PDL 567

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2
                        Articolo 3
                        Articolo 4

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 567

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
NARDI, ZAN, SCALFAROTTO, FRAGOMELI, ENRICO BORGHI,
ZARDINI, PORTAS, ROTTA, FIANO, LOTTI, FERRI, PEZZOPANE

Disposizioni per incentivare il reimpiego degli scarti
di lavorazione dei materiali lapidei

Presentata il 2 maggio 2018

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Onorevoli Colleghi! — La presente proposta di legge ha lo scopo di introdurre strumenti e incentivi fiscali, in favore di enti pubblici e di soggetti privati, volti a favorire la qualità della vita e l'estetica delle nostre città attraverso l'utilizzo degli scarti di lavorazione dei materiali lapidei nelle opere di arredo urbano. Allo stesso tempo, la proposta di legge mira a ridurre lo spreco di risorse economiche, energetiche e idriche attraverso il riutilizzo degli ingenti scarti generati dalla lavorazione dei materiali lapidei che attualmente, a causa di un quadro normativo farraginoso, costituiscono un problema di difficile gestione per l'industria del settore.
La direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, prescrive agli Stati membri di impiegare nelle nuove costruzioni, entro il 2020, materiali riciclati nella misura di almeno il 70 per cento. Il raggiungimento di tale importante obiettivo richiederà sforzi e investimenti notevoli per tutti i soggetti coinvolti e le previsioni contenute nella presente proposta di legge contribuiranno in maniera concreta al conseguimento degli ambiziosi obiettivi stabiliti in sede europea.
Il nostro Paese ha già introdotto importanti strumenti normativi volti a conseguire gli obiettivi di riciclaggio e di riutilizzo dei materiali di scarto, come ad esempio le disposizioni del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016, che nell'individuazione del prezzo più vantaggioso per l'aggiudicazione degli appalti pubblici prevedono che sia introdotto un punteggio premiale per le offerte che impiegano materiale riciclato.
Anche il decreto legislativo n. 152 del 2006 ha introdotto importanti novità come quelle dell'articolo 179, comma 5, lettera d), secondo il quale le pubbliche amministrazioni devono determinare «condizioni di appalto che prevedano l'impiego dei materiali recuperati dai rifiuti e di sostanze e oggetti prodotti, anche solo in parte, con materiali recuperati dai rifiuti al fine di favorire il mercato dei materiali medesimi».
In tale contesto normativo, gli scarti di lavorazione ed escavazione del marmo sono attualmente classificati come sottoprodotti o materie prime e seconde. Dei residui dell'escavazione e della lavorazione del marmo oggi solo una parte viene avviata a trattamento e a recupero. Una parte rilevante di tali residui si sedimenta sul territorio rendendo la superficie impermeabile al normale assorbimento degli agenti atmosferici, rappresentando in tal modo un importante problema idrogeologico.
Ciò rende necessario introdurre strumenti più efficaci per favorire il riutilizzo dei materiali lapidei prodotti nei processi di lavorazione favorendone l'uso nell'arredo urbano, che diviene così sostenibile ed esteticamente migliore.
Passando ad analizzare la proposta di legge, l'articolo 1 ne definisce la finalità, che è quella di favorire il riutilizzo degli scarti di lavorazione dei materiali lapidei. L'articolo 2 rimanda, per le definizioni relative alla proposta di legge, a quanto previsto dal decreto legislativo n. 152 del 2006.
L'articolo 3 introduce incentivi volti a favorire il riutilizzo degli scarti di lavorazione dei materiali lapidei da parte degli enti locali. In particolare, il comma 1 inserisce tali materiali tra quelli utilizzabili ai fini dell'assolvimento degli obblighi di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 8 maggio 2003, n. 203, che prevede norme affinché gli uffici pubblici e le società a prevalente capitale pubblico coprano il fabbisogno annuale di manufatti e di beni con una quota di prodotti ottenuti da materiale riciclato nella misura non inferiore al 30 per cento del fabbisogno medesimo. Il comma 2 prevede che gli enti pubblici e le società a prevalente capitale pubblico favoriscano l'utilizzo degli scarti lapidei negli appalti di fornitura di beni, come previsto dall'articolo 179, comma 5, lettera d), del decreto legislativo n. 152 del 2006. Il comma 3 prescrive che il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nell'assolvere agli obblighi di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 152 del 2006, che prevede in capo al Ministero l'adozione di strumenti, programmi e misure volti a prevenire e a ridurre la produzione di rifiuti e di scarti di lavorazione, consideri anche gli scarti di lavorazione dei materiali lapidei e promuova la diffusione di sistemi di gestione ambientale tra le imprese di lavorazione di tali materiali. Il comma 4, infine, prevede che il fondo istituito dall'articolo 2, comma 323, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, volto alla promozione di interventi di riduzione e prevenzione della produzione di rifiuti e per lo sviluppo di nuove tecnologie di riciclaggio, sia destinato anche agli scarti di lavorazione dei materiali lapidei.
L'articolo 4, comma 1, prevede che i beni mobili contenenti una quantità rilevante di materiali lapidei derivanti da scarti di lavorazione, pari almeno al 50 per cento, siano qualificati «beni finiti». In tal modo verrà meno l'attuale qualifica di «beni di lusso» di tali manufatti che, a causa della rilevante imposizione fiscale, ne impedisce una diffusione coerente con la qualità e le caratteristiche del prodotto. Oggi, infatti, anche un prodotto che utilizza il 100 per cento di materiali di scarto della lavorazione lapidea è qualificato bene di lusso, impedendone con ciò una facile commercializzazione. Il comma 2 estende gli incentivi fiscali di cui all'articolo 16, comma 2, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, anche alle spese documentate e sostenute per l'acquisto di beni contenenti residui della lavorazione lapidea. Il comma 3 specifica le modalità e le condizioni per fruire dell'incentivo fiscale introdotto con il comma 2 prevedendo, tra le altre cose, che il materiale di scarto debba provenire da un'azienda dotata di strumenti di gestione ambientale.

