PDL 504

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2
                        Articolo 3
                        Articolo 4
                        Articolo 5
                        Articolo 6
                        Articolo 7

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 504

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato RIZZETTO

Istituzione del Servizio sanitario veterinario convenzionato per la cura di cani e gatti e dell'anagrafe canina e felina

Presentata l'11 aprile 2018

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Onorevoli Colleghi! — Nel nostro Paese si è assistito, negli ultimi anni, ad una evoluzione della normativa vigente in materia di tutela degli animali di affezione, quali portatori di diritti, ma nonostante questo sono ancora numerosi gli interventi necessari per una maggiore e più completa salvaguardia. Tra questi si ritiene necessario garantire in primo luogo adeguate cure veterinarie agli animali di affezione attraverso l'istituzione di un Servizio sanitario nazionale veterinario gratuito, a cui possano accedere i proprietari di cani e gatti già esenti, per motivi di reddito, dalle spese del Servizio sanitario nazionale (SSN) e, dunque, appartenenti a fasce della popolazione meno agiate. Al riguardo, si pensi, a mero titolo di esempio, alle difficoltà che affrontano, nel sostenere i costi per le cure veterinarie, le persone anziane che vivono con una pensione minima, le quali si trovano costrette, per diminuire le spese, a rinunciare alla presenza di un animale domestico, che rappresenta un importante affetto e spesso un conforto contro la solitudine. L'accesso al Servizio sanitario veterinario in convenzione dovrebbe inoltre essere introdotto anche per i casi in cui tale riconoscimento appare più che meritevole: si tratta dei cani e gatti vaganti – poiché randagi, abbandonati o dispersi – che, da chiunque accompagnati, necessitano di un intervento di primo soccorso, dei cani e dei gatti in ricovero presso associazioni senza fini di lucro, dei cani guida per non vedenti, delle colonie feline riconosciute dai servizi veterinari delle aziende sanitarie e, infine, dei cani e dei gatti impiegati in terapie a fini curativi.
E ancora, appare urgente l'introduzione di una specifica disciplina di un sistema nazionale di anagrafe canina e felina, coordinato con quello di ogni regione, e l'introduzione di ulteriori strumenti di accertamento della popolazione canina e felina. Ciò per garantire, concretamente, il contrasto del fenomeno dell'abbandono e per agevolare il ricongiungimento in caso di smarrimento.
Tale intervento si ritiene necessario per superare le criticità dell'attuale sistema di anagrafe, che non garantisce un efficace collegamento dei dati su tutto il territorio nazionale.
La presente proposta di legge, pertanto, all'articolo 1 individua le finalità dell'intervento legislativo e chiarisce che il medesimo è volto a introdurre misure per la tutela di cani e di gatti mediante l'istituzione del Servizio sanitario veterinario convenzionato e la disciplina di un nuovo sistema di anagrafe.
Le disposizioni degli articoli 2, 3 e 4 prevedono l'istituzione del Servizio sanitario veterinario in convenzione, individuano i beneficiari dello stesso e i soggetti tenuti a erogare le prestazioni in convenzione.
Agli articoli 5 e 6 si prevede la costituzione di una commissione a livello regionale, con specifici compiti ai fini della regolamentazione del Servizio e dell'accesso alle convezioni da parte dei veterinari liberi professionisti che intendono prestare il servizio in convenzione.
Infine, l'articolo 7 contiene una delega al Governo per l'introduzione di ulteriori strumenti di accertamento della popolazione canina e felina e della disciplina di un sistema di anagrafe nazionale canina e felina, subordinando l'accesso alle prestazioni gratuite del Servizio veterinario in convenzione all'iscrizione a tale anagrafe.

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Finalità).

1. La presente legge è volta a introdurre misure per la tutela dei cani e dei gatti, mediante l'istituzione del Servizio sanitario veterinario convenzionato e la disciplina di un sistema nazionale di anagrafe per tali animali di affezione.

Art. 2.
(Istituzione del Servizio sanitario veterinario convenzionato).

1. Presso le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano è istituito il Servizio sanitario veterinario per l'erogazione gratuita di prestazioni destinate alla cura dei cani e dei gatti, di seguito denominato «Servizio veterinario convenzionato».

Art. 3.
(Accesso alle prestazioni del Servizio veterinario convenzionato).

