PDL 512

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 512

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
CENNI, VERINI, SILLI, D'ALESSANDRO, PITTALIS, MARCO DI MAIO, ASCANI, MORANI, PEZZOPANE, ROTELLI, NARDI, CARLA CANTONE

Modifiche alla legge 24 ottobre 2000, n. 323, concernente la disciplina del settore termale, e delega al Governo per l'adozione di un testo unico delle leggi in materia di attività idrotermali nonché di disposizioni per la promozione delle medesime attività

Presentata il 16 aprile 2018

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Onorevoli Colleghi! — Secondo gli ultimi dati disponibili, l'Italia conta 380 stabilimenti termali situati in 180 comuni di 19 regioni. Il settore conta circa 65.000 addetti tra diretti e indiretti, circa 800 milioni di euro di fatturato e 15 milioni di prestazioni termali erogate a carico del Servizio sanitario nazionale.
Il settore termale, nel corso degli anni, è stato interessato da varie fasi di evoluzione della domanda di mercato, ad ognuna delle quali è corrisposta una diversa «offerta» dell'attività termale e, di conseguenza, una diversa concezione del termalismo.
Una prima fase può essere collocata all'inizio del secolo, quando si avevano, in Italia, forme ancora embrionali di turismo. In tale periodo furono proprio le località termali a qualificarsi come «primi» luoghi di villeggiatura d’élite. L'esigente clientela borghese e aristocratica di allora pretendeva, infatti, un'offerta di grande lusso e di comodità, privilegiando una concezione del termalismo non esclusivamente terapeutica, ma fatta anche di relax e di preservazione della salute.
Successivamente, con lo svilupparsi di altri turismi, in particolar modo di quello balneare, le terme persero parte del loro contenuto «ludico», a tutto vantaggio della componente salutifera.
Tale processo, intensificatosi nel secondo dopoguerra, ha portato ad una concezione eminentemente terapeutica delle terme, che le identifica solo con il concetto di cura. Un simile cambiamento fu favorito anche dalle politiche sanitarie dell'epoca, fortemente favorevoli al settore, e dal forte supporto delle mutue, anche in termini di facilitazioni per gli utenti. Questo supporto pose, di fatto, gli stabilimenti termali fuori dal mercato, in quanto la grande maggioranza dei loro ricavi veniva conseguita con utenti convenzionati, facendo così, di quello termale, un comparto «protetto».
Questa situazione perdurò fino a quando, agli inizi degli anni ottanta, entrarono in campo nuove tendenze che maturarono, agli inizi degli anni novanta, portando a un cambiamento radicale nella concezione dell'attività termale, anche in seguito all'evolversi del contesto concorrenziale, con l'entrata di nuovi soggetti operanti nell'ambito del benessere, caratterizzati da politiche commerciali e di marketing fortemente aggressive e dall'apertura al nuovo mercato del wellness.
Con il diffondersi di centri benessere all'interno degli stabilimenti, parallelamente ai tradizionali trattamenti termali, si entra nella «quarta generazione» dell'attività termale, nella quale, se da un lato si assiste al ritorno sul mercato delle terme, dall'altra si cerca di creare e di sfruttare le potenziali sinergie con il ramo benessere. Si comincia a parlare, quindi, di «benessere termale», per identificare un prodotto nuovo che, grazie al fondamentale apporto delle acque termali e alla certezza validata delle cure, si pone come prodotto in grado di distinguersi dalle tante prestazioni di benessere che vengono effettuate ovunque, ma che non hanno alcun vincolo di carattere sanitario.
In conclusione possiamo dire che, se per lungo tempo le terme sono state un comparto libero dai problemi di competitività e perciò fuori dalle logiche di mercato, oggi le nuove istanze della mutata domanda di riferimento hanno portato il comparto a «entrare» prepotentemente nel mercato, ma con non pochi problemi di riassetto organizzativo.
L'entrata nel comparto benessere, peraltro, non è risultata risolutiva per gli interessi del settore, ma può rappresentare un primo passo verso un'idea di «mercato della salute» onnicomprensiva, nella quale terme e benessere non siano due mercati separati, ma fortemente integrati tra di loro, benché non coincidenti. Non bisogna dimenticare, infatti, che le cure termali, per la loro efficacia terapeutica e per la loro duttilità di impiego, si sono da sempre rivelate particolarmente idonee a esplicare un'incisiva azione per la tutela globale della salute in ciascuna delle sue tre fasi fondamentali, «prevenzione, terapia e riabilitazione», e costituiscono, da sempre, uno strumento indispensabile per il mantenimento e per il ripristino dello stato di benessere psico-fisico, costituendo, tra l'altro, un valido rimedio per una pluralità di patologie ampiamente diffuse nella popolazione (artroreumatiche, broncoasmatiche eccetera).
