PDL 586

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

RELAZIONE TECNICA

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 586

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

d'iniziativa del
CONSIGLIO REGIONALE DELLE MARCHE

Modifica all'articolo 33 della Costituzione, in materia di promozione e valorizzazione dello sport

Presentata il 9 maggio 2018

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Onorevoli Deputati! — Lo sport in tutte le sue forme, praticato a livello agonistico e dilettantistico, rappresenta un importante strumento formativo d'integrazione sociale e di dialogo culturale, nonché un volano per la diffusione di valori fondamentali quali la lealtà, l'impegno, lo spirito di squadra e il sacrificio.
La diffusione della pratica sportiva in quasi tutte le società del mondo contemporaneo è il segno evidente dell'importanza che lo sport ha assunto da un punto di vista civile, sociale e culturale.
Una concezione largamente diffusa, soprattutto nei Paesi con maggiori tradizioni sportive, è che lo sport debba essere considerato un mezzo di trasmissione di valori universali e una scuola di vita che insegna a lottare con lealtà per ottenere una giusta ricompensa e che favorisce la socializzazione ed educa al rispetto tra compagni e avversari.
La Costituzione italiana, come insieme di norme e di princìpi fondamentali che regolano i diritti e i doveri dei cittadini, nonché i poteri e le funzioni degli organi pubblici, non annovera però alcun riferimento specifico all'attività sportiva o allo sport in generale.
Al contrario, alcune Costituzioni straniere prestano attenzione allo sport, come la Costituzione del Portogallo (del 1976), che all'articolo 64, che riguarda la salute, indica che tale diritto è realizzato, tra l'altro, con la promozione della cultura fisica e sportiva, scolastica e popolare, mentre agli articoli 70 e 79 fa riferimento al diritto alla cultura fisica e sportiva e al compito dello Stato di orientare e di sostenere la pratica e la diffusione della cultura sportiva, in collaborazione con le scuole e con le associazioni e le organizzazioni sportive.
Anche la Costituzione della Grecia, all'articolo 16, comma 9, recita: «Gli sport sono posti sotto la protezione e l'alta sorveglianza dello Stato. Lo Stato si farà garante e controllerà tutti i tipi di associazioni sportive specificate dalla legge. L'utilizzo dei sussidi, in conformità con i propositi e gli scopi delle associazioni beneficiarie, dovrà essere disciplinato dalla legge».
La Costituzione della Turchia statuisce, all'articolo 59: «È dovere dello Stato assumere tutte le misure necessarie per lo sviluppo della salute fisica e morale dei cittadini di tutte le età ed incoraggiare la pratica degli sport tra la popolazione».
La Costituzione federale della Confederazione svizzera, all'articolo 68, recita: «1. La Confederazione promuove lo sport, in particolare l'educazione sportiva. 2. Gestisce una scuola di sport. 3. Può emanare prescrizioni sullo sport giovanile e dichiarare obbligatorio l'insegnamento dello sport nelle scuole».
Infine, la Costituzione della Spagna (datata 1978), all'articolo 43, comma 3, dispone che: «I pubblici poteri svilupperanno l'educazione sanitaria, l'educazione fisica e lo sport. Inoltre agevoleranno l'adeguata utilizzazione del tempo libero». Riferimenti espliciti allo sport sono presenti anche nelle Costituzioni russa e ungherese.
Molto spazio è dedicato allo sport anche dall'Unione europea, che ha sviluppato un ruolo attivo in tale settore sostenendo, tra l'altro, progetti in favore dell'integrazione dei giovani attraverso le attività sportive, la lotta contro il doping nello sport e una campagna d'informazione a livello scolastico sui valori etici dello sport.
In molti documenti ufficiali emerge il significato sociale dello sport (come nella Dichiarazione sulla specificità dello sport allegata alle conclusioni del Consiglio europeo di Nizza del 2000), concepito all'insegna del rispetto delle diversità culturali e connotato da una forte dimensione sociale.
Il «Libro bianco sullo sport», adottato dalla Commissione europea l'11 luglio 2007, evidenzia la crescente importanza civile, sociale e culturale del settore.
È da sottolineare, in particolare, che il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, come modificato dal Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007, ratificato ai sensi della legge n. 130 del 2008, ha aperto la strada ad una vera dimensione europea dello sport, facendo sì che nuove disposizioni consentano all'Unione europea di sostenere, di coordinare e di integrare le azioni degli Stati membri, promuovendo la neutralità e la trasparenza nelle competizioni sportive, nonché la cooperazione tra organismi sportivi.
Il citato Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, nel novellato titolo XII, dedicato all'istruzione, formazione professionale, gioventù e sport, all'articolo 165 (ex articolo 149 del TCE), paragrafo 1, recita testualmente: «(...) L'Unione contribuisce alla promozione dei profili europei dello sport, tenendo conto delle sue specificità, delle sue strutture fondate sul volontariato e della sua funzione sociale ed educativa».
Oltre che per tutte le ragioni sostanziali esposte, la presente proposta di legge costituzionale, composta da un articolo unico, vuole dare concreta attuazione a quanto previsto dal citato Trattato, intendendo, attraverso una modifica all'articolo 33 della Costituzione, rimediare a una lacuna della stessa Carta costituzionale, affidando esplicitamente alla Repubblica il compito di promuovere e di diffondere lo sport nella sua specificità, con riferimento alle varie discipline, nonché di tutelare e di sostenere le strutture organizzative, in particolare quelle fondate sul volontariato, costituendo lo sport un essenziale strumento formativo e di crescita individuale.

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RELAZIONE TECNICA

(Articolo 17, comma 6, della legge 31 dicembre 2009, n. 196).

La presente relazione tecnica è predisposta ai sensi dell'articolo 17, comma 6, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (legge di contabilità e finanza pubblica).
La legge n. 196 del 2009 prevede la necessità di corredare i disegni di legge d'iniziativa regionale con una relazione tecnica, predisposta dalle amministrazioni competenti e verificata dal Ministero dell'economia e delle finanze, sulla quantificazione delle entrate e degli oneri recati da ciascuna disposizione, nonché delle relative coperture.
La proposta di legge costituzionale in oggetto, che prevede la modifica all'articolo 33 della Costituzione in materia di promozione e valorizzazione dello sport, non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato e non necessita di una norma di copertura finanziaria.

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PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE D'INIZIATIVA REGIONALE

Art. 1.

1. All'articolo 33 della Costituzione sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«La Repubblica promuove lo sport nella varietà delle sue discipline e manifestazioni e ne sostiene la funzione civile, sociale, educativa e di tutela della salute.
Valorizza l'associazionismo sportivo in particolare nelle forme del volontariato».

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