PDL 565

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2
                        Articolo 3
                        Articolo 4

ALLEGATO

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 565

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa delle deputate
CANCELLERI, LOREFICE

Divieto dell'impiego di modelle e modelli in stato di malnutrizione per sfilate e campagne pubblicitarie

Presentata il 26 aprile 2018

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Onorevoli Colleghi! — Ancora oggi si sente parlare di anoressia o, più in generale, di disturbi alimentari, patologie mentali caratterizzate dalla paura di aumentare di peso e da un'immagine distorta del proprio corpo.
I disturbi alimentari colpiscono prevalentemente le ragazze adolescenti, anche se si possono manifestare nelle donne adulte e negli uomini. Uno dei motivi per i quali le adolescenti ne vengono colpite è la loro tendenza a seguire diete estreme per mantenere una «linea» ideale. Questa proposta di legge vieta l'impiego di modelle e modelli anoressici per sfilate e campagne pubblicitarie.
L'articolo 1 stabilisce il divieto di impiegare in sfilate o campagne pubblicitarie modelle o modelli con un indice di massa corporea (rapporto tra peso e altezza) pari o inferiore a 18,5, indice indicato dall'Organizzazione mondiale della sanità come livello sotto al quale si può parlare di malnutrizione.
L'articolo 2 prevede l'obbligo di un certificato medico e di una valutazione psicologica che attestino l'assenza di disturbi alimentari per poter sfilare e, come ulteriore garanzia di indossatrici e indossatori, le case di moda e i marchi per cui sfilano saranno tenuti a mettere a loro disposizione uno psicologo o un terapeuta durante l'orario di lavoro.
L'articolo 3 stabilisce le sanzioni per chi non rispetta il limite relativo all'indice di massa corporea e quelle per il caso di omessa dichiarazione della avvenuta manipolazione dell'aspetto fisico a fini pubblicitari.
Infine, all'articolo 4 si promuovono campagne informative volte a diffondere una corretta educazione alimentare.

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Requisiti per l'impiego di modelle e modelli in sfilate e campagne pubblicitarie).

1. A decorrere dal 1° gennaio 2019, è vietato impiegare per sfilate o campagne pubblicitarie modelle e modelli con un indice di massa corporea, costituito dal rapporto tra peso e altezza, pari o inferiore a 18,5, in conformità al livello sotto il quale l'organizzazione mondiale della sanità individua uno stato di malnutrizione, di cui all'allegato alla presente legge.
2. Le foto sottoposte a ritocchi che alterano l'aspetto fisico delle modelle e dei modelli a fini commerciali devono recare un messaggio che indica tale manipolazione.

Art. 2.
(Certificato medico
e valutazione psicologica).

1. Ai fini dell'impiego di modelle e modelli in sfilate o campagne pubblicitarie sono obbligatori la presentazione di un certificato medico e una valutazione psicologica che attestino l'assenza di disturbi alimentari di origine mentale e un indice di massa corporea superiore a 18,5. Le case di moda sono tenute, inoltre, a mettere a loro disposizione uno psicologo o un terapeuta durante l'orario di lavoro.
2. Il certificato medico di cui al comma 1 deve, in particolare, attestare che lo stato di salute della modella o del modello, valutato soprattutto in riferimento all'indice di massa corporea, sia compatibile con l'esercizio della sua professione.
3. Non possono essere impiegati modelle e modelli di età inferiore ai 16 anni nelle sfilate di abbigliamento per adulti o nei servizi fotografici che pubblicizzano abbigliamento per adulti. Modelle e modelli di età compresa tra i 16 e i 18 anni non possono lavorare tra le ore 22.00 e le ore 6.00 e hanno l'obbligo di essere accompagnati da un tutore che alloggi nella loro stessa struttura alberghiera; deve inoltre essere loro assicurato l'assolvimento degli obblighi scolastici.

Art. 3.
(Sanzioni).

1. Il mancato rispetto delle disposizioni degli articoli 1 e 2 è punito con una multa pari a 75.000 euro e con la reclusione fino a un massimo di sei mesi.
2. I mezzi di informazione che promuovono un'immagine di eccessiva magrezza incoraggiando il ricorso a restrizioni alimentari per un periodo prolungato, con conseguente rischio di mortalità o di danni alla salute, sono puniti con una multa da 50.000 a 100.000 euro e con la reclusione da sei mesi a un anno.

Art. 4.
(Campagne informative).

1. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con le modalità stabilite dall'articolo 11 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, promuove e sostiene, con appositi finanziamenti disponibili negli ordinari stanziamenti di bilancio, progetti in ambito nazionale, regionale e locale, volti a diffondere una corretta educazione alimentare.

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Allegato
(Articolo 1, comma 1)

CLASSIFICAZIONE DELL'INDICE DI MASSA CORPOREA
STABILITO DALL'OMS

L'indice di massa corporea (IMC) è l'indice che viene comunemente utilizzato per classificare il sottopeso, il sovrappeso e l'obesità negli adulti. Viene definito dal rapporto tra il peso in kg e il quadrato dell'altezza in metri. Per esempio, un adulto che pesa 70 kg e che è alto 1,75 metri ha un IMC di 22,9.
IMC = 70 (kg) / 1.752 (m2) = 22.9.

Tabella 1: La classificazione internazionale degli adulti sottopeso,
sovrappeso e obesi stabilita in base all'indice di massa corporea

Classificazione

Indice di massa corporea (kg/m2)

Punti limite principali

Punti limite addizionali

Sottopeso

< 18.50

< 18.50

Magrezza grave

< 16.00

< 16.00

Magrezza
moderata

16.00 – 16.99

16.00 – 16.99

Magrezza lieve

17.00 – 18.49

17.00 – 18.49

Normo-peso

18.50 – 24.99

18.50 – 22.99
23.00 – 24.99

Sovrappeso

= 25.00

= 25.00

Pre-obesità

25.00 – 29.99

25.00 – 29.99
27.50 – 29.99

Obesità

= 30.00

= 30.00

Obesità classe 1

30.00 – 34.99

30.00 – 32.49
32.50 – 34.99

Obesità classe 2

35.00 – 39.99

35.00 – 37.49
37.50 – 39.99

Obesità classe 3

= 40.00

= 40.00

Fonte: OMS 1995, OMS 2000 e OMS 2004

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