PDL 564

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                Capo I
                        Articolo 1
                        Articolo 2
                Capo II
                        Articolo 3
                        Articolo 4
                        Articolo 5
                        Articolo 6
                        Articolo 7
                        Articolo 8
                        Articolo 9
                        Articolo 10
                Capo III
                        Articolo 11
                        Articolo 12
                        Articolo 13
                Capo IV
                        Articolo 14

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 564

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa della deputata CANCELLERI

Disposizioni in materia di turismo all'aria aperta

Presentata il 26 aprile 2018

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Onorevoli Colleghi! — Il turismo in Italia rappresenta uno dei principali settori economici e incide per il 10,2 per cento sul prodotto interno lordo (PIL) nazionale. Il turismo all'aria aperta in particolare è un settore in continua crescita che vale 3 miliardi di euro all'anno in Italia. È un comparto che dal 2016 sta registrando una ripresa generale e che offre anche grandi potenzialità di sviluppo. Il turismo all'aria aperta rappresenta una fetta significativa dell'afflusso di turisti stranieri nel nostro Paese.
Oggi la scelta di trascorrere le proprie vacanze in campeggio non è più motivata solo dall'economicità del soggiorno, ma dall'incredibile opportunità di trovarsi a stretto contatto con la natura godendo di tutti i comfort della propria casa, lontani dal caos, dall'inquinamento e dallo stress anche nei periodi di maggiore affluenza delle strutture. Sostenibilità economica, ambientale e sociale e uno stile di vita e di vivere la vacanza sono i principali motivi che spingono sempre più il turista a scegliere l'alternativa del turismo all'aria aperta, senza trascurare la comodità delle strutture situate nei centri cittadini che permettono di visitare e di ammirare le bellezze artistiche del nostro Paese.
La presente proposta di legge definisce i princìpi fondamentali e gli strumenti della politica del turismo all'aria aperta.
L'articolo 1 stabilisce i princìpi generali e riconosce il ruolo strategico del turismo all'aria aperta.
L'articolo 2 individua i soggetti disciplinati dalla legge e i requisiti minimi che devono essere assicurati dalle strutture ricettive all'aperto.
L'articolo 3 definisce le tipologie di strutture ricettive all'aperto quali campeggi e villaggi turistici, nonché la loro classificazione.
L'articolo 4 e l'articolo 5 disciplinano le modalità di allestimento delle piazzole, degli allestimenti mobili e delle unità abitative.
L'articolo 6 reca disposizioni in materia di compatibilità urbanistica delle strutture, disciplinando la perimetrazione delle aree dove sono consentite le strutture ricettive open air, nonché le relative modalità di installazione.
L'articolo 7 disciplina la realizzazione e la modifica della struttura ricettiva all'aperto.
L'articolo 8 definisce le dotazioni, gli impianti e la gestione dei rifiuti delle strutture ricettive all'aperto.
L'articolo 9 reca norme specifiche per le strutture ricettive all'aperto che possono essere realizzate su aree demaniali, previo conseguimento di concessione ai sensi delle regole generali in materia di accesso ed esercizio delle attività di servizi, secondo quanto previsto dalla direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno.
L'articolo 10 disciplina le strutture ricettive all'aperto esistenti, già autorizzate e ricadenti in zona con diversa destinazione. I comuni, d'intesa con la regione interessata, adottano una variante allo strumento urbanistico generale vigente per destinare le aree già in uso a zone per complessi ricettivi all'aperto.
L'articolo 11 prevede che gli incentivi fiscali destinati ai lavori di ristrutturazione delle attività alberghiere e agrituristiche siano estesi anche alle strutture ricettive all'aria aperta e l'articolo 12 prevede la promozione del comparto dei veicoli ricreazionali.
L'articolo 13 prevede la promozione del turismo all'aria aperta da parte del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.
L'articolo 14 reca disposizioni di salvaguardia in materia di demanio, sicurezza, tutela e valorizzazione dell'ambiente e governo del territorio.

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PROPOSTA DI LEGGE

Capo I
PRINCÌPI GENERALI E DEFINIZIONI

Art. 1.
(Princìpi generali).