In quest'ottica risulta determinante orientarsi verso la concezione di «benessere termale», come prodotto che trae forte valore aggiunto dall'utilizzo di risorse, di strumenti e di esperienze termali: in altre parole si validano e si caratterizzano quei trattamenti benessere che possono essere praticati solo nei centri termali, distinguendoli dagli altri che possono essere effettuati ovunque.
Il benessere termale va quindi inteso come superamento e integrazione della distinzione e della contrapposizione fino ad oggi esistente tra la concezione termale tradizionale e quella del benessere.
Proprio in quest'ottica molte aziende termali hanno cominciato progressivamente ad «aprirsi» al territorio e al sistema locale di risorse che le ricomprendono. Si è capito, sostanzialmente, che la capacità attrattiva di uno stabilimento termale non è legata solamente alle sue caratteristiche intrinseche (qualità delle acque, tipologia di servizi offerti, efficienza delle strutture eccetera) ma anche alla macro-organizzazione territoriale che gli fa da contorno. La qualità dell'offerta tende, infatti, a migliorare se si configura un adeguato assetto organizzativo-funzionale che, con modalità diverse, integra terme, ricettività, ristorazione, intrattenimento, trasporti, aree di sosta, parchi, prodotti locali e così via.
Venendo alla legge n. 323 del 2000, che qui si propone di modificare, bisogna ricordare che a seguito della sua entrata in vigore l'assetto della normativa disciplinante il settore termale ha subìto una radicale innovazione. La legge, infatti, approvata nel corso della XIII legislatura, dopo una «gestazione» ultraventennale, ha finito con il congiungersi e con lo stratificarsi con la normativa previgente, peraltro in parte richiamata, sia con riferimenti diretti alle norme, che con rinvii di natura indiretta.
Il sistema termale italiano, inoltre, necessitava fortemente di un'organica legge di riordino, poiché la disciplina precedente, di cui rimane apprezzabile la chiarezza definitoria, risultava ormai desueta in più aspetti.
La legge n. 323 del 2000 è una cosiddetta legge cornice, destinata a dettare norme di principio, volte a determinare i confini entro i quali deve poi muoversi la normativa regionale e delle province autonome e il suo limite, connesso peraltro alla multidisciplinarietà della materia termale, è quello di dover rispondere a tutte le istanze che agitano il sistema e che si riflettono sugli aspetti sanitari, turistici, ambientali ed economici, spesso oggetto di ulteriore e ancor più specifica normativa.
Sulla base delle considerazioni esposte, la presente proposta di legge di revisione della legge n. 323 del 2000 si pone l'obiettivo di promuovere e di dare un supporto concreto a un comparto produttivo di grande importanza per la nostra economia quale è quello termale, che ha subìto, a seguito della grave crisi economica che sta interessando il sistema economico-finanziario mondiale, effetti devastanti: la minore disponibilità di risorse finanziarie, infatti, ha determinato negli utenti termali la rinuncia o la riduzione del periodo di soggiorno per cure da due a una sola settimana danneggiando, in tal modo, l'intero sistema economico che gravita intorno al cosiddetto turismo termale. È ovvio inoltre che, in tali condizioni, si siano sensibilmente ridotti gli investimenti per gli ammodernamenti e per gli ampliamenti delle strutture termali e per la realizzazione di nuove strutture ricettive o per la ristrutturazione di quelle esistenti, con conseguenze di forte attrattività degli Stati confinanti, in particolare dopo l'allargamento dell'Europa ai Paesi dell'est.
La presente proposta di legge, dunque, cerca di favorire un sostanziale rilancio del settore termale, operando in un contesto economico-finanziario pienamente sostenibile.
Di seguito si illustrano gli articoli della proposta di legge e le conseguenti modifiche rispetto al precedente testo della legge n. 323 del 2000.
All'articolo 1, comma 1, recante modifiche alla legge n. 323 del 2000:

la lettera a) precisa meglio gli ambiti di riferimento della legge, introducendo un esplicito riferimento all'esercizio delle aziende termali;

la lettera b) introduce, tra gli obiettivi di promozione e di valorizzazione della legge, anche quello della crescita economica e sociale dei territori termali;

la lettera c) modifica l'articolo 3 introducendovi richiami normativi più puntuali;

la lettera d) modifica l'articolo 2, comma 1, lettera c), introducendovi, con il richiamo esplicito all'accordo di cui all'articolo 4, comma 4, un riferimento legislativo più puntuale;

la lettera e) interviene nella disciplina della tutela dei termini «termali», sottolineandone l'utilizzabilità solo ed esclusivamente per le aziende termali e per le prestazioni dalle stesse erogate;

la lettera f) elenca i trattamenti che possono essere erogati dagli stabilimenti termali in virtù dell'autorizzazione regionale rilasciata ai sensi dell'articolo 43 della legge 23 dicembre 1978, n. 833; prevede la facoltà, per le aziende termali, di aprire direttamente dispensari farmaceutici e stabilisce che le funzioni di responsabile tecnico per i citati trattamenti sono svolte dal direttore sanitario dell'azienda termale;

la lettera g) mira a favorire l'integrazione degli stabilimenti termali con le altre strutture sanitarie del territorio;

la lettera i) prevede la facoltà, per le aziende termali, di erogare servizi di «primo livello» (intendendosi per tali le attività di promozione della salute e di prevenzione delle malattie) partecipando, in tal modo, alla realizzazione di programmi di educazione sanitaria e di campagne di prevenzione delle principali patologie a forte impatto sociale e introduce, in tal caso, l'obbligo, per le aziende termali, di adottare una scheda informatizzata finalizzata alla sistematica rilevazione di dati clinici e sociali relativi ai soggetti in cura termale, da cui sia possibile ricavare, su basi statisticamente significative, elementi epidemiologicamente utili per gli enti del Servizio sanitario nazionale, sia ai fini della valutazione degli effetti della terapia termale effettuata, sia a fini di carattere sanitario generale, in ordine alla prevenzione e alla cura delle malattie, nonché alla riabilitazione;

la lettera l) modifica e aggiorna i riferimenti previsti dai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 4;

la lettera m) ribadisce l'unitarietà del sistema termale nazionale, elemento assolutamente fondamentale in rapporto alla specificità e alla particolarità del settore e delle relative prestazioni, con specifico riferimento alle tariffe riconosciute dai servizi sanitari regionali, ai requisiti autorizzativi e ai requisiti per l'accreditamento;

la lettera n) ribadisce che i medici in servizio presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro possono prescrivere, con oneri a carico del Servizio sanitario nazionale, le cure termali cui gli assistiti dei suddetti Istituti hanno diritto, ivi comprese quelle accessorie, così come definite negli accordi di cui all'articolo 4, comma 4;

le lettere o), p) e q) introducono modifiche agli articoli 6 e 7, finalizzate al rilancio delle scuole di specializzazione in medicina termale e a dare nuovo impulso alla ricerca scientifica in ambito termale;

la lettera s) si occupa della figura dell'operatore termale e dei corsi formativi necessari per conseguire il suddetto titolo professionale;

la lettera t) riguarda la Commissione di studio per la definizione medico-scientifica del ruolo delle cure termali nell'ambito delle prestazioni del Servizio sanitario nazionale, che ha il compito di definire i fondamenti scientifici e gli aspetti giuridico-economici delle prestazioni erogate dagli stabilimenti talassoterapici e fitobalneoterapici ai fini dell'eventuale inserimento delle stesse tra le prestazioni erogabili dal Servizio sanitario nazionale;

la lettera u) istituisce un credito d'imposta agevolato, finalizzato a sostenere la riqualificazione delle aziende termali e favorisce l'attuazione di politiche di promozione del termalismo e del turismo nei territori termali;

la lettera v) stabilisce l'inserimento, nei programmi di promozione delle regioni e dell'ENIT – Agenzia nazionale del turismo di attività di promozione del termalismo e del turismo nei territori termali.

