PDL 544

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2
                        Articolo 3
                        Articolo 4
                        Articolo 5
                        Articolo 6

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 544

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa delle deputate
GELMINI, APREA

Disposizioni per la riorganizzazione del sistema di istruzione
e formazione tecnica superiore

Presentata il 19 aprile 2018

torna su

Onorevoli Colleghi! — Dall'Italia liberale fino agli anni sessanta del secolo scorso, il nostro Paese poteva ancora vantare ciò che è tuttora massicciamente presente nei Paesi più avanzati dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE): una ricca rete di istituzioni superiori di istruzione e formazione non universitarie, direttamente espresse da una dinamica e feconda alleanza tra istruzione tecnica, territori, imprese e forze sociali, volta a formare numerosi profili professionali che nascono dalle esigenze delle trasformazioni del mondo del lavoro.
Successivamente agli anni sessanta del secolo scorso, il progressivo assorbimento di queste reticolari realtà di formazione superiore esclusivamente nei canoni dell'istruzione superiore universitaria diventerà una costante delle politiche italiane e ciò, paradossalmente, fino alla recente normativa (2011) che ha istituito per la prima volta gli istituti tecnici superiori (ITS).
Lo spostamento di tutta l'istruzione e la formazione professionale superiore radicata nei territori e nel tessuto economico nazionale sull'università e sulla rigidità dei suoi ordinamenti sempre più centralizzati, tuttavia, insieme a indubbi guadagni di stampo culturale generale, ha, fin dall'inizio, comportato due svantaggi che nel tempo sono diventati più consistenti.
Il primo ha riguardato il progressivo distanziamento tra teoria e pratica e tra cultura e ricerca scientifica ed esercizio professionale. Distanziamento che ha anche sempre più giustificato, da un lato, una separazione cronologica e logica tra i tempi della formazione teorica (da sei a ventiquattro anni almeno) e quelli del successivo impegno professionale pratico e, dall'altro lato, una nobilitazione del prestigio sociale della prima contro la subalternità del secondo.
L'altro svantaggio si riferisce alla diffusione, fino al senso comune, del principio secondo cui sarebbe impossibile formare in maniera superiore, cioè anche con consapevolezze critiche e scientifiche generali in grado di rigenerarsi creativamente e di non deperire dinanzi al nuovo che avanza, profili professionali molto specifici, quando non addirittura specializzati, richiesti dalla rapida evoluzione del mercato del lavoro. Si radicano in questo contesto, per esempio, pregiudizi ancora oggi molto diffusi e, in base ai quali, dimenticando lezioni ribadite da Galileo Galilei fino a Carlo Cattaneo, lo studio sarebbe separato dal lavoro, il generale non nascerebbe sempre dal particolare e le cosiddette competenze trasversali potrebbero esistere a lato, o prima o dopo, ma non sempre dentro e durante, quelle verticali, professionalmente specialistiche.
All'affermazione monopolistica del processo di universitarizzazione di tutta l'istruzione e la formazione professionale superiore e all'emergenza dei due svantaggi menzionati, secondo gli studiosi, tra altri pur importanti fattori che non vanno certo sottovalutati e che sono stati di natura storica, istituzionale, ordinamentale, burocratico-amministrativa e di sociologica «distinzione sociale», avrebbe contribuito in maniera dominante un altro fattore: l'incontrastato predominio, durato per quasi l'intero secolo, del paradigma culturale e ideologico sotteso all'organizzazione fordista e post fordista del lavoro.
Questo paradigma, infatti, ha fondato lo sviluppo del lavoro e della produzione del secolo scorso sulla disponibilità di una ristretta cerchia di emancipati intellettuali (dirigenti, ingegneri, esperti di risorse umane) che, con l'aiuto della tecnologia e della cultura, dovevano progettare una serie di mansioni esecutive e ripetitive per la massa dei lavoratori subordinati. I primi chiamati, perciò, a una formazione teorica alta, da università, i secondi a cui poteva bastare, a seconda della loro collocazione nell'organizzazione produttiva, una formazione o di base molto elementare o, al massimo, di tipo secondario tecnico-professionale. Tutto lo sforzo dell'innovazione di prodotto, di processo, di mercato e di contesto delle imprese doveva infatti concentrarsi sulle potenzialità creative della fascia alta della dirigenza e degli uffici di progettazione, perché la massa subordinata e dipendente, al fine di rendere funzionale l'organizzazione produttiva, doveva invece caratterizzarsi solo per obbedienza esecutiva, spirito di sacrificio e per collaborazioni cooperative al massimo di natura orizzontale (tra pari) ma mai verticale.