1. La presente legge definisce i princìpi fondamentali e gli strumenti della politica del turismo all'aria aperta in attuazione degli articoli 117 e seguenti della Costituzione.
2. Lo Stato, le regioni e gli enti locali cooperano al fine di:

a) riconoscere il ruolo strategico del turismo all'aria aperta per lo sviluppo economico, sociale e occupazionale del Paese;

b) favorire la crescita competitiva dell'offerta del sistema turistico nazionale, regionale e locale;

c) tutelare e valorizzare le risorse ambientali, i beni culturali e le tradizioni locali per uno sviluppo turistico sostenibile;

d) sostenere il ruolo delle imprese operanti nel settore turistico all'aria aperta, con particolare riguardo alle micro, piccole e medie imprese;

e) promuovere processi di riqualificazione urbanistica e territoriale dei centri che rivestono una particolare rilevanza sotto il profilo turistico-ricettivo nonché di potenziamento delle reti infrastrutturali nelle aree di particolare sviluppo turistico e di valorizzazione del patrimonio storico di elevato interesse culturale;

f) proporre azioni condivise per agevolare la fruizione dei servizi turistici, con particolare riguardo ai soggetti con ridotte capacità motorie e sensoriali, in linea con i princìpi di diritto interno e internazionale in materia di accessibilità, con specifico riferimento alla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e resa esecutiva dalla legge 3 marzo 2009, n. 18.

Art. 2.
(Definizioni).

1. Ai fini della presente legge si intende per:

a) strutture ricettive all'aperto: le strutture ricettive aperte al pubblico, a gestione unitaria, che offrono ai turisti, in un'area recintata, alloggio in allestimenti mobili o in unità abitative o in posti acquei di ormeggio delimitati e altri servizi accessori per favorire il soggiorno, tra cui eventuali servizi di bar, ristorazione, spaccio e bazar. Esse si distinguono in villaggi turistici e in campeggi;

b) villaggi turistici: gli esercizi ricettivi a gestione unitaria, aperti al pubblico, attrezzati su aree recintate per la sosta e il soggiorno, in tende, roulotte, unità abitative e altri allestimenti minimi, di turisti sprovvisti, di norma, di mezzi autonomi di pernottamento;

c) campeggi o camping: gli esercizi ricettivi aperti al pubblico, a gestione unitaria, allestiti e attrezzati su aree recintate per la sosta e il soggiorno temporaneo di turisti provvisti, di norma, di tende, caravan, autocaravan o altri mezzi mobili di pernottamento. I campeggi possono assumere la denominazione di campeggio di transito nel caso in cui offrano servizi alla clientela interessata al turismo itinerante. I campeggi di transito possono essere abbinati ad altre attività commerciali e di servizio ai viaggiatori e in essi è consentita la sosta fino a un massimo di quarantotto ore. I campeggi possono assumere la denominazione aggiuntiva di centro vacanze, qualora siano dotati di impianti sportivi e di svago con annessi servizi commerciali e di ristorazione;

d) aree di sosta: le aree attrezzate per la sosta temporanea destinate al soggiorno di turisti provvisti di mezzi autonomi di pernottamento, quali autocaravan, caravan e camper, per una permanenza massima di 72 ore consecutive;

e) agricampeggio: le strutture agrituristiche con spazi riservati ad area di sosta di camper o a campeggio.

2. Non sono disciplinate dalla presente legge le aree attrezzate per la sosta temporanea regolamentate dall'articolo 185, comma 7, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
3. Nelle strutture ricettive all'aperto di cui al comma 1 sono assicurati:

a) la sorveglianza continua della struttura ricettiva all'aperto durante i periodi di apertura;

b) la continua presenza all'interno della struttura ricettiva all'aperto del responsabile o di un suo delegato;

c) la copertura assicurativa per i rischi di responsabilità civile a favore dei clienti;

d) i servizi di accesso alla rete elettrica, idrica e ai servizi igienici.

Capo II
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI
STRUTTURE RICETTIVE ALL'APERTO

Art. 3.
(Classificazione e denominazione delle strutture ricettive all'aperto e requisiti comuni).

1. La classificazione delle strutture ricettive all'aria aperta è articolata nelle seguenti categorie:

a) campeggi con un numero di stelle da 1 a 5;

b) villaggi turistici con un numero di stelle da 2 a 5;

c) area attrezzate per la sosta temporanea con categoria unica.

