PDL 577

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 577

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
SALTAMARTINI, FEDRIGA, CASTIELLO, GIORGETTI, GRIMOLDI, GUIDESI, INVERNIZZI, MOLTENI, ALESSANDRO PAGANO, PICCHI, DE ANGELIS, BELOTTI, BIANCHI, CAVANDOLI, ANDREA CRIPPA, GOBBATO, MATURI, MOLINARI, MURELLI, RIBOLLA, TOMBOLATO

Agevolazioni fiscali e contributive per incentivare la natalità

Presentata il 7 maggio 2018

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Onorevoli Colleghi! — Il caso dell'imprenditore vicentino Roberto Brazzale, che nel 2017 ha scelto di riconoscere uno stipendio in più a chi dei propri dipendenti «si prende la responsabilità di procreare», in combinato con le notizie di difficoltà e ritardi nell'elargizione del cosiddetto bonus bebé, già previsto dalla legge di bilancio per il 2017 e confermato dalla legge di bilancio per il 2018, non può non richiamare l'attenzione del legislatore.
L'allarme relativo alle «culle vuote» è sempre più minaccioso, come rilevato dall'Istituto nazionale di statistica. I nati residenti nel 2017 sono stati 464.000, il 2 per cento in meno del 2016, registrando per il terzo anno consecutivo il minimo storico; non si arresta il processo di diminuzione della fecondità in atto dal 2010 e nel 2016, per la prima volta dopo novanta anni, la popolazione nazionale è diminuita. Al Veneto, purtroppo, spetta il primato negativo. Tra il 2008 e il 2015 le nascite sono precipitate del 20 per cento, un quinto di bambini in meno. Ogni mille abitanti i neonati ora sono 7,9, rispetto ai 10,1 di otto anni fa e ai 10 della media dell'Unione europea. In un decennio la regione-icona delle parrocchie e delle piccole e medie imprese ha perso 89.785 abitanti, cifra pari alla popolazione di una città. Numeri impressionanti che denunciano il rischio di una società in estinzione.
Il sig. Brazzale, la cui famiglia produce e commercia formaggi dal 1784, conduce a Zanè la più antica azienda lattiero-casearia del nostro Paese e nel 2017 ha annunciato che da tale anno ognuno dei suoi 550 dipendenti che avrebbe procreato avrebbe ottenuto una mensilità media netta in più per fronteggiare le prime spese di una famiglia allargata.
Da qui, dunque, la presente iniziativa legislativa, finalizzata a incentivare la natalità e a contribuire alle spese di prima necessità conseguenti all'ingresso in famiglia di un figlio, senza prevedere complesse procedure burocratiche che, nei fatti, si tramutano in un deterrente o, addirittura, come accaduto con il bonus bebé dei precedenti Governi, in un nulla di fatto.
L'articolo 1, comma 1, della proposta di legge prevede, in via sperimentale per un periodo di cinque anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge, la totale decontribuzione della mensilità aggiuntiva che il datore di lavoro elargisce al proprio dipendente neo-mamma o neo-papà. Lo sgravio contributivo previsto è totale su un importo massimo di 3.000 euro annui ed è riconosciuto a condizione che il dipendente abbia un'anzianità di servizio presso il medesimo datore di lavoro di almeno due anni e, al contempo, si impegni, fatti salvi gravi motivi familiari, a non licenziarsi nei successivi ventiquattro mesi. Con il comma 2 del medesimo articolo 1, invece, si intende anche defiscalizzare la misura stipendiale aggiuntiva.
Non si ritiene che la decontribuzione e la defiscalizzazione ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche necessitino di una copertura finanziaria, posto che l'erogazione dello stipendio aggiuntivo è una facoltà del datore di lavoro e, dunque, non può determinare un minor gettito contributivo per l'Istituto nazionale della previdenza sociale e un minor gettito fiscale per lo Stato.
L'unico mancato introito è, invero, rappresentato dall'abbattimento della base imponibile ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e dell'imposta sul reddito delle società, calcolato per un onere complessivo di 100 milioni di euro annui, tenuto conto sia della percentuale di dipendenti privati che ne potrebbero beneficiare sia del fatto che la misura comporta un incremento della spesa in prodotti di prima necessità che comunque innesca un circolo virtuoso della spesa e dei consumi.
Con l'articolo 2 si provvede alla copertura finanziaria relativa agli oneri recati dall'attuazione della legge.
La presente proposta di legge è una concreta e immediata risposta al problema della denatalità, alle necessità economiche di tanti aspiranti genitori, nonché al rilancio dei consumi e, per questi motivi, auspichiamo un consenso unanime e una sua rapida approvazione.

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Incentivo alla natalità).

1. Al fine di contrastare il calo delle nascite e di contribuire alle spese delle famiglie per la natalità, in via sperimentale per un periodo di cinque anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai datori di lavoro privati che elargiscono una o più mensilità aggiuntive ai propri dipendenti per ogni figlio nato o adottato è riconosciuto, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, l'esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, nel limite massimo di un importo erogato pari a 3.000 euro su base annua per dipendente. L'esonero di cui al presente comma spetta ai datori di lavoro in presenza di dipendenti con un'anzianità di servizio pari ad almeno due anni e a condizione che i medesimi non presentino le proprie dimissioni entro i successivi ventiquattro mesi se non per gravi motivi familiari.
2. L'importo erogato ai sensi del comma 1, entro il limite massimo di 3.000 euro per dipendente ivi previsto, è altresì esente dall'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche disciplinata dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché dalle addizionali regionali e comunali.
3. La mensilità aggiuntiva di cui al comma 1 è riconosciuta, in caso di adozione, previa presentazione del documento di avvenuta adozione con l'ingresso del minore in famiglia da parte della lavoratrice ovvero del lavoratore dipendente e, in caso di nascita, per i soli lavoratori dipendenti padri, previa presentazione al proprio datore di lavoro del certificato di nascita del figlio.

Art. 2.
(Copertura finanziaria).

1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 1, valutato in 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, a seguito della riduzione delle basi imponibili dell'imposta regionale sulle attività produttive e dell'imposta sul reddito delle società delle aziende erogatrici della mensilità aggiuntiva di cui al medesimo articolo 1, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per i medesimi anni del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nel programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

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