PDL 513

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2
                        Articolo 3
                        Articolo 4
                        Articolo 5
                        Articolo 6
                        Articolo 7

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 513

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
NESCI, SARTI, D'UVA, DADONE, ACUNZO, ADELIZZI, DAVIDE AIELLO, PIERA AIELLO, ALAIMO, ALEMANNO, AMITRANO, ANGIOLA, APRILE, ARESTA, ASCARI, AZZOLINA, BALDINO, BARBUTO, MASSIMO ENRICO BARONI, BATTELLI, BELLA, BERARDINI, BERTI, BILOTTI, BOLOGNA, BRESCIA, BRUNO, BUOMPANE, BUSINAROLO, CABRAS, CADEDDU, CANCELLERI, LUCIANO CANTONE, CAPPELLANI, CARABETTA, CARBONARO, CARELLI, CARINELLI, CASA, CASO, CASSESE, CATALDI, MAURIZIO CATTOI, CHIAZZESE, CILLIS, CIMINO, CIPRINI, COLLETTI, CORDA, CORNELI, COSTANZO, CUBEDDU, CUNIAL, CURRÒ, DAGA, DALL'OSSO, D'AMBROSIO, D'ARRANDO, SABRINA DE CARLO, DE GIORGI, DE GIROLAMO, DE LORENZIS, DE LORENZO, DE TOMA, DEIANA, DEL GROSSO, DEL MONACO, DEL SESTO, DI LAURO, DI SARNO, DI STASIO, DIENI, D'INCÀ, D'IPPOLITO, DONNO, DORI, D'ORSO, EHM, EMILIOZZI, ERMELLINO, FARO, FEDERICO, FICARA, FLATI, ILARIA FONTANA, FORCINITI, FRATE, FRUSONE, GAGNARLI, GALANTINO, GALIZIA, GALLINELLA, GALLO, GIANNONE, GIARRIZZO, GIORDANO, GIULIANO, GIULIODORI, GRANDE, GRIMALDI, GRIPPA, GUBITOSA, IANARO, INVIDIA, IORIO, IOVINO, L'ABBATE, LAPIA, LATTANZIO, LICATINI, LIUZZI, LOMBARDO, LOREFICE, GABRIELE LORENZONI, LOVECCHIO, MACINA, MAGLIONE, MAMMÌ, ALBERTO MANCA, MANIERO, MANZO, MARAIA, MARIANI, MARINO, MARTINCIGLIO, MARZANA, MASI, MELICCHIO, MENGA, MIGLIORINO, MISITI, ANDREA MURA, NANNI, NAPPI, NITTI, OLGIATI, ORRICO, PALLINI, PALMISANO, PAPIRO, PARENTELA, PARISSE, PAXIA, PENNA, PERANTONI, PERCONTI, PIGNATONE, PROVENZA, RADUZZI, RAFFA, RICCIARDI, RIZZO, RIZZONE, ROMANIELLO, PAOLO NICOLÒ ROMANO, ROSPI, ROBERTO ROSSINI, RUGGIERO, RUOCCO, GIOVANNI RUSSO, SAITTA, SALAFIA, SAPIA, SARLI, SCAGLIUSI, SCANU, SCERRA, SCUTELLÀ, SEGNERI, SERRITELLA, FRANCESCO SILVESTRI, RACHELE SILVESTRI, SIRAGUSA, SODANO, SPADONI, SPESSOTTO, SPORTIELLO, SURIANO, SUT, TERMINI, TERZONI, TESTAMENTO, TORTO, TRANO, TRAVERSI, TRIPIEDI, ELISA TRIPODI, TRIZZINO, TROIANO, TUCCI, TUZI, VALLASCAS, VARRICA, VIANELLO, VIGNAROLI, VILLANI, VIZZINI, LEDA VOLPI, ZANICHELLI, ZENNARO, ZOLEZZI