2. La classificazione dei campeggi nell'ambito delle attività agrituristiche è disciplinata ai sensi della legge 20 febbraio 2006, n. 96.
3. I campeggi e i villaggi turistici possono assumere la denominazione aggiuntiva o sostitutiva di «luxury villaggi turistici» nei casi in cui siano classificati a 5 stelle, ovvero qualora abbiano già acquisito la denominazione di «centro vacanze».
4. I campeggi possono altresì assumere la denominazione aggiuntiva di «camping village» qualora possiedano precisi criteri tecnici e requisiti di sicurezza da stabilire con il regolamento di cui al comma 5.
5. Con regolamento adottato con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le disposizioni attuative del presente articolo e sono stabiliti i criteri e i requisiti per la classificazione e per la denominazione delle strutture ricettive all'aperto, nonché le procedure e i tempi per il rilascio, la modifica e il rinnovo della classificazione delle stesse, prevedendo il ricorso all'istituto del silenzio assenso di cui all'articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
6. Le strutture ricettive all'aperto:

a) sono racchiuse all'interno di un confine perimetrale che le separa dall'esterno;

b) si articolano in piazzole, libere o allestite, in unità abitative e in posti acquei di ormeggio delimitati, per la sosta e il soggiorno dei turisti;

c) sono dotate di parcheggi per un numero di posti almeno pari a quello delle piazzole e di servizi adibiti a infermeria e a pronto soccorso e accettazione dei clienti;

d) possono essere dotate di servizio di ricezione e uffici annessi;

e) possono essere dotate di servizi di bar, di tavola calda e di ristorante, market, sala giochi, deposito e servizi relativi ad attività sportive, ricreative e ludiche.

7. Le strutture ricettive all'aperto possono essere articolate su aree diverse, separate tra loro, nelle forme dell'ospitalità diffusa.

Art. 4.
(Piazzole).

1. I campeggi e i villaggi turistici possono offrire una capacità ricettiva non superiore a 70 equipaggi per ettaro, per un numero di ospiti non superiore a 250. Ai fini di cui alla presente legge per equipaggio si intende un gruppo costituito da un numero massimo di quattro persone, che utilizzano e soggiornano in una singola piazzola.
2. La piazzola minima è l'area riservata all'uso esclusivo di un equipaggio munito di propri mezzi di pernottamento, con una superficie minima non inferiore a 40 metri quadrati, eventualmente dotata di un'utenza elettrica.
3. La piazzola attrezzata è l'area riservata all'uso di un equipaggio, sia munito di propri mezzi di pernottamento sia sprovvisto di tali mezzi, con una superficie minima non inferiore a 50 metri quadrati, dotata di reti tecnologiche per le utenze idrica, elettrica e fognaria.
4. La planimetria generale della struttura riporta le esatte disposizione e numerazione delle piazzole ed è esposta in maniera ben visibile all'interno dell'area di ricevimento della struttura stessa.
5. Le piazzole sono numerate e individuate con apposito contrassegno. Le stesse possono essere delimitate mediante l'apposizione di segnali, picchetti, aiuole, siepi, cespugli di vegetazione spontanea o alberature tipiche del luogo. Sono vietate le recinzioni delle piazzole in muratura o in qualsiasi altro materiale.
6. Sulla piazzola è consentita l'installazione, da parte dell'ospite, di coperture supplementari, sostenute da apposita struttura appoggiata e assicurata al terreno, mantenute a una distanza di almeno un metro dalle installazioni presenti nelle piazzole adiacenti e di piattaforme provvisorie e di facile amovibilità, in legno o altri materiali ecocompatibili. È vietata, in ogni caso, la cementificazione delle piazzole o l'utilizzo di materiali non immediatamente rimovibili.

Art. 5.
(Unità abitative e allestimenti mobili).

