PDL 529

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 529

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

d'iniziativa dei deputati
CECCANTI, NOJA

Modifica all'articolo 117 della Costituzione concernente
la competenza dello Stato in materia di tutela della salute

Presentata il 18 aprile 2018

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Onorevoli Colleghi! — Le difficoltà incontrate nell'assicurare trattamenti equivalenti in materia di tutela della salute sono in gran parte riconducibili alla mancata riforma dell'articolo 117 della Costituzione in seguito alla bocciatura intervenuta col referendum del 4 dicembre 2016.
Tuttavia tale bocciatura complessiva non comporta il divieto di riprodurre un «intervento chirurgico» su un settore per il quale ben difficilmente si può negare in linea di principio l'esigenza di una maggiore uniformità nazionale.
La presente proposta di legge costituzionale, su cui più facilmente si può raccogliere un vasto consenso, recepisce quanto suggerito dall'associazione «Cittadinanzattiva», che ha avuto vari e plurali riscontri in senso positivo, come si può rilevare dal sito www.diffondilasalute.it.
Questa scelta, secondo la condivisibile elaborazione di tale realtà, rafforza ulteriormente il legame tanto con l'articolo 32 della Costituzione – non sfuggirà infatti il richiamo lessicale puntuale al «diritto dell'individuo» e al dibattito che già durante i lavori dell'Assemblea costituente ciò determinò (e a questi si rinvia concordando con la scelta di allora dei Padri costituenti) – così come con la struttura definita nella dinamica del rapporto della forma di Stato e del nuovo regime di competenze definite dal legislatore costituzionale nel 2001 riguardo al titolo V della parte seconda, a partire dalla valorizzazione del principio di sussidiarietà, inteso tanto in senso verticale quanto in senso orizzontale, delineato appunto nell'articolo 118.
Per questa ragione si auspica un esame in tempi brevi di questa proposta di legge costituzionale.

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PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

Art. 1.

1. All'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, dopo le parole: «tutela della salute» sono inserite le seguenti: «nel rispetto del diritto dell'individuo e in coerenza con il principio di sussidiarietà di cui all'articolo 118».

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