PDL 499

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2
                        Articolo 3
                        Articolo 4
                        Articolo 5
                        Articolo 6
                        Articolo 7
                        Articolo 8
                        Articolo 9
                        Articolo 10
                        Articolo 11
                        Articolo 12
                        Articolo 13
                        Articolo 14
                        Articolo 15
                        Articolo 16
                        Articolo 17
                        Articolo 18
                        Articolo 19
                        Articolo 20
                        Articolo 21
                        Articolo 22
                        Articolo 23
                        Articolo 24
                        Articolo 25
                        Articolo 26
                        Articolo 27
                        Articolo 28
                        Articolo 29
                        Articolo 30
                        Articolo 31
                        Articolo 32
                        Articolo 33
                        Articolo 34
                        Articolo 35
                        Articolo 36
                        Articolo 37
                        Articolo 38

ALLEGATO

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 499

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
ENRICO BORGHI, D'ALESSANDRO, DE MENECH, MARCO DI MAIO, FIANO, FRAGOMELI, GRIBAUDO, PEZZOPANE, SERRACCHIANI, ZARDINI

Modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n. 394,
e ulteriori disposizioni in materia di aree protette

Presentata l'11 aprile 2018

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Onorevoli Colleghi! — Le misure contenute nella presente proposta di legge sono da tempo attese nel sistema della protezione della natura e della valorizzazione del patrimonio naturale, culturale, paesaggistico, ecologico del nostro Paese, in considerazione di una esigenza di fondo connessa alla possibilità di fornire, agli enti di gestione dell'11 per cento del territorio nazionale, un modello organizzativo e di governo più efficiente, più moderno, più in linea con la volontà di coniugare il concetto di tutela con lo sviluppo sostenibile di uno dei cespiti fondamentali per la qualità della vita, quale è l'ambiente.
Il testo qui proposto è quello già approvato nella XVII legislatura dal Senato e dalla Camera, contenente modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, e ulteriori disposizioni in materia di aree protette.
La legge quadro sulle aree protette, risalente al dicembre del 1991, è il prodotto di un dibattito culturale e di una situazione politica che chiedeva al Paese di dotarsi di una disciplina organica per tutelare il patrimonio naturalistico, ambientale e paesaggistico che rischiava di essere pesantemente intaccato a seguito delle dinamiche di sviluppo dell'epoca. Quindi, la produzione normativa risulta figlia di una impostazione sostanzialmente difensiva in cui le aree protette nascono per arginare gli effetti di uno sviluppo che rischiava di consumare tutte le risorse naturali del Paese. Era l'epoca del fordismo, era l'epoca dell'industrializzazione, era l'epoca dell'impiego illimitato, senza pianificazione e senza regole, del capitale naturale e del suolo del nostro Paese e, quindi, era logico che in quel contesto sociale, culturale e politico nascesse una legge con questi presupposti e con questo tipo di impianto.
La legge 394 ha dato delle risposte importanti, consentendo l'istituzione di 23 parchi nazionali, di aree marine protette, di parchi regionali, sottoponendo a tutela quasi l'11 per cento del territorio nazionale.
Oggi, con questa proposta di legge, si intende introdurre la possibilità di costruire un sistema di protezione della natura, di valorizzazione del patrimonio ambientale del nostro Paese, in connessione con la capacità della nostra realtà di darsi un nuovo modello di sviluppo sostenibile. Quale migliore laboratorio se non le aree protette? Quale migliore piattaforma sulla quale inventare, sperimentare e innovare le modalità attraverso cui la tutela della natura sia un importante motore che coniuga positivamente ecologia ed economia?
Per questo la proposta di legge qui presentata persegue l'obiettivo di recuperare lo spirito originario della legge n. 394 in rapporto alla creazione di un sistema nazionale di parchi e di aree protette. Era questa la volontà del legislatore nel 1991; successivamente, i vari provvedimenti che si sono susseguiti hanno smontato questo impianto generale e hanno creato le condizioni per le quali abbiamo avuto due fenomeni: quello dell'atomizzazione dei parchi nazionali che, complice una farraginosità burocratica e l'assenza di un quadro generale di politica, sono stati immaginati quasi come isole lasciate a se stesse, e quello della crisi del sistema delle aree protette regionali.
Orbene, noi riteniamo che si debba recuperare il concetto dell'unitarietà, in cui parchi nazionali, parchi regionali, aree marine protette siano elementi organici di un percorso unitario di tutela, di valorizzazione e di pianificazione dei parchi e delle aree protette del nostro Paese. Si potrebbe dire, con una battuta, che i parchi sono un bene comune, un bene collettivo dell'intera comunità nazionale, e quindi, in quanto bene comune dell'intera collettività nazionale, devono essere concepiti in maniera unitaria; certo, con le loro peculiarità, con le loro caratteristiche, con le loro situazioni particolari, perché, naturalmente, un'area marina protetta è diversa dal Parco delle Dolomiti bellunesi, sono diversi i territori e sono diverse le realtà, ma dentro un unico concetto di esplicazione di politiche e, soprattutto, dentro un'unica capacità di raccordare un percorso di carattere generale.
È per questo che la presente proposta di legge introduce il finanziamento di un piano triennale delle opere pubbliche e delle politiche di sviluppo sostenibile che i parchi dovranno realizzare. Dopo le risorse abbiamo voluto dare gambe alla concretizzazione di questo assunto legato al tema dello sviluppo sostenibile; questa proposta di legge, all'interno del piano del parco – cioè dello strumento più importante, più vincolante, lo strumento decisivo con il quale un ente parco tutela, valorizza e salvaguarda il territorio ad esso affidato – inserisce nuove finalità: oltre alla valorizzazione tradizionale, il compito dello sviluppo sostenibile, anche in applicazione, da un lato, della Strategia nazionale delle green community, dall'altro, della Strategia nazionale dell'adattamento climatico.
Vi è un terzo elemento innovativo che ci consente di dire che questo è uno strumento con il quale noi portiamo una logica di ambientalismo moderno all'interno di questa norma, e cioè che noi passiamo dalla evoluzione del meccanismo delle royalty al meccanismo dei servizi ecosistemici ambientali. Il meccanismo delle royalty è un meccanismo, dal nostro punto di vista, datato, figlio di un'epoca in cui i concessionari si vedevano dare in dotazione un capitale naturale in cambio di poche risorse; qualcuno le ha definite elemosine che affluivano nella dotazione finanziaria degli enti riceventi e che, per lo più, andavano a sostituire politiche di intervento ordinario o, addirittura, in molti casi, erano destinate a costituire poste di bilancio di parte corrente.
Noi riteniamo, invece, di dovere andare in una direzione diversa, in cui, attraverso il pagamento dei servizi ecosistemici ambientali, cioè quando il capitale naturale viene impiegato per finalità di tipo produttivo, i concessionari debbano restituire risorse da impiegare per la tutela, la valorizzazione e la riproducibilità di quel bene collettivo naturale che è alla base dei percorsi produttivi.
E vi è da ultimo il tema del modello di governo degli enti, che recepisce questa impostazione immaginando una maggiore capacità di attrarre professionalità di tipo nuovo alla guida e alla direzione di tali preziose risorse.
L'obiettivo della presente proposta di legge, quello di restituire centralità alle aree protette nello sviluppo del Paese, è perseguito mediante le misure di seguito illustrate più nel dettaglio.
L'articolo 1 novella in più punti l'articolo 2 della legge quadro, in materia di classificazione delle aree naturali protette, al fine di disciplinare l'istituzione delle aree protette transfrontaliere e definire i parchi nazionali con estensione a mare. L'articolo reca misure per le aree protette inserite nella rete «Natura 2000» e per l'attribuzione di funzioni all'ISPRA. L'articolo 2, al comma 1, abroga l'articolo 3 della legge n. 394 del 1991, che disciplina la costituzione del Comitato per le aree naturali protette e della Consulta tecnica per le aree naturali protette, mentre al comma 2 sostituisce l'articolo 4 della legge quadro che attualmente disciplina il Programma triennale per le aree naturali protette, al fine di inserirvi la disciplina del Piano nazionale triennale per le aree naturali protette, elencandone i compiti, sulla base delle disponibilità finanziarie a legislazione vigente. Al comma 3 del novellato articolo 4, si prevede inoltre il cofinanziamento regionale del piano di sistema, attraverso modalità e criteri oggetto di accordi e intese con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, e si attribuisce a ciascun membro del Comitato di cui all'articolo 33 – che istituisce il Comitato nazionale per le aree protette – la facoltà di presentare proposte relative al piano. Si prevede che, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della disposizione, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare presenti la proposta di piano al suddetto Comitato nazionale per le aree protette, che delibera entro i successivi quattro mesi; decorso inutilmente tale termine, è prevista comunque l'approvazione del piano con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Il piano ha durata triennale ed è aggiornato annualmente. Al suo finanziamento per gli anni 2018-2020 si provvede nell'ambito dei progetti finanziati ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, con una quota a ciò prioritariamente destinata dei proventi delle aste ivi previste di competenza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nel limite di 10 milioni di euro annui.
L'articolo 3, con una novella al decreto legislativo n. 23 del 2011, consente ai comuni ubicati nelle isole minori ovvero a quelli nel cui territorio sono comprese isole minori in cui siano istituite aree naturali protette, di destinare il gettito del contributo di sbarco per finanziare – in accordo con l'ente gestore dell'area protetta – interventi volti alla tutela ambientale, alla conservazione della biodiversità, al ripristino o al restauro di ecosistemi naturali e del patrimonio archeologico e culturale, alla promozione del turismo sostenibile del territorio, nonché ad attività di educazione ambientale. A tale scopo, il contributo di sbarco può essere maggiorato di 2 euro, esclusivamente per le suddette finalità. La possibilità di istituire il contributo di sbarco è altresì estesa ai comuni che fanno parte di un'area marina protetta, ancorché non ubicati in isole minori (capoverso 3-quinquies).
L'articolo 4 sostituisce integralmente l'articolo 7 della legge quadro. La nuova disposizione, in materia di misure di incentivazione, prevede criteri di priorità per la destinazione da parte delle regioni di una quota delle risorse dei piani operativi regionali (POR) ai territori compresi in un parco nazionale o in un parco naturale regionale, previa intesa con i rispettivi enti di gestione. Sul piano finanziario, si prevede che ciò avvenga senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e nel quadro della programmazione dei fondi per lo sviluppo attribuiti alle regioni dall'Unione europea. La norma prevede un'ampia serie di obiettivi, in materia di restauro, recupero, valorizzazione dei territori, attività culturali, agriturismo, attività sportive, fonti rinnovabili di energia, copertura della rete di telefonia, livelli essenziali nell'erogazione dei servizi nonché sostegno alla pianificazione territoriale. Il comma 2 stabilisce che il medesimo ordine di priorità valga anche per i privati, singoli o associati. Inoltre, una quota di tali attività deve consistere in interventi diretti a favorire l'occupazione giovanile e il volontariato nonché l'accessibilità e la fruizione del parco, in particolare per i portatori di handicap.
L'articolo 5 istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un Fondo destinato al finanziamento di misure di incentivazione fiscale nelle aree protette, demandate alle previsioni di successivi provvedimenti legislativi volti a promuovere iniziative compatibili con le finalità delle medesime aree. Si prevede una dotazione di 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2018, con copertura degli oneri sul fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017.
L'articolo 6 novella l'articolo 8 della legge quadro e prevede il coinvolgimento del Ministero della difesa nella procedura per l'istituzione del parco nazionale o della riserva naturale statale in cui siano compresi siti militari.
L'articolo 7 interviene sulla disciplina dell'Ente parco, di cui all'articolo 9 della legge quadro, apportando una serie di modificazioni riguardanti la procedura di nomina del presidente e del Consiglio direttivo, la composizione e le funzioni del Consiglio direttivo, lo statuto, le funzioni del direttore del parco e del Collegio dei revisori dei conti e la pianta organica. In base alla riforma, si prevede che siano organi dell'ente parco il presidente, il Consiglio direttivo, la Comunità del parco, il Revisore unico dei conti, anziché il Collegio dei revisori dei conti. La durata in carica di tali organi è di cinque anni e i membri possono essere confermati una sola volta. Nelle nomine di tali organi deve essere tenuta in considerazione la rappresentanza dei due sessi. Ai requisiti previsti per la nomina a presidente dal comma 4 dell'articolo 9 è aggiunto il requisito della comprovata esperienza in campo ambientale; inoltre si prevede, al comma 10-bis dell'articolo 9, che la nomina del Revisore unico dei conti avvenga con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, e che esso sia scelto tra i funzionari della Ragioneria generale dello Stato ovvero tra gli iscritti nel registro dei revisori legali. Inoltre, quanto alla nomina del direttore del parso, essa avviene da parte del presidente, all'interno di una rosa di tre candidati, secondo i requisiti indicati; si prevede una selezione pubblica, svolta da una commissione tecnica, di cui si disciplina la composizione. Si disciplinano le funzioni del direttore del parco, anche con riferimenti al testo unico sul pubblico impiego, e ad obiettivi di risultato amministrativo, ponendosi clausole di invarianza finanziaria. L'articolo 8 modifica l'articolo 10 della legge quadro, in materia di Comunità del parco, prevedendo che questa sia costituita – oltre che dai presidenti delle regioni e delle province – dai sindaci dei comuni e dai presidenti delle comunità montane nei cui territori sono comprese le aree del parco anche dai presidenti delle unioni montane dei comuni. L'articolo 9 reca disposizioni sul regolamento e sul piano del parco, novellando più disposizioni della legge quadro. Nell'ambito delle attività disciplinate dal regolamento del parco sono stati inseriti il sorvolo di velivoli e droni non autorizzato, salvo quanto stabilito dalla disciplina sull'attività di volo [lettera h-bis)], e lo svolgimento di esercitazioni militari [lettera h-ter)], con conseguente abrogazione del divieto di sorvolo di velivoli non autorizzato (punto 3.4), attualmente previsto. Tra le attività vietate, disciplinate dal comma 3 dell'articolo 11 della legge n. 394 del 1991, sono state inserite le attività di prospezione, ricerca, estrazione e sfruttamento di idrocarburi liquidi e gassosi nel territorio dei parchi e nelle aree contigue, fatte salve le attività estrattive in corso e quelle ad esse strettamente conseguenti, e l'attività di eliski. Viene disciplinata la procedura di adozione del regolamento del parco, nonché la materia del piano del parco. Al fine di mantenere e recuperare gli ecosistemi e le caratteristiche del paesaggio, delle attività agro-silvo-pastorali tradizionali direttamente connesse alla conservazione di specie selvatiche e habitat naturali, si prevede la promozione dell'agricoltura biologica e biodinamica, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in tema di uso sostenibile di prodotti fitosanitari nelle aree naturali protette, in attuazione della direttiva 2009/128/UE. Inoltre, al fine di mantenere e recuperare il patrimonio archeologico e storico-culturale tutelato, è stato previsto il rispetto delle competenze degli uffici territoriali del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, previste dal codice dei beni culturali [lettera e-ter)]. Infine, con il nuovo comma 1-bis, nel piano per il parco si prevede la promozione anche di strategie di sviluppo socio-economico funzionali alla primaria finalità di conservazione delle risorse naturali. In tal senso, anche in coerenza con la Strategia nazionale delle Green community, di cui all'articolo 72 della legge n. 221 del 2015 (cosiddetto «collegato ambientale»), è prevista la stipulazione di convenzioni da parte dell'ente parco con regioni, province, città metropolitane e comuni, in forma singola o associata, per la definizione di programmi e progetti di valorizzazione, con una clausola di invarianza finanziaria. Si specifica inoltre, nel nuovo comma 2-bis, che, in ragione della peculiare valenza e destinazione funzionale dell'area contigua, l'attività venatoria, regolamentata dall'ente parco, sentiti la regione e l'ambito territoriale di caccia competenti e acquisito il parere dell'ISPRA, può essere esercitata solo dai soggetti residenti nel parco o nelle aree contigue. In ordine alle aree contigue si specifica che il piano per il parco, in attuazione della citata direttiva 2009/128/CE, deve prevedere le indicazioni per il rispetto della normativa vigente sull'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari nelle aree naturali protette. Viene altresì prevista una nuova disposizione in materia di formazione per il titolo ufficiale di guida del parco (nuovo comma 5 dell'articolo 14 della legge quadro).