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere

Presentata il 16 aprile 2018

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Onorevoli Colleghi! — La presente proposta di legge prevede l'istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, per la durata della XVIII legislatura. La Commissione è un organo che deve tornare ad essere indispensabile, in particolare sotto i profili dell'analisi, della proposta e dello stimolo al perseguimento della legalità, nel novero dei soggetti istituzionali a vario titolo coinvolti nel comune sforzo per il contrasto del fenomeno mafioso autoctono e straniero, che affligge il nostro Paese.
Pur in presenza di un copioso lavoro svolto durante la precedente legislatura da parte della Commissione allora istituita, che ha portato alla produzione di ben venti documenti e all'approvazione di due leggi concernenti la repressione delle associazioni criminali mafiose, il risultato effettivo, in termini di reale prevenzione del fenomeno mafioso e di emersione di fatti nuovi mediante un ben indirizzato utilizzo dei poteri ad essa attribuiti, appare ancora largamente insufficiente. Ciò si rileva tanto più, quando si considera il persistere di un radicamento criminale-mafioso nel tessuto sociale, che non si riesce a debellare soltanto mediante la meritoria e infaticabile azione della magistratura e delle forze di polizia. Si constata, infatti, la necessità di perseguire, in tutte le sedi e su tutti i fronti, una lotta alla mafia che si sviluppi di pari passo mediante un'azione legislativa – con l'aggiornamento degli strumenti di contrasto – e un'azione educativa efficace sul piano sociale. Occorre una lotta al fenomeno mafioso che ponga al centro la comprensione di esso, che ne sappia leggere le ragioni, dettate da condizioni di fatto, oggettive, specialmente da un progressivo arretramento dello Stato nella società, sotto il profilo della democrazia sostanziale prima ancora che formale. In tal senso, l'istituenda Commissione dovrà rappresentare sempre più efficacemente un punto di riferimento per una cittadinanza attiva, desiderosa di concorrere, in forma sia individuale che collettiva, all'emancipazione culturale del Paese dalla logica mortifera del compromesso imposto dalle mafie.
Per tali motivi riteniamo auspicabile, anche in questa legislatura, la tempestiva ricostituzione della Commissione antimafia, secondo le disposizioni di seguito illustrate.
L'articolo 1 della proposta di legge istituisce la Commissione per la durata della XVIII legislatura e ne stabilisce in dettaglio i compiti, in conformità alla proposta formulata al riguardo nella relazione conclusiva della Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere, della XVII legislatura, con parziali modifiche che individuano ulteriori ambiti di indagine.
In primo luogo, tra i compiti della Commissione elencati nel comma 1 si annoverano: l'accertamento della congruità della normativa vigente e della conseguente azione dello Stato, delle regioni e degli enti locali, con particolare riferimento alla verifica dell'attuazione delle nuove disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ivi compresa la verifica dell'adeguatezza delle norme sulla confisca dei beni e sul loro uso sociale e produttivo, introdotte dalla legge 17 ottobre 2017, n. 161, della legge riguardante i collaboratori e i testimoni di giustizia, della disciplina sullo speciale regime carcerario di cui agli articoli 4-bis e 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, anche con riguardo al monitoraggio delle scarcerazioni per avvenuta esecuzione della pena o per altre cause, della normativa antiriciclaggio, nonché dell'efficacia dei sistemi informativi in uso presso gli uffici giudiziari e le forze di polizia.
Come nuovo compito è poi individuato il monitoraggio della normativa in materia di lotta contro il terrorismo ai fini del contrasto delle mafie. La Commissione svolgerà altresì uno specifico controllo sui tentativi di condizionamento e di infiltrazione mafiosa negli enti locali, con particolare riguardo alla componente amministrativa e verificherà l'attività svolta dalle associazioni antimafia.
