PDL 583

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

RELAZIONE TECNICA

DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE
                        Articolo 1

DECRETO-LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2
                        Articolo 3

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 583

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal presidente del consiglio dei ministri
( GENTILONI SILVERI )

e dal ministro dello sviluppo economico
( CALENDA )

di concerto con il ministro del lavoro e delle politiche sociali
(POLETTI)

e con il ministro dell'economia e delle finanze
(PADOAN)

Conversione in legge del decreto-legge 9 maggio 2018, n. 44, recante misure urgenti per l'ulteriore finanziamento degli interventi di cui all'articolo 1, comma 139, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, nonché per il completamento dei piani di nuova industrializzazione, di recupero o di tenuta occupazionale relativi a crisi aziendali

Presentato il 9 maggio 2018

torna su

Onorevoli Deputati! — Il presente disegno di legge, i cui articoli sono di seguito illustrati, reca misure urgenti per l'ulteriore finanziamento degli interventi di cui all'articolo 1, comma 139, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, nonché per il completamento dei piani di nuova industrializzazione, di recupero o di tenuta occupazionale relativi a crisi aziendali.

Articolo 1.

Il comma 139 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, consente che per la concessione, in alcune aree, di trattamenti di integrazione salariale straordinaria in deroga e di trattamenti di mobilità in deroga siano impiegate nel 2018 le residue risorse finanziarie stanziate per i medesimi fini per gli anni 2016 e 2017.
Le aree interessate sono quelle di crisi industriale complessa riconosciute dal Ministero dello sviluppo economico. I trattamenti di integrazione salariale straordinaria in esame possono essere concessi fino al limite di dodici mesi per ciascun anno di riferimento, in deroga ai limiti generali di durata stabiliti per la suddetta tipologia di intervento. Tali trattamenti sono subordinati: alla conclusione di un accordo presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con la presenza di rappresentanti del Ministero dello sviluppo economico e della regione interessata; alla presentazione da parte dell'impresa (oltre che della dichiarazione di non poter ricorrere al trattamento di integrazione salariale straordinaria in base alla normativa vigente) di un piano di recupero occupazionale che preveda appositi percorsi di politiche attive del lavoro, concordati con la regione e volti alla rioccupazione dei lavoratori.
Per quanto concerne i trattamenti di mobilità, essi riguardano i lavoratori (operanti nelle suddette aree) titolari di un trattamento di mobilità ordinaria o in deroga. La corresponsione – ammessa fino a un massimo di dodici mesi senza soluzione di continuità con il trattamento precedente – è subordinata alla condizione che ai medesimi lavoratori siano contestualmente applicate le misure di politica attiva individuate in un apposito piano regionale (da comunicare all'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro e al Ministero del lavoro e delle politiche sociali).
Considerato che nell'ambito della regione Sardegna le risorse in questione risultano allo stato insufficienti a garantire il conseguimento degli obiettivi programmati, è necessario procedere con immediatezza a un finanziamento ulteriore delle misure, di carattere indifferibile e urgente, che consenta la tutela dei lavoratori coinvolti.

Articolo 2.

Il comma 145 dell'articolo 1 della legge n. 205 del 2017 consente alle regioni – in seguito a specifici accordi sottoscritti presso le unità di crisi del Ministero dello sviluppo economico o delle regioni stesse – di autorizzare, per un periodo massimo di dodici mesi, le proroghe in continuità dei trattamenti di cassa integrazione guadagni in deroga concessi entro il 31 dicembre 2016 e aventi durata con effetti nel 2017.
Tale facoltà è riconosciuta – al fine del compimento dei piani di nuova industrializzazione, di recupero o di tenuta occupazionale, relativi a crisi aziendali incardinate presso le unità di crisi suddette – nel limite massimo del 50 per cento delle risorse assegnate alle regioni per l'erogazione di ammortizzatori sociali in deroga.
Con la disposizione in esame si apportano modifiche al suddetto articolo 1, comma 145, della legge n. 205 del 2017 allo scopo di superare le difficoltà insorte nell'applicazione della disposizione che, nella vigente formulazione, consente alle regioni di prorogare i soli trattamenti di cassa integrazione in deroga il cui provvedimento di concessione sia stato adottato entro il 31 dicembre 2016. La disposizione vigente non consente invece la proroga dei trattamenti che, pur avendo origine da un evento di sospensione o riduzione dell'orario di lavoro verificatosi entro il 31 dicembre 2016, sono concessi con provvedimento adottato dopo tale data. A questo fine, con il presente decreto, le parole: «concesse entro la data del 31 dicembre 2016 e aventi durata con effetti nell'anno 2017» contenute nel citato articolo 1, comma 145, sono sostituite dalle seguenti: «aventi efficacia temporale entro il 31 dicembre 2016 e durata fino al 31 dicembre 2017».
Si precisa che, tanto nella precedente formulazione quanto in quella conseguente all'adozione del presente decreto, l'evento che giustifica la proroga del trattamento si verifica entro il 31 dicembre 2016; l'unico elemento che differenzia le due fattispecie è costituito dalla data di adozione del provvedimento di concessione, il che, senza le modifiche introdotte, comporterebbe un'ingiustificata disparità di trattamento tra situazioni di fatto identiche.

torna su

RELAZIONE TECNICA
(Articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196).