L'articolo 10 reca norme in materia di nulla osta e di interventi di natura edilizia nelle zone di promozione economica e sociale (cosiddette zone D), novellando l'articolo 13 della legge n. 394 del 1991 e introducendo un nuovo articolo 13-bis. Il rilascio di concessioni o autorizzazioni relative ad interventi, impianti e opere all'interno del parco è sottoposto nella riforma al preventivo nulla osta dell'ente parco, rilasciato previa verifica della conformità tra le disposizioni del piano e del regolamento e l'intervento e reso entro sessanta giorni dalla richiesta (comma 1). Decorso inutilmente il termine si dispone che chi vi abbia interesse possa agire ai sensi dell'articolo 31 del codice del processo amministrativo, superando l'attuale meccanismo del silenzio-assenso. Il nuovo articolo 13-bis reca poi una disciplina speciale per gli interventi di natura edilizia da realizzare nelle zone di promozione economica e sociale facenti parte del medesimo ecosistema, più estesamente modificate dai processi di antropizzazione, nelle quali sono consentite attività compatibili con le finalità istitutive del parco e finalizzate al miglioramento della vita socio-culturale delle collettività locali e al miglior godimento del parco da parte dei visitatori. Si prevede che gli interventi di natura edilizia da realizzare in tali zone siano autorizzati direttamente dagli enti locali competenti, salvo che l'intervento non comporti una variazione degli strumenti urbanistici vigenti, imponendosi una preventiva comunicazione all'ente parco, che entro trenta giorni può esprimere il proprio motivato diniego. L'articolo 11 interviene sulla disciplina riguardante gli indennizzi, di cui all'articolo 15 della legge quadro, al fine di delimitarne l'ambito, mentre l'articolo 12 disciplina le entrate dell'ente parco, apportando integrazioni all'articolo 16 della legge quadro, con l'inserimento, dopo il comma 1, dei commi da 1-bis a 1-undevicies. Il comma 1, in materia di versamento di somme da parte di titolari di concessioni, autorizzazioni e attività, individua obblighi di versamento una tantum di somme in favore dell'ente gestore dell'area protetta. Tra le modifiche, si segnala il nuovo comma 1-octies, che reca norme in ordine ai titolari di impianti di imbottigliamento delle acque minerali ubicati nel territorio dell'area protetta, prevedendo che questi versino un contributo una tantum in un apposito fondo per le aree protette, nonché i nuovi commi 1-decies e 1-undecies che prevedono rispettivamente che, nelle annualità successive al versamento una tantum, per i soggetti tenuti ai versamenti sia attivato il sistema di pagamento dei servizi ecosistemici previsto dalla legislazione vigente, e che siano escluse dall'ambito applicativo delle disposizioni da 1-bis a 1-novies – sui contributi previsti – una serie di fattispecie ivi indicate.
L'articolo 13 introduce nel testo della legge quadro un nuovo articolo 11.1, contenente disposizioni finalizzate alla redazione, da parte dell'ente gestore dell'area protetta, di piani di gestione della fauna selvatica finalizzati al contenimento della fauna selvatica che può determinare un impatto negativo sulle specie e sugli habitat protetti della rete «Natura 2000» o ritenuti vulnerabili. Viene previsto che una quota pari al 30 per cento di ogni introito ricavato dalla vendita degli animali abbattuti o catturati in operazioni di gestione deve essere versata dall'ente gestore ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dell'ISPRA per essere destinata al finanziamento di ricerche su metodi di gestione non cruenti della fauna selvatica; ne viene prevista la destinazione anche per l'esercizio delle attività previste dalla legge quadro, come riformata.
L'articolo 14 integra la normativa sugli enti parco e delle aree marine protette prevista dalla legge quadro, alla quale viene aggiunto l'articolo 16-bis. Vengono innanzitutto disapplicati, al comma 1, alcuni limiti di spesa previsti per le amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione per gli enti di gestione dei parchi nazionali e delle aree marine protette, a partire dalla gestione del bilancio dell'anno successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della norma in esame. La norma precisa comunque che restano fermi il regime delle riduzioni e il volume complessivo delle spese previste dalle disposizioni di revisione della spesa richiamate, stabilendo poi la procedura di presentazione del bilancio di previsione dell'ente parco, trasmesso, entro il 1° settembre dell'esercizio precedente, al Revisore unico dei conti. L'articolo 15 prevede l'emanazione di un regolamento del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'ambiente e con il Ministro della salute, per l'individuazione di criteri e modalità di allevamento di cinghiali, diretti ad impedire l'immissione di cinghiali in tutto il territorio nazionale, in attuazione del divieto previsto dal collegato ambientale (articolo 7, comma 1, della legge n. 221 del 2015). L'articolo 16 novella la disciplina relativa all'istituzione di aree marine protette, attraverso una riscrittura dell'articolo 18 della legge n. 394 del 1991. Tra le novità più rilevanti si segnalano l'introduzione di una procedura più articolata per l'istituzione nonché la verifica, almeno triennale, dell'adeguatezza della disciplina istitutiva. Vengono altresì individuate le zone in cui è possibile istituire aree marine protette e dettata una disciplina dell'uso del demanio marittimo differenziata in base alla zonazione dell'area. Nel corso dell'esame presso la Camera sono state apportate modifiche in ordine alle modalità e ai soggetti competenti all'effettuazione dello studio preliminare sugli aspetti ambientali e socio-economici dell'area, prevedendo che l'ISPRA curi l'istruttoria tecnico-scientifica relativa allo studio, anche avvalendosi delle altre componenti del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente. Viene altresì precisato che l'attribuzione dell'istruttoria tecnico-scientifica all'ISPRA avviene non soltanto nell'ambito delle funzioni attribuite dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ai sensi dell'articolo 2, comma 9-quater, ma anche nel rispetto di quanto previsto dalla legge in esame nonché dalla legge n. 132 del 2016 sul sistema a rete delle agenzie ambientali. L'articolo 17 interviene sulla disciplina riguardante la gestione delle aree marine protette, di cui all'articolo 19 della legge quadro, relativamente all'individuazione dell'ente gestore, al regolamento di organizzazione, al piano di gestione, alla zonazione delle aree (in quattro zone, in base alle quali stabilire le misure di protezione), alle attività vietate, nonché alle attività di sorveglianza. Con riferimento all'individuazione dell'ente gestore, è stato aggiunto un periodo al comma 2, al fine di precisare che, qualora un'area marina protetta sia istituita in acque confinanti con un'area protetta terrestre, la gestione è attribuita al soggetto competente per quest'ultima. L'articolo 18 aggiunge l'articolo 19-bis alla legge quadro sulle aree protette al fine di disciplinare il programma triennale per le aree marine protette e i vari aspetti gestionali delle aree marine protette, quali i contributi statali e il relativo piano economico-finanziario, la revoca dell'affidamento della gestione dell'area, l'organico e il direttore dell'area. Si prevede che il direttore sia reclutato dall'ente gestore attraverso selezioni ad evidenza pubblica; è stato aggiunto un periodo volto a demandare ad un apposito decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare la definizione dei requisiti per la partecipazione ai relativi bandi e, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze, dei criteri per la determinazione del trattamento economico del direttore. Il comma 3 prevede l'abrogazione delle commissioni di riserva, mentre il nuovo comma 4 abroga il comma 339 dell'articolo 2 della legge finanziaria 2008, che stabilisce disposizioni in tale materia. Il nuovo comma 6 prevede che nell'ambito dei progetti finanziati ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, in materia di messa all'asta delle quote di emissione di gas ad effetto serra, una quota dei proventi delle aste di competenza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per gli anni 2018, 2019 e 2020, nel limite di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni suddetti, sia destinata prioritariamente al potenziamento delle aree marine protette. L'articolo 19 interviene sulle modalità e sui soggetti competenti all'esercizio della vigilanza sulle aree naturali protette di rilievo internazionale e nazionale. La nuova lettera b) della disposizione aggiunge un nuovo comma 2-bis, in base al quale le funzioni di vigilanza all'interno delle aree naturali protette regionali continuano ad essere esercitate secondo l'articolo 27 della legge quadro vigente. L'articolo 20 interviene sulla disciplina riguardante le aree naturali protette regionali di cui all'articolo 22 della legge quadro allo scopo di confermare il divieto di attività venatoria nei parchi naturali regionali e nelle riserve naturali regionali e di sottoporre i prelievi faunistici e gli abbattimenti selettivi alla nuova disciplina prevista dall'articolo 11.1, introdotto dall'articolo 13 della proposta di legge in esame. L'articolo 21 interviene sulla disciplina relativa all'organizzazione amministrativa del parco naturale regionale, di cui all'articolo 24 della legge quadro, prevedendo che la revisione dei conti sia affidata ad un unico revisore dei conti e disciplinando permessi e licenze di assentarsi dal servizio del presidente del parco regionale che sia lavoratore dipendente, pubblico o privato. L'articolo 22 attribuisce al direttore dell'organismo di gestione dell'area naturale protetta i poteri che l'articolo 29 della legge quadro attualmente affida al rappresentante legale del medesimo organismo.
L'articolo 23 sostituisce l'articolo 30 della legge quadro modificando il quadro sanzionatorio delle violazioni della legge, caratterizzato da illeciti penali e amministrativi. Si aumenta l'entità delle pene pecuniarie e delle sanzioni amministrative pecuniarie e si introducono obblighi di confisca in caso di prelievo o cattura di animali nelle aree protette. L'entità delle sanzioni è stata ulteriormente aumentata nel corso dell'esame alla Camera. Il comma 5, a fronte di condotte che integrino anche gli estremi dei reati indicati nel codice penale, prevede il sequestro, ne dispone l'immediatezza e lo estende al mezzo nautico utilizzato per realizzare le condotte integranti le ipotesi di reati sopra menzionati commesse nelle aree marine protette. A carico del responsabile viene mantenuto l'obbligo di provvedere alla riduzione in pristino dell'area danneggiata, ove possibile, nonché quello di risarcire il danno, cui il responsabile è comunque tenuto. Si prevede l'aggiornamento biennale della misura delle sanzioni amministrative pecuniarie, considerando l'intera variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie. L'articolo 24, attraverso la sostituzione dell'articolo 33 della legge quadro sulle aree protette, prevede l'istituzione di un Comitato nazionale per le aree protette presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, disciplinandone funzioni e composizione, e la trasmissione di relazioni annuali sulle attività svolte dagli enti parco e dagli altri enti istituiti per la gestione delle aree naturali protette di rilievo nazionale e internazionale. Al comma 2, si è previsto di attribuire al Comitato il compito di predisporre il piano di sistema, alla luce dei nuovi contenuti dell'articolo 2. Inoltre, la composizione del Comitato, disciplinata dal comma 3, è stata integrata, prevedendo che ad esso partecipino anche un rappresentante del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e un rappresentante dell'Unione nazionale comuni, comunità, enti montani. L'articolo 26 affida al Ministero dell'ambiente, d'intesa con la Conferenza delle regioni, il compito di provvedere, in attuazione dell'articolo 1-bis della legge n. 394 del 1991, alla promozione della Convenzione degli Appennini per la tutela e la valorizzazione della catena appenninica nonché all'individuazione delle modalità operative per le attività e gli interventi previsti dal progetto Appennino parco d'Europa, mentre l'articolo 27 precisa che per il Parco nazionale dello Stelvio si provvede in conformità a quanto prevede l'intesa dell'11 febbraio 2015 sull'attribuzione di funzioni statali e relativi oneri finanziari del Parco nazionale dello Stelvio.
L'articolo 29 modifica una serie di articoli della legge quadro allo scopo di sostituire i riferimenti a disposizioni abrogate ovvero a operare interventi di coordinamento tra le innovazioni introdotte dal provvedimento in esame e le norme vigenti. In particolare, i commi 1 e 6 dell'articolo 29 prevedono la sostituzione di riferimenti normativi riguardanti le procedure per la demolizione delle opere abusive, specificando il riferimento ai commi 2, 3, 4 e 5 dell'articolo 41 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 380 del 2001.
L'articolo 30 modifica la collocazione delle sedi legale e amministrativa del Parco nazionale del Gran Paradiso, rinviando, per quanto riguarda la riassegnazione del personale in servizio, a criteri stabiliti in sede di contrattazione integrativa con le organizzazioni sindacali, nell'ambito delle procedure previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro, anche tramite il ricorso agli strumenti di intesa previsti dall'articolo 35, comma 1, primo periodo, della legge quadro. L'articolo 31 interviene sulla disciplina riguardante le funzioni autorizzatorie in materia di paesaggio. Il piano per il parco deve essere dotato almeno dei contenuti di cui all'articolo 143 del codice dei beni culturali e del paesaggio. Un'ulteriore modifica specifica che l'ente parco deve essere munito di adeguate competenze nel campo della tutela paesaggistica. L'articolo 32 attribuisce nuove funzioni al Comitato paritetico per la biodiversità, nell'ambito della Strategia nazionale per la biodiversità. Con il comma 1 si demanda a un decreto adottato dal Ministro dell'ambiente di apportare modificazioni al vigente decreto – che istituisce il comitato paritetico per la biodiversità – volte a prevedere che lo stesso, nell'ambito della Strategia nazionale per la biodiversità, coordini e promuova azioni integrate e fornisca il supporto informativo all'esercizio delle funzioni che il Comitato per il capitale naturale esercita ai sensi dell'articolo 67 del cosiddetto «collegato ambientale». L'articolo 33 affida al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare il compito di promuovere la collaborazione e la sinergia operativa tra il Comitato nazionale per le aree protette, il Comitato paritetico per la biodiversità e il Comitato per il capitale naturale. A tal fine, viene previsto che il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare individui i temi strategici da condividere e le azioni da realizzare in maniera congiunta, e che il Ministro convochi la Conferenza nazionale «La Natura dell'Italia» entro il 31 gennaio 2019 e, successivamente, ogni tre anni, prevedendosi una clausola di invarianza finanziaria. L'articolo 34 interviene sulla disciplina riguardante l'individuazione delle associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale. Il comma 2 prevede che con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, sono definiti nel dettaglio i criteri per l'individuazione delle associazioni, nonché le relative modalità. L'articolo 36 conferisce delega al Governo per l'introduzione di un sistema volontario di remunerazione dei servizi ecosistemici in particolare nei riguardi dei concessionari di beni naturalistici e dei soggetti titolari di alcune attività e impianti indicati nell'articolo 16 della legge quadro, come modificato dall'articolo 12 della proposta di legge. È prevista tra l'altro la possibilità che gli istituti di credito e le fondazioni bancarie concorrano in veste di finanziatori o intermediari alla realizzazione di sistemi di pagamento dei servizi ecosistemici. L'articolo 37 reca la disciplina transitoria, prevedendo, allo scopo di allineare le scadenze degli incarichi dei presidenti e dei membri dei Consigli direttivi degli enti parco nazionali, per tali incarichi, in sede di prima applicazione della legge, la proroga fino alla scadenza dell'incarico conferito in data più recente. L'articolo 38 prevede, con riferimento a tutte le disposizioni introdotte dalla proposta di legge in esame, nonché con riferimento alla legge quadro, la clausola di salvaguardia per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, cui le disposizioni stesse si applicano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Modifiche all'articolo 2 della legge n. 394 del 1991).