Il combinato disposto della globalizzazione delle merci, del lavoro e degli uomini, per un verso, e la diffusione sempre più universale delle nuove tecnologie della comunicazione, della produzione e del commercio, per un altro verso, hanno reso, tuttavia, inservibile questo paradigma formativo e ne hanno segnato l'inesorabile obsolescenza.
Tra l'ultimo decennio del secolo scorso e oggi, in meno di trenta anni, cosa mai capitata nella storia, è intervenuta, infatti, una nuova, profonda, grande trasformazione del lavoro, dei mezzi di produzione e della distribuzione dei prodotti e dei servizi che ha reso addirittura dannose le categorie interpretative, organizzative, produttive e distributive tipiche del paradigma precedente o ad esse connesse.
Ormai è diventato sempre più chiaro per tutti che una formazione culturale e professionale, ma anche, insieme, un'economia manifatturiera o dei diversi servizi terziari e quaternari, che si basino ancora sul programmatico presupposto che debba esistere un’élite dirigente critica e innovativa di livello superiore e una massa subalterna tecnico-esecutiva e routinaria di livello inferiore, nonché sul principio della separazione tra teoria e pratica, tra cultura generale e specifica (professionale), tra competenze trasversali e specialistiche, tra formazione umana e formazione professionale, tra studio e lavoro, tra scuola e impresa, si condannerebbe non a una mitologica «decrescita felice», ma a un rapido neosottosviluppo culturale ed economico. Ogni soggetto, nessuno escluso, nel proprio campo di eccellenza possibile, infatti, è chiamato, dentro la nuova grande trasformazione del lavoro in atto, a essere sempre più «imprenditore di se stesso», a confermare il proprio saper fare in un contesto sociale perpetuamente mutevole e imprevedibile, a essere un «professionista» capace di reinterpretare e di riorganizzare le conoscenze e le competenze acquisite per rendersi «occupabile» lungo tutto l'arco della vita e di farlo in modo autonomo e originale così da poter dare sempre un qualche irripetibile valore aggiunto alla formazione di se stesso e ai risultati del proprio lavoro.
È in questo contesto che si stanno riscoprendo, aggiornandole ai tempi e alle nuove sfide che essi pongono, tre consapevolezze che sono state per la verità molto diffuse fino agli anni sessanta, ma che poi sono state inopinatamente trascurate se non perfino osteggiate.
La prima riguarda la necessità e il valore di affiancare all'istruzione universitaria una formazione tecnica superiore fondata sul paradigma integrativo tra teoria e pratica, tra cultura generale e specifica (professionale), tra competenze trasversali e specialistiche, tra formazione umana e formazione professionale, tra studio, imprese e territorio.
La seconda si riferisce all'apprendistato formativo riconosciuto come la forma di apprendimento più strategica per sostenere la declinazione e la diffusione del paradigma formativo integrativo e non separativo appena menzionato.
L'ultima svela la necessità di recuperare il carattere squisitamente personalistico e di promozione umana e sociale del vecchio liberalismo che, a partire da Adamo Smith, grazie alle due precedenti consapevolezze, ha permesso, per quasi due secoli, uno sviluppo economico sorprendente e, nondimeno, una lotta storicamente mai vista a disuguaglianze stratificatisi in secoli di immobilità sociale.
La proposta di legge che si presenta di seguito intende ispirarsi a queste consapevolezze e rilanciare anche sul piano ordinamentale un segmento e una modalità formativa di cui il nostro Paese, soprattutto dopo la pervasività della rivoluzione digitale che sta intervenendo nell'agricoltura, nell'industria e nei servizi amministrativi, sociali e di intermediazione finanziaria e commerciale, ha assoluto e urgente bisogno, come ha recentemente indicato uno studio del Censis – Confcooperative secondo cui crescono del 30 per cento le richieste di professionalità delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione e si stima che il mercato del lavoro ricerca 60.000 tecnici di industria 4.0.

torna su

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Fondazioni del sistema dell'istruzione e formazione tecnica superiore).

