali predispongono per evidenziare i rischi correlati al gioco d'azzardo e segnalare la presenza sul territorio dei servizi di assistenza pubblici e del privato sociale dedicati alla cura e al reinserimento sociale delle persone con patologie correlate al GAP.
Si ritiene, infatti, che un'informazione accurata sui rischi del gioco d'azzardo sia utile alle persone perché possano decidere di giocare con piena consapevolezza dei pericoli cui possono andare incontro. Si ritiene, inoltre, che la segnalazione dei servizi di assistenza pubblici presenti sul territorio possa favorire l'accesso a essi da parte delle persone che ritengono di riscontrare in se stesse o nei propri familiari sintomi di gioco problematico o patologico.
Si ritiene, altresì, che la presenza di operatori professionali competenti nelle patologie del gioco d'azzardo nei luoghi dove si gioca d'azzardo possa essere di aiuto ai giocatori per ricevere informazioni e aiuti concreti per possibili situazioni di bisogno.
A questo scopo, i gestori dei locali dove si può giocare d'azzardo sono tenuti a consentire l'accesso agli operatori dei servizi di assistenza pubblici e del privato sociale, nonché a figure professionali appartenenti ad associazioni senza scopo di lucro, autorizzate dalle aziende sanitarie locali (ASL), al fine di incontrare i giocatori con possibile patologia del gioco d'azzardo e fornire loro informazioni e un sostegno concreto e di prossimità.

Articolo 5 – Misure di contrasto del gioco dei minori.

Un'indagine dell'Istituto di psicologia clinica del Consiglio nazionale delle ricerche (IFC-CNR) di Pisa, resa nota nell'aprile 2010, con dati relativi all'anno 2009 mette in luce che gli adolescenti italiani sono sempre più propensi a giocare d'azzardo.
Secondo la ricerca, questo fenomeno, che va dai gratta e vinci, alle lotterie istantanee, alle scommesse sportive, fino al lotto e al superenalotto, è in crescita e interessa circa la metà degli studenti italiani, con un incremento maggiore tra le ragazze.
Sono sempre più gli adolescenti coinvolti, come attestano i dati di questo studio su 40.000 studenti, condotto all'interno del progetto «Il gioco è una cosa seria» della ASL To3.
Secondo questa ricerca, dal 2008 al 2009 la percentuale degli studenti tra i 15 e i 19 anni di età che dichiarano di aver giocato in denaro almeno una volta negli ultimi dodici mesi è aumentata dal 40 per cento al 47 per cento. L'aumento maggiore è fra le ragazze, passate dal 29 al 36 per cento, i maschi passano invece dal 53 al 57 per cento. Tra questi studenti, nonostante il divieto di legge, circa 550.000 sono i minorenni, corrispondenti al 43 per cento dei minori scolarizzati.
Questa ricerca, come altre condotte dall'Eurispes, dal Telefono azzurro e dall'Istituto Fatebenefratelli di Milano, conferma la vasta diffusione del gioco d'azzardo tra i minorenni, ai quali invece sarebbe vietato. Tanto più urgente allora diventa la necessità di individuare modalità certe per vietare l'ingresso alle aree di gioco con vincite in denaro e alle scommesse ai minori di anni diciotto.
Il presente progetto di legge, a tal fine, prevede l'introduzione di soluzioni tecniche idonee a bloccare automaticamente l'accesso ai giochi e alle scommesse per i minorenni. Entro tre mesi dovrà essere emanato un decreto per l'introduzione di tali misure, che devono essere operative entro i sei mesi successivi.
Le soluzioni tecniche si riferiscono alla dotazione di tutti gli apparecchi per il gioco d'azzardo di un sistema automatico di rilevamento dell'età anagrafica di chi gioca, tramite tessera elettronica, tessera sanitaria o codice fiscale. A tal fine sono idonei i sistemi di lettura automatica dei documenti anagrafici rilasciati dalla pubblica amministrazione.
Nel periodo necessario per gli adeguamenti degli apparecchi di gioco mediante le soluzioni tecniche precisate, i minori devono essere identificati dal titolare dell'esercizio commerciale, del locale, ovvero del punto di offerta del gioco con vincite in denaro, il quale deve chiedere loro un documento di identità.
Per impedire realmente l'accesso ai giochi d'azzardo ai minorenni devono essere avviate iniziative di prevenzione del GAP nelle scuole dell'obbligo. A tal fine, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri della salute e dell'istruzione, dell'università e della ricerca e d'intesa con i rappresentanti delle regioni, emana un decreto recante le linee guida per l'attivazione di corsi di aggiornamento per gli insegnanti con funzione di docenti referenti per la salute.
L'articolo quindi prevede:

sanzioni per la violazione del divieto di accesso ai minorenni ai sensi dell'articolo 24, commi 21 e 22, del decreto-legge n. 98 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111 del 2011 (norme in materia di gioco: Sanzioni per i soggetti che consentono l'accesso ai giochi pubblici ai minori di anni diciotto);

una sanzione pecuniaria da 6.000 a 10.000 euro per chiunque consenta l'accesso agli apparecchi del gioco; nel caso di reiterazione delle violazioni, dalla seconda volta si applicano la sanzione amministrativa pecuniaria accessoria da 5.000 a 8.000 euro e la sospensione, per tre mesi, della licenza all'esercizio dell'attività.

Articolo 6 – Norme sulla pubblicità.

Sul fatto che la pubblicità abbia un ruolo determinante nello stimolare le persone verso il gioco e che possa essere pericolosa per i giocatori problematici, sono d'accordo moltissimi ricercatori.
Nelle note tecnico-scientifiche sintetiche e raccomandazioni dell'aprile 2012 «evidence base oriented», derivanti dalla rassegna della letteratura scientifica, al fine di attivare interventi e regolamentazioni finalizzati alla prevenzione, alla cura e alla riabilitazione del GAP, Giovanni Serpelloni, all'epoca Capo del dipartimento per le politiche antidroga alla Presidenza del Consiglio dei ministri, ha posto l'attenzione sulla pubblicità «troppo invadente e persuasiva che incentiva il gioco d'azzardo colpendo soprattutto le persone più vulnerabili con messaggi ingannevoli e disvaloriali». Nel medesimo documento viene osservato che «Ad oggi le evidenze scientifiche hanno dimostrato che se le persone più vulnerabili sono sottoposte a stimoli pubblicitari continuativi e fortemente proporzionali, aumenta la loro probabilità di sviluppare una malattia cronica (con tutte le conseguenze correlate). Alla luce di questa consapevolezza, che non può più essere sottovalutata e non tenuta in forte considerazione, questo può comportare e connotare quindi una responsabilità diretta in chi utilizza forti stimoli pubblicitari per promuovere il gioco d'azzardo in quanto ormai è chiaro che esso può essere fonte di malattia, disabilità fisica, psichica e sociale nonché rischio suicidario».
Nelle medesime note si delineano i suggerimenti per una pubblicità che sia la meno invasiva e la più corretta possibile.
Il presente articolo richiama le norme previste dai commi 4, 5, 6 e 7 dell'articolo 7 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, che prevedono:

il divieto di messaggi pubblicitari concernenti il gioco con vincita in denaro e le fattispecie in cui il divieto si articola;

la scrittura di formule di avvertimento sul rischio di dipendenza dalla pratica di giochi nonché le relative probabilità di vincita che devono figurare sulle schedine, sui tagliandi di tali giochi e in apposite targhe esposte nelle aree ovvero nelle sale in cui sono installati i videoterminali dei giochi e nei luoghi dove si esercita come attività principale l'offerta di scommesse;

le sanzioni per chi non rispetta i divieti e le prescrizioni;

la data dalla quale hanno efficacia le disposizioni: il 1° gennaio 2013.

Di seguito, l'articolo 6 precisa le caratteristiche che deve avere la comunicazione commerciale che, in particolare:

non deve incoraggiare il gioco eccessivo o incontrollato, ovvero negare che il gioco possa comportare dei rischi;

presentare e suggerire che il gioco sia un modo per risolvere problemi finanziari o personali ovvero costituisca una fonte di guadagno o di sostentamento alternativa al lavoro, piuttosto che una semplice forma di intrattenimento e di divertimento;

indurre a ritenere che l'esperienza, la competenza o l'abilità del giocatore permetta di ridurre o eliminare l'incertezza della vincita ovvero consenta di vincere sistematicamente;

rivolgersi o fare riferimento, anche indiretto, ai minori, e rappresentare questi ultimi o soggetti che appaiano evidentemente tali intenti al gioco;

utilizzare segni, disegni, personaggi e persone, direttamente e primariamente legati ai minori, che possano generare un diretto interesse su di loro;

indurre a ritenere che il gioco contribuisca ad accrescere la propria autostima, considerazione sociale e successo interpersonale;

rappresentare l'astensione dal gioco d'azzardo come un valore negativo;

indurre a confondere la facilità del gioco con la facilità della vincita;

fare riferimento a servizi di credito al consumo immediatamente utilizzabili ai fini del gioco;

sfruttare la superstizione e la facilità da parte di alcune persone a credere ingenuamente ai messaggi che vengono proposti.