1. All'articolo 2 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) i commi 1, 2, 3, 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti:

«1. I parchi nazionali sono costituiti da aree terrestri, fluviali, lacuali e da eventuali estensioni a mare che contengono uno o più ecosistemi intatti o anche parzialmente alterati da interventi antropici, una o più formazioni fisiche, geologiche, geomorfologiche, biologiche, di rilievo internazionale o nazionale per valori naturalistici, scientifici, estetici, culturali, educativi e ricreativi tali da richiedere l'intervento dello Stato ai fini della loro conservazione per le generazioni presenti e future.
2. I parchi naturali regionali sono costituiti da aree terrestri, fluviali e lacuali, di valore naturalistico e ambientale, che costituiscono, nell'ambito di una o più regioni limitrofe, un sistema omogeneo individuato dagli assetti naturali dei luoghi, dai valori paesaggistici e artistici e dalle tradizioni culturali delle popolazioni locali.
3. Le riserve naturali sono costituite da aree terrestri, fluviali e lacuali che contengono una o più specie naturalisticamente rilevanti della flora e della fauna, ovvero presentano uno o più ecosistemi importanti per le diversità biologiche o per la conservazione delle risorse genetiche. Le riserve naturali possono essere statali o regionali in base alla rilevanza degli interessi attraverso esse tutelati.
4. Le aree marine protette sono costituite da ambienti marini, dalle acque, dai fondali e dai tratti di costa prospicienti ricadenti nel demanio marittimo, che presentano un rilevante interesse per le caratteristiche naturali, geomorfologiche, fisiche, biochimiche, con particolare riguardo alla flora e alla fauna marine e costiere, e per l'importanza scientifica, ecologica, culturale, educativa ed economica che rivestono. Le aree marine protette si intendono altresì definite ai sensi del protocollo di Ginevra relativo alle aree specialmente protette del Mediterraneo, ratificato ai sensi della legge 5 marzo 1985, n. 127, e della Strategia nazionale per la biodiversità 2013.
5. Le aree naturali protette di cui ai commi da 1 a 4 prossime al confine di Stato possono essere costituite come aree protette transfrontaliere sulla base di convenzioni, trattati o accordi internazionali. Nel caso in cui l'area interessata sia un parco naturale o una riserva naturale regionale, l'accordo che ne disciplina il regime di area protetta transfrontaliera è stipulato d'intesa con la regione interessata, per quanto attiene agli aspetti di sua competenza. Con l'atto di costituzione dell'area protetta transfrontaliera sono stabilite le procedure di partecipazione dell'ente gestore dell'area protetta nazionale o regionale interessata alla stessa area protetta transfrontaliera, nonché le eventuali forme di partecipazione degli enti pubblici statali e territoriali interessati.
5-bis. Le aree marine protette contigue ai parchi nazionali terrestri sono comprese integralmente negli stessi parchi nazionali, previa istruttoria tecnica svolta dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) secondo la procedura di cui all'articolo 18, comma 1. In tal caso, questi ultimi sono classificati come parchi nazionali con estensione a mare. Nei parchi nazionali con estensione a mare si applicano, per la parte marina, le disposizioni di legge relative alle aree marine protette. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
5-ter. Le aree del territorio nazionale inserite, in attuazione della direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, e della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, nella rete ecologica europea denominata “Natura 2000” concorrono ai fini della conservazione della biodiversità, insieme al sistema delle aree naturali protette. Ad esse si applicano il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e le relative misure di conservazione di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 17 ottobre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 258 del 6 novembre 2007.
5-quater. La gestione dei siti di importanza comunitaria e delle previste zone speciali di conservazione, in attuazione della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, nonché delle zone di protezione speciale, in attuazione della direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, ricadenti, interamente o parzialmente, in un parco nazionale o regionale, in una riserva naturale statale o regionale o in un'area marina protetta, è competenza del corrispondente ente gestore, il quale può avvalersi del supporto tecnico-scientifico dell'ISPRA e, ove necessario, del concorso delle altre componenti del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente, ai sensi della legge 28 giugno 2016, n. 132.
5-quinquies. Le aree esterne a quelle di cui al comma 5-quater possono essere affidate in gestione agli enti gestori delle aree protette.
5-sexies. Le aree marine protette contigue ai parchi regionali sono affidate in gestione ai parchi regionali stessi, in sinergia con le strategie nazionali per la tutela e la conservazione del mare»;

b) sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«9-ter. L'istituzione di un nuovo parco assorbe tutte le altre aree protette, nazionali, regionali o locali, comprese nel territorio del parco stesso.
9-quater. Sono attribuite all'ISPRA le funzioni di supporto tecnico-scientifico, nonché di monitoraggio e controllo ambientali e di ricerca, in materia di aree naturali protette, biodiversità e protezione dell'ambiente marino e costiero. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sono individuati specificamente i compiti attribuiti dal presente comma all'ISPRA, che ne assicura l'adempimento nell'ambito delle proprie attività istituzionali. A tal fine, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del citato decreto, l'ISPRA procede al conseguente adeguamento statutario della propria struttura organizzativa. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

2. Le attività di cui al presente articolo devono essere svolte con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente senza che ne derivino nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 2.
(Abrogazione dell'articolo 3 e modifica dell'articolo 4 della legge n. 394 del 1991).

1. L'articolo 3 della legge n. 394 del 1991 è abrogato.
2. L'articolo 4 della legge n. 394 del 1991 è sostituito dal seguente:

«Art. 4. – (Piano nazionale triennale di sistema per le aree naturali protette).1. Il sistema nazionale delle aree naturali protette è costituito dalle aree naturali protette di cui all'articolo 2.
2. Il Piano nazionale triennale di sistema per le aree naturali protette, di seguito denominato “Piano di sistema”, sulla base delle disponibilità finanziarie:

a) individua il sistema nazionale delle aree naturali protette, terrestri e marine;

b) definisce linee strategiche, finalità, programmi operativi e progetti coerenti con le politiche di mitigazione e di adattamento al cambiamento climatico per le aree naturali protette e con la realizzazione degli obiettivi di sviluppo sostenibile fissati in sede internazionale e contenuti nell'Agenda globale per lo sviluppo sostenibile 2030, nonché misure di attuazione, per quanto di competenza, della strategia nazionale delle Green community, di cui all'articolo 72 della legge 28 dicembre 2015, n. 221;

c) indica le risorse finanziarie, a legislazione vigente, i criteri e le modalità per la realizzazione dei programmi e dei progetti di cui alla lettera b), provenienti anche dall'Unione europea e da altri contributi nazionali, regionali e internazionali, riservando almeno il 50 per cento delle risorse complessive alle aree protette regionali e alle aree marine protette;

d) individua i criteri, le strategie e i programmi, con particolare riferimento al settore dell'informazione e dell'educazione allo sviluppo sostenibile integrale, a cui si uniformano lo Stato, le regioni e gli organismi di gestione delle aree protette nell'attuazione del Piano di sistema per quanto di loro competenza.

3. Le regioni cofinanziano con proprie risorse il Piano di sistema, secondo modalità e criteri oggetto di accordi e intese con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
4. Proposte relative al Piano di sistema possono essere presentate al Comitato di cui all'articolo 33 da ciascun componente dello stesso.
5. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare presenta la proposta di Piano di sistema al Comitato di cui all'articolo 33, il quale delibera entro i successivi quattro mesi. Decorso tale termine, il Piano di sistema, che ha durata triennale ed è aggiornato annualmente, è approvato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
6. Nell'ambito dei progetti finanziati ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, una quota dei proventi delle aste di competenza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per gli anni 2018, 2019 e 2020, nel limite di 10 milioni di euro annui, è destinata prioritariamente al finanziamento delle attività previste dal Piano di sistema 2018-2020 di cui al comma 2 del presente articolo. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

Art. 3.
(Modifiche all'articolo 4 del decreto legislativo n. 23 del 2011 in materia di contributo di sbarco a favore delle aree protette).

1. All'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, dopo il comma 3-bis sono aggiunti i seguenti:

«3-ter. I comuni che hanno sede giuridica nelle isole minori in cui sono istituite aree naturali protette terrestri o marine e i comuni nel cui territorio insistono isole minori ove sono istituite aree naturali protette terrestri o marine possono destinare il gettito del contributo di cui al comma 3-bis per finanziare, in accordo con l'ente gestore dell'area protetta, interventi volti alla tutela ambientale, alla conservazione della biodiversità, al ripristino o al restauro di ecosistemi naturali e del patrimonio archeologico e culturale, alla promozione del turismo sostenibile del territorio nonché ad attività di educazione ambientale.
3-quater. I comuni di cui al comma 3-ter possono inoltre deliberare, esclusivamente per le finalità di cui al medesimo comma 3-ter, una maggiorazione, fino ad un massimo di 2 euro, del contributo di sbarco di cui al comma 3-bis, nelle medesime forme ivi previste.
3-quinquies. I comuni facenti parte di un'area marina protetta possono richiedere un contributo di sbarco con le stesse finalità e modalità di cui al comma 3-bis».

Art. 4.
(Modifica dell'articolo 7 della legge n. 394 del 1991).

1. L'articolo 7 della legge n. 394 del 1991 è sostituito dal seguente:

«Art. 7. – (Misure di incentivazione).1. Le regioni destinano prioritariamente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e nel quadro della programmazione dei fondi per lo sviluppo ad esse attribuiti dall'Unione europea, una quota delle risorse dei piani operativi regionali (POR) ai territori compresi in un parco nazionale o in un parco naturale regionale, previa intesa con i rispettivi enti di gestione, per i seguenti obiettivi:

a) restauro conservativo dei centri storici e di edifici di particolare valore storico e culturale;

b) recupero e valorizzazione dei nuclei abitati rurali;

c) opere igieniche e idropotabili e di risanamento dell'acqua, dell'aria e del suolo;

d) opere di conservazione e di riqualificazione ambientale del territorio, ivi comprese le attività agricole e forestali;

e) attività culturali legate alla tutela ambientale e alla valorizzazione dell'area protetta;

f) agriturismo;

g) attività sportive compatibili;

h) interventi volti a favorire l'uso di energie rinnovabili;

i) mantenimento dei livelli essenziali nell'erogazione dei servizi pubblici;

l) copertura della rete di telefonia mobile e ADSL, con interventi rispettosi dell'ambiente e del paesaggio;

m) sostegno alla pianificazione territoriale dei comuni;

n) restauro e riqualificazione del paesaggio, urbano e rurale, volto al recupero dei connotati identitari del territorio;

o) realizzazione di fonti di energie rinnovabili a basso impatto paesaggistico;

p) sostegno all'imprenditoria in agricoltura;

q) sostegno alle attività culturali formative e di educazione in campo ambientale e a quelle volte alla valorizzazione del territorio;

r) riduzione dei costi dei combustibili da riscaldamento per i territori montani.