Nel solco del lavoro svolto durante la precedente legislatura, tra i compiti della Commissione rientreranno l'approfondimento dell'esame dei mutamenti e delle trasformazioni del fenomeno mafioso in tutte le sue connessioni, comprese quelle istituzionali, con particolare riguardo alle nuove modalità corruttive o collusive; l'indagine sul rapporto tra mafia e politica e sulle relative manifestazioni – con particolare attenzione all'attività di preventivo controllo sulle candidature per le assemblee elettive – proseguendo nella ricerca della verità sulle cosiddette stragi politico-mafiose; l'indicazione di proposte atte a rendere più adeguate le intese internazionali concernenti la prevenzione delle attività criminali, l'assistenza e la cooperazione giudiziaria nelle sedi europee e internazionali; l'indagine sulle infiltrazioni mafiose nell'economia produttiva e nel sistema degli appalti pubblici nonché all'interno di associazioni massoniche o comunque di carattere segreto o riservato; l'indagine sullo sfruttamento dei flussi migratori illegali e sullo svolgimento del traffico internazionale di stupefacenti e di armi e del commercio illecito di opere d'arte da parte delle organizzazioni mafiose; la presenza di esse nel settore del gioco d'azzardo lecito e illecito.
La Commissione dovrà riferire alle Camere al termine dei propri lavori, nonché ogni volta che lo ritenga opportuno e comunque annualmente.
Lo stesso articolo 1 della proposta di legge precisa i poteri spettanti alla Commissione, in particolare nel rapporto con gli altri soggetti istituzionali operanti nell'attività di contrasto della mafia.
Si prevede la possibilità di richiedere al Governo valutazioni sull'impatto che specifici progetti di legge in discussione presso le Camere possono avere con riguardo alle politiche di contrasto delle organizzazioni criminali; analoghe valutazioni possono essere richieste all'Autorità nazionale anticorruzione, con riferimento alle conseguenze che specifici progetti di legge in discussione possono avere rispetto alla tutela delle procedure di affidamento degli appalti e delle opere pubbliche dai condizionamenti mafiosi.
Con riferimento al fenomeno delle infiltrazioni mafiose negli enti locali, la proposta di legge introduce diverse forme di interlocuzione con il Governo, allo scopo di consentire un costante monitoraggio parlamentare riguardante anche l'azione di ripristino della legalità svolta dalle commissioni straordinarie nominate per la gestione degli enti i cui organi sono stati disciolti per infiltrazione mafiosa, di cui all'articolo 144 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
Sono inoltre definite le modalità di collaborazione tra la Commissione e la Procura nazionale antimafia e antiterrorismo per l'accesso ai registri e alle banche di dati di cui all'articolo 117, comma 2-bis, del codice di procedura penale, limitatamente ai dati non coperti da segreto investigativo.
Infine, l'articolo 1 autorizza la Commissione a promuovere la realizzazione e valutare l'efficacia delle iniziative per la sensibilizzazione sul valore storico, istituzionale e sociale della lotta contro le mafie, favorendo percorsi specifici all'interno del sistema pubblico di istruzione.
L'articolo 2 definisce la composizione della Commissione, che sarà formata da venticinque deputati e venticinque senatori. Il presidente, i due vicepresidenti e i due segretari saranno eletti dalla Commissione a scrutinio segreto. I componenti della Commissione dovranno dichiarare alla Presidenza della Camera di appartenenza se nei loro confronti sussista una delle condizioni indicate nel codice di autoregolamentazione sulla formazione delle liste elettorali, proposto dalla Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere, con la relazione approvata nella seduta del 23 settembre 2014, in modo da garantire una presenza parlamentare autorevole e coerente con le finalità della Commissione. Qualora, durante l'attività della Commissione, uno dei componenti venisse a trovarsi nelle condizioni previste dal medesimo codice, avrà l'obbligo di comunicarlo immediatamente al Presidente della Commissione e ai Presidenti delle Camere, affinché questi ultimi provvedano alla sostituzione.
L'articolo 3 conferma le scelte già compiute in passato, volte a garantire forme flessibili per l'organizzazione dei lavori, conferendo alla Commissione la possibilità di operare non solo in seduta plenaria, ma anche attraverso comitati.
L'articolo 4 regola le audizioni e le testimonianze rese davanti alla Commissione, vietando di opporre ad essa il segreto d'ufficio, il segreto professionale e il segreto bancario; resta sempre opponibile il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato.
Gli articoli 5 e 6 disciplinano la materia relativa agli atti e documenti che interessano il lavoro della Commissione, i vincoli di segretezza ai quali tali documenti possono essere assoggettati e l'obbligo di rispettare il segreto, che incombe sui componenti della Commissione, sui funzionari, sul personale addetto e sui collaboratori.
L'articolo 7 regola infine l'organizzazione interna e le collaborazioni della Commissione.