L'articolo precisa, inoltre, che:

tutte le comunicazioni commerciali dei giochi con vincita in denaro devono contenere una chiara e precisa avvertenza che il gioco è vietato ai minori di diciotto anni e devono evitare messaggi emozionali che stimolino l'uso di tabacco o di alcol;

sono vietate le pubblicità sui giochi d'azzardo in fasce orarie protette, sui mezzi pubblici, ed esposte, affisse o diffuse a meno di 300 metri da luoghi sensibili frequentati dai minori (istituti scolastici, oratori, centri per giovani, palestre, centri sportivi, eccetera);

sono vietati i banner (su applicazioni o siti on line) che promuovano il gioco d'azzardo, salvo che il fruitore non dichiari prima espressamente la sua maggiore età.

Si precisa, infine, che sono consentite campagne informative volte a prevenire le conseguenze individualmente e socialmente nocive del gioco d'azzardo e che dunque è possibile attivare campagne informative per genitori e insegnanti, e campagne specifiche per gli anziani e gli immigrati.
Nell'articolo vengono sono inoltre stabilite le seguenti sanzioni:

1) per ogni violazione del divieto sono previste sanzioni da 100.000 a 500.000 euro a carico del committente del messaggio pubblicitario e del proprietario del mezzo con cui il medesimo messaggio pubblicitario è diffuso; nei confronti del concessionario viene irrogata una sanzione di 50.000 euro;

per le violazioni nei punti di vendita in cui si esercita come attività principale l'offerta di scommesse, la sanzione si applica al titolare del punto di vendita, se diverso dal concessionario.

Spettano all'Agenzia delle dogane e dei monopoli le attività di contestazione degli illeciti, nonché l'irrogazione delle sanzioni.
All'Agenzia delle dogane e dei monopoli possono giungere segnalazioni, per le conseguenti attività, sia da parte dell'Osservatorio di cui all'articolo 12, sia da parte degli agenti di polizia locale che constatino violazioni durante le loro ordinarie attività di controllo previste nei luoghi deputati alla raccolta dei giochi.

Articolo 7 – Prevenzione e cura per i soggetti affetti da sindrome di gioco con vincita in denaro – GAP.

Nonostante che il citato articolo 5 del decreto-legge n. 158 del 2012 abbia inserito la «ludopatia intesa come patologia che caratterizza i soggetti affetti da sindrome da gioco con vincita in denaro, così come definita dall'Organizzazione mondiale della sanità – GAP» nei livelli essenziali di assistenza (LEA) ai fini delle prestazioni di prevenzione, cura e riabilitazione rivolte alle persone affette da GAP, in realtà tali prestazioni vengono ostacolate dall'assenza di finanziamenti specifici a esse destinati: finanziamenti che in alcuni luoghi vengono surrogati dalle regioni e in altri dai comuni, così che oggi i giocatori patologici, a livello nazionale, ricevono cure in modo sporadico e a macchia di leopardo. La gravità della patologia e la sua diffusione a livello nazionale richiedono invece interventi tempestivi, adeguati e diffusi su tutto il territorio nazionale.
Il presente articolo prevede che entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge, di concerto con le Commissioni ministeriali interessate e con la Conferenza permanente tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di seguito «Conferenza Stato-regioni», venga completato il percorso che garantisca a tutti i cittadini opportunità di cura, di benefìci di legge e opportunità fiscali al pari delle persone con altre forme di dipendenze patologiche.
Si deve affidare ai SerT il compito di prevenzione, cura e riabilitazione: tali servizi, come operano per le altre forme di dipendenza già riconosciute dai LEA, devono promuovere interventi ambulatoriali, residenziali e informativi.
Il progetto di legge prevede inoltre che anche ai familiari dei giocatori patologici, durante il periodo di cura dei propri congiunti, venga riconosciuto il diritto al sostegno psicologico da ricevere nell'ambito del Servizio sanitario nazionale.
Per garantire agli operatori dei SerT, dei servizi di salute mentale e del privato sociale la possibilità di acquisire le necessarie competenze in tutti i contesti del territorio nazionale, si dovranno attivare corsi di aggiornamento secondo le linee guida stabilite, entro un anno, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e d'intesa con i rappresentanti delle regioni.
L'articolo precisa che si dovrà sopperire agli oneri necessari per la prevenzione e la cura delle persone affette da GAP nonché per il sostegno ai familiari, attraverso l'istituzione di un fondo nazionale le cui caratteristiche sono precisate dall'articolo 8.

Articolo 8 – Istituzione del «Fondo per la prevenzione, la cura e la riabilitazione del gioco d'azzardo patologico – GAP» e copertura finanziaria.

L'articolo prevede che venga istituito il «Fondo per la prevenzione, la cura e la riabilitazione del gioco d'azzardo patologico – GAP» in favore delle persone affette da patologie correlate al GAP.
Il Fondo deve essere definito ogni anno attraverso la destinazione dell'1 per cento del fatturato complessivo della spesa italiana sul gioco d'azzardo: alla sua costituzione contribuiscono per lo 0,33 per cento gli operatori e i concessionari del gioco, per lo 0,33 per cento i giocatori stessi e per lo 0,33 per cento lo Stato, mediante un fondo apposito destinato alla riduzione dei danni conseguenti alla proliferazione di giochi d'azzardo.
Una parte di questo Fondo viene destinata a integrare il fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura, per garantire il pagamento dei debiti da GAP quando questi non hanno altre possibilità di essere onorati.
Le norme di attuazione di quanto previsto da questo articolo vengono adottate dal Ministro dell'economia e delle finanze entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge.

Articolo 9 – Attività culturali e formative di prevenzione del GAP, attività di ricerca e monitoraggio delle forme di GAP in Italia e copertura finanziaria.

Il progetto di legge si preoccupa di individuare finanziamenti per attività culturali, informative e formative locali ad opera dei comuni, per la ricerca e il monitoraggio delle forme di GAP in Italia, nonché per il funzionamento dell'Osservatorio nazionale previsto dall'articolo 12.
Per la costituzione del fondo da trasferire ai comuni all'interno dei piani di zona istituiti dalla legge n. 328 del 2000, per la prevenzione e la formazione da svolgere nei territori mediante attività culturali, informative e formative locali, nonché per l'adozione di misure volte a costruire spazi e attività per la socialità nelle città e nei quartieri, viene destinata una quota pari allo 0,50 per cento delle somme giocate destinate alla remunerazione degli operatori e dei concessionari inseriti nell'elenco depositato presso l'Agenzia delle dogane e dei monopoli.
Il fondo può essere utilizzato per l'apertura di sportelli di ascolto sul GAP, finalizzati all'ascolto, alla decodifica della domanda e all'invio ai SerT delle persone che evidenziano reali problemi di dipendenza, per la formazione per tutti gli esercenti attività commerciali dove siano presenti giochi d'azzardo finalizzata a conoscere i rischi del gioco d'azzardo, a riconoscere le persone con sindrome da gioco con vincita in denaro – GAP e a fornire loro consigli per rivolgersi a strutture specialistiche, per il potenziamento dei fondi per il diritto allo studio, per l'attivazione di corsi di aggiornamento per dirigenti e docenti con funzione di referenti per la salute, al fine di avviare iniziative di prevenzione del GAP nelle scuole dell'obbligo, per l'attivazione di campagne di informazione rivolte a genitori, anziani, immigrati e per l'adozione di misure volte a costruire spazi e attività per la socialità nelle città e nei quartieri, indispensabile antidoto per la dipendenza dal gioco d'azzardo e dal GAP.
Gli studi epidemiologici rappresentano il primo importante strumento di indagine perché consentono di ottenere stime numeriche della problematica nei vari segmenti della popolazione e quindi di pianificare e attuare misure sanitarie di prevenzione, diagnosi e intervento. Il presente articolo prevede che per attività di ricerca e di monitoraggio delle forme di GAP in Italia, nonché per il funzionamento dell'Osservatorio di cui all'articolo 12, venga destinata una quota pari all'1 per cento dei premi non riscossi e delle multe ai concessionari e ai gestori dei giochi d'azzardo.
Si prevede che il Ministero della salute, di concerto con i Ministeri del lavoro e delle politiche sociali e dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sostenga, tramite apposite forme di convenzione con istituti di ricerca di diritto pubblico o privato, progetti di ricerca scientifica inerenti al gioco d'azzardo e in particolare ricerche di carattere epidemiologico su popolazioni campione del territorio nazionale. I risultati delle ricerche vengono forniti anche all'Osservatorio di cui all'articolo 12 per l'espletamento dei propri compiti.