2. Il medesimo ordine di priorità di cui al comma 1 è attribuito ai privati, singoli o associati, che intendano realizzare, nel rispetto delle previsioni e dei vincoli stabiliti dal piano e dal regolamento del parco, iniziative produttive o di servizio compatibili con le finalità istitutive del parco nazionale o del parco naturale regionale. Una quota parte di tali attività deve consistere in interventi diretti a favorire l'occupazione giovanile e il volontariato nonché l'accessibilità e la fruizione del parco, in particolare per i portatori di handicap».

Art. 5.
(Fondo per l'incentivazione fiscale nelle aree protette).

1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo, con una dotazione di 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2018, destinato al finanziamento di misure di incentivazione fiscale nelle aree protette di cui alla presente legge, da adottare con successivi provvedimenti legislativi, volti a promuovere iniziative compatibili con le finalità delle medesime aree.
2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per gli anni 2018 e 2019, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 6.
(Modifica all'articolo 8 della legge n. 394 del 1991).

1. All'articolo 8 della legge n. 394 del 1991, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. Qualora il territorio del parco o della riserva naturale comprenda siti militari, all'istituzione si procede sentito il Ministero della difesa, che si esprime entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta».

Art. 7.
(Modifiche all'articolo 9 della legge n. 394 del 1991).

1. All'articolo 9 della legge n. 394 del 1991 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) i commi da 1 a 8-bis sono sostituiti dai seguenti:

«1. L'Ente parco ha personalità di diritto pubblico, sede legale e amministrativa nel territorio del parco ed è sottoposto alla vigilanza del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
2. Sono organi dell'Ente parco:

a) il Presidente;

b) il Consiglio direttivo;

c) il Revisore unico dei conti;

d) la Comunità del parco.

3. Gli organi dell'Ente parco durano in carica cinque anni e i membri possono essere confermati una sola volta. Nelle nomine degli organi deve essere tenuta in considerazione la rappresentanza dei due sessi.
4. Il Presidente è nominato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con i presidenti delle regioni nel cui territorio ricade in tutto o in parte il parco, nell'ambito di una terna proposta dal Ministro e composta da soggetti in possesso di comprovata esperienza in campo ambientale, nelle istituzioni, nelle professioni, ovvero di indirizzo o di gestione in strutture pubbliche o private. Entro quindici giorni dalla ricezione della proposta, i presidenti delle regioni interessate esprimono l'intesa su uno dei candidati proposti ovvero il proprio dissenso esplicitando le ragioni che motivano il diniego dell'intesa con specifico riferimento a ciascuno dei nomi compresi nella terna. Decorso il suddetto termine senza che sia raggiunta l'intesa con i presidenti delle regioni interessate, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentite le Commissioni parlamentari competenti per materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, provvede, motivandola, alla nomina del Presidente, scegliendo prioritariamente tra i nomi compresi nella terna.
4-bis. La carica di Presidente è incompatibile con qualsiasi incarico elettivo e con incarichi negli organi di amministrazione degli enti pubblici.
5. Nelle more della nomina del Presidente e dei componenti del Consiglio direttivo ai sensi del comma 8-ter, al fine di assicurare la continuità amministrativa e lo svolgimento delle attività indifferibili dell'Ente parco, si applicano le disposizioni di cui al decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n. 444.
6. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Ente parco, ne coordina l'attività, esercita le funzioni di indirizzo e programmazione della stessa, fissa gli obiettivi ed effettua la verifica in merito alla realizzazione degli stessi, attraverso gli strumenti previsti dalla legislazione vigente in materia. Il Presidente esercita altresì le funzioni che gli sono delegate dal Consiglio direttivo e adotta i provvedimenti urgenti e indifferibili, che sottopone alla ratifica del Consiglio direttivo nella seduta successiva, ferme restando le competenze del direttore ai sensi del comma 11.
7. Per il Presidente e per i componenti del Consiglio direttivo, trovano applicazione le disposizioni dell'articolo 79 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, riferite a sindaci, presidenti delle province, sindaci metropolitani, presidenti delle unioni montane dei comuni, presidenti dei consigli provinciali e comunali con popolazione superiore a 30.000 abitanti.
8. Al Presidente spetta un'indennità onnicomprensiva fissata con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Gli oneri finanziari derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma sono a carico del bilancio dell'Ente parco.
8-bis. Il Consiglio direttivo è formato dal Presidente e da un numero di componenti pari a otto.
8-ter. I componenti del Consiglio direttivo diversi dal Presidente sono nominati, entro trenta giorni dalla comunicazione della designazione, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e sono scelti tra persone qualificate nella conservazione della natura o nella gestione delle aree protette o tra i rappresentanti della Comunità del parco, secondo le seguenti modalità:

a) il 50 per cento dei componenti su designazione della Comunità del parco con voto limitato, almeno due dei quali scelti tra i sindaci della stessa Comunità del parco;

b) il 50 per cento dei componenti, scelti tra esperti in materia naturalistica e ambientale, su designazione del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che individua un componente in rappresentanza del Ministero, un componente in rappresentanza delle associazioni scientifiche o dell'ISPRA e un componente in rappresentanza delle associazioni di protezione ambientale, nonché del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, che individua un componente in rappresentanza delle associazioni agricole e della pesca, sulla base delle indicazioni provenienti dalle medesime associazioni finalizzate alla maggiore sostenibilità delle attività agro-silvo-pastorali e della pesca nelle aree naturali protette.

8-quater. Le designazioni sono effettuate entro quarantacinque giorni dalla richiesta del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Decorsi ulteriori trenta giorni dalla scadenza del termine di quarantacinque giorni, il Presidente esercita le funzioni del Consiglio direttivo sino all'insediamento di questo ai sensi del comma 8-sexies. Per i membri del Consiglio direttivo designati dalla Comunità del parco che ricoprono la carica di sindaco di un comune o di presidente di una unione montana dei comuni, di una provincia o di una regione presenti nella Comunità del parco, la cessazione dalla predetta carica a qualsiasi titolo comporta la decadenza immediata dall'incarico di membro del Consiglio direttivo e il conseguente rinnovo della designazione. La stessa norma si applica nei confronti degli assessori e dei consiglieri dei medesimi enti.
8-quinquies. Il Consiglio direttivo elegge al proprio interno un vice presidente, scelto tra i membri designati dalla Comunità del parco, che in caso di assenza o impedimento del Presidente ne esercita le funzioni.
8-sexies. Il Consiglio direttivo è legittimamente insediato quando sia nominata la maggioranza dei suoi componenti.
8-septies. Il Consiglio direttivo delibera in merito a tutte le questioni generali e in particolare sui bilanci, che sono trasmessi al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e al Ministro dell'economia e delle finanze, sui regolamenti e sulla proposta di piano per il parco di cui all'articolo 12. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.
8-octies. Lo statuto dell'Ente parco è deliberato dal Consiglio direttivo, sentito il parere della Comunità del parco, ed è trasmesso per l'approvazione al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare»;

b) il comma 9 è sostituito dal seguente:

«9. Lo statuto dell'Ente parco definisce le finalità e funzioni principali dell'Ente, nonché le modalità di partecipazione popolare e le forme di pubblicità degli atti. Lo statuto è approvato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri e il Ministero dell'economia e delle finanze. Decorsi trenta giorni dalla richiesta, i relativi pareri si intendono acquisiti. L'organizzazione e il funzionamento dell'Ente sono disciplinati, nel rispetto dello statuto, mediante un regolamento approvato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare»;

c) il comma 10 è sostituito dai seguenti:

«10. Il Revisore unico dei conti esercita il riscontro contabile sugli atti dell'Ente parco secondo le norme di contabilità dello Stato e sulla base dei regolamenti di contabilità dell'Ente, approvati dal Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
10-bis. Il Revisore unico dei conti è nominato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ed è scelto tra funzionari della Ragioneria generale dello Stato ovvero tra iscritti nel registro dei revisori legali»;

d) il comma 11 è sostituito dai seguenti:

«11. Il direttore del parco assicura la gestione amministrativa complessiva dell'Ente ed esercita le funzioni di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Egli cura l'attuazione dei programmi e il conseguimento degli obiettivi fissati dal Presidente e dal Consiglio direttivo, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettere da d) a e-bis), del citato decreto legislativo n. 165 del 2001. Ad esso spetta l'adozione dei connessi atti, anche di rilevanza esterna. Il direttore è nominato dal Presidente all'interno di una rosa di tre candidati in possesso di laurea specialistica o magistrale ovvero del diploma di laurea conseguito secondo l'ordinamento didattico previgente al regolamento di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, nonché di particolare qualificazione professionale, scelti, a seguito di selezione pubblica, da una commissione tecnica costituita da tre soggetti. I membri della commissione sono scelti:

a) uno tra soggetti esperti di gestione di pubbliche amministrazioni, designato dall'Ente parco;

b) uno tra soggetti esperti di sviluppo sostenibile o tutela ambientale, designato dall'Ente parco;

c) un esperto designato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che assume le funzioni di Presidente della commissione.

11-bis. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 11 si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente nel bilancio dell'Ente parco e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
11-ter. Alla selezione pubblica possono prendere parte dirigenti pubblici, funzionari pubblici con almeno cinque anni di anzianità nella qualifica di riferimento, persone di comprovata esperienza professionale di tipo gestionale, ambientale, soggetti che abbiano già svolto funzioni di direttore di enti di gestione di aree protette nazionali o regionali per almeno tre anni nonché persone che abbiano esperienza di gestione di aree marine protette per il medesimo periodo. I predetti requisiti debbono essere posseduti alla scadenza del termine per la presentazione della domanda. Il bando di selezione predisposto dall'Ente parco, approvato con delibera del Consiglio direttivo, è sottoposto alla vigilanza del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ai sensi dell'articolo 21, comma 1, prima della sua applicazione.
11-quater. Il Presidente, sentito il Consiglio direttivo, stipula con il direttore un contratto individuale di durata non inferiore a tre e non superiore a cinque anni.
11-quinquies. Il Presidente, sulla base degli indirizzi del Consiglio direttivo, assegna annualmente al direttore gli obiettivi di gestione e di performance amministrativa da conseguire.
11-sexies. Il direttore, se dipendente pubblico, è posto obbligatoriamente in posizione di comando, fuori ruolo, aspettativa o altri istituti simili previsti dal rispettivo ordinamento di provenienza, per tutta la durata dell'incarico, con decorrenza dell'anzianità di servizio ai soli fini della progressione in carriera. Il direttore, se dipendente privato, è posto in posizione di aspettativa, anche in deroga a quanto previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro di competenza. Il trattamento economico è, in ogni caso, a carico dell'Ente parco ed è equiparato a quello dei dirigenti non generali del comparto degli enti pubblici non economici. Non possono essere reintrodotte, neanche in via regolamentare, forme di contingentamento per la selezione, quali albi, anche se interni, elenchi e istituti similari. Si applicano, per quanto non espressamente previsto, le disposizioni di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165»;

e) il comma 12 è abrogato;

f) il comma 12-bis è sostituito dal seguente:

«12-bis. Al vice presidente e agli altri componenti del Consiglio direttivo spettano gettoni di presenza per la partecipazione alle riunioni del Consiglio direttivo, nell'ammontare fissato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Gli oneri finanziari derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma sono a carico del bilancio dell'Ente parco»;

g) il comma 14 è sostituito dai seguenti:

«14. La dotazione organica dell'Ente parco è approvata dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previo parere del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri e del Ministero dell'economia e delle finanze. Decorso il termine di trenta giorni dalla richiesta di parere, questo si intende reso favorevolmente. Il direttore costituisce la struttura amministrativa di vertice dell'Ente ed è posto fuori della dotazione organica. È consentita la mobilità volontaria del personale tra gli Enti parco, anche attraverso l'attivazione di periodiche procedure per l'immissione in ruolo dei dipendenti che abbiano presentato domanda di trasferimento. Per le finalità di cui alla presente legge, in considerazione delle peculiari attività da svolgere, è consentito l'impiego di personale tecnico e di manodopera con contratti a tempo determinato e indeterminato ai sensi dei contratti collettivi di lavoro vigenti per il settore agricolo-forestale. Entro il 1º gennaio 2017 tutti gli Enti parco si avvalgono delle procedure informatiche del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi, per il pagamento al personale delle competenze fisse e accessorie. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
14-bis. Al fine di consentire il monito- raggio del livello di realizzazione degli obiettivi programmati di conservazione della biodiversità e l'efficace utilizzazione a tal fine delle risorse assegnate, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, avvalendosi del supporto dell'ISPRA, adotta, con proprio decreto, una specifica direttiva rivolta agli Enti parco finalizzata all'individuazione di indicatori dello stato di conservazione, alla tutela e all'elaborazione di rendiconti orientati alla verifica periodica dell'evoluzione dell'ecosistema protetto. L'ISPRA provvede allo svolgimento delle attività di cui al presente comma nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
14-ter. Al fine di ridurre le spese ordinarie derivanti dai costi fissi di struttura e migliorare l'esercizio dei servizi di competenza, gli Enti parco i cui territori di riferimento insistano nella stessa regione o in regioni confinanti possono stipulare convenzioni per lo svolgimento in modo coordinato o condiviso di funzioni tecniche, amministrative e attinenti alla fruizione e allo sviluppo delle aree protette, o ricorrere ad affidamenti congiunti con procedure ad evidenza pubblica. Gli Enti parco possono stipulare convenzioni, per le finalità indicate nel presente comma, anche con altre amministrazioni dello Stato le cui funzioni siano esercitate nel medesimo territorio regionale».