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Istituzione, compiti e poteri della Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere).

1. È istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, per la durata della XVIII legislatura, una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere in quanto operanti nel territorio nazionale, di seguito denominata «Commissione». La Commissione ha i seguenti compiti:

a) verificare l'attuazione della legge 13 settembre 1982, n. 646, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, della legge 17 ottobre 2017, n. 161, e delle altre leggi dello Stato, nonché degli indirizzi del Parlamento, con riferimento al fenomeno mafioso e alle altre principali organizzazioni criminali, indicando le iniziative di carattere normativo o amministrativo che ritenga necessarie per rafforzarne l'efficacia;

b) verificare l'attuazione delle disposizioni del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, del decreto legislativo 29 marzo 1993, n. 119, della legge 13 febbraio 2001, n. 45, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'interno 23 aprile 2004, n. 161, e della legge 11 gennaio 2018, n. 6, riguardanti le persone che collaborano con la giustizia e le persone che prestano testimonianza, indicando le iniziative di carattere normativo o amministrativo che ritenga necessarie per rafforzarne l'efficacia;

c) verificare l'attuazione delle disposizioni di cui alla legge 23 dicembre 2002, n. 279, relativamente all'applicazione del regime carcerario previsto dagli articoli 4-bis e 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, alle persone imputate o condannate per delitti di tipo mafioso, anche con riguardo al monitoraggio delle scarcerazioni per avvenuta esecuzione della pena o per altre cause;

d) accertare la congruità della normativa vigente e della conseguente azione dei pubblici poteri, indicando le iniziative di carattere normativo o amministrativo ritenute opportune per rendere più coordinata e incisiva l'iniziativa dello Stato, delle regioni e degli enti locali e più adeguate le intese internazionali concernenti la prevenzione delle attività criminali, l'assistenza e la cooperazione giudiziaria, anche al fine di costruire uno spazio giuridico antimafia al livello dell'Unione europea e di promuovere accordi in sede internazionale;

e) verificare l'adeguatezza e la congruità della normativa vigente e della sua applicazione in materia di sistemi informativi e banche di dati in uso agli uffici giudiziari e alle forze di polizia ai fini della prevenzione e del contrasto della criminalità organizzata di tipo mafioso;

f) indagare sul rapporto tra mafia e politica, sia riguardo alla sua articolazione nel territorio e negli organi amministrativi, con particolare riferimento alla selezione dei gruppi dirigenti e delle candidature per le assemblee elettive, in relazione al codice di autoregolamentazione sulla formazione delle liste elettorali, proposto dalla Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere, istituita dalla legge 19 luglio 2013, n. 87, con la relazione approvata nella seduta del 23 settembre 2014, sia riguardo alle sue manifestazioni a livello nazionale che, nei diversi momenti storici, hanno determinato delitti e stragi di carattere politico-mafioso;

g) accertare e valutare la natura e le caratteristiche dei mutamenti e delle trasformazioni del fenomeno mafioso e di tutte le sue connessioni, comprese quelle istituzionali, approfondendo, a questo fine, la conoscenza delle caratteristiche economiche, sociali e culturali delle aree di origine e di espansione delle organizzazioni criminali, con particolare riguardo:

1) alle modalità di azione delle associazioni mafiose e similari mediante condotte corruttive o collusive;

2) agli insediamenti stabilmente esistenti nelle regioni diverse da quelle di tradizionale inserimento e comunque caratterizzate da forte sviluppo dell'economia produttiva;

3) all'infiltrazione all'interno di associazioni massoniche o comunque di carattere segreto o riservato;