Articolo 10 – Armonizzazione fiscale.

Le disposizioni in materia di prelievo erariale sul gioco d'azzardo, la differenza del prelievo tra le imprese del gioco e le altre tipologie di imprese rischiano di diventare fonte di ingiustizia e di incentivazione smodata del gioco d'azzardo.
L'articolo prevede che venga assicurato il riequilibrio del prelievo fiscale mediante il riordino delle disposizioni vigenti in materia di disciplina del prelievo erariale sui singoli giochi, ai sensi del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917.

Articolo 11 – Autorità competenti all'autorizzazione per l'esercizio del gioco d'azzardo e relative limitazioni in difesa di categorie di popolazione meritevoli di specifica tutela.

La normativa attuale esclude i sindaci da ogni possibilità autorizzatoria rispetto al gioco d'azzardo. Dalle autorizzazioni e dalla possibilità di regolamentare aperture, orari e distanze da luoghi sensibili delle sale da gioco vengono escluse le autorità locali che ogni giorno si confrontano con i problemi che provengono da un gioco smodato e sregolato alle persone e alle comunità dei territori che amministrano e con il degrado che nei territori si produce a causa degli effetti negativi dell'industria del gioco che non crea valore, ma estrae valore dai territori, nonché a causa della criminalità comune e organizzata che accompagna i luoghi del gioco d'azzardo.
Il presente articolo prevede invece che siano i sindaci dei comuni competenti per territorio, previo parere del questore, a rilasciare l'autorizzazione per l'apertura di sale da gioco di cui all'articolo 18 e per l'installazione di videoterminali autorizzati dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli.
Le autorizzazioni vengono rilasciate nel rispetto delle norme di pianificazione territoriale degli enti locali, nonché a tutela di una reale sicurezza urbana, al fine di evitare problemi connessi con la viabilità, l'inquinamento acustico o il disturbo della quiete pubblica.
Inoltre, gli orari di esercizio e la localizzazione di attività di giochi non devono pregiudicare categorie della popolazione meritevoli di specifica tutela.
Devono essere rispettate le distanze minime obbligatorie tra le attività di gioco e i luoghi socialmente sensibili, come istituti scolastici di qualsiasi ordine e grado, luoghi di culto, impianti sportivi e centri giovanili o altri istituti frequentati principalmente da giovani, ovvero strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o socio-assistenziale o strutture ricettive per categorie protette.
Le autorizzazioni sono concesse per dieci anni e possono essere rinnovate alla scadenza.
Viene modificato l'articolo 50, comma 7, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, introducendo il seguente periodo: «Il sindaco può introdurre limitazioni relative agli orari di esercizio e alla localizzazione di attività che possono pregiudicare categorie della popolazione meritevoli di specifica tutela».

Articolo 12 – Osservatorio nazionale sulle dipendenze da GAP.

Il presente articolo stabilisce che l'osservatorio previsto dal comma 10 dell'articolo 7 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, assume la denominazione di Osservatorio nazionale sulla dipendenza da gioco d'azzardo o gioco d'azzardo patologico, è istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e svolge le sue funzioni in modo autonomo e indipendente.
Dell'Osservatorio fanno parte esperti individuati dai Ministeri della salute, dell'istruzione, dell'università e della ricerca, dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze, rappresentanti dei Sert, individuati dalle regioni, ed esponenti delle associazioni rappresentative delle famiglie e dei giovani, nonché rappresentanti dei comuni e del terzo settore che operano nel settore della prevenzione e del recupero del GAP.
L'Osservatorio ha diversi compiti:

a) monitorare le dipendenze da GAP con particolare riferimento ai costi sociali, economici e psicologici associati a tali fenomeni, nonché ai fattori di rischio, in relazione alla salute dei giocatori e all'eventuale indebitamento delle famiglie;

b) redigere annualmente un rapporto sull'attività svolta, da trasmettere al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero della salute, nel quale possono essere indicate anche proposte atte a migliorare il sistema degli interventi socio-sanitari e socio-assistenziali nel territorio nazionale;

c) promuovere campagne informative al fine di prevenire comportamenti patologici e forme di assuefazione derivanti dagli eccessi dell'attività di gioco d'azzardo, anche mediante l'utilizzo di mezzi di comunicazione di massa, a tutela dei consumatori, con particolare riguardo ai minori e ai soggetti vulnerabili. Le campagne informano il potenziale giocatore in modo corretto, veritiero e trasparente, anche in riferimento ai contenuti dei diversi giochi d'azzardo, alle reali possibilità di vincita e di perdita e ai gravi rischi che ne possono derivare;

d) monitorare i contenuti della pubblicità ai fini di individuare forme di pubblicità non legale oppure ingannevole, anche on line;

e) segnalare i casi in cui non vengono rispettate le disposizioni di cui all'articolo 6 sulla pubblicità, sia all'Autorità garante della concorrenza e del mercato al fine di attivare i poteri di tutela amministrativa e giurisdizionale ad essa attribuiti, sia all'Agenzia delle dogane e dei monopoli per l'applicazione delle sanzioni previste dal medesimo articolo 6.

Per il funzionamento dell'Osservatorio viene destinata parte della quota prevista nell'articolo 9 indirizzata ad attività di ricerca e monitoraggio di forme di GAP.

Articolo 13 – Competenze dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli.

L'Agenzia delle dogane e dei monopoli, secondo la legge, avrà compiti esclusivi di attuazione delle disposizioni tecniche sul gioco d'azzardo emanate dal Ministero dell'economia e delle finanze.
L'Agenzia, in particolare, verifica che vengano attuate le disposizioni tecniche emanate dal suddetto Ministero in merito ai sistemi di gioco nonché agli apparecchi automatici per i giochi d'azzardo. Si occupa, inoltre, della valutazione della conformità e dell'omologazione.
L'Agenzia delle dogane e dei monopoli svolge una verifica costante dell'operato dei concessionari e realizza un'azione mirata per contrastare il gioco illegale e le infiltrazioni criminali mafiose, l'opacità dei flussi finanziari nella raccolta fisica di giochi d'azzardo e scommesse, l'evasione fiscale e tributaria, la non corretta istituzione e il non corretto mantenimento dei registri delle scommesse e dei concorsi pronostici.

Articolo 14 – Strumenti di contrasto del gioco illegale e delle infiltrazioni criminali mafiose.

Date le infiltrazioni mafiose nel gioco legale, già trattate nella premessa di questa relazione, si rende indispensabile attivare strumenti di reale contrasto del gioco illegale e delle penetrazioni mafiose. Tali strumenti vengono individuati:

nella normativa relativa alle leggi antimafia e alle misure di prevenzione individuate dal codice di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011;

nell'individuazione dei soggetti (compresi i soggetti partecipati) che vengono esclusi dalla partecipazione a gare o procedure di evidenza pubblica, al rilascio, rinnovo o mantenimento di concessioni in materia di giochi pubblici;

nell'obbligo di dichiarare l'identità del soggetto mandante o del titolare effettivo da parte delle società fiduciarie, dei trust e dei fondi di investimento che detengono, anche indirettamente, partecipazioni al capitale o al patrimonio di società concessionarie di giochi pubblici.