L'articolo 2 reca le deleghe al Governo per l'adozione di un testo unico delle leggi in materia di attività idrotermali e per rilanciare e sviluppare le attività degli stabilimenti termali.

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

1. Alla legge 24 ottobre 2000, n. 323, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 1, dopo le parole: «La presente legge disciplina» sono inserite le seguenti: «l'esercizio delle aziende termali e»;

b) all'articolo 1, comma 2, sono aggiunte, infine, le seguenti parole: «e della loro crescita economica e sociale»;

c) all'articolo 1, il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Lo Stato e le regioni, nell'ambito delle rispettive competenze, promuovono, con idonei provvedimenti di incentivazione e di sostegno, la qualificazione degli stabilimenti termali di cui all'articolo 3 e quella delle strutture ricettive che insistono nei territori termali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera f), nonché la valorizzazione delle risorse naturali e storico-artistiche dei territori termali»;

d) all'articolo 2, comma 1, lettera c), le parole: «dal decreto di cui all'articolo 4, comma 1,» sono sostituite dalle seguenti: «degli accordi di cui all'articolo 4, comma 4,»;

e) all'articolo 2, comma 2, le parole: «fattispecie aventi riconosciuta efficacia terapeutica ai sensi del comma 1, lettera b)» sono sostituite dalle seguenti: «aziende termali e alle prestazioni dalle stesse erogate»;

f) all'articolo 3, il comma 2 è sostituito dai seguenti:

«2. L'autorizzazione regionale di cui al comma 1, lettera c), del presente articolo, consente agli stabilimenti termali di erogare, in appositi e distinti locali e senza necessità di ulteriori autorizzazioni o licenze, purché rispondano ai requisiti minimi individuati dalla normativa vigente e dagli accordi di cui all'articolo 4, comma 4:

a) i trattamenti di cui alla legge 4 gennaio 1990, n. 1;

b) i trattamenti di medicina estetica e specialistica, compresa la microchirurgia ambulatoriale a bassa invasività;

c) i trattamenti di medicina non convenzionale;

d) i trattamenti di terapia fisica e riabilitazione;

e) i servizi di cui all'articolo 1, comma 2, lettera f), del decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153.

2-bis. Alle aziende termali è concessa la facoltà di aprire direttamente dispensari farmaceutici all'interno dei propri locali, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, quarto comma, della legge 8 marzo 1968, n. 221, secondo le modalità di cui al medesimo articolo 1, quinto comma, e nel rispetto dei requisiti previsti dai provvedimenti emanati in materia dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano.
2-ter. Le funzioni di responsabile tecnico per le attività di cui al comma 2 del presente articolo sono svolte dal direttore sanitario dell'azienda termale, nominato ai sensi dell'articolo 15, secondo comma, numero II, del regolamento di cui al regio decreto 28 settembre 1919, n. 1924»;

g) all'articolo 3, il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, adottano idonei provvedimenti normativi per l'integrazione degli stabilimenti termali con le altre strutture sanitarie del territorio, in particolare nel settore della riabilitazione, avendo riguardo alle specifiche situazioni epidemiologiche e alla programmazione sanitaria»;

h) all'articolo 3, comma 5, le parole: «, introdotto dall'articolo 8 del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229» sono soppresse;

i) all'articolo 3, dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti:

«5-bis. Le aziende termali accreditate possono erogare servizi di primo livello partecipando alla realizzazione dei programmi di educazione sanitaria e di campagne di prevenzione delle principali patologie a forte impatto sociale, rivolti alla popolazione generale e ai gruppi a rischio e realizzati a livello nazionale e regionale, ricorrendo a modalità di informazione adeguate al tipo di struttura e, ove necessario, previa formazione degli operatori interessati.
5-ter. Per le finalità di cui al comma 5-bis le aziende termali adottano, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, una scheda informatizzata finalizzata alla sistematica rilevazione dei dati clinici e sociali relativi ai soggetti in cura termale, da cui sia possibile ricavare, su basi statisticamente significative, elementi epidemiologicamente utili per gli enti del Servizio sanitario nazionale, sia ai fini della valutazione degli effetti della terapia termale effettuata, sia a fini di carattere sanitario generale, in ordine alla prevenzione e alla cura delle malattie, nonché alla riabilitazione»;

l) all'articolo 4, i commi 1, 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