4) ai processi di internazionalizzazione e cooperazione con altre organizzazioni criminali finalizzati alla gestione di nuove forme di attività illecite contro la persona, l'ambiente, i patrimoni, i diritti di proprietà intellettuale e la sicurezza dello Stato, anche con riferimento al traffico internazionale di sostanze stupefacenti e di armi, alla promozione e allo sfruttamento dei flussi migratori illegali e al commercio di opere d'arte;

h) indagare sulle forme di accumulazione dei patrimoni illeciti e sulle modalità di investimento e riciclaggio dei proventi derivanti dalle attività delle organizzazioni criminali e accertare le modalità di difesa dai condizionamenti mafiosi del sistema degli appalti e dei contratti pubblici disciplinato dal codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e della realizzazione delle opere pubbliche;

i) verificare l'impatto negativo, sotto i profili economico e sociale, delle attività delle associazioni mafiose o similari sul sistema produttivo, con particolare riguardo all'alterazione dei princìpi di libertà dell'iniziativa privata, di libera concorrenza nel mercato, di libertà di accesso al sistema creditizio e finanziario e di trasparenza della spesa pubblica dell'Unione europea, dello Stato e delle regioni destinata allo sviluppo, alla crescita e al sistema delle imprese;

l) esaminare la congruità della normativa vigente per la prevenzione e il contrasto delle varie forme di accumulazione dei patrimoni illeciti, del riciclaggio e dell'impiego di beni, denaro o altre utilità che rappresentino il provento delle attività della criminalità organizzata mafiosa o similare, con particolare attenzione alle intermediazioni finanziarie, alle reti d'impresa, all'intestazione fittizia di beni e società collegate ad esse e al sistema lecito e illecito del gioco e delle scommesse, verificando l'adeguatezza delle strutture e l'efficacia delle prassi amministrative, e indicare le iniziative di carattere normativo o amministrativo ritenute necessarie, anche in riferimento alle intese internazionali, all'assistenza e alla cooperazione giudiziaria;

m) verificare l'adeguatezza delle strutture preposte alla prevenzione e al contrasto dei fenomeni criminali nonché al controllo del territorio e curare i rapporti con gli organismi istituiti a livello regionale e locale per il contrasto delle attività delle organizzazioni criminali di tipo mafioso, al fine di approfondire l'analisi delle proposte da essi elaborate;

n) esaminare la natura e le caratteristiche storiche del movimento civile antimafia e monitorare l'attività svolta dalle associazioni di carattere nazionale o locale che operano per il contrasto delle attività delle organizzazioni criminali di tipo mafioso, anche al fine di valutare l'apporto fornito;

o) svolgere il monitoraggio sui tentativi di condizionamento e di infiltrazione mafiosa negli enti locali, con particolare riguardo alla componente amministrativa, e indicare le iniziative di carattere normativo o amministrativo ritenute idonee a prevenire e a contrastare tali fenomeni, verificando l'efficacia delle disposizioni vigenti in materia, anche con riguardo alla normativa concernente lo scioglimento dei consigli comunali e provinciali e la rimozione degli amministratori locali;

p) svolgere il monitoraggio della normativa in materia di lotta contro il terrorismo ai fini del contrasto delle mafie;

q) riferire alle Camere al termine dei propri lavori nonché ogni volta che lo ritenga opportuno e comunque annualmente.

2. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria. La Commissione non può adottare provvedimenti attinenti alla libertà personale, fatto salvo l'accompagnamento coattivo di cui all'articolo 133 del codice di procedura penale.
3. Per i fini previsti dal comma 1, la Commissione può chiedere al Governo una relazione di valutazione degli effetti che specifici progetti di legge in discussione presso le Camere possono determinare rispetto alle politiche di contrasto delle organizzazioni criminali nelle materie di competenza della Commissione stessa; analoga relazione può essere chiesta all'Autorità nazionale anticorruzione con riferimento agli effetti rispetto alle modalità di difesa delle procedure di affidamento degli appalti e delle opere pubbliche dai condizionamenti mafiosi.
4. La Commissione può chiedere al Governo informazioni sulle possibili infiltrazioni della criminalità organizzata in un'amministrazione locale. A tale fine il Governo comunica al Presidente del Senato della Repubblica, al Presidente della Camera dei deputati e al Presidente della Commissione l'avvio delle procedure di verifica ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. La Commissione può altresì chiedere al Governo specifiche relazioni sull'azione di ripristino della legalità svolta nel corso della gestione straordinaria delle amministrazioni sciolte ai sensi del medesimo articolo 143 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.
5. La Commissione può chiedere al Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo di accedere ai registri e alle banche di dati di cui all'articolo 117 del codice di procedura penale, limitatamente ai dati non coperti da segreto investigativo, per finalità connesse ai compiti di cui al comma 1, lettere e), f), g), h) e o).
6. La Commissione può promuovere la realizzazione e valutare l'efficacia delle iniziative per la sensibilizzazione del pubblico sul valore storico, istituzionale e sociale della lotta contro le mafie e sulla memoria delle vittime delle mafie, anche in relazione all'attuazione della legge 8 marzo 2017, n. 20, allo scopo di creare e valorizzare percorsi specifici all'interno del sistema pubblico di istruzione.
7. I compiti previsti dal presente articolo sono attribuiti alla Commissione anche con riferimento alle altre associazioni criminali comunque denominate, alle mafie straniere o di natura transnazionale ai sensi dell'articolo 3 della legge 16 marzo 2006, n. 146, e a tutti i raggruppamenti criminali che abbiano le caratteristiche di cui all'articolo 416-bis del codice penale o che siano comunque di estremo pericolo per il sistema sociale, economico e istituzionale.

Art. 2.
(Composizione della Commissione).

1. La Commissione è composta da venticinque senatori e venticinque deputati, scelti rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo esistente in almeno un ramo del Parlamento. I componenti sono nominati tenendo conto anche della specificità dei compiti assegnati alla Commissione. I componenti della Commissione dichiarano alla Presidenza della Camera di appartenenza se nei loro confronti sussista una delle condizioni indicate nel codice di autoregolamentazione sulla formazione delle liste elettorali, proposto dalla Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere, istituita dalla legge 19 luglio 2013, n. 87, con la relazione approvata nella seduta del 23 settembre 2014, e nelle eventuali determinazioni assunte dalla Commissione nel corso della XVIII legislatura. Qualora una delle situazioni previste nella citata proposta di autoregolamentazione sopravvenga, successivamente alla nomina, a carico di uno dei componenti della Commissione, questi ne informa immediatamente il Presidente della Commissione e i Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, al fine della sostituzione.
2. Il Presidente del Senato della Repubblica e il Presidente della Camera dei deputati convocano la Commissione, entro dieci giorni dalla nomina dei suoi componenti, per la costituzione dell'ufficio di presidenza.
3. L'ufficio di presidenza, composto dal presidente, da due vicepresidenti e da due segretari, è eletto dai componenti la Commissione a scrutinio segreto. Per l'elezione del presidente è necessaria la maggioranza assoluta dei componenti la Commissione; se nessuno riporta tale maggioranza si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. È eletto il candidato che ottiene il maggior numero di voti. In caso di parità di voti è proclamato eletto o entra in ballottaggio il più anziano di età.
4. Per l'elezione, rispettivamente, dei due vicepresidenti e dei due segretari, ciascun componente la Commissione scrive sulla propria scheda un solo nome. Sono eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti si procede ai sensi del comma 3.
5. Le disposizioni dei commi 3 e 4 si applicano anche per le elezioni suppletive.

Art. 3.
(Comitati).

1. La Commissione può organizzare i suoi lavori attraverso uno o più comitati, costituiti secondo la disciplina del regolamento di cui all'articolo 7, comma 1.

Art. 4.
(Audizioni a testimonianza).