Il presente articolo richiama dunque quanto previsto dagli 67 e 94 del citato codice di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011 (per le persone a cui sia stato applicato un provvedimento definitivo, divieto di ottenere licenze o autorizzazioni di polizia e commercio, divieto di autorizzazione a svolgere attività imprenditoriali, decadenza dei diritti di licenze e autorizzazioni, divieto di stipulare contratti, subcontratti eccetera), nonché le misure di prevenzione di cui al medesimo codice.
Si stabilisce che non può partecipare a gare o a procedure ad evidenza pubblica né ottenere il rilascio, il rinnovo o il mantenimento di concessioni in materia di giochi pubblici, il soggetto il cui titolare o rappresentante legale o negoziale, ovvero il direttore generale o il soggetto responsabile di sede secondaria o di stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti o il titolare effettivo di qualunque forma societaria, risulti condannato, anche con sentenza non definitiva, ovvero imputato, ovvero nei cui confronti sia stata emessa sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei delitti previsti dagli articoli 314, 316, 318, 319, 319-quater, 320, 321, 322, 416-bis, 629, 644, 648, 648-bis e 648-ter del codice penale (peculato, corruzione, istigazione alla corruzione, induzione indebita a dare o promettere utilità, estorsione, usura, ricettazione, riciclaggio con previsioni di pene e reclusione) ovvero, se commesso all'estero, per un delitto di criminalità organizzata o di riciclaggio di denaro proveniente da attività illecite.
Si stabilisce inoltre di applicare il medesimo divieto al soggetto partecipato, anche indirettamente, in misura superiore al 2 per cento del capitale o del patrimonio da persone fisiche che risultano condannate, anche con sentenza non definitiva, ovvero imputate, ovvero nei cui confronti sia stata emessa sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per uno dei predetti delitti.
Il divieto di partecipazione a gare o di rilascio o rinnovo o mantenimento delle concessioni di cui al presente articolo opera anche nel caso in cui la condanna, ovvero la sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale ovvero la condizione di imputato sia riferita al coniuge non separato, nonché ai parenti e affini entro il terzo grado.
Ai fini delle certificazioni e degli accertamenti antimafia e di quanto previsto dall'articolo 24, comma 26, del decreto-legge n. 98 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111 del 2011 (esclusione dalle gare e dalle procedure di evidenza pubblica nel settore dei giochi pubblici in caso di dichiarazione mendace in riferimento al nominativo e agli estremi identificativi dei soggetti che detengono partecipazioni al capitale), le società fiduciarie, i trust e i fondi di investimento che detengono, anche indirettamente, partecipazioni al capitale o al patrimonio di società concessionarie di giochi pubblici sono obbligati a dichiarare l'identità del soggetto mandante o del titolare effettivo.
È vietata la partecipazione a procedure ad evidenza pubblica in materia di giochi da parte di soggetti partecipanti, anche indirettamente, mediante società fiduciarie, trust o fondi di investimento che non dichiarano l'identità del soggetto mandante o titolare effettivo.
Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge, le società concessionarie e le società per le quali è in corso l'ottenimento di concessioni in materia di giochi pubblici devono fornire, a richiesta del Ministero dell'economia e delle finanze, l'elenco dei soci che detengono partecipazioni mediante società fiduciarie, trust o fondi di investimento, comunicando il nome del mandatario per le fiduciarie fino alla persona fisica o titolare effettivo, mentre per i trust si comunicherà il nome fino alla persona fisica o titolare effettivo. Per i fondi di investimento l'obbligo di dichiarazione è limitato ai soggetti che detengono una quota superiore al cinque per cento del relativo patrimonio, fino alla persona fisica o titolare effettivo.

Articolo 15 – Tracciabilità dei flussi finanziari nella raccolta fisica di giochi d'azzardo e scommesse.

Ai fini della prevenzione delle infiltrazioni criminali e del riciclaggio di denaro di provenienza illecita che vengono facilitati dai flussi di denaro, si ritiene indispensabile dotarsi di strumenti idonei alla tracciabilità dei flussi finanziari che si determinano nella raccolta fisica di giochi d'azzardo e di scommesse. Tali strumenti vengono individuati:

nell'utilizzo di conti correnti bancari o postali dedicati in via esclusiva ai concorsi pronostici o alle scommesse;

nell'applicazione di sanzioni amministrative relative alle somme non transitate sui conti correnti;

nell'individuazione degli operatori che svolgono le attività relative all'offerta di giochi o scommesse con vincite in denaro (esclusi il lotto, le lotterie a estrazione istantanea o differita, i concorsi pronostici su rete fissa) quali destinatari degli obblighi previsti dal decreto antiriciclaggio;

nell'identificazione e nella verifica dell'identità dei clienti che compiono operazioni di acquisto e di cambio di fiches o di altri mezzi di gioco per importi superiori a 1.000 euro;

nell'identificazione e nella verifica dell'identità dei clienti che utilizzano importi superiori a 500 euro.

Articolo 16 – Azioni contro l'evasione fiscale e tributaria.

La lotta contro l'evasione fiscale e tributaria riveste un'importanza determinante per il nostro Paese, sia per l'affermazione della legalità, indispensabile per ogni atto della vita civile, sia per la coesione sociale basata su una giustizia fiscale e tributaria diffusa, sia per la lotta al riciclaggio che inevitabilmente si accompagna all'evasione.
Il presente articolo preclude la possibilità di concorrere all'assegnazione o al rinnovo delle concessioni in materia di giochi, di concorsi pronostici e di scommesse, alle società che hanno commesso violazioni gravi, di rilevanza penale, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabilite.
Viene precluso l'accesso a gare per le concessioni o per il loro mantenimento o rinnovo, a società fiduciarie, fondi di investimento, trust e tutte le società con caratteristiche intrinseche di opacità, quali le società anonime, che sono domiciliate fiscalmente in Stati o territori non appartenenti all'Unione europea aventi regimi fiscali privilegiati individuati ai sensi degli articoli 2, 110 e 167 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, o che pagano dividendi a tali società, fondi o trust.

Articolo 17 – Istituzione dei registri delle scommesse e dei concorsi pronostici.

L'istituzione dei registri informatici delle scommesse e dei concorsi pronostici è finalizzata sia alla tracciabilità dei flussi finanziari sia alle azioni contro l'evasione fiscale e tributaria.
I registri vanno scritti con modalità elettroniche da chi gestisce concorsi pronostici o scommesse di ogni genere, vanno conservati ed esibiti quando richiesti.
Sono determinate le sanzioni per chi non ottempera agli adempimenti previsti dal presente articolo.

Articolo 18 – Limitazione dei luoghi di gioco per apparecchi. Sale da gioco.

Nelle citate note tecnico-scientifiche sintetiche e raccomandazioni dell'aprile 2012 «evidence base oriented», derivanti dalla rassegna della letteratura scientifica, al fine di attivare interventi e regolamentazioni finalizzate alla prevenzione, alla cura e alla riabilitazione del GAP vengono individuate alcune misure di prevenzione per il GAP. Tra queste, vengono proposte regolamentazioni ambientali, consistenti nel ridurre il numero di sedi sul territorio dove poter giocare d'azzardo per diminuire la probabilità e la facilità di accesso, nel dislocarle sempre lontano da scuole o punti di raduno giovanile, nell'evitare la diffusione generalizzata delle slot machine, e nell'aumentare il costo delle giocate.
D'altra parte, tutte le testimonianze dei giocatori patologici sottolineano la «tentazione» rappresentata dalle slot machine presenti nei bar, nelle tabaccherie e nei supermercati che frequentano. L'individuazione di luoghi specifici dove accedere al gioco, al contrario, impone la consapevolezza della scelta che si vuol compiere, attiva la riflessione e la volontà.
Per queste ragioni il progetto di legge prevede che gli apparecchi per il gioco d'azzardo (slot machine, videolottery e gli altri giochi su videoterminali autorizzati dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli) la cui concessione scadrà o quelli per i quali saranno acquistate nuove concessioni, saranno autorizzati esclusivamente in apposite sale da gioco, che ne limitino la diffusione spaziale e il numero e che non siano fruibili o collegate con i comuni locali pubblici.
I giocatori possono chiedere personalmente di essere esclusi dal gioco ed è istituito un albo nazionale, a disposizione di tutte le sale da gioco presenti sul territorio italiano, dei giocatori che chiedono l'esclusione dai siti di gioco.
Nelle aree delle sale da gioco riservate ai fumatori non devono essere installati apparecchi per il gioco d'azzardo. Questa misura viene prevista per consentire al giocatore fumatore l'opportunità di momenti di distacco dal gioco, utili per riconciliarsi con se stesso e per decidere se continuare il gioco o interromperlo; ciò che non accadrebbe se il giocatore non avesse l'opportunità di interrompere il gioco almeno per il tempo di fumare una sigaretta.
Le caratteristiche delle sale da gioco verranno individuate con apposita legge, che specificherà:

le categorie, le concessioni di sito e di gestione;

le misure di revoca, limitazione e sospensione;

le sanzioni amministrative e le disposizioni penali;

le misure di sicurezza e le misure necessarie per prevenire le conseguenze socialmente nocive del gioco d'azzardo che le sale da gioco devono adottare, le misure di divieto ed esclusione dal gioco, nonché le misure di identificazione e le limitazioni d'ingresso.

Il personale operante nelle sale da gioco e gli esercenti sono tenuti a frequentare corsi di formazione predisposti dalle ASL sui rischi del GAP e sulla rete di sostegno. All'interno delle sale da gioco, i gestori sono tenuti ad esporre un test di verifica, predisposto dalla ASL competente per territorio, per una rapida auto-valutazione del rischio di dipendenza, e i depliant informativi riguardo alla disponibilità dei servizi di assistenza.

Articolo 19 – Caratteristiche dei giochi.