«1. Gli accordi di cui al comma 4 individuano le patologie per il cui trattamento è assicurata l'erogazione delle cure termali a carico del Servizio sanitario nazionale.
2. Agli assistiti dal Servizio sanitario nazionale sono garantiti i cicli di cure termali per la riabilitazione motoria e neuromotoria, per la riabilitazione funzionale del motuleso e per la riabilitazione della funzione cardiorespiratoria e delle funzioni auditive già riconosciuti agli assicurati dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) per ciascuna delle patologie per gli stessi previste.
3. Il Ministro della salute, con proprio provvedimento, emana linee guida concernenti l'articolazione in cicli di applicazione singoli o combinati per ciascuna delle patologie individuate ai sensi del comma 2»;

m) all'articolo 4, comma 4, dopo le parole: «relative prestazioni,» sono inserite le seguenti: «con specifico riferimento alle tariffe riconosciute dai servizi sanitari regionali, ai requisiti autorizzativi e ai requisiti per l'accreditamento,» e le parole: «Ministero della sanità» sono sostituite dalle seguenti: «Ministero della salute»;

n) all'articolo 5, comma 1, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «I medici in servizio presso i predetti Istituti prescrivono, con oneri a carico del Servizio sanitario nazionale, le cure termali cui gli stessi assistiti hanno diritto, comprese quelle accessorie, come definite negli accordi di cui all'articolo 4, comma 4»;

o) all'articolo 6, comma 1, le parole: «Il Ministro della sanità può promuovere» sono sostituite dalle seguenti: «Il Ministro della salute, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e le regioni promuovono» e dopo le parole: «la collaborazione» sono inserite le seguenti: «della Fondazione per la ricerca scientifica termale e»;

p) all'articolo 6, comma 2, dopo le parole: «comma 1» sono inserite le seguenti: «i Ministri di cui al comma 1 e»;

q) all'articolo 7, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. I medici dipendenti dalle aziende termali hanno diritto di accedere, anche in soprannumero, alle scuole di specializzazione di cui al comma 1 del presente articolo e a quelle appartenenti alle branche riferite alle patologie di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c). Per favorire l'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma, le università sono autorizzate a stipulare apposite convenzioni con le aziende termali»;

r) all'articolo 8, comma 2, le parole: «direttamente connesse con l'erogazione delle cure» sono sostituite dalle seguenti: «di vigilanza o di controllo diretti sulle aziende»;

s) l'articolo 9 è sostituito dal seguente:

«Art. 9. – (Operatore termale)1. Il profilo professionale di operatore termale che opera esclusivamente negli stabilimenti termali è individuato con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
2. Il titolo di operatore termale si consegue mediante la frequenza di un corso di perfezionamento della durata di un anno istituito dalle facoltà di medicina e chirurgia, sentite le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, secondo i criteri definiti con il decreto di cui al comma 1.
3. Per la realizzazione dei corsi di cui al comma 2 le facoltà di medicina e chirurgia possono stipulare apposite convenzioni con gli stabilimenti termali in possesso dei requisiti di cui all'articolo 3.
4. Il personale che ha svolto attività di lavoro dipendente presso le aziende termali per almeno dodici mesi, anche in periodi di tempo non consecutivi, prima della data di entrata in vigore della presente disposizione, acquisisce il titolo di operatore termale attraverso la frequenza di un corso di riqualificazione professionale della durata di tre mesi, disciplinato dal decreto di cui al comma 1.
5. Sono fatte salve le competenze delle professioni sanitarie di cui alla legge 26 febbraio 1999, n. 42»;

t) all'articolo 10, i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

«1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, è ricostituita, con decreto del Ministro della salute, la Commissione di studio per la definizione medico-scientifica del ruolo delle cure termali nell'ambito delle prestazioni del Servizio sanitario nazionale, con il compito di definire, altresì, entro due anni dal suo insediamento, i fondamenti scientifici e gli aspetti giuridico-economici delle prestazioni erogate dagli stabilimenti talassoterapici e fitobalneoterapici ai fini dell'eventuale inserimento delle stesse tra le prestazioni erogabili dal Servizio sanitario nazionale.
2. Fino alla scadenza del termine biennale di cui al comma 1 è prorogata la validità dei rapporti degli stabilimenti talassoterapici e fitobalneoterapici già in atto con il Servizio sanitario nazionale»;

u) dopo l'articolo 11 è inserito il seguente:

«Art. 11-bis. – (Disposizioni di carattere fiscale)1. Al fine di sostenere la riqualificazione delle aziende termali esistenti, è istituito un credito d'imposta pari al 50 per cento delle spese di ristrutturazione a valere sul Fondo per la competitività e lo sviluppo, istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 841, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
2. I criteri e le modalità di concessione dell'agevolazione prevista dal comma 1 sono stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.
3. Le aziende termali, al fine di rendere effettivo il conseguimento delle finalità di sviluppo del settore termale, fino al termine del terzo anno solare successivo a quello della data di entrata in vigore della presente disposizione, possono dedurre l'imposta sul valore aggiunto (IVA) per i costi sostenuti allo scopo di acquisire, realizzare, ampliare, ristrutturare o rimodernare immobili e impianti destinati all'esercizio dell'attività delle aziende termali e per quelli sostenuti dalle stesse aziende allo scopo di impiantare o di ampliare le medesime attività, ovvero di acquisire, elaborare, realizzare e attuare progetti di ricerca e di sviluppo, ovvero per i costi inerenti al ricorso alla somministrazione di lavoro o per lo svolgimento di servizi direttamente connessi all'esercizio dell'impresa, effettuati da terzi.
4. L'IVA assolta sugli investimenti di cui al comma 3 del presente articolo è analiticamente contabilizzata in un apposito conto separato ed è detraibile, ai sensi e nei modi di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, indipendentemente dall'effettuazione di operazioni attive imponibili ai fini dell'IVA»;

v) l'articolo 12, comma 1, è sostituito dal seguente:

«1. Nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili e nell'esercizio della propria attività istituzionale l'ENIT – Agenzia nazionale del turismo e le regioni inseriscono nei propri piani e programmi idonee iniziative per la promozione del termalismo nazionale all'estero quale parte integrante della complessiva offerta turistica italiana, utilizzando anche a tale fine l'apporto tecnico-organizzativo delle associazioni nazionali di categoria maggiormente rappresentative delle aziende termali o di organismi societari o consortili eventualmente dalle stesse costituiti»;

z) all'articolo 13, comma 1, le parole: «il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato» sono sostituite dalle seguenti: «i Ministri dello sviluppo economico e dei beni e delle attività culturali e del turismo»;

aa) all'articolo 14, comma 2, le parole: «da lire 2 milioni a lire 50 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 10.000 a euro 100.000»;

bb) all'articolo 14, comma 3, le parole: «è punita con la multa da lire 5 milioni a lire 100 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 100.000»;

cc) all'articolo 14, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

«3-bis. Le somme derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie di cui ai commi 2 e 3 sono versate alla tesoreria del comune nel quale è stata rilevata la violazione».

Art. 2.

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante il testo unico delle leggi in materia di attività idrotermali, che raccolga la normativa vigente, coordinandola e apportandovi i necessari adeguamenti.
2. Il Governo è altresì delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante disposizioni per rilanciare e sviluppare le attività degli stabilimenti termali di proprietà delle regioni, delle province o dei comuni, che li detengono direttamente o attraverso società controllate, in conformità ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) prevedere il trasferimento a titolo oneroso degli stabilimenti termali a soggetti privati che presentano opportune competenze e capacità tecniche ed economiche, sulla base di adeguati piani industriali di rilancio, basati sulle esigenze delle singole realtà coinvolte;

b) prevedere il consolidamento dei debiti maturati dallo stabilimento termale in corso di cessione, fino alla data di entrata in vigore del decreto legislativo, e alla loro eventuale estinzione mediante il ricorso a finanziamenti agevolati erogati tramite la Cassa depositi e prestiti Spa;

c) prevedere l'eventuale ricorso agli ammortizzatori sociali in deroga per il personale degli stabilimenti termali in servizio alla data della privatizzazione.

3. I decreti legislativi di cui ai commi 1 e 2 sono adottati previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che si esprimono entro trenta giorni dalla data della trasmissione dei relativi schemi di decreto. Decorso tale termine, i decreti possono essere comunque adottati.

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