1. La presente legge reca disposizioni per la riorganizzazione delle fondazioni del sistema di istruzione e formazione tecnica superiore di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 86 dell'11 aprile 2008.
2. Le fondazioni del sistema di istruzione e formazione tecnica superiore di cui all'articolo 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144, costituiscono parte del sistema educativo nazionale rientrando, con le università e con le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), tra i soggetti preposti all'istruzione superiore e, in particolare, alla formazione terziaria professionalizzante.
3. Le fondazioni del sistema di istruzione e formazione tecnica superiore rispondono alle esigenze culturali e professionali espresse dallo sviluppo dei nuovi paradigmi produttivi e di servizi, connessi con la trasformazione digitale delle imprese in tutti gli ambiti del tessuto economico.
4. Le fondazioni del sistema di istruzione e formazione tecnica superiore sono denominate fondazioni smart academy e, allo scopo di realizzare compiutamente le finalità espresse dal comma 3, erogano propri servizi di formazione in modo da creare l'infrastruttura immateriale dei processi e dei prodotti nei settori della manifattura e dei servizi, favorendo la trasformazione delle imprese in reti competitive, attive nel mercato del lavoro digitalizzato e globale.

Art. 2.
(Governance e natura delle fondazioni smart academy).

1. Al fine di semplificare la gestione delle fondazioni smart academy e di rafforzarne l'autonomia favorendo un più sistematico e flessibile coinvolgimento delle imprese e delle loro competenze, alle fondazioni smart academy si applicano le norme generali di diritto privato e quelle sulle fondazioni contenute nel codice civile, in applicazione dell'articolo 1, comma 4, lettera b), del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175.
2. Le fondazioni smart academy finalizzate alla ricerca applicata rientrano tra i soggetti accreditati presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca come organismi di ricerca e diffusione della conoscenza e favoriscono contratti di apprendistato di ricerca, ai sensi del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.
3. Le fondazioni smart academy sono autorizzate alle attività di intermediazione di manodopera ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, a condizione che rendano pubblici e gratuitamente accessibili nei relativi siti internet istituzionali i curricula dei propri studenti dalla data di immatricolazione ad almeno dodici mesi successivi alla data del conseguimento del titolo di studio.
4. A conclusione della frequenza positiva dei percorsi, la fondazione smart academy rilascia un diploma superiore da correlare ai livelli formativi del Quadro europeo delle qualifiche e della Classificazione internazionale standard dell'istruzione e la certificazione delle competenze acquisite.
5. Le imprese che beneficiano degli incentivi e delle agevolazioni previsti dal Piano nazionale impresa 4.0 possono avvalersi delle potenzialità formative delle fondazioni smart academy, partecipare alla loro governance, sostenerne le attività attraverso contratti di apprendistato di alta formazione e ricerca, previsti dal decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, per i tecnici in formazione, finalizzati al trasferimento tecnologico e all'innovazione di prodotto e di processo.
6. Alle fondazioni smart academy, in quanto soggetti preposti alla formazione superiore, si applicano, altresì, le disposizioni del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, con riferimento al riscatto degli anni di studio per la pensione, nonché le agevolazioni fiscali ivi previste e, in particolare, quelle in materia di deducibilità delle rette versate, dei contributi erogati e delle erogazioni liberali in favore delle scuole del sistema nazionale di istruzione.
7. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali e dello sviluppo economico, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, è adottato il regolamento di attuazione del presente articolo.

Art. 3.
(Coordinamento nazionale di governo, promozione e controllo dei percorsi gestiti dalle fondazioni smart academy).