In premessa sono state evidenziate le caratteristiche qualitative dei nuovi giochi, sempre più accessibili e accattivanti, in grado di trattenere il giocatore presso la macchina da gioco estraniandolo dal mondo esterno e inserendolo in un nuovo modo di giocare solitario, decontestualizzato, globalizzato, a bassa soglia di accesso e con evidenti rischi di sconfinamento in forme di gioco problematico e patologico.
A queste caratteristiche si uniscono la possibilità di uso di apparecchiature specifiche per la lettura velocissima delle schede acquistate o delle giocate effettuate, con un'accelerazione del gioco che comporta perdita della scoperta e della curiosità e finanche del piacere, per ricondurre tutto alla scarica adrenalinica propedeutica al gioco problematico e patologico.
Ai fini della prevenzione del GAP, il progetto di legge prevede di regolamentare il tempo minimo necessario per una partita e di evitare colori, disegni, suoni e rumori che stimolino la continuazione del gioco oltre la realistica volontà del giocatore, fermo restando il diritto alle caratteristiche estetico-funzionali dei vari tipi di gioco.
La durata minima della partita viene fissata in 4 secondi e nel gioco non si potranno utilizzare software, apparecchiature specifiche o metodi di elaborazione di dati.
Poiché molti giocatori sono erroneamente convinti che a una maggiore spesa per il gioco corrisponda una vincita maggiore, si stabilisce che il costo di ogni partita non deve superare 1 euro e che ciascuna vincita deve avere valore non superiore a 100 euro.

Articolo 20 – Periodo transitorio e moratoria per l'introduzione di nuovi apparecchi per il gioco d'azzardo e l'apertura di nuove sale da gioco.

Per l'applicazione delle misure previste dall'articolo 18 si prevede un periodo transitorio stabilito in due anni dalla data di entrata in vigore della legge.
Durante tale periodo, necessario per la riconduzione di tutti gli apparecchi di gioco all'interno delle sale da gioco, è ammesso il proseguimento dell'esercizio degli apparecchi di gioco nei locali ove essi dono installati secondo le precedenti disposizioni istitutive.
Nello stesso periodo è vietata l'introduzione di nuove tipologie di apparecchi per il gioco d'azzardo e le scommesse con vincita in denaro, è vietata la sostituzione degli apparecchi esistenti alla data di entrata in vigore della legge con nuovi apparecchi ed è vietata l'apertura di nuove sale da gioco che non siano contemplate nelle disposizioni di cui all'articolo 18.

Articolo 21 – Sanzioni.

La legge prevede sanzioni più onerose per coloro che non ne rispettano le disposizioni.

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PROPOSTA DI LEGGE D'INIZIATIVA POPOLARE

Art. 1.
(Finalità).

1. Finalità della presente legge è la tutela della salute degli individui come sancito dall'articolo 32 della Costituzione.
2. Al fine di cui al comma 1 lo Stato prevede una nuova regolamentazione dei giochi con vincite in denaro o giochi d'azzardo, tenuto conto che a livello sanitario viene stabilita una correlazione certa tra la diffusione del gioco d'azzardo e le patologie a esso connesse, in particolare la sindrome da gioco con vincita in denaro o gioco d'azzardo patologico (GAP).

Art. 2.
(Scopi).

1. Al fine di perseguire efficacemente le finalità di cui all'articolo 1, lo Stato esercita le proprie competenze legislative allo scopo di prevenire le conseguenze individualmente e socialmente nocive del gioco d'azzardo, di garantire una gestione sicura e trasparente dei giochi d'azzardo, di contrastare il gioco d'azzardo non autorizzato e clandestino e di impedire l'accesso della criminalità al gioco d'azzardo e il riciclaggio di denaro nel gioco d'azzardo.

Art. 3.
(Oggetto).

1. Nell'ambito delle finalità di cui all'articolo 1 e degli scopi di cui all'articolo 2, la presente legge ha per oggetto il riordino in un codice unico delle norme vigenti in materia di giochi d'azzardo. In particolare, essa prevede norme a tutela dei soggetti vulnerabili; individua misure per la prevenzione e la cura dei soggetti affetti da sindrome di gioco con vincita in denaro o GAP, per attività culturali e formative, di ricerca e di monitoraggio del GAP mediante l'istituzione di appositi fondi e misure di armonizzazione fiscale; individua nei sindaci, sentiti i questori, le autorità competenti all'autorizzazione per l'esercizio del gioco d'azzardo; definisce le competenze dell'Osservatorio nazionale di cui all'articolo 12 e quelle dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli; individua strumenti per il contrasto del gioco illegale e delle infiltrazioni criminali mafiose, per la tracciabilità dei flussi finanziari nella raccolta fisica di giochi d'azzardo e di scommesse e per il contrasto dell'evasione fiscale e tributaria; istituisce i registri delle scommesse e dei concorsi pronostici, riorganizza la distribuzione dei giochi d'azzardo in sale appositamente dedicate e stabilisce alcune caratteristiche dei giochi; dispone un periodo transitorio e una moratoria per l'introduzione di nuovi apparecchi per il gioco d'azzardo e per l'apertura di nuove sale da gioco e stabilisce le sanzioni.

Art. 4.
(Misure a tutela dei soggetti vulnerabili).

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge i gestori di sale da gioco e di esercizi in cui vi sia offerta di giochi d'azzardo autorizzati dalla soppressa Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato o dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli, ovvero di scommesse su eventi sportivi, anche ippici, e non sportivi, sono tenuti a esporre, all'ingresso e all'interno dei locali, il materiale informativo predisposto dalle aziende sanitarie locali (ASL), diretto a evidenziare i rischi correlati al gioco d'azzardo e a segnalare la presenza sul territorio dei servizi di assistenza pubblici e del privato sociale dedicati alla cura e al reinserimento sociale delle persone con patologie correlate al GAP.
2. Allo scopo di cui al comma 1, i gestori sono tenuti a consentire l'accesso ai luoghi di cui al citato comma 1 agli operatori dei servizi di assistenza pubblici e del privato sociale nonché a figure professionali appartenenti ad associazioni senza scopo di lucro, autorizzate dalle ASL, al fine di contattare i giocatori con possibile patologia del gioco d'azzardo e fornire loro informazioni e un sostegno concreto e di prossimità.

Art. 5.
(Misure per il contrasto del gioco dei minori).

1. È vietato ai minori di anni diciotto l'ingresso nelle aree destinate al gioco con vincite in denaro interne alle sale bingo, nonché nelle aree e nelle sale in cui sono installati i videoterminali autorizzati dalla soppressa Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato o dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli e nei punti di vendita in cui si esercita come attività principale quella di scommesse su eventi sportivi, anche ippici, e non sportivi. La violazione del divieto è punita ai sensi dell'articolo 24, commi 21 e 22, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.
2. Per dare piena attuazione alle disposizioni di cui al comma 1, il Ministero dell'economia e delle finanze, con riferimento ai videoterminali autorizzati dalla soppressa Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato o dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana un decreto per l'introduzione obbligatoria, entro i sei mesi successivi, di idonee soluzioni tecniche volte a bloccare automaticamente l'accesso ai giochi da parte dei minori. Nello stesso periodo di tempo tutti gli apparecchi per il gioco d'azzardo vengono dotati di un sistema automatico di rilevamento dell'età anagrafica di chi gioca, tramite tessera elettronica, tessera sanitaria o codice fiscale. Sono considerati idonei i sistemi di lettura automatica dei documenti anagrafici rilasciati dalla pubblica amministrazione.
3. Nel periodo necessario per gli adeguamenti degli apparecchi di gioco di cui al comma 2, il titolare dell'esercizio commerciale, del locale ovvero del punto di offerta del gioco con vincite in denaro identifica i minori mediante richiesta di esibizione di un documento di identità. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 6.000 a 10.000 euro a chiunque consente l'accesso agli apparecchi del gioco d'azzardo ai minori di anni diciotto. Nel caso di reiterazione delle violazioni, dalla seconda volta si applica la sanzione amministrativa pecuniaria accessoria da 5.000 a 8.000 euro e la sospensione, per tre mesi, della licenza per l'esercizio dell'attività.
4. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri della salute e dell'istruzione, dell'università e della ricerca, d'intesa con i rappresentanti delle regioni, emana, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto recante le linee guida per l'attivazione di corsi di aggiornamento per gli insegnanti con funzione di docenti referenti per la salute, al fine di avviare iniziative di prevenzione del GAP nelle scuole dell'obbligo.

Art. 6.
(Norme sulla pubblicità).