Art. 8.
(Modifica all'articolo 10 della legge n. 394 del 1991).

1. Al comma 1 dell'articolo 10 della legge n. 394 del 1991, dopo le parole: «dai sindaci dei comuni» sono inserite le seguenti: «, dai presidenti delle unioni montane dei comuni».

Art. 9.
(Modifiche agli articoli 11, 12, 14, 25, 26 e 32 della legge n. 394 del 1991).

1. Alla legge n. 394 del 1991 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 11:

1) al comma 1, dopo le parole: «entro il territorio del parco» sono inserite le seguenti: «e nelle aree ad esso contigue»;

2) al comma 2, dopo la lettera h) sono aggiunte le seguenti:

«h-bis) il sorvolo di velivoli e droni non autorizzato, salvo quanto stabilito dalla disciplina sull'attività di volo;

h-ter) lo svolgimento di esercitazioni militari»;

3) al comma 3:

3.1) alla lettera a) è premessa la seguente:

«0a) l'attività venatoria»;

3.2) dopo la lettera b) è inserita la seguente:

«b-bis) nel territorio dei parchi e nelle aree contigue, le attività di prospezione, ricerca, estrazione e sfruttamento di idrocarburi liquidi e gassosi, fatte salve le attività estrattive in corso e quelle ad esse strettamente conseguenti»;

3.3) dopo la lettera g) è inserita la seguente:

«g-bis) l'attività di eliski»;

3.4) la lettera h) è abrogata;

4) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Il regolamento del parco stabilisce altresì le eventuali deroghe ai divieti di cui al comma 3, lettere a), b), c), d), e), f) e g)»;

5) il comma 6 è sostituito dal seguente:

«6. Il regolamento del parco è approvato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con le regioni interessate e, qualora il territorio del parco comprenda siti militari, di concerto con il Ministro della difesa. A questo fine l'Ente parco, previo parere della Comunità del parco e dei comuni territorialmente interessati alle aree contigue non rappresentati nella Comunità del parco, adotta il regolamento e lo trasmette alle regioni interessate e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che può apportare integrazioni e modifiche. Le integrazioni e le modifiche devono essere trasmesse all'Ente parco, il quale, entro due mesi dalla trasmissione, adotta il nuovo testo. Ove il Ministero non ritenga di apportare ulteriori integrazioni e modifiche allo scadere del suddetto termine, entro i successivi trenta giorni la proposta definitiva di regolamento è sottoposta per l'intesa alla regione, che si esprime entro tre mesi, decorsi i quali l'intesa si intende acquisita. In ogni caso, decorsi dodici mesi dalla trasmissione, da parte dell'Ente parco, del regolamento adottato senza che il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare abbia fatto pervenire all'Ente parco alcuna integrazione o modifica, o che la regione abbia manifestato il proprio dissenso, il regolamento è approvato dal Ministro nel testo adottato dall'Ente parco. Il regolamento acquista efficacia decorsi novanta giorni dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Entro tale termine i comuni sono tenuti ad adeguare i propri regolamenti e i propri strumenti urbanistici alle previsioni del regolamento. Decorso inutilmente il predetto termine le disposizioni del regolamento del parco prevalgono su quelle del comune, che è tenuto alla loro applicazione»;

b) all'articolo 12:

1) la lettera e) del comma 1 è sostituita dalla seguente:

«e) valori naturali e culturali presenti nel territorio del parco e valutazione del loro stato di conservazione; servizi ecosistemici forniti dal territorio del parco e loro classificazione dal punto di vista qualitativo nonché valutazione dal punto di vista quantitativo; identificazione e valutazione delle pressioni e delle minacce per i valori naturali e culturali e per i servizi ecosistemici e analisi delle cause, dei fattori e delle tendenze, con particolare riferimento ai cambiamenti globali e alle attività antropiche presenti nel territorio del parco e nel territorio limitrofo; definizione degli obiettivi di conservazione dei valori naturali e culturali e modalità di valorizzazione dei servizi ecosistemici del parco»;

2) al comma 1, dopo la lettera e) sono aggiunte le seguenti:

«e-bis) iniziative atte a favorire, nel rispetto delle finalità del parco, lo sviluppo economico e sociale delle collettività residenti all'interno del parco e nei territori adiacenti;

e-ter) mantenimento e recupero degli ecosistemi e delle caratteristiche del paesaggio, delle attività agro-silvo-pastorali tradizionali direttamente connesse alla conservazione di specie selvatiche e habitat naturali; promozione dell'agricoltura biologica e biodinamica, rispettando quanto previsto dalla normativa vigente in tema di uso sostenibile di prodotti fitosanitari nelle aree naturali protette, in attuazione della direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009; mantenimento e recupero del patrimonio archeologico e storico-culturale tutelato, nel rispetto delle competenze degli uffici territoriali del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e promozione del turismo naturalistico, culturale e scolastico»;

3) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. Il piano promuove anche strategie di sviluppo socio-economico funzionali alla loro primaria finalità di conservazione delle risorse naturali, di assetto del territorio, di preservazione dal consumo di suolo e di rinaturalizzazione di spazi, di valorizzazione del patrimonio naturalistico e di sostegno al sistema economico, culturale e paesaggistico locale, quali, a titolo esemplificativo, quelle delle energie rinnovabili compatibili, dell'agricoltura e del turismo sostenibili, della mobilità leggera e alternativa. Nel perseguimento delle finalità di cui al precedente periodo, anche in coerenza con la strategia nazionale di cui all'articolo 72 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, l'Ente parco definisce su base convenzionale con regioni, province, città metropolitane e comuni, in forma singola o associata, programmi e progetti di valorizzazione, a tal fine utilizzando le risorse che questi, nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio, mettono a disposizione a valere sulla programmazione nazionale e dell'Unione europea e nel rispetto delle normative e dei princìpi a tali fini vigenti»;

4) al comma 2, lettera a), le parole: «riserve integrali» sono sostituite dalle seguenti: «zone di riserva integrale»;

5) al comma 2, lettera b), le parole: «riserve generali orientate» sono sostituite dalle seguenti: «zone di riserva generale orientata»;

6) al comma 2, lettera c), le parole: «aree di» sono sostituite dalle seguenti: «zone di»;

7) al comma 2, lettera d), le parole: «aree di» sono sostituite dalle seguenti: «zone di»;

8) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

«2-bis. Il piano reca altresì l'indicazione di aree contigue ed esterne rispetto al territorio del parco naturale, aventi finalità di zona di transizione e individuate d'intesa con la regione. Rispetto alle aree contigue possono essere previste dal regolamento del parco misure di disciplina della caccia, della pesca, delle attività estrattive e per la tutela dell'ambiente, ove necessarie per assicurare la conservazione dei valori dell'area protetta. In ragione della peculiare valenza e destinazione funzionale dell'area contigua, in essa l'attività venatoria è regolamentata dall'Ente parco, sentiti la regione e l'ambito territoriale di caccia competenti, acquisito il parere dell'ISPRA, e può essere esercitata solo dai soggetti residenti nel parco o nelle aree contigue. Per esigenze connesse alla conservazione del patrimonio faunistico, l'Ente parco, sentiti la regione e gli ambiti territoriali di caccia interessati, acquisito il parere dell'ISPRA, può disporre, per particolari specie di animali, divieti e prescrizioni riguardanti le modalità e i tempi della caccia. Tali divieti e prescrizioni sono recepiti dai calendari venatori regionali e provinciali e la loro violazione è punita con le sanzioni previste dalla legislazione venatoria. Il piano, in attuazione della direttiva 2009/128/CE, prevede, per le aree contigue, le indicazioni per il rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in tema di uso sostenibile dei prodotti fitosanitari nelle aree naturali protette.
2-ter. Ai fini di cui al comma 1, lettera e-bis), il piano può prevedere in particolare contratti di collaborazione e convenzioni con le aziende agricole singole o associate presenti nel territorio del parco ai sensi degli articoli 14 e 15 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228; servizi di carattere turistico-naturalistico da gestire in proprio o da concedere in gestione a terzi mediante atti di concessione sulla base di specifiche convenzioni; l'agevolazione o la promozione, anche in forma cooperativa, di attività agro-silvo-pastorali tradizionali direttamente connesse alla conservazione di specie selvatiche o habitat naturali; l'agevolazione o la promozione del restauro dei beni archeologici, storici e culturali e di ogni altra iniziativa atta a favorire, nel rispetto delle esigenze di conservazione del parco e della biodiversità, lo sviluppo del turismo connesso alla valorizzazione del patrimonio naturale e culturale. Una quota parte di tali attività deve consistere in interventi diretti a favorire l'occupazione giovanile ed il volontariato, nonché l'accessibilità e la fruizione, in particolare per i soggetti disabili.
2-quater. Le attività di cui ai commi 2-bis e 2-ter devono essere svolte con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente senza che ne derivino nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica»;

9) i commi 3, 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti:

«3. Il piano è predisposto dall'Ente parco entro diciotto mesi dalla costituzione dei suoi organi, in base ai criteri e alle finalità della presente legge. La Comunità del parco partecipa alla definizione dei criteri riguardanti la predisposizione del piano indicati dal Consiglio direttivo ed esprime il proprio parere sul piano stesso. L'Ente parco, nella qualità di autorità procedente, dà avvio alla valutazione ambientale strategica del piano, da svolgere da parte dell'autorità regionale competente, secondo le disposizioni di cui agli articoli 11 e seguenti del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Nell'ambito del relativo procedimento è acquisito il parere vincolante, per i profili di competenza, del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo. A tal fine, ove non sia vigente il piano paesaggistico approvato ai sensi dell'articolo 143 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, o adeguato ai sensi dell'articolo 156 del medesimo codice, la proposta di piano deve comprendere almeno i contenuti di cui al comma 1 del citato articolo 143. Il Consiglio direttivo, dopo aver provveduto alle revisioni del piano ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, procede alla sua adozione e lo trasmette tempestivamente alla regione.
4. Il piano trasmesso alla regione è depositato per quaranta giorni presso le sedi dei comuni, ivi compresi i comuni delle aree contigue al parco, delle unioni montane dei comuni e delle regioni interessate. Entro tale termine chiunque può presentare osservazioni scritte, sulle quali l'Ente parco esprime il proprio parere entro trenta giorni. Entro sessanta giorni dal ricevimento di tale parere la regione si pronuncia sulle osservazioni presentate e, d'intesa con l'Ente parco per quanto concerne le zone di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2, ovvero d'intesa, oltre che con l'Ente parco, anche con i comuni interessati per quanto concerne le zone di cui alla lettera d) del medesimo comma 2, e le aree contigue di cui al comma 2-bis, approva il piano tenendo conto delle risultanze del parere motivato espresso in sede di valutazione ambientale strategica e nel rispetto del parere del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, acquisito ai sensi del comma 3.
5. Qualora il piano non sia definitivamente approvato entro dodici mesi dall'adozione da parte dell'Ente parco, esso è approvato, in via sostitutiva e previa diffida ad adempiere, entro centoventi giorni con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, adottato, ove non sia vigente il piano paesaggistico approvato ai sensi dell'articolo 143 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, o adeguato ai sensi dell'articolo 156 del medesimo codice, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo»;

c) all'articolo 14:

1) i commi 1, 2, 3, 4 e 6 sono abrogati;

2) il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. L'Ente parco nazionale o regionale organizza specifici corsi di formazione al termine dei quali rilascia il titolo ufficiale di guida del parco. Gli Enti parco garantiscono la formazione professionale delle risorse umane che nel proprio territorio svolgono attività di guida, interpretazione ed educazione ambientale, attraverso la formazione continua, erogata in proprio o in collaborazione con altri enti od organizzazioni specializzate. Al fine di tutelare ecosistemi fragili o per regolamentare l'accesso ad aree o strutture in cui sia opportuno il contingentamento dei visitatori, il parco può gestire direttamente la fruizione di specifiche aree o delle medesime strutture attraverso guide del parco, appositamente formate»;

d) all'articolo 25:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Strumento di attuazione delle finalità del parco naturale regionale è il piano per il parco»;

2) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Nel rispetto delle finalità istitutive e delle previsioni del piano per il parco e nei limiti del regolamento, il parco promuove iniziative, coordinate con quelle delle regioni e degli enti locali interessati, atte a favorire la crescita economica, sociale e culturale delle comunità residenti. A tal fine nel piano per il parco sono inserite indicazioni per la promozione delle attività compatibili»;

3) al comma 4, le parole: «Al finanziamento del piano pluriennale economico e sociale, di cui al comma 3,» sono sostituite dalle seguenti: «Al finanziamento del piano per il parco»;

e) all'articolo 26, comma 1, le parole: «pluriennale economico e sociale di cui all'articolo 25, comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «per il parco di cui all'articolo 25»;

f) l'articolo 32 è sostituito dal seguente:

«Art. 32. – (Pianificazione e regolamentazione delle aree contigue). – 1. Il regolamento per l'area protetta regionale contiene, ove necessarie per assicurare la conservazione dei valori dell'area protetta, le eventuali misure di disciplina dell'attività venatoria, previa acquisizione del parere dell'ISPRA, della pesca, delle attività estrattive e per la tutela dell'ambiente relative alle aree contigue ed esterne al territorio dell'area protetta, in conformità a quanto previsto dal relativo piano per le aree medesime.
2. In ragione della peculiare valenza e destinazione funzionale delle aree contigue, in esse l'attività venatoria può essere esercitata solo dai soggetti residenti nel parco o nell'area contigua, salvi i divieti e le prescrizioni che l'ente gestore dell'area protetta, per esigenze connesse alla conservazione del patrimonio faunistico dell'area stessa, può disporre, per particolari specie di animali».