1. Hanno diritto alle prestazioni del Servizio veterinario convenzionato i proprietari di cani e di gatti esenti, per fascia di reddito, dalle spese del Servizio sanitario nazionale (SSN). Per poter usufruire delle prestazioni del Servizio veterinario convenzionato i proprietari degli animali devono avere effettuato l'iscrizione all'anagrafe canina ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 14 agosto 1991, n. 281.
2. Hanno altresì diritto alle prestazioni del Servizio veterinario convenzionato:

a) i cani e i gatti vaganti per interventi di primo soccorso, da chiunque condotti;

b) i cani e i gatti accolti in strutture gestite da associazioni di volontariato riconosciute e senza scopo di lucro, che non siano in rapporto di convenzione con enti pubblici per attività di ricovero e di cura di cani e di gatti;

c) i cani adibiti alla guida dei non vedenti;

d) le colonie feline riconosciute dai servizi veterinari delle aziende sanitarie locali;

e) i cani e i gatti impiegati in terapie a fini curativi.

Art. 4.
(Erogazione delle prestazioni).

1. I servizi veterinari già operanti presso le aziende sanitarie locali provvedono a erogare le prestazioni riconosciute dal Servizio veterinario convenzionato.
2. Qualora il Ministero della salute accerti l'impossibilità per i servizi veterinari di cui al comma 1 di operare con i propri mezzi e le proprie strutture, le regioni procedono alla stipula di apposite convenzioni con medici veterinari liberi professionisti per l'erogazione delle prestazioni.

Art. 5.
(Commissione regionale per le prestazioni convenzionate).

1. Al fine di regolamentare le prestazioni del Servizio veterinario convenzionato, le regioni istituiscono una commissione regionale per le prestazioni convenzionate. La commissione è presieduta dall'assessore regionale alla sanità ed è composta da esperti individuati, sulla base della loro specifica professionalità, da ciascuna regione secondo la propria autonomia.
2. La commissione di cui al comma 1:

a) individua le prestazioni riconosciute in convenzione e le eventuali ulteriori esenzioni;

b) redige l'elenco dei medici veterinari aventi diritto ad accedere alle convenzioni e delle strutture aventi diritto ad erogare le prestazioni in convenzione;

c) monitora il servizio prestato dai medici veterinari che erogano le prestazioni in convenzione;

d) verifica l'attuazione degli obiettivi sanitari di cui alla presente legge.

Art. 6.
(Accesso alla convenzione).

1. Le convenzioni di cui all'articolo 4, comma 2, sono regolate dalle norme contrattuali vigenti.
2. I medici veterinari liberi professionisti che intendono accedere alla convenzione con il Servizio veterinario convenzionato devono presentare richiesta alla competente commissione regionale per le prestazioni convenzionate entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. La commissione regionale per le prestazioni convenzionate, nel definire e aggiornare l'elenco dei medici veterinari e delle strutture aventi diritto ad erogare le prestazioni in convenzione, deve tenere conto dei seguenti requisiti e criteri:

a) i titoli in possesso del richiedente;

b) l'anzianità di servizio del richiedente;

c) l'uniforme distribuzione territoriale dei medici veterinari e degli ambulatori;

d) la disponibilità del richiedente ad effettuare prestazioni di primo soccorso entro ventiquattro ore dalla richiesta.

4. La commissione regionale per le prestazioni convenzionate, in base ai risultati del monitoraggio del servizio prestato, provvede ogni tre anni al rinnovo dell'elenco di cui al comma 2 dell'articolo 5 e, in casi di comprovata necessità, dispone con provvedimento motivato cancellazioni e nuovi accessi.

Art. 7.
(Delega al Governo per l'ampliamento dell'anagrafe nazionale degli animali d'affezione).

1. Al fine di garantire un efficiente sistema di identificazione animale su tutto il territorio nazionale, il Governo è delegato ad adottare, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro della salute, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per l'integrazione della disciplina relativa all'anagrafe nazionale degli animali d'affezione, mediante l'introduzione di ulteriori strumenti di accertamento della popolazione canina e di quella felina nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) organizzare un sistema nazionale di anagrafe canina e anagrafe felina coordinato con i sistemi regionali già esistenti;

b) prevedere che l'accesso al Servizio veterinario convenzionato sia subordinato all'iscrizione all'anagrafe nazionale;

c) prevedere che l'anagrafe nazionale sia basata su una piattaforma informatica che garantisca l'interoperatività tra le banche di dati regionali, allo scopo di rendere effettivo ed efficiente su tutto il territorio nazionale il controllo e la tutela degli animali di affezione di proprietà, il loro ritrovamento nei casi di smarrimento, nonché il contrasto del fenomeno dell'abbandono.

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