1. In materia di pubblicità dei giochi d'azzardo si applicano le norme previste dai commi 4, 5, 6 e 7 dell'articolo 7 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189. Inoltre, la comunicazione commerciale relativa a tali giochi non deve incoraggiare il gioco eccessivo o incontrollato; negare che il gioco possa comportare dei rischi; presentare e suggerire che il gioco sia un modo per risolvere problemi finanziari o personali ovvero costituisca una fonte di guadagno o di sostentamento alternativa al lavoro, piuttosto che una semplice forma di intrattenimento e di divertimento; indurre a ritenere che l'esperienza, la competenza o l'abilità del giocatore permetta di ridurre o di eliminare l'incertezza della vincita o consenta di vincere sistematicamente; rivolgersi o fare riferimento, anche indiretto, ai minori, e rappresentare questi ultimi, o soggetti che appaiano evidentemente tali, intenti al gioco; utilizzare segni, disegni, personaggi e persone, direttamente e primariamente legati ai minori, che possano generare un diretto interesse su di loro; indurre a ritenere che il gioco contribuisca ad accrescere l'autostima, la considerazione sociale e il successo interpersonale; rappresentare l'astensione dal gioco d'azzardo come un valore negativo; indurre a confondere la facilità del gioco con la facilità della vincita; fare riferimento a servizi di credito al consumo immediatamente utilizzabili ai fini del gioco. La comunicazione commerciale deve inoltre evitare ogni forma di sfruttamento della superstizione e della facilità da parte di alcune persone a credere ingenuamente ai messaggi che vengono loro proposti.
2. Tutte le comunicazioni commerciali dei giochi con vincita in denaro devono contenere una chiara e precisa avvertenza indicante che il gioco è vietato ai minori di diciotto anni e devono evitare messaggi emozionali che stimolino l'uso di tabacco o di alcol.
3. È vietata la pubblicità dei giochi d'azzardo in fasce orarie protette, sui mezzi pubblici ed esposta, affissa o diffusa a meno di 300 metri da luoghi sensibili frequentati dai minori (quali istituti scolastici, oratori, centri per giovani, palestre o centri sportivi). Sono vietati i banner, su applicazioni o siti on line, che promuovano il gioco d'azzardo, salvo che il fruitore non dichiari prima espressamente la sua maggiore età.
4. È consentita l'informazione volta a prevenire le conseguenze individualmente e socialmente nocive del gioco d'azzardo, mediante campagne informative per genitori e insegnanti nonché campagne specifiche per anziani e immigrati.
5. Il committente del messaggio pubblicitario e il proprietario del mezzo con cui il medesimo messaggio pubblicitario è diffuso sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da 100.000 a 500.000 euro per ogni violazione del divieto; una sanzione amministrativa pecuniaria di 50.000 euro è irrogata nei confronti del concessionario.
6. Per le violazioni nei punti di vendita in cui si esercita come attività principale l'offerta di scommesse, la sanzione di cui al comma 5 si applica al titolare del punto di vendita, se diverso dal concessionario.
7. Per le attività di contestazione degli illeciti nonché di irrogazione delle sanzioni è competente l'Agenzia delle dogane e dei monopoli.
8. All'Agenzia delle dogane e dei monopoli, per le conseguenti attività, vengono segnalate le violazioni delle norme in materia di pubblicità da parte dell'Osservatorio nazionale di cui all'articolo 12, nonché dagli agenti di polizia locale che hanno constatato le violazioni durante le loro ordinarie attività di controllo nei luoghi deputati alla raccolta dei giochi.

Art. 7.
(Prevenzione e cura per i soggetti affetti da sindrome di gioco con vincita in denaro – GAP).

1. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con le commissioni ministeriali interessate e con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, il Governo provvede all'inserimento del GAP all'interno dei livelli essenziali di assistenza (LEA) per garantire a tutti i cittadini opportunità di cura, di benefìci di legge e di opportunità fiscali al pari dei soggetti con altre forme di dipendenze patologiche. Il compito di prevenzione, cura e riabilitazione è affidato ai servizi per tossicodipendenze (SerT), i quali, già attivi per le altre forme di dipendenza riconosciute dai LEA, promuovono interventi ambulatoriali, residenziali e informativi.
2. I familiari dei giocatori patologici, durante il periodo di cura dei propri congiunti, hanno diritto al sostegno psicologico da ricevere nell'ambito del Servizio sanitario nazionale.
3. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della salute, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e d'intesa con i rappresentanti delle regioni, emana un decreto recante le linee guida per l'attivazione di corsi di aggiornamento per gli operatori dei SerT, dei servizi di salute mentale e del privato sociale, affinché acquisiscano le necessarie competenze in tutti i contesti del territorio nazionale.
4. Gli oneri necessari per la prevenzione e la cura delle persone affette da GAP, nonché per il sostegno ai familiari, sono posti a carico del Fondo di cui all'articolo 8.

Art. 8.
(Istituzione del Fondo per la prevenzione, la cura e la riabilitazione del gioco d'azzardo patologico e copertura finanziaria).

1. È istituito il Fondo per la prevenzione, la cura e la riabilitazione del gioco d'azzardo patologico, di seguito denominato «Fondo», in favore delle persone affette da patologie correlate al GAP.
2. Il Fondo viene annualmente definito attraverso la destinazione dell'1 per cento del fatturato complessivo della spesa italiana sul gioco d'azzardo, comprese le somme destinate al monte premi, alla filiera del gioco e all'erario. La percentuale destinata al Fondo è costituita dallo 0,33 per cento proveniente dalla remunerazione degli operatori e dei concessionari inseriti nell'elenco depositato presso l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, dallo 0,33 per cento proveniente da un fondo apposito destinato dallo Stato alla riduzione dei danni conseguenti alla proliferazione di giochi d'azzardo e dallo 0,33 per cento proveniente dalla diminuzione del monte premi previsto per i giocatori.
3. Quota parte del Fondo integra il Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura ai fini del pagamento dei debiti da GAP.
4. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'economia e delle finanze adotta le norme di attuazione del presente articolo.

Art. 9.
(Attività culturali e formative di prevenzione del GAP, attività di ricerca e monitoraggio delle forme di GAP in Italia e copertura finanziaria).

1. Una quota, pari allo 0,50 per cento delle somme giocate destinate alla remunerazione degli operatori e dei concessionari inseriti nell'elenco depositato presso l'Agenzia delle dogane e dei monopoli è destinata al Fondo nazionale per le politiche sociali ed è trasferita ai comuni affinché, all'interno dei piani di zona istituiti ai sensi della legge 8 novembre 2000, n. 328, sia utilizzata per attività culturali, informative e formative locali, nonché per l'adozione di misure volte a costruire spazi e attività per la socialità nelle città e nei quartieri.
2. Una quota pari all'1 per cento dei premi non riscossi e delle multe ai concessionari e ai gestori dei giochi d'azzardo è destinata ad attività di ricerca e di monitoraggio delle forme di GAP in Italia nonché al funzionamento dell'Osservatorio nazionale di cui all'articolo 12.
3. Il Ministero della salute, di concerto con i Ministeri del lavoro e delle politiche sociali e dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sostiene, tramite apposite forme di convenzione con istituti di ricerca di diritto pubblico o privato, progetti di ricerca scientifica inerenti al gioco d'azzardo e in particolare ricerche di carattere epidemiologico su popolazioni campione del territorio nazionale. I risultati delle ricerche sono trasmessi anche all'Osservatorio nazionale di cui all'articolo 12, per l'adempimento dei suoi compiti.

Art. 10.
(Armonizzazione fiscale).

1. Il Governo provvede a riordinare le disposizioni vigenti in materia di disciplina del prelievo erariale sui singoli giochi al fine di assicurare il riequilibrio del relativo prelievo fiscale, secondo le disposizioni del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

Art. 11.
(Autorità competenti all'autorizzazione per l'esercizio del gioco d'azzardo e relative limitazioni in difesa di categorie di popolazione meritevoli di specifica tutela).

1. Il sindaco del comune competente per territorio, in osservanza degli articoli 3 e 13 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e dell'articolo 13 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, previo parere del questore, rilascia l'autorizzazione per l'apertura di sale da gioco di cui all'articolo 18 della presente legge e per l'installazione di videoterminali autorizzati dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli.
2. Le autorizzazioni di cui al comma 1 devono rispettare le norme di pianificazione territoriale degli enti locali emanate in merito, tutelare le condizioni di una reale sicurezza urbana per evitare problemi connessi con la viabilità, l'inquinamento acustico o il disturbo della quiete pubblica, individuando orari di esercizio e localizzazione di giochi che non pregiudichino categorie della popolazione meritevoli di specifica tutela e introducendo misure improntate al rispetto di distanze minime obbligatorie tra le attività di gioco e i luoghi socialmente sensibili, come istituti scolastici di qualsiasi ordine e grado, luoghi di culto, impianti sportivi e centri giovanili o altri istituti frequentati principalmente da giovani, ovvero strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o socio-assistenziale o strutture ricettive per categorie protette.
3. Le autorizzazioni di cui al presente articolo sono concesse per dieci anni e possono essere rinnovate alla scadenza.
4. All'articolo 50, comma 7, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il sindaco può introdurre limitazioni relative agli orari di esercizio e alla localizzazione di attività che possono pregiudicare categorie della popolazione meritevoli di specifica tutela».

Art. 12.
(Osservatorio nazionale sulle dipendenze da gioco d'azzardo patologico).