Art. 10.
(Modifica dell'articolo 13 e introduzione dell'articolo 13-bis della legge n. 394 del 1991).

1. L'articolo 13 della legge n. 394 del 1991 è sostituito dal seguente:

«Art. 13. – (Nulla osta). – 1. Il rilascio di concessioni o autorizzazioni relative ad interventi, impianti e opere all'interno del parco è sottoposto al preventivo nulla osta dell'Ente parco. Il nulla osta è rilasciato previa verifica della conformità tra le disposizioni del piano e del regolamento e l'intervento ed è reso entro sessanta giorni dalla richiesta. Decorso inutilmente tale termine, chi vi abbia interesse può agire ai sensi dell'articolo 31, commi da 1 a 3, del codice del processo amministrativo, di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104. Il diniego, che è immediatamente impugnabile, è pubblicato nell'albo on line dell'Ente parco per la durata di sette giorni. L'Ente parco dà notizia per estratto, con le medesime modalità, dei nulla osta rilasciati.
2. Avverso il rilascio del nulla osta è ammesso ricorso giurisdizionale anche da parte delle associazioni di protezione ambientale individuate ai sensi della legge 8 luglio 1986, n. 349.
3. Il direttore del parco, entro sessanta giorni dalla richiesta, con comunicazione scritta al richiedente, può prorogare, per una sola volta, di ulteriori trenta giorni il termine di cui al comma 1».

2. Dopo l'articolo 13 della legge n. 394 del 1991 è inserito il seguente:

«Art. 13-bis.(Interventi di natura edilizia nelle zone di promozione economica e sociale). – 1. In presenza di piano del parco e di regolamento del parco approvati e vigenti le cui previsioni sono state recepite dai comuni nei rispettivi strumenti urbanistici, gli interventi di natura edilizia da realizzare nelle zone di cui all'articolo 12, comma 2, lettera d), sono autorizzati direttamente dagli enti locali competenti, salvo che l'intervento non comporti una variazione degli strumenti urbanistici vigenti, dandone preventiva comunicazione all'Ente parco, che entro trenta giorni può esprimere il proprio motivato diniego».

Art. 11.
(Modifica all'articolo 15 della legge n. 394 del 1991).

1. All'articolo 15, comma 3, della legge n. 394 del 1991, le parole: «del parco» sono sostituite dalle seguenti: «nel parco».

Art. 12.
(Modifiche all'articolo 16 della legge n. 394 del 1991).

1. All'articolo 16 della legge n. 394 del 1991, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

«1-bis. I titolari di concessioni di derivazione d'acqua, esercitate attraverso impianti per la produzione di energia elettrica in esercizio, di potenza superiore a 100 kW, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, aventi le opere di presa collocate all'interno di aree protette, sono tenuti a versare una tantum all'ente gestore dell'area medesima una somma di ammontare pari al 10 per cento del canone demaniale relativo alle concessioni medesime a titolo di concorso alle spese per il recupero ambientale e della naturalità.
1-ter. I titolari di autorizzazioni all'esercizio di attività estrattive, già esistenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, nelle aree contigue di cui al comma 2-bis dell'articolo 12 sono tenuti a versare una tantum all'ente gestore dell'area protetta, in un'unica soluzione e a titolo di contributo alle spese per il recupero ambientale e della naturalità, una somma pari ad un terzo del canone di concessione.
1-quater. I titolari di impianti di produzione di energia elettrica alimentati con biomasse di potenza installata superiore a 50 kW, ubicati nel territorio dell'area protetta, esistenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono tenuti a versare una tantum all'ente gestore dell'area protetta, in un'unica soluzione e a titolo di concorso alle spese per il recupero ambientale e della naturalità, una somma pari a euro 6 per ogni kW di potenza elettrica installata.
1-quinquies. I titolari di concessioni di coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi, già esistenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione nel territorio dell'area protetta e nelle aree contigue di cui al comma 2-bis dell'articolo 12, sono tenuti a versare una tantum all'ente gestore dell'area protetta, in un'unica soluzione e a titolo di contributo alle spese per il recupero ambientale e della naturalità, una somma pari all'1 per cento del valore di vendita delle quantità prodotte.
1-sexies. I titolari di impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile diversa da quelle contemplate dai commi 1-bis e 1-quater e di potenza superiore a 100 kW, ubicati nel territorio dell'area protetta ed esistenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono tenuti a versare una tantum in favore dell'ente gestore dell'area medesima, in un'unica soluzione e a titolo di concorso alle spese per il recupero ambientale e della naturalità, una somma pari a euro 1 per kW di potenza.
1-septies. I titolari di autorizzazioni all'esercizio di oleodotti, metanodotti, carbondotti ed elettrodotti non interrati, ubicati nel territorio dell'area protetta, esistenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono tenuti a versare una tantum all'ente gestore dell'area medesima, in un'unica soluzione e a titolo di contributo alle spese per il recupero ambientale e della naturalità, per ogni chilometro non interrato una somma pari a 100 euro per oleodotti o metanodotti e a 30 euro per ogni linea di elettrodotto ad alta tensione, a 50 euro per ogni linea di elettrodotto a media tensione non isolata e a 20 euro per ogni linea di elettrodotto a media tensione isolata.
1-octies. I titolari di impianti di imbottigliamento delle acque minerali ubicati nel territorio dell'area protetta, in esercizio alla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono tenuti a versare una tantum in un apposito fondo per le aree protette da istituire presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, in un'unica soluzione e a titolo di contributo alle spese per il recupero ambientale e della naturalità, una somma il cui ammontare, modalità di versamento all'ente gestore dell'area protetta e articolazione del medesimo in base a classi di quantità di imbottigliamento, sono determinati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministero dello sviluppo economico, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.
1-novies. I titolari di concessioni per pontile per ormeggio di imbarcazioni, per punto di ormeggio in campo boa e per posto barca presenti nel territorio dell'area protetta e nelle aree contigue di cui al comma 2-bis dell'articolo 12 sono tenuti a versare una tantum all'ente gestore dell'area protetta, in un'unica soluzione e a titolo di contributo alle spese per il recupero ambientale e della naturalità, una somma il cui ammontare è pari al 10 per cento del canone di concessione.
1-decies. Nelle annualità successive al versamento una tantum, per i soggetti titolari di cui ai commi 1-bis, 1-ter, 1-quater, 1-quinquies, 1-sexies, 1-septies, 1-octies e 1-novies è attivato il sistema di pagamento dei servizi ecosistemici previsto dalla legislazione vigente.
1-undecies. Le disposizioni dei commi da 1-bis a 1-novies non si applicano agli impianti di produzione energetica di proprietà dei comuni del parco e alle società da essi controllate, alle amministrazioni separate di usi civici nonché alle cooperative il cui statuto consente l'adesione a tutti i cittadini residenti nei territori interessati, in quanto titolari di concessioni, autorizzazioni o impianti di cui ai medesimi commi.
1-duodecies. Gli enti gestori dell'area protetta possono deliberare che ciascun visitatore versi un corrispettivo per i servizi offerti nel territorio dell'area protetta.
1-terdecies. Costituiscono entrate dell'ente gestore dell'area protetta i proventi derivanti dalla vendita della fauna selvatica catturata o abbattuta ai sensi dell'articolo 11.1.
1-quaterdecies. I beni demaniali presenti nel territorio dell'area protetta che alla data di entrata in vigore della presente disposizione non siano stati già affidati in concessione a soggetti terzi, ad eccezione di quelli destinati alla difesa e alla sicurezza nazionale, possono essere dati in concessione gratuita all'ente gestore dell'area protetta ai fini della tutela dell'ambiente e della conservazione dell'area protetta, se da esso richiesti, per un periodo di nove anni. La concessione è rinnovata automaticamente allo scadere, salvo motivato diniego del soggetto concedente. L'ente gestore dell'area protetta può concedere tali beni in uso a terzi dietro il pagamento di un canone, ferma restando l'attività di vigilanza e sorveglianza prevista dall'articolo 21. La concessione gratuita di beni demaniali all'ente gestore dell'area protetta non modifica la titolarità di tali beni, che rimangono in capo al soggetto concedente.
1-quinquiesdecies. L'ente gestore dell'area protetta può concedere, anche a titolo oneroso, il proprio marchio di qualità a servizi e prodotti locali che soddisfino requisiti di qualità, di sostenibilità ambientale e di tipicità territoriale. Nell'ipotesi di cui al presente comma l'ente gestore è tenuto a predisporre uno o più regolamenti per attività o servizi omogenei recanti i requisiti minimi di qualità e di ecocompatibilità da garantire nonché a svolgere attività di controllo.
1-sexiesdecies. L'ente gestore dell'area protetta può stipulare contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione con soggetti privati ed associazioni riconosciute o fondazioni. Le iniziative di sponsorizzazione devono essere dirette al perseguimento di interessi pubblici e devono escludere forme di conflitto di interesse tra l'attività del parco e quella privata.
1-septiesdecies. A decorrere dall'anno 2018 gli enti gestori delle aree protette sono inclusi nell'elenco dei soggetti beneficiari designabili dai contribuenti per l'accesso al riparto della quota del 5 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui all'articolo 1, comma 1234, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni.
1-duodevicies. Le disposizioni di cui ai commi da 1-bis a 1-septiesdecies si applicano ai parchi nazionali, alle aree marine protette, ai parchi regionali e alle riserve naturali terrestri. Il 70 per cento delle risorse relative alle aree protette nazionali e regionali di cui ai commi 1-bis, 1-ter, 1-quater, 1-quinquies, 1-sexies, 1-septies e 1-novies è versato dagli enti gestori ad un apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnato ad un apposito fondo per le aree protette, da istituire presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare che provvede con proprio decreto, destinato esclusivamente al finanziamento del Piano di sistema, secondo le modalità e le finalità ivi indicate. Il restante 30 per cento delle entrate è destinato prioritariamente dagli enti gestori al finanziamento complessivo di politiche e piani per la conservazione e la tutela della biodiversità nell'area protetta. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Il presente comma si applica alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le attribuzioni previste dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione.
1-undevicies. L'ente gestore e i soggetti di cui al presente articolo disciplinano a mezzo di negozi giuridici ogni altro aspetto. Le clausole apposte in violazione delle disposizioni del presente articolo sono nulle e integrano l'ipotesi di responsabilità amministrativa per il personale pubblico e di illecito civile per il soggetto privato ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile».

2. All'articolo 48, comma 3, lettera a), del codice delle leggi antimafia, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, dopo le parole: «università statali,» sono inserite le seguenti: «enti parco,».

Art. 13.
(Introduzione dell'articolo 11.1 della legge n. 394 del 1991).

1. Dopo l'articolo 11 della legge n. 394 del 1991 è inserito il seguente:

«Art. 11.1. – (Gestione della fauna selvatica). – 1. Gli interventi di gestione delle specie di uccelli e mammiferi, con l'esclusione dei ratti, nelle aree naturali protette e nelle aree contigue sono definiti con specifici piani redatti dall'ente gestore dell'area naturale protetta, previo parere obbligatorio e vincolante dell'ISPRA. I piani indicano gli obiettivi di conservazione della biodiversità da raggiungere, le modalità, le tecniche e i tempi di realizzazione delle azioni previste. Per le aree naturali protette che comprendono anche in parte zone di protezione speciale (ZPS), siti di importanza comunitaria (SIC), o zone speciali di conservazione (ZSC), il piano deve tenere conto del formulario del sito, dei motivi istitutivi e degli obiettivi di conservazione, in conformità alla direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, e alla direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992. Per la redazione, la gestione e l'aggiornamento dei piani l'ente gestore dell'area naturale protetta può stipulare protocolli pluriennali di intesa e accordi di collaborazione con università ed enti di ricerca iscritti nello schedario dell'Anagrafe nazionale delle ricerche.
2. I piani per la gestione di cui al comma 1 sono finalizzati al contenimento della fauna selvatica che può determinare un impatto negativo sulla conservazione di specie ed habitat di cui alle citate direttive 2009/147/CE e 92/43/CEE presenti nell'area protetta o di specie della fauna e flora selvatiche o habitat ritenuti particolarmente vulnerabili; per tutte le specie alloctone, ad esclusione delle specie riportate nell'allegato I, i piani sono finalizzati all'eradicazione o al contenimento, coerentemente con le disposizioni del regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014.
3. Gli interventi di gestione della fauna selvatica, sia di cattura che di abbattimento, devono avvenire per iniziativa e sotto la diretta responsabilità e sorveglianza dell'ente gestore e devono essere attuati dal personale da esso dipendente o da persone da esso autorizzate, previa abilitazione rilasciata a seguito di corsi di formazione organizzati dallo stesso ente e validati dall'ISPRA.
4. I piani per la gestione di cui al comma 1 indicano gli obiettivi, i periodi, le modalità, le aree, il numero di capi su cui è previsto l'intervento in relazione agli obiettivi dichiarati, nonché i tempi e i modi di verifica del contenimento. I piani per la gestione prevedono l'esclusivo impiego di tecniche selettive e devono valutare la possibilità di intervenire tramite catture.
5. Al personale di enti o organismi pubblici responsabile di interventi di gestione della fauna selvatica non conformi alle modalità previste si applicano le sanzioni disciplinari stabilite dall'ente o organismo di appartenenza. Ai soggetti privati coinvolti negli interventi di gestione della fauna selvatica ai sensi dei commi 3 e 4 si applica la sanzione dell'esclusione a tempo indeterminato dalla partecipazione agli interventi di gestione della fauna selvatica in tutto il territorio nazionale. Sono fatte salve le eventuali ulteriori sanzioni previste dalla normativa vigente.
6. Gli enti gestori dispongono, ai sensi dell'articolo 16, comma 1-terdecies, degli animali catturati o abbattuti nell'ambito degli interventi di gestione della fauna selvatica.
7. Una quota pari al 30 per cento di ogni introito ricavato dalla vendita degli animali abbattuti o catturati in operazioni di gestione deve essere versata dall'ente gestore ad apposito capitolo di entrata del bilancio dell'ISPRA per finanziare ricerche su metodi di gestione non cruenti della fauna selvatica e per l'esercizio delle attività previste dalla presente legge».