1. Ai sensi dell'articolo 13 del codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, di cui al decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, i campeggi e i villaggi turistici dispongono:

a) delle seguenti unità abitative: roulotte, caravan, maxicaravan e case mobili in qualità di strutture non permanentemente infisse al suolo. Tali strutture, anche se autorizzate alla collocazione continuativa, devono mantenere in funzione i sistemi di rotazione ed avere tutti gli allacciamenti alle reti tecnologiche, effettuati nel rispetto delle vigenti norme in materia di sicurezza, nonché gli accessori e le pertinenze rimovibili in ogni momento:

b) delle seguenti installazioni: preingressi e cucinotti complementari alle unità abitative di cui alla lettera a), non permanentemente infissi al suolo e costituiti anche da verande o coperture con mera funzione di protezione e di soggiorno diurno per le persone. Tali installazioni devono essere realizzate con materiali leggeri e smontabili, possono ricoprire una superficie di terreno non superiore a 18 metri quadrati e non possono superare di più di 20 centimetri l'altezza dell'unità abitativa alla quale sono annesse. I cucinotti possono essere installati all'interno del preingresso o in posizione limitrofa all'unità abitativa o in altro spazio della piazzola, purché costituiti da materiale leggero e rimovibile e con una superficie massima di 8 metri quadrati e un'altezza non superiore a 220 centimetri. In caso di assenza di preingresso o di cucinotto è consentita, nel rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza, l'istallazione di punti cottura nelle piazzole. È facoltà del titolare o del gestore della struttura consentire l'installazione di preingressi, cucinotti e punti cottura da parte degli ospiti garantendo il decoro e le omogeneità degli stessi. È comunque vietata l'istallazione di servizi igienici;

c) di manufatti per il soggiorno di turisti da realizzare, previa acquisizione del titolo edilizio previsto dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica, 6 giugno 2001, n. 380, e dell'autorizzazione paesaggistica preventiva nelle aree sottoposte a vincolo paesaggistico ai sensi di quanto disposto dall'articolo 7;

d) di strutture non permanentemente infisse al suolo e di facile rimozione quali le tende.

2. Le unità abitative e le installazioni di cui alle lettere a) e b) del comma 1 sono realizzate a una distanza di almeno un metro dalle unità abitative e dalle installazioni presenti nella piazzola adiacente.
3. Le unità abitative, le installazioni e le strutture di cui alle lettere a), b) e d) del comma 1 non costituiscono attività rilevanti ai fini urbanistici ed edilizi in quanto strutture mobili e temporanee caratterizzate:

a) dal loro posizionamento, da parte degli ospiti che ne sono provvisti, nelle aree autorizzate;

b) dal loro posizionamento, da parte del titolare o gestore per gli ospiti che ne sono sprovvisti, nelle aree autorizzate per l'intero periodo di permanenza del campeggio sul territorio.

Art. 6.
(Compatibilità urbanistica).

1. Le strutture ricettive all'aperto sono consentite unicamente all'interno dell'apposita zona individuata dagli strumenti urbanistici comunali vigenti. L'area deve essere delimitata nel rispetto delle normative edilizie e paesaggistiche con recinzioni, accessi e varchi chiudibili, ovvero con demarcazioni od ostacoli non facilmente superabili.
2. I comuni disciplinano l'uso della zona individuata ai sensi del comma 1 nel rispetto della pianificazione regionale e delle province autonome di Trento e di Bolzano.
3. I rappresentanti delle associazioni imprenditoriali più rappresentative a livello comunale del settore possono richiedere l'accesso agli atti e la partecipazione ai procedimenti comunali di approvazione delle disposizioni relative alla disciplina della zona destinata al turismo in strutture ricettive all'aperto.

Art. 7.
(Realizzazione e modifica della struttura
ricettiva all'aperto).

1. Ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, i comuni disciplinano la realizzazione delle opere edilizie all'interno del perimetro della struttura ricettiva all'aperto. Per il regime di autorizzazione si applicano le disposizioni del titolo II del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59.
2. Nel caso di aree vincolate, per la realizzazione della struttura ricettiva all'aperto, comprese le unità abitative fisse, è necessaria l'autorizzazione paesaggistica prevista dall'articolo 146 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. Con l'autorizzazione paesaggistica si intendono autorizzati anche gli allestimenti mobili previsti dal progetto unitario.
3. Nell'ambito della successiva attività di gestione della struttura ricettiva all'aperto, le modifiche delle opere edilizie, comprese le unità abitative, sono realizzate secondo il regime ordinario previsto dalla normativa urbanistica in relazione alla rilevanza e all'entità delle modifiche e, qualora l'area sia soggetta a vincolo, necessitano del preventivo rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche, anche con regime semplificato.
4. Nell'ambito della successiva attività di gestione della struttura ricettiva all'aperto, la sostituzione, la modifica, lo spostamento, la rimozione e il deposito degli allestimenti mobili all'interno della stessa non sono soggetti ad autorizzazione.