1. L'Osservatorio istituito ai sensi del comma 10 dell'articolo 7 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, assume il nome di Osservatorio nazionale sulle dipendenze del gioco d'azzardo patologico, è trasferito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e svolge le sue funzioni in modo autonomo e indipendente.
2. Dell'Osservatorio nazionale di cui al comma 1 fanno parte, oltre a esperti individuati dai Ministeri della salute, dell'istruzione, dell'università e della ricerca, dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze, anche rappresentanti dei SerT, individuati dalle regioni, ed esponenti delle associazioni rappresentative delle famiglie e dei giovani, nonché rappresentanti dei comuni e del terzo settore che operano nel settore della prevenzione e del recupero del GAP.
3. L'Osservatorio nazionale di cui al presente articolo ha il compito di:

a) monitorare le dipendenze da GAP con particolare riferimento ai costi sociali, economici e psicologici associati a tali fenomeni, nonché ai fattori di rischio, in relazione alla salute dei giocatori e all'eventuale indebitamento delle famiglie;

b) redigere annualmente un rapporto sull'attività svolta, da trasmettere al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero della salute, nel quale possono essere indicate anche proposte atte a migliorare il sistema degli interventi socio-sanitari e socio-assistenziali nel territorio nazionale;

c) promuovere campagne informative al fine di prevenire comportamenti patologici e forme di assuefazione derivanti dagli eccessi dell'attività di gioco d'azzardo, anche mediante l'utilizzo di mezzi di comunicazione di massa, a tutela dei consumatori, con particolare riguardo ai minori e ai soggetti vulnerabili. Le campagne informano il potenziale giocatore in modo corretto, veritiero e trasparente, anche in riferimento ai contenuti dei diversi giochi d'azzardo, alle reali possibilità di vincita e di perdita e ai gravi rischi che ne possono derivare;

d) monitorare i contenuti della pubblicità al fine di individuare forme di pubblicità non legale o ingannevole, anche per via telematica;

e) segnalare i casi in cui non vengono rispettate le disposizioni sulla pubblicità di cui all'articolo 6, sia all'Autorità garante della concorrenza e del mercato al fine di attivare i poteri di tutela amministrativa e giurisdizionale ad essa attribuiti, sia all'Agenzia delle dogane e dei monopoli per l'applicazione delle sanzioni previste dal medesimo articolo 6.

Art. 13.
(Competenze dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli).

1. Il Ministero dell'economia e delle finanze attribuisce all'Agenzia delle dogane e dei monopoli il compito di attuare le direttive sul gioco d'azzardo emanate dal Ministero stesso. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli verifica che le disposizioni tecniche emanate dal suddetto Ministero dell'economia e delle finanze in merito ai sistemi di gioco nonché agli apparecchi automatici per i giochi d'azzardo siano attuate e si occupa, in particolare, della valutazione della conformità e dell'omologazione. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli svolge, altresì, una verifica costante dell'operato dei concessionari e realizza un'azione mirata a contrastare il gioco illegale e le infiltrazioni criminali mafiose; l'opacità dei flussi finanziari nella raccolta fisica di giochi d'azzardo e di scommesse; l'evasione fiscale e tributaria; la non corretta istituzione e il non corretto mantenimento dei registri delle scommesse e dei concorsi pronostici.

Art. 14.
(Strumenti di contrasto del gioco illegale e delle infiltrazioni criminali mafiose).

1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 67 e 94 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, non può partecipare a gare o a procedure ad evidenza pubblica né ottenere il rilascio, il rinnovo o il mantenimento di concessioni in materia di giochi pubblici il soggetto il cui titolare o rappresentante legale o negoziale, ovvero il direttore generale o il soggetto responsabile di sede secondaria o di stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti ovvero il titolare effettivo di qualunque forma societaria, risulti condannato, anche con sentenza non definitiva, o imputato, o nei cui confronti sia stata emessa sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei delitti previsti dagli articoli 314, 316, 318, 319, 319-quater, 320, 321, 322, 416-bis, 629, 644, 648, 648-bis e 648-ter del codice penale ovvero, se commesso all'estero, per un delitto di criminalità organizzata o di riciclaggio di denaro proveniente da attività illecite. Il medesimo divieto si applica al soggetto partecipato, anche indirettamente, in misura superiore al 2 per cento del capitale o del patrimonio da persone fisiche che risultino condannate, anche con sentenza non definitiva, o imputate o nei cui confronti sia stata emessa sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei delitti di cui al primo periodo. Il divieto di partecipazione a gare ovvero di rilascio, rinnovo o mantenimento delle concessioni di cui al presente comma opera anche nel caso in cui la condanna o la sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, o la condizione di imputato sia riferita al coniuge non separato ovvero ai parenti e affini entro il terzo grado.
2. Ai fini delle certificazioni e degli accertamenti antimafia e di quanto previsto dall'articolo 24, comma 26, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, è fatto obbligo alle società fiduciarie, ai trust e ai fondi di investimento che detengono, anche indirettamente, partecipazioni al capitale o al patrimonio di società concessionarie di giochi pubblici, di dichiarare l'identità del soggetto mandante o del titolare effettivo.
3. È vietata la partecipazione a procedure ad evidenza pubblica in materia di giochi da parte di soggetti partecipanti, anche indirettamente, mediante società fiduciarie, trust o fondi di investimento che non dichiarano l'identità del soggetto mandante o titolare effettivo. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le società concessionarie e le società per le quali è in corso l'ottenimento di concessioni in materia di giochi pubblici devono fornire, a richiesta del Ministero dell'economia e delle finanze, l'elenco dei soci che detengono partecipazioni mediante società fiduciarie, trust o fondi di investimento, comunicando il nome del mandatario per le fiduciarie fino alla persona fisica o titolare effettivo, mentre per i trust si comunicherà il nome fino alla persona fisica o titolare effettivo. Per i fondi di investimento l'obbligo di dichiarazione previsto dal presente comma è limitato ai soggetti che detengono una quota superiore al 5 per cento del relativo patrimonio, fino alla persona fisica o titolare effettivo.

Art. 15.
(Tracciabilità dei flussi finanziari nella raccolta fisica di giochi d'azzardo e scommesse).

1. Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari per prevenire infiltrazioni criminali e il riciclaggio di denaro di provenienza illecita, chiunque, anche in caso di assenza o di inefficacia delle autorizzazioni di polizia o delle concessioni rilasciate dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli, gestisce con qualunque mezzo, anche telematico, per conto proprio o di terzi, anche ubicati all'estero, concorsi pronostici e scommesse di qualsiasi genere deve utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste italiane Spa, dedicati in via esclusiva ai citati concorsi pronostici o scommesse. Sui predetti conti devono transitare le spese, le erogazioni di oneri economici e i proventi finanziari di qualsiasi natura relativi ai concorsi pronostici e alle scommesse.
2. La violazione degli obblighi di cui al comma 1 comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra il 10 e il 40 per cento delle somme non transitate sui conti correnti bancari o postali dedicati. Nell'ipotesi in cui titolare dell'esercizio commerciale, del locale o, comunque, del punto di offerta del gioco sia una società, un'associazione o un ente collettivo, la sanzione amministrativa pecuniaria di cui al presente comma si applica alla società, all'associazione o all'ente collettivo e il rappresentante legale della società, dell'associazione o dell'ente collettivo è obbligato in solido al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria.
3. Tra i soggetti destinatari degli obblighi previsti dal decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono compresi gli operatori che svolgono le attività relative all'offerta di giochi o di scommesse con vincite in denaro, con esclusione del lotto, delle lotterie ad estrazione istantanea o ad estrazione differita e dei concorsi pronostici, su rete fisica, in presenza o in assenza delle concessioni rilasciate dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli.
4. Gli operatori che svolgono l'attività di gestione di sale da gioco, di cui al presente articolo, procedono all'identificazione e alla verifica dell'identità di ogni cliente che compia operazioni di acquisto e di cambio di fiches o di altri mezzi di gioco per importo pari o superiore a 1.000 euro. I dati e le informazioni sono acquisiti e conservati dai medesimi operatori, utilizzando i sistemi informatici di cui sono dotati per lo svolgimento della propria attività ed elaborando mensilmente le informazioni ivi contenute. I dati e le informazioni sono riferiti a:

a) dati identificativi, riportando gli estremi del documento di identità;

b) data dell'operazione;

c) valore dell'operazione e mezzi di pagamento utilizzati;

d) importi da 200 a 500 euro.