2. Alla legge n. 394 del 1991 è aggiunto, in fine, l'allegato I annesso alla presente legge.

Art. 14.
(Introduzione dell'articolo 16-bis della legge n. 394 del 1991).

1. Dopo l'articolo 16 della legge n. 394 del 1991 è inserito il seguente:

«Art. 16-bis. – (Regime di alcune attività di gestione ordinaria degli Enti parco e delle aree marine protette nazionali). – 1. Fermi restando il regime delle riduzioni e il volume complessivo delle spese previste dalle disposizioni indicate nel presente comma, al fine di realizzare interventi, attività e progetti coerenti con le finalità istituzionali di cui all'articolo 1 della presente legge e in considerazione della necessità di intervenire in misura efficiente per tutelare la biodiversità e gli ecosistemi, i limiti di spesa stabiliti dall'articolo 6, commi 7, 8, 9, 12, 13 e 14, dall'articolo 8, comma 1, e dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché dall'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, non si applicano agli enti di gestione dei parchi nazionali e delle aree marine protette, a partire dalla gestione del bilancio dell'anno successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente articolo.
2. Le risorse utilizzabili per i fini di cui al comma 1 sono allocate in specifici capitoli del bilancio degli Enti parco e delle aree marine protette per la realizzazione esclusiva di attività istituzionali strettamente connesse alle funzioni degli enti di cui alla presente legge e per la sperimentazione di attività in materia di sviluppo sostenibile. Tali risorse possono essere altresì utilizzate per realizzare attività e progetti esclusivamente destinati a giovani fino a 35 anni di età al momento della stipulazione del contratto, mediante il ricorso a contratti a tempo determinato o di lavoro flessibile, secondo la disciplina stabilita dal decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. Il presente comma si applica in deroga ad ogni altra disposizione di legge.
3. L'Ente parco trasmette lo schema di bilancio di previsione, entro il 1° settembre dell'esercizio finanziario precedente, al Revisore unico dei conti, che è tenuto ad esprimersi entro venti giorni, trascorsi i quali l'Ente parco segnala al Ministero vigilante il mancato rispetto del termine. Decorso il termine per l'espressione del parere del Revisore unico dei conti, l'Ente parco trasmette lo schema di bilancio alla Comunità del parco, che è tenuta ad esprimersi entro quindici giorni dalla ricezione; alla scadenza del suddetto termine il parere si intende favorevolmente acquisito. L'Ente parco, entro i dieci giorni successivi all'acquisizione dei suddetti pareri, trasmette la deliberazione di approvazione del bilancio di previsione al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Il Ministero dell'economia e delle finanze esprime il proprio parere entro quaranta giorni dalla ricezione della deliberazione, ai sensi dell'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1998, n. 439. Qualora il bilancio di previsione non sia approvato dall'Ente parco entro il 30 ottobre dell'esercizio finanziario precedente, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede alla nomina di un commissario ad acta per l'espletamento della procedura di approvazione del bilancio.
4. Resta in ogni caso fermo il versamento annuale degli enti agli appositi capitoli delle entrate di bilancio dello Stato, previsto dalle disposizioni relative alle singole riduzioni di spesa indicate nel comma 1 del presente articolo.
5. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano agli enti di competenza regionale o delle province autonome di Trento e di Bolzano».

Art. 15.
(Divieto di introduzione della specie cinghiale in tutto il territorio nazionale).

1. Ai fini dell'attuazione del divieto di immissione di cinghiali (Sus scrofa) in tutto il territorio nazionale, di cui all'articolo 7, comma 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 221, sono individuati, con regolamento del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro della salute, criteri e modalità di allevamento diretti ad impedire e prevenire possibili fuoriuscite, anche accidentali, dei capi allevati e a consentire la tracciabilità degli stessi anche durante tutto il processo di trasformazione alimentare.
2. Il regolamento di cui al comma 1 è adottato entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 16.
(Modifica dell'articolo 18 della legge n. 394 del 1991).

1. L'articolo 18 della legge n. 394 del 1991 è sostituito dal seguente:

«Art. 18. – (Istituzione di aree marine protette). – 1. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e, per le aree di interesse militare, con il Ministro della difesa, sentiti le regioni, le province, i comuni territorialmente interessati e la Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 77, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, istituisce con proprio decreto le aree marine protette autorizzando il finanziamento definito dal programma di cui all'articolo 19-bis della presente legge. Ai fini dell'istituzione, della valutazione dell'effettiva necessità di tutela e della classificazione in area marina protetta, è effettuato un adeguato studio sugli aspetti ambientali e socio-economici dell'area, per individuare gli elementi naturali sensibili e i fattori di pressione, quali la popolazione residente, le presenze turistiche, le attività economiche, le attività di pesca, gli impianti industriali e turistici, la fruizione nautica, la navigazione, la produzione di rifiuti solidi urbani, la quantità e la qualità dei rifiuti industriali e degli scarichi idrici, le modalità di smaltimento e trattamento dei rifiuti urbani e industriali e i consumi di acqua. La relativa istruttoria tecnico-scientifica è svolta dall'ISPRA, ove necessario anche con il concorso delle altre componenti del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente, nell'ambito delle funzioni attribuite dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ai sensi dell'articolo 2, comma 9-quater, della presente legge e nel rispetto di quanto previsto dalla legge 28 giugno 2016, n. 132, sentiti i portatori di interesse presenti sul territorio, per il tramite delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale.
2. Gli enti gestori delle aree marine protette e dei parchi nazionali con estensione a mare, sulla base degli esiti del monitoraggio di cui all'articolo 19-bis, verificano, almeno ogni tre anni, l'adeguatezza delle disposizioni dei decreti istitutivi concernenti la delimitazione, le finalità istitutive, la zonazione e i regimi di tutela, nonché le discipline di dettaglio previste dal regolamento dell'area protetta, alle esigenze ambientali e socio-economiche dell'area e, ove ritenuto opportuno, propongono al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare le necessarie modifiche al decreto istitutivo o al regolamento. L'istruttoria tecnica per l'aggiornamento è svolta con la medesima procedura di cui al comma 1 del presente articolo.
3. I pareri richiesti agli enti territoriali di cui al comma 1 sono rilasciati entro sessanta giorni dalla richiesta della competente Direzione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Decorso tale termine, il parere si intende favorevolmente acquisito.
4. Con riferimento all'istituzione delle aree marine protette, possono essere stipulati accordi di programma fra le regioni e il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Le aree marine protette e i parchi nazionali con estensione a mare possono essere istituiti nelle aree marine di reperimento di cui all'articolo 31 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, e all'articolo 36 della presente legge, nonché nei siti della “rete Natura 2000”, in particolare ai fini della tutela dell'avifauna marina o delle specie animali e vegetali.
5. Il decreto istitutivo di un'area marina protetta contiene le definizioni, la denominazione, le finalità e la delimitazione dell'area, le attività non consentite, la zonazione e la disciplina delle attività consentite e prevede la concessione d'uso dei beni del demanio marittimo e delle zone di mare di cui all'articolo 19, comma 9. Lo stesso decreto individua il soggetto a cui è affidata la gestione dell'area.
6. Il decreto di cui al comma 5 è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
7. I provvedimenti relativi all'uso del demanio marittimo nelle aree marine protette, anche in riferimento alle opere e concessioni demaniali preesistenti all'istituzione delle stesse, sono disciplinati in rapporto alla zonazione dell'area, con le seguenti modalità:

a) in zona A, non possono essere adottati provvedimenti relativi all'uso del demanio marittimo, fatta eccezione per quelli richiesti a fini di sicurezza o ricerca scientifica;

b) in zona B, i provvedimenti relativi all'uso del demanio marittimo sono adottati o rinnovati dalle autorità competenti d'intesa con l'ente gestore, tenuto conto delle caratteristiche dell'ambiente oggetto della protezione e delle finalità istitutive;

c) in zona C e D, i provvedimenti relativi all'uso del demanio marittimo sono adottati o rinnovati dalle autorità competenti previo parere dell'ente gestore, tenuto conto delle caratteristiche dell'ambiente oggetto della protezione e delle finalità istitutive.

8. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione del presente articolo nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

Art. 17.
(Modifica dell'articolo 19 della legge n. 394 del 1991).

1. L'articolo 19 della legge n. 394 del 1991 è sostituito dal seguente:

«Art. 19. – (Gestione delle aree marine protette). – 1. Il raggiungimento delle finalità istitutive di ciascuna area marina protetta è assicurato dall'ente gestore con il controllo e secondo gli indirizzi del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
2. Con il decreto di cui all'articolo 18, comma 1, la gestione dell'area marina protetta è affidata prioritariamente ad un consorzio di gestione costituito tra enti locali, enti pubblici, istituzioni scientifiche o associazioni di protezione ambientale riconosciute, salvo che sussistano comprovati motivi che ne impediscano la costituzione. Qualora un'area marina protetta sia istituita in acque confinanti con un'area protetta terrestre, la gestione è attribuita al soggetto competente per quest'ultima. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare definisce, con apposita convenzione, gli obblighi e le modalità per lo svolgimento delle attività di gestione dell'area marina protetta a cui deve attenersi l'ente gestore.
3. Entro un anno dall'affidamento della gestione l'ente gestore, in considerazione delle peculiarità e delle specifiche esigenze di protezione e salvaguardia delle zone a diverso regime di tutela, formula la proposta di regolamento di organizzazione dell'area marina protetta, che è approvato con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e, qualora il regolamento intervenga sulla disciplina degli usi nelle aree di interesse militare, di concerto con il Ministero della difesa. Tale regolamento stabilisce la disciplina di organizzazione e il piano di gestione dell'area, nonché la normativa di dettaglio e le condizioni di esercizio delle attività consentite all'interno dell'area medesima, fermi restando le finalità, la delimitazione, la zonazione e i divieti stabiliti dal decreto istitutivo.
4. La tutela dei valori naturali ed ambientali affidata all'ente gestore dell'area marina protetta è perseguita attraverso lo strumento del piano di gestione, adottato con il regolamento di organizzazione di cui al comma 3, che, in particolare, disciplina i seguenti contenuti:

a) organizzazione generale dell'area di mare e del demanio marittimo e sua articolazione in aree o parti caratterizzate da forme differenziate di uso, godimento e tutela;

b) sistemi di accessibilità a terra e a mare quali corridoi di lancio per la navigazione, campi di ormeggio, sentieri subacquei;

c) sistemi di attrezzature e servizi, musei, centri visite, uffici informativi;

d) indirizzi e criteri per lo svolgimento delle attività consentite, nonché per gli interventi a mare e sul demanio marittimo, sulla flora, sulla fauna e sull'ambiente naturale in genere.

5. Nelle aree marine protette e nelle estensioni a mare dei parchi nazionali sono vietate le attività che possono alterare le caratteristiche dell'ambiente e comprometterne le finalità istitutive. In particolare, salvo quanto stabilito al comma 7, sono vietati:

a) qualunque attività che possa costituire pericolo o turbamento delle specie vegetali e animali, ivi compresi la balneazione, le immersioni subacquee, la navigazione a motore, l'ancoraggio, l'ormeggio, l'utilizzo di moto d'acqua o acquascooter e mezzi similari, la pratica dello sci nautico e di sport acquatici similari, la pesca subacquea, l'immissione di specie alloctone e il ripopolamento attivo;

b) qualunque attività di cattura, raccolta e danneggiamento di esemplari delle specie animali e vegetali, ivi comprese la caccia e la pesca;

c) qualunque attività di asportazione, anche parziale, e di danneggiamento di reperti archeologici e di formazioni geologiche;

d) qualunque alterazione, diretta o indiretta, provocata con qualsiasi mezzo, dell'ambiente geofisico e delle caratteristiche biochimiche dell'acqua, ivi comprese l'immissione di qualsiasi sostanza tossica o inquinante e la discarica di rifiuti solidi o liquidi;

e) l'introduzione di armi, esplosivi e di qualsiasi mezzo distruttivo o di cattura, nonché di sostanze tossiche o inquinanti;

f) lo svolgimento di attività pubblicitarie;

g) l'uso di fuochi all'aperto.

6. Nelle aree marine protette e nelle estensioni a mare dei parchi nazionali, le misure di protezione possono essere stabilite in base alla seguente suddivisione in zone:

a) zona A di tutela integrale, nella quale l'ambiente naturale è conservato nella sua integrità e, di conseguenza, le attività consentite si riducono a quelle strettamente necessarie alla gestione dell'area, quali attività di sorveglianza, soccorso, ricerca e monitoraggio;

b) zona B di tutela generale, nella quale sono vietate le attività di maggiore impatto ambientale, mentre si consentono le attività effettuate nel rispetto della sostenibilità ambientale;

c) zona C di tutela parziale, nella quale si consente una fruizione più ampia che resti in ogni modo compatibile con le esigenze di tutela e salvaguardia scientificamente ritenute necessarie per quella porzione di territorio protetto;

d) zona D di tutela sperimentale, nella quale sono previste misure di tutela speciali rivolte specificamente ad un aspetto, ad un'attività o ad un fattore di impatto per l'ambiente marino.