Art. 8.
(Dotazioni, impianti e gestione dei rifiuti).

1. Il terreno dell'area adibita a struttura ricettiva all'aperto deve essere sistemato in modo da favorire lo smaltimento delle acque meteoriche e da consentire un'agevole percorribilità a piedi o con veicoli.
2. La struttura ricettiva all'aperto deve essere dotata di un idoneo sistema di illuminazione, in particolare nelle strade di viabilità interna, in modo da garantire la sicurezza e la fruibilità notturne. Gli impianti tecnologici, realizzati all'interno della struttura ricettiva, devono essere conformi alla specifica normativa di settore.
3. La struttura ricettiva all'aperto deve essere allacciata alla rete fognaria comunale. Ove ciò non sia possibile, la struttura ricettiva all'aperto deve essere dotata di idoneo sistema e della prescritta autorizzazione allo scarico secondo quanto stabilito dalla normativa vigente in materia. Per lo scarico delle acque reflue raccolte negli impianti interni di autocaravan, caravan, camper e altri autoveicoli, nonché per la realizzazione e per la gestione dei relativi impianti igienico-sanitari di trattamento e di stoccaggio, i comuni dettano le opportune disposizioni in materia di igiene, nel rispetto della normativa vigente e con particolare riguardo alle disposizioni dell'articolo 66 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, relative all'installazione dei pozzetti attinenti al servizio di scarico di residui organici e delle acque chiare e luride.
4. Nelle strutture ricettive all'aperto deve essere presente un sistema di raccolta dei rifiuti. A tale fine i comuni dettano le opportune disposizioni in materia di igiene, nel rispetto della normativa vigente e con particolare riguardo alle disposizioni in materia di suddivisione dei rifiuti in base all'origine stabilite dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Art. 9.
(Concessione di aree demaniali a fini turistico-ricettivi e realizzazione di strutture ricettive all'aperto).

1. Le strutture ricettive all'aperto possono essere realizzate in aree demaniali previo conseguimento di concessione ai sensi delle disposizioni in materia di accesso ed esercizio delle attività di servizi previste dal decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59.
2. I comuni individuano nel proprio territorio le aree demaniali idonee per lo svolgimento di attività turistico-ricettiva, al fine di consentirne l'eventuale utilizzazione ai sensi del presente articolo.
3. Sono fatte salve le altre norme vigenti applicabili in materia demaniale.
4. Qualora la realizzazione della struttura ricettiva all'aperto sia prevista in tutto o in parte in un'area demaniale, la relativa concessione è rilasciata unitamente al permesso di costruire applicando la disciplina della conferenza di servizi di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241.
5. Per il rilascio della concessione da parte del comune, nonché per la sua durata, si applica la normativa dell'Unione europea in materia a seguito di procedura comparativa.
6. In caso di aree demaniali confinanti con aree private nelle quali esista o sia prevista la realizzazione di strutture ricettive all'aperto, il comune valuta in via prioritaria l'eventuale richiesta del privato confinante di utilizzo di tali aree demaniali per la fruizione turistica dei suoi clienti.
7. Qualora l'area demaniale sia adiacente a un'area demaniale nella quale già insista una struttura ricettiva all'aperto, l'eventuale richiesta di concessione da parte del titolare di quest'ultima per la fruizione turistica dei suoi clienti deve essere valutata in via prioritaria dal comune.

Art. 10.
(Disciplina delle strutture ricettive
all'aperto esistenti).