1. Ferme restando le competenze dell'autorità giudiziaria, per le audizioni a testimonianza davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli 366 e 372 del codice penale.
2. Per il segreto di Stato si applica quanto previsto dalla legge 3 agosto 2007, n. 124. In nessun caso, per i fatti rientranti nei compiti della Commissione, possono essere opposti il segreto d'ufficio, il segreto professionale e il segreto bancario.
3. È sempre opponibile il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato.
4. Si applica l'articolo 203 del codice di procedura penale.

Art. 5.
(Richiesta di atti e documenti).

1. La Commissione può ottenere, anche in deroga al divieto stabilito dall'articolo 329 del codice di procedura penale, copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti, nonché copie di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari. Sulle richieste ad essa rivolte l'autorità giudiziaria provvede ai sensi dell'articolo 117 del codice di procedura penale. L'autorità giudiziaria può trasmettere copie di atti e documenti anche di propria iniziativa.
2. La Commissione garantisce il mantenimento del regime di segretezza fino a quando gli atti e i documenti trasmessi in copia ai sensi del comma 1 siano coperti da segreto.
3. La Commissione può ottenere, da parte degli organi e degli uffici delle pubbliche amministrazioni, copie di atti e documenti da essi custoditi, prodotti o comunque acquisiti in materia attinente alle finalità della presente legge.
4. L'autorità giudiziaria provvede tempestivamente e può ritardare la trasmissione di copia di atti e documenti richiesti, con decreto motivato solo per ragioni di natura istruttoria. Il decreto ha efficacia per sei mesi e può essere rinnovato. Quando tali ragioni vengono meno, l'autorità giudiziaria provvede senza ritardo a trasmettere quanto richiesto. Il decreto non può essere rinnovato o avere efficacia oltre la chiusura delle indagini preliminari.
5. Quando gli atti o i documenti siano stati assoggettati al vincolo di segreto funzionale da parte delle competenti Commissioni parlamentari di inchiesta, tale segreto non può essere opposto alla Commissione di cui alla presente legge.
6. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non devono essere divulgati, anche in relazione ad esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso.

Art. 6.
(Segreto).

1. I componenti la Commissione, i funzionari e il personale di qualsiasi ordine e grado addetti alla Commissione stessa e ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta oppure ne viene a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all'articolo 5, commi 2 e 6.
2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la violazione del segreto è punita ai sensi dell'articolo 326 del codice penale.
3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, le stesse pene si applicano a chiunque diffonda in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, atti o documenti del procedimento di inchiesta dei quali sia stata vietata la divulgazione.

Art. 7.
(Organizzazione interna).

1. L'attività e il funzionamento della Commissione e dei comitati istituiti ai sensi dell'articolo 3 sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa prima dell'inizio dell'attività di inchiesta. Ciascun componente può proporre la modifica delle disposizioni regolamentari.
2. Le sedute della Commissione sono pubbliche. Tutte le volte che lo ritenga opportuno, la Commissione può riunirsi in seduta segreta.
3. La Commissione può avvalersi, a titolo gratuito, dell'opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria, di collaboratori interni ed esterni all'amministrazione dello Stato, autorizzati, ove occorra e con il loro consenso, dagli organi a ciò deputati e dai Ministeri competenti, nonché di tutte le collaborazioni che ritenga necessarie da parte di soggetti pubblici, ivi compresi le università e gli enti di ricerca, ovvero privati.
4. Per l'adempimento delle sue funzioni la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dai Presidenti delle Camere, d'intesa tra loro.
5. Le spese per il funzionamento della Commissione sono stabilite nel limite massimo di 100.000 euro per l'anno 2018 e di 250.000 euro per ciascuno degli anni successivi e sono poste per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati. I Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, con determinazione adottata d'intesa tra loro, possono autorizzare annualmente un incremento delle spese di cui al precedente periodo, comunque in misura non superiore al 30 per cento, a seguito di richiesta formulata dal presidente della Commissione per motivate esigenze connesse allo svolgimento dell'inchiesta.
6. La Commissione dispone dei documenti acquisiti e prodotti dalle analoghe Commissioni precedentemente istituite nel corso della loro attività e ne cura l'informatizzazione.

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