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Finalità).

1. La presente legge reca disposizioni per favorire il riciclaggio, il recupero e il riutilizzo degli scarti di lavorazione dei materiali lapidei.

Art. 2.
(Definizioni).

1. Ai fini della presente legge, si applicano le definizioni dell'articolo 5 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Art. 3.
(Enti pubblici e società a prevalente capitale pubblico).

1. Gli enti pubblici e le società a prevalente capitale pubblico assolvono gli obblighi di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 8 maggio 2003, n. 203, anche attraverso l'utilizzo degli scarti di lavorazione provenienti dai materiali lapidei.
2. Allo scopo di perseguire gli obiettivi di cui all'articolo 179, comma 5, lettera d), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, gli enti pubblici e le società a prevalente capitale pubblico favoriscono l'utilizzo dei materiali provenienti dagli scarti di lavorazione dei materiali lapidei da parte delle imprese aggiudicatarie di appalti di fornitura di beni.
3. Nell'attuazione delle disposizioni dell'articolo 180 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare inserisce nel programma nazionale di prevenzione dei rifiuti anche gli scarti di lavorazione dei materiali lapidei e promuove la diffusione del sistema di gestione ambientale UNI EN ISO 14001:2015 tra le imprese di lavorazione dei materiali lapidei.
4. Il fondo istituito dall'articolo 2, comma 323, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, è destinato anche alla promozione di interventi finalizzati al riciclaggio e al riutilizzo degli scarti di lavorazione dei materiali lapidei.

Art. 4.
(Incentivi fiscali).

1. I beni mobili contenenti almeno il 50 per cento di materiali provenienti dagli scarti di lavorazione dei materiali lapidei sono qualificati beni finiti ai fini dell'applicazione delle corrispondenti aliquote fiscali.
2. Per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2020, per l'acquisto di mobili e di arredi da interno e da esterno contenenti almeno il 50 per cento di materiali provenienti dagli scarti di lavorazione dei materiali lapidei si applica la detrazione fiscale di cui all'articolo 16, comma 2, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90.
3. La detrazione fiscale di cui al comma 2 del presente articolo è concessa con le modalità previste dall'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e dalle relative norme di attuazione stabilite dal regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 18 febbraio 1998, n. 41, purché siano rispettate le seguenti ulteriori condizioni:

a) la rispondenza dell'intervento ai requisiti prescritti è asseverata da un tecnico abilitato, che risponde civilmente e penalmente dell'asseverazione;

b) il materiale lapideo proviene da un soggetto in possesso di un sistema di gestione ambientale UNI EN ISO 14001:2015.

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