5. Con le medesime modalità di cui al comma 4 gli operatori procedono all'identificazione e alla verifica dell'identità di ogni cliente che utilizzi importi superiori a 500 euro e consentono operazioni di ricarica dei conti di gioco, di acquisto e di cambio dei mezzi di gioco, esclusivamente attraverso mezzi di pagamento, ivi compresa la moneta elettronica, per i quali è possibile assolvere agli obblighi di identificazione previsti dalla presente legge. A tale fine, gli operatori devono registrare e acquisire le informazioni relative a:

a) dati identificativi dichiarati dal cliente all'atto dell'apertura dei conti di gioco o della richiesta delle credenziali di accesso ai giochi per via telematica;

b) data delle operazioni di apertura e di ricarica dei conti di gioco e di riscossione sui medesimi conti;

c) valore delle operazioni di cui alla lettera b) e mezzi di pagamento utilizzati;

d) indirizzo Internet Protocol (IP), data, ora e durata delle connessioni telematiche nel corso delle quali il cliente, accedendo ai sistemi del gestore della casa da gioco telematica, pone in essere le operazioni di cui al presente comma.

Art. 16.
(Azioni contro l'evasione fiscale e tributaria).

1. È preclusa la possibilità di concorrere all'assegnazione o al rinnovo delle concessioni in materia di giochi, di concorsi pronostici e di scommesse alle società che hanno commesso violazioni gravi, di rilevanza penale, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabilite.
2. È altresì precluso l'accesso a gare per le concessioni ovvero per il loro mantenimento o rinnovo a società fiduciarie, fondi di investimento, trust e tutte le società con caratteristiche intrinseche di opacità, quali le società anonime, che sono domiciliati fiscalmente in Stati o territori non appartenenti all'Unione europea aventi regimi fiscali privilegiati individuati ai sensi degli articoli 2, 110 e 167 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o che pagano dividendi a tali società, fondi o trust.

Art. 17.
(Istituzione dei registri delle scommesse e dei concorsi pronostici).

1. Chiunque, anche in caso di assenza o di inefficacia delle autorizzazioni di polizia o delle concessioni rilasciate dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli, gestisce con qualunque mezzo, anche telematico, per conto proprio o di terzi anche ubicati all'estero, concorsi pronostici o scommesse di qualsiasi genere, comprese le scommesse per via telematica, deve annotare in un apposito registro informatico, relativamente alle operazioni effettuate in ciascun giorno, l'ammontare globale delle somme giocate, delle vincite pagate e della differenza tra le somme giocate e le vincite pagate. L'annotazione deve essere eseguita, in modalità elettroniche, con riferimento al giorno in cui le operazioni sono effettuate, entro il giorno non festivo successivo. Le registrazioni nel totalizzatore nazionale sono equiparate a tutti gli effetti a quelle previste nel registro di cui al presente comma.
2. Chi non tiene o non conserva il registro previsto dal comma 1 secondo le prescrizioni ivi stabilite è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 20.000 euro. La stessa sanzione si applica a chi, nel corso degli accessi, ispezioni o verifiche eseguiti ai fini dell'accertamento in materia di imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse, rifiuta di esibire o dichiara di non possedere o comunque sottrae all'ispezione e alla verifica il registro previsto dal citato comma 1.
3. La sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 2 è irrogata in misura doppia se sono accertate evasioni dell'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse complessivamente superiori, nell'anno solare, a 70.000 euro.
4. Chi omette di effettuare, in tutto o in parte, le registrazioni previste dal comma 1 è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra il 10 e il 50 per cento degli importi non registrati.
5. Nel caso di mancata tenuta del registro informatico le sanzioni di cui ai commi 2 e 4 del presente articolo si applicano congiuntamente, fermo restando quanto previsto dall'articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e dagli articoli 4 e 5 del decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504. L'ammontare imponibile complessivo e l'aliquota applicabile dell'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse sono determinati induttivamente sulla base dei dati e delle notizie comunque raccolti o venuti a conoscenza dell'ufficio territoriale competente dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli.

Art. 18.
(Limitazione dei luoghi di gioco per apparecchi. Sale da gioco).

1. Gli apparecchi per il gioco d'azzardo, slot machine, videolottery e gli altri giochi su videoterminali autorizzati dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli, la cui concessione scade dopo la data di entrata in vigore della presente legge, e quelli per i quali devono essere acquistate nuove concessioni dopo la medesima data sono autorizzati esclusivamente in apposite sale da gioco, che ne limitino la diffusione spaziale e il numero e che non siano fruibili o collegate con i comuni locali pubblici. Con apposita legge sono individuate le categorie delle sale da gioco, le concessioni di sito e di gestione, le misure di revoca, di limitazione e di sospensione, le sanzioni amministrative pecuniarie e le disposizioni penali e sono definite inoltre le misure di sicurezza e le misure necessarie per prevenire le conseguenze socialmente nocive del gioco d'azzardo che le sale da gioco devono adottare, le misure di divieto ed esclusione dal gioco, nonché le misure di identificazione e le limitazioni d'ingresso.
2. I giocatori possono chiedere personalmente di essere esclusi dal gioco. È istituito un albo nazionale dei giocatori che chiedono l'esclusione dai siti di gioco, a disposizione di tutte le sale da gioco presenti sul territorio italiano.
3. Il personale operante nelle sale da gioco e gli esercenti sono tenuti a frequentare corsi di formazione predisposti dalle ASL sui rischi del GAP e sulla rete di sostegno. All'interno delle sale da gioco, i gestori sono tenuti ad esporre un test di verifica, predisposto dalla ASL competente per territorio, per una rapida autovalutazione del rischio di dipendenza, e depliant informativi riguardo alla disponibilità dei servizi di assistenza.
4. Nelle aree delle sale da gioco riservate ai fumatori non devono essere installati apparecchi per il gioco d'azzardo.

Art. 19.
(Caratteristiche dei giochi).

1. Fermo restando il diritto alle caratteristiche estetico-funzionali dei vari tipi di gioco, ai fini della prevenzione del GAP la durata minima di una partita è stabilita in 4 secondi, deve essere evitato l'uso di colori, disegni, suoni e rumori che stimolino la continuazione del gioco oltre la realistica volontà del giocatore. Non possono essere utilizzati software, apparecchiature specifiche o metodi di elaborazione di dati. Il costo di ogni partita non deve superare 1 euro e ciascuna vincita deve avere valore non superiore a 100 euro.

Art. 20.
(Periodo transitorio e moratoria per l'introduzione di nuovi apparecchi per il gioco d'azzardo e l'apertura di nuove sale da gioco).

1. Durante il periodo transitorio, stabilito in due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, necessario per l'attuazione delle disposizioni dell'articolo 18, è ammesso il proseguimento dell'esercizio degli apparecchi di gioco nei locali ove essi sono installati secondo le vigenti disposizioni istitutive.
2. Nel periodo transitorio di cui al comma 1 è vietata l'introduzione di nuove tipologie di apparecchi per il gioco d'azzardo e per le scommesse con vincita in denaro, è vietata la sostituzione degli apparecchi esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge con nuovi apparecchi ed è vietata l'apertura di nuove sale da gioco che non siano previste dalle disposizioni dell'articolo 18.

Art. 21.
(Sanzioni).

1. È punito con la detenzione fino ad un anno o con la multa fino a 1 milione di euro chiunque intenzionalmente:

a) apre o gestisce una casa da gioco senza le concessioni e le autorizzazioni necessarie, o a tale scopo fornisce locali o installazioni;

b) ottiene in modo fraudolento una concessione o un'autorizzazione fornendo indicazioni false o in altra maniera;

c) viola gli obblighi di diligenza previsti dalla presente legge nella lotta contro il riciclaggio di denaro;

d) evade l'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse.

2. Nei casi gravi la pena di cui al comma 1 prevede la reclusione fino a cinque anni o la detenzione non inferiore a un anno. A tale pena può aggiungersi una multa fino a 2 milioni di euro. Chi agisce per negligenza è punito con la multa fino a 500.000 euro.
3. È punito con l'arresto o con la multa fino a 500.000 euro chiunque:

a) organizza o gestisce per mestiere giochi d'azzardo al di fuori delle case da gioco concessionarie;

b) fornisce indicazioni false in una procedura di concessione o di autorizzazione o in altra maniera influisce illegalmente sulla procedura stessa;

c) installa, allo scopo di gestirli, sistemi di gioco o apparecchi automatici per i giochi d'azzardo senza esame, valutazione della conformità od omologazione;

d) modifica sistemi di gioco o apparecchi automatici per i giochi d'azzardo che sono stati oggetto di un esame, di una valutazione della conformità o di un'omologazione e li installa allo scopo di gestirli;

e) disattende l'obbligo di comunicare informazioni all'Agenzia delle dogane e dei monopoli;

f) disattende l'ingiunzione dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli di ripristinare lo stato legale o di sopprimere le irregolarità;

g) autorizza a giocare persone a cui il gioco è vietato;

h) informa le persone interessate o terzi su una comunicazione inoltrata alle autorità di sorveglianza o alle autorità penali ovvero sull'apertura di un'inchiesta;

i) causa la tassazione inesatta di una casa da gioco fornendo indicazioni false o in altra maniera.

4. Nei casi di cui al comma 3 commessi per negligenza si applica la pena della multa fino a 250.000 euro.

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