1. Al fine di rendere possibile il recupero e l'utilizzazione delle strutture ricettive all'aperto, già autorizzate e ricadenti in zona con diversa destinazione, i comuni, entro duecentosettanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, d'accordo con la regione interessata, adottano una variante allo strumento urbanistico generale vigente per destinare le aree già in uso a zone per strutture ricettive all'aperto, motivando singolarmente le ragioni delle eventuali esclusioni. In sede di adozione di tale variante, alle aree già in uso delle strutture ricettive all'aperto possono altresì essere aggiunte altre aree a esse adiacenti, allo scopo di consentire l'adeguamento delle strutture ai requisiti previsti dalla classificazione di cui alla presente legge.
2. Nel termine di cui al comma 1 i comuni provvedono altresì a individuare le strutture ricettive all'aperto già autorizzate e in esercizio nel proprio territorio.
3. Per le strutture individuate ai sensi del comma 2 può essere richiesta la regolarizzazione sotto il profilo paesaggistico, ove ricadenti in una zona vincolata e realizzate successivamente all'imposizione del vincolo.

Capo III
MISURE DI SOSTEGNO E PIANO DI SVILUPPO DEL SETTORE

Art. 11.
(Incentivi e agevolazioni fiscali).

1. Al comma 4 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché le strutture ricettive all'aperto, definite ai sensi della legislazione vigente».
2. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e i comuni prevedono forme e modalità di riduzione dei tributi locali, procedimenti amministrativi semplificati e politiche di sostegno per gli operatori che realizzano o gestiscono campeggi municipali multifunzionali.

Art. 12.
(Promozione del comparto
dei veicoli ricreazionali).

1. Al fine di sostenere la promozione del territorio a livello locale e di migliorare la ricettività delle aree di sosta di camper, il Governo, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta un Piano nazionale di sviluppo del sistema delle aree di sosta di camper multifunzionali, integrate con il paesaggio naturale circostante e a basso impatto ambientale, tenuto conto di quanto disposto dai commi 2 e 3.
2. Per consentire la guida di veicoli ricreazionali di peso superiore a 3,5 tonnellate ad uso privato, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio decreto, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, introduce la patente B+, volta a consentire la guida di veicoli ricreazionali a solo uso privato. I possessori della patente B da almeno dieci anni possono ottenere direttamente la nuova patente B+ senza dover sostenere una nuova prova pratica o teorica.
3. A decorrere dal 2019, per l'acquisto di un autocaravan nuovo, con classe di emissione non inferiore a euro 5, ai nuclei familiari con persone disabili si applica l'imposta per il valore aggiunto agevolata al 4 per cento. Il beneficio di cui al periodo precedente si applica nel limite massimo di cui al comma 4. L'efficacia del presente comma è subordinata, ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea.
4. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi da 1 a 3 del presente articolo, nel limite di uno stanziamento complessivo annuo di 10 milioni di euro a decorrere dal 2019, si provvede ai sensi dell'articolo 16.
5. Al fine di incentivare la sostituzione degli autocaravan di categoria euro 0, euro 1 o euro 2 con autocaravan nuovi, aventi classi di emissione non inferiori a euro 5 e dotati dei più recenti dispositivi tecnologici a tutela della sicurezza stradale, è concesso un contributo di 8.000 euro per ciascun autocaravan acquistato. Le disposizioni del periodo precedente hanno validità per gli autocaravan nuovi acquistati a decorrere dal 1° gennaio 2019 e fino al 31 dicembre 2019 e immatricolati entro il 31 marzo 2020. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, stimati in 10 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
6. Con regolamento adottato mediante decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente, sono definite le modalità di attuazione del comma 5, comprese quelle per usufruire del contributo, nonché i requisiti tecnici dei dispositivi tecnologici a tutela della sicurezza stradale necessari per accedere all'agevolazione.

Art. 13.
(Promozione del turismo all'aria aperta).

1. Al fine di favorire l'internazionalizzazione delle imprese del settore e di sfruttare le potenzialità del comparto in termini di attrazione di flussi turistici internazionali, il Comitato permanente per la promozione del turismo istituito presso il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ai sensi dell'articolo 28 del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 171, si impegna per la promozione del turismo all'aria aperta, con la partecipazione delle associazioni di categoria più rappresentative a livello nazionale del settore del turismo all'aria aperta.
2. Le risorse umane, finanziarie e strumentali necessarie per l'attività di cui al comma 1 sono assicurate dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo nell'ambito delle risorse già disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Capo IV
CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA

Art. 14.
(Clausola di salvaguardia).

1. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e con le relative norme di attuazione.

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