7. I divieti di cui al comma 5 possono essere derogati, in parte, nei singoli decreti istitutivi, in funzione del grado di protezione necessario nelle diverse zone di tutela. In particolare, nelle zone B, C e D possono essere consentite e disciplinate, previa autorizzazione dell'ente gestore, la piccola pesca professionale, il pescaturismo, la pesca sportiva con attrezzi selettivi, l'ormeggio per il diporto ai campi boe allo scopo predisposti, l'ancoraggio sui fondali non interessati da biocenosi di pregio, la navigazione da diporto in funzione del possesso di requisiti di eco-compatibilità, la balneazione, le immersioni subacquee, le attività di trasporto di passeggeri e le visite guidate e, nelle sole zone C e D, l'acquacoltura, purché effettuata secondo i più rigorosi criteri di eco-compatibilità, anche tenendo conto delle esigenze di tutela dei fondali.
8. I divieti di cui all'articolo 11, comma 3, si applicano ai territori inclusi nelle aree marine protette e nei parchi nazionali con estensione a mare.
9. I beni del demanio marittimo e le zone di mare comprese nelle aree marine protette possono essere concessi in uso esclusivo agli enti gestori per le finalità della gestione dell'area medesima. I beni del demanio marittimo esistenti all'interno dell'area protetta fanno parte della medesima.
10. La sorveglianza nelle aree marine protette e nei parchi nazionali con estensione a mare è esercitata dal Corpo delle capitanerie di porto, nonché, ai soli fini del rispetto delle disposizioni di cui al decreto istitutivo e al regolamento, dai corpi di polizia degli enti locali delegati alla gestione anche in forma consortile e dai corpi di polizia allo scopo individuati nelle regioni a statuto speciale. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite la consistenza e le modalità di impiego delle risorse umane e strumentali del Corpo delle capitanerie di porto destinate al suddetto scopo.
11. All'attuazione del presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza che ne derivino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

2. Gli enti gestori che alla data di entrata in vigore della presente legge non hanno presentato la proposta di regolamento di organizzazione al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sono tenuti a presentarla entro i successivi sessanta giorni, pena la revoca dell'affidamento della gestione.

Art. 18.
(Introduzione dell'articolo 19-bis della legge n. 394 del 1991).

1. Dopo l'articolo 19 della legge n. 394 del 1991 è inserito il seguente:

«Art. 19-bis. – (Programma triennale per le aree marine protette). – 1. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare determina, ogni tre anni, un programma ove sono indicati gli indirizzi generali, le priorità programmatiche, le attribuzioni economico-finanziarie, gli obiettivi e le azioni nazionali nonché i termini di valutazione dei risultati della gestione delle aree marine protette di cui alla presente legge e alla legge 31 dicembre 1982, n. 979. Le attribuzioni economico-finanziarie del programma triennale alle singole aree marine protette sono effettuate in base a criteri oggettivi relativi alle dimensioni e alla complessità geomorfologica dell'area tutelata, alla significatività degli ecosistemi marini e costieri, alla presenza ed incidenza dei fattori antropici, agli interessi socio-economici e ad altri parametri da definire in tale sede. Il programma prevede altresì la realizzazione nelle aree marine protette di un monitoraggio scientifico dello stato di salute dell'ambiente, degli effetti della protezione e dell'evoluzione del contesto antropico e socio-economico, valutato con indicatori specifici. Al programma triennale le regioni o gli enti gestori possono proporre modifiche, integrazioni o aggiornamenti. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare decide sulle proposte nel termine di sessanta giorni.
2. Le assegnazioni finanziarie ordinarie dello Stato a favore delle aree marine protette sono disposte annualmente con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio. Sono escluse dal riparto per la corrispondente annualità le aree marine protette i cui enti gestori non abbiano presentato al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, entro il 30 giugno di ciascun anno, i risultati della gestione riferiti all'anno precedente.
3. L'ente gestore dell'area marina protetta predispone annualmente un piano economico-finanziario, sulla base di una propria programmazione triennale coerente con quella del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, anche commisurato in base alle assegnazioni finanziarie dello Stato di cui al comma 2, e lo sottopone all'approvazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, unitamente al bilancio consuntivo e al bilancio previsionale per la successiva annualità. Le assegnazioni finanziarie dello Stato sono destinate prioritariamente alle attività di tutela e conservazione e, subordinatamente, previo il compiuto assolvimento dei compiti istituzionali di tutela e conservazione, anche ad attività di valorizzazione e promozione.
4. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare può revocare con proprio provvedimento l'affidamento in gestione in caso di comprovata inadempienza, inosservanza, irregolarità da parte dell'ente gestore rispetto a quanto previsto nel decreto istitutivo e nella convenzione di affidamento e nel programma triennale di cui al comma 1.
5. Sono estese agli enti gestori delle aree marine protette le misure di incentivazione di cui all'articolo 7 per interventi, impianti e opere connessi alla gestione integrata della fascia costiera.
6. I proventi delle sanzioni amministrative derivanti dalle violazioni relative alle disposizioni di cui al decreto istitutivo e al regolamento, comunque commesse nelle zone di mare all'interno delle aree marine protette e dei parchi nazionali con estensione a mare, sono riscossi dagli enti gestori e destinati al finanziamento delle attività di gestione, coerentemente con le finalità istituzionali dell'area protetta.
7. In deroga ad ogni diversa disposizione, i pareri, le intese, le pronunce o i nulla osta delle amministrazioni pubbliche, quando richiesti dall'ente gestore di un'area marina protetta o di un parco nazionale con estensione a mare, sono resi entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla richiesta. Decorso tale termine, il predetto parere si intende favorevolmente acquisito.
8. Al fine di assicurare la tutela delle aree marine protette e la fruizione ecosostenibile della nautica da diporto, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare adotta tutti i provvedimenti per quanto di competenza per dare concreta attuazione al Protocollo tecnico per la nautica sostenibile sottoscritto presso il medesimo Ministero in data 1° febbraio 2007.
9. Al fine di assicurare la partecipazione nelle scelte gestionali delle associazioni di categoria della cooperazione e delle imprese della pesca, del settore turistico-balneare, dell'industria nautica e della nautica da diporto, della subacquea, della protezione ambientale e della ricerca scientifica, l'ente gestore, sentite le associazioni di categoria riconosciute a livello nazionale, nomina una consulta costituita tra i soggetti di cui al presente periodo, il cui funzionamento è disciplinato nel regolamento di organizzazione. L'ente gestore presiede la consulta, che si riunisce almeno una volta all'anno e può formulare proposte e suggerimenti per quanto attiene al funzionamento dell'area marina protetta e del parco nazionale con estensione a mare, ed esprime un parere non vincolante sul piano di gestione, sul bilancio e sul regolamento di organizzazione. La partecipazione alla consulta non comporta la corresponsione di indennità, gettoni di presenza, rimborsi di spese o emolumenti di qualsiasi natura. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
10. Agli enti gestori delle aree marine protette, per l'attività svolta in tale veste, si applica l'articolo 16.
11. L'organico dell'area marina protetta è costituito da una dotazione di personale per le finalità di funzionamento essenziale, impiegato ai sensi delle norme vigenti in materia, e mediante procedure di mobilità da altre pubbliche amministrazioni. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare determina le dotazioni minime di organico necessarie alla direzione e al funzionamento essenziale di ciascuna area marina protetta, i cui oneri possono gravare, oltre che sulle dotazioni finanziarie proprie dell'ente gestore, anche sui trasferimenti destinati dal medesimo Ministero, entro le soglie stabilite dal testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
12. Il direttore dell'area marina protetta è reclutato dall'ente gestore attraverso selezioni ad evidenza pubblica. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sono stabiliti i requisiti necessari per la partecipazione ai relativi bandi, nonché, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze, i criteri per la determinazione del trattamento economico».

2. I provvedimenti di cui all'articolo 19-bis, comma 8, della legge n. 394 del 1991, introdotto dal comma 1 del presente articolo, sono adottati entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. All'articolo 28 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) i commi terzo, quinto e sesto sono abrogati;

b) al settimo comma, dopo le parole: «Il regolamento» sono inserite le seguenti: «di esecuzione del decreto istitutivo e di organizzazione della riserva».

4. Il comma 339 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è abrogato.
5. I commi da 1 a 5 dell'articolo 8 della legge 31 luglio 2002, n. 179, sono abrogati.
6. Nell'ambito dei progetti finanziati ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, una quota dei proventi delle aste di competenza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per gli anni 2018, 2019 e 2020, nel limite di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, è destinata prioritariamente al potenziamento delle aree marine protette. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 19.
(Modifiche all'articolo 21 della legge n. 394 del 1991).

1. All'articolo 21 della legge n. 394 del 1991 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare vigila sugli Enti parco e gli altri enti istituiti per la gestione delle aree naturali protette di rilievo nazionale e internazionale mediante l'approvazione degli statuti, dei regolamenti, dei bilanci annuali e delle piante organiche, in collaborazione con il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze e il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri»;

b) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«2-bis. Le funzioni di vigilanza all'interno delle aree naturali protette regionali continuano ad essere esercitate secondo l'articolo 27 della presente legge».

Art. 20.
(Modifiche all'articolo 22 della legge n. 394 del 1991).

1. All'articolo 22 della legge n. 394 del 1991 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 6 è sostituito dal seguente:

«6. Nei parchi naturali regionali e nelle riserve naturali regionali l'attività venatoria è vietata»;

b) dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

«6-bis. L'attività di gestione della fauna selvatica è disciplinata ai sensi dell'articolo 11.1».

Art. 21.
(Modifiche all'articolo 24 della legge n. 394 del 1991).

1. All'articolo 24 della legge n. 394 del 1991 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «la composizione e i poteri del collegio dei revisori dei conti» sono sostituite dalle seguenti: «i poteri del revisore dei conti»;

b) il comma 2 è abrogato;

c) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«3-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 9, comma 7, si applicano anche al Presidente del parco regionale, se lavoratore dipendente, pubblico o privato».

Art. 22.
(Modifiche all'articolo 29 della legge n. 394 del 1991).

1. All'articolo 29, commi 1 e 2, della legge n. 394 del 1991, le parole: «legale rappresentante» sono sostituite dalla seguente: «direttore».

Art. 23.
(Modifica dell'articolo 30 della legge n. 394 del 1991).

1. L'articolo 30 della legge n. 394 del 1991 è sostituito dal seguente:

«Art. 30. – (Sanzioni). – 1. Chiunque viola le disposizioni di cui agli articoli 6 e 13 è punito con l'arresto fino a dodici mesi e con l'ammenda da euro 400 a euro 50.000. Chiunque viola le disposizioni di cui agli articoli 11, comma 3, e 19, comma 5, è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da euro 400 a euro 25.000. Nei casi di violazioni riguardanti il prelievo o la cattura di organismi animali, si applicano le pene accessorie della confisca di cui agli articoli 7, 9 e 12 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4. Le pene pecuniarie sono raddoppiate in caso di recidiva.
2. Qualora l'area marina protetta non sia segnalata con i mezzi e gli strumenti di cui all'articolo 2, comma 9-bis, chiunque, al comando o alla conduzione di un'unità da diporto, violi il divieto di navigazione a motore di cui all'articolo 19, comma 5, lettera a), è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 200 a euro 2.000.
3. La violazione delle disposizioni emanate dagli organismi di gestione delle aree naturali protette è altresì punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 100 a euro 2.000. Nei casi di violazioni riguardanti il prelievo o la cattura di organismi animali, in deroga agli articoli 20, 21 e 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689, si applicano le pene accessorie della confisca di cui agli articoli 7, 9 e 12 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4. Tali sanzioni sono irrogate, nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, dal Presidente, legale rappresentante dell'organismo di gestione dell'area protetta.
4. La sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 3 è determinata in misura compresa tra euro 50 e euro 1.000, qualora l'area marina protetta non sia segnalata con i mezzi e gli strumenti di cui all'articolo 2, comma 9-bis.
5. Nel caso di violazioni costituenti ipotesi di reati perseguiti ai sensi degli articoli 733, 734 e dei delitti di cui al titolo VI-bis del libro II del codice penale è disposto dal giudice, o, in caso di flagranza, per evitare l'aggravamento o la continuazione del reato, dagli addetti alla sorveglianza dell'area protetta, il sequestro immediato di quanto adoperato per commettere gli illeciti ad essi relativi, ivi compreso il mezzo nautico utilizzato per realizzare le condotte integranti le ipotesi dei reati sopra menzionati commesse nelle aree marine protette. Il responsabile è tenuto a provvedere alla riduzione in pristino dell'area danneggiata, ove possibile, e comunque è tenuto al risarcimento del danno.
6. Nelle sentenze di condanna il giudice dispone, nei casi di particolare gravità, la confisca delle cose utilizzate per la consumazione dell'illecito.
7. Si applicano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, in quanto non contrastanti con il presente articolo.
8. In ogni caso trovano applicazione le disposizioni del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sul diritto al risarcimento del danno ambientale in favore dell'organismo di gestione dell'area protetta.
9. Le sanzioni penali previste dal comma 1 si applicano anche nel caso di violazione dei regolamenti e delle misure di salvaguardia delle riserve naturali statali.
10. Le sanzioni penali previste dal comma 1 si applicano anche in relazione alla violazione delle disposizioni di leggi regionali che prevedono misure di salvaguardia in vista dell'istituzione di aree protette nonché nel caso di violazione dei regolamenti di parchi naturali regionali.
11. Alle sanzioni previste dal presente articolo non si applica l'articolo 131-bis del codice penale.
12. L'importo delle sanzioni amministrative pecuniarie è aggiornato ogni due anni in misura pari all'intera variazione, accertata dall'Istituto nazionale di statistica, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (media nazionale) verificatasi nei due anni precedenti. A tale scopo, entro il 1° dicembre di ogni biennio, il Ministro della giustizia, con decreto adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, fissa, in conformità ai criteri di cui al presente comma, i nuovi limiti delle sanzioni amministrative pecuniarie, che si applicano dal 1° gennaio