1. Al fine di garantire il coordinamento e la coerenza tra le politiche dell'istruzione, del lavoro e dello sviluppo economico è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il Coordinamento nazionale di governo, promozione e controllo dei percorsi gestiti dalle fondazioni smart academy, di seguito denominato «Coordinamento nazionale», composto da rappresentanti dei Ministeri dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del lavoro e delle politiche sociali e dello sviluppo economico, delle regioni e delle associazioni delle imprese più rappresentative a livello nazionale.
2. Il Coordinamento nazionale approva, con piano triennale, le linee di indirizzo per gli investimenti nazionali e per il corrispondente potenziamento della presenza territoriale delle fondazioni smart academy dei settori tecnologici innovativi. Il Coordinamento nazionale tiene, altresì, conto delle proposte e degli investimenti delle singole regioni anche attraverso accordi bilaterali, finalizzati, tra l'altro, all'avvio di percorsi sperimentali.
3. Il Coordinamento nazionale, ai fini di cui al comma 2, provvede al monitoraggio della corrispondenza tra i fabbisogni formativi e produttivi delle imprese di industria 4.0 rilevati e i percorsi elaborati congiuntamente dalle fondazioni smart academy e dalle rappresentanze datoriali.
4. Il Coordinamento nazionale identifica, altresì, i principali nodi di sviluppo di gruppi produttivi, con forti tratti di innovazione tecnologica di industria 4.0, atti a garantire una formazione professionale coerente con le esigenze competitive delle imprese e percorsi di inserimento occupazionale per giovani tecnici.

Art. 4.
(Formazione ai nuovi lavori delle imprese di industria 4.0).

1. Per offrire alle imprese di industria 4.0 le opportunità di costruire i nuovi profili professionali, le fondazioni smart academy valorizzano anche i contratti di apprendistato di alta formazione e ricerca previsti dal decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, secondo le indicazioni definite dal piano triennale di cui all'articolo 3, comma 2, della presente legge e attuate a livello territoriale.
2. Le fondazioni smart academy propongono nella propria offerta formativa anche percorsi brevi di formazione continua per i lavoratori delle imprese che necessitano di riqualificare e aggiornare le proprie competenze e conoscenze con riferimento alle nuove tecnologie e per i giovani inattivi.

Art. 5.
(Raccordo tra fondazioni smart academy, scuola secondaria di secondo grado e università).

1. Alle fondazioni smart academy possono accedere, previa selezione pubblica, coloro che sono in possesso di un diploma quinquennale o di un certificato di istruzione e formazione tecnica superiore.
2. Le fondazioni smart academy organizzano percorsi di istruzione e formazione tecnica della durata di quattro o di sei semestri in relazione alle competenze tecniche richieste in uscita o al fine di formare per le professioni regolamentate di cui alla direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005.
3. Al termine dei percorsi di cui al comma 2, i tecnici interessati a proseguire il percorso di studio a livello universitario richiedono alle fondazioni smart academy un riconoscimento dei livelli formativi del Quadro europeo delle qualifiche e della Classificazione internazionale standard dell'istruzione da far valere per l'iscrizione al terzo anno accademico dei corsi di laurea coerenti con l'indirizzo formativo frequentato.

Art. 6.
(Modalità di orientamento e sviluppo delle fondazioni smart academy).

1. Al fine di favorire una crescita quantitativa e qualitativa di tecnici altamente specializzati a sostegno delle imprese manifatturiere e dei servizi di industria 4.0, il Coordinamento nazionale prevede modalità e risorse per percorsi di comunicazione e di orientamento tra i giovani delle scuole secondarie di secondo grado e dei centri di istruzione e formazione professionale regionali finalizzati alla conoscenza delle filiere professionalizzanti anche attraverso esperienze laboratoriali presso le fondazioni smart academy o stage nelle imprese di industria 4.0.
2. Al fine di promuovere la diffusione presso le studentesse delle discipline relative alla scienza, tecnologia, ingegneria e matematica, il Coordinamento nazionale predispone azioni di formazione mirate per favorire la scelta da parte delle donne di percorsi di studio e di lavoro in ambito tecnico e scientifico.
3. Entro centoventi giorni dall'adozione del regolamento di cui all'articolo 2, comma 7, le fondazioni del sistema dell'istruzione e formazione tecnica superiore esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge provvedono ad apportare le necessarie modifiche allo statuto al fine della loro trasformazione in smart academy secondo quanto previsto dalla presente legge.

torna su