L'articolo 1 del decreto-legge assegna ulteriori 9 milioni di euro alle aree di crisi complessa della regione Sardegna per la prosecuzione dei trattamenti di mobilità in deroga per un periodo di ulteriori sei mesi. L'attuale trattamento di mobilità in deroga scadrà infatti il 30 giugno 2018, in quanto le risorse destinate a queste aree dall'articolo 1, comma 139, della legge n. 205 del 2017 per le medesime finalità sono in via di esaurimento e non consentono pertanto la prosecuzione del trattamento in questione per i lavoratori coinvolti. La platea dei possibili beneficiari della misura, individuata dalla regione Sardegna, ammonta a circa 1.000 lavoratori, per un costo di circa 1.500 euro ciascuno (di cui 1.000 euro per il trattamento e 500 euro per la contribuzione figurativa), per un totale complessivo di 9 milioni di euro (1.000 x 1.500 x 6 mesi).
L'onere corrispondente al limite di spesa, pari a 9 milioni di euro per l'anno 2018, è posto a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 185 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2 del 2009, che presenta la necessaria disponibilità.
La misura dell'articolo 2 non comporta nuovi o maggiori oneri, in quanto vengono utilizzate le risorse già assegnate alle regioni ai sensi dell'articolo 44, comma 6-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, che costituiscono un limite di spesa.
Si precisa che le risorse già disponibili a legislazione vigente sono sufficienti a coprire anche le proroghe dei trattamenti di cassa integrazione guadagni in deroga iniziati nel 2016 e concessi con decreto regionale adottato nel 2017, in quanto il riparto delle risorse tra le regioni, effettuato con i decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 1 del 12 dicembre 2016 e n. 12 del 5 aprile 2017, è stato fatto tenendo conto di tutte le sospensioni o riduzioni dell'orario di lavoro iniziate entro il 2016, che dunque erano già note alla data di adozione dei decreti di riparto. Le situazioni oggetto della modifica normativa in esame, quindi, potevano essere risolte già ai sensi dell'articolo 1, comma 145, della legge n. 205 del 2017, qualora le regioni avessero provveduto entro il 31 dicembre 2016. Pertanto, la modifica è dovuta esclusivamente al ritardo nell'emanazione del provvedimento regionale di concessione dei trattamenti da prorogare.

torna su

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 9 maggio 2018, n. 44, recante misure urgenti per l'ulteriore finanziamento degli interventi di cui all'articolo 1, comma 139, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, nonché per il completamento dei piani di nuova industrializzazione, di recupero o di tenuta occupazionale relativi a crisi aziendali.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

torna su

Decreto-legge 9 maggio 2018, n. 44, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 106 del 9 maggio 2018.

Misure urgenti per l'ulteriore finanziamento degli interventi di cui all'articolo 1, comma 139, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, nonché per il completamento dei piani di nuova industrializzazione, di recupero o di tenuta occupazionale relativi a crisi aziendali.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visto il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148;

Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205, e in particolare l'articolo 1, commi 139 e 145;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di adottare misure per assicurare l'ulteriore finanziamento degli interventi di cui all'articolo 1, comma 139, della legge 27 dicembre 2017, n. 205;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di apportare modifiche all'articolo 1, comma 145, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, al fine di garantire la prosecuzione dei trattamenti di cassa integrazione in deroga aventi efficacia temporale entro il 31 dicembre 2016 e durata fino al 31 dicembre 2017;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione dell'8 maggio 2018;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali e dell'economia e delle finanze;

emana

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.
(Misure urgenti per le imprese operanti nelle aree di crisi industriale complessa).

1. All'articolo 1, comma 139, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dopo le parole: «5 aprile 2017,» sono inserite le seguenti: «nonché, fino al limite di ulteriori nove milioni di euro, per le specifiche situazioni occupazionali insistenti nella regione Sardegna».
2. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1, pari a nove milioni di euro per l'anno 2018, si provvede a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

Articolo 2.
(Misure urgenti per il completamento dei piani di crisi aziendale).

1. All'articolo 1, comma 145, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: «concesse entro la data del 31 dicembre 2016 e aventi durata con effetti nell'anno 2017.» sono sostituite dalle seguenti: «aventi efficacia temporale entro il 31 dicembre 2016 e durata fino al 31 dicembre 2017.».

Articolo 3.
(Entrata in vigore).

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 maggio 2018

MATTARELLA

Gentiloni Silveri, Presidente del Consiglio dei ministri
Calenda, Ministro dello sviluppo economico
Poletti, Ministro del lavoro e delle politiche sociali
Padoan, Ministro dell'economia e delle finanze

Visto, il Guardasigilli: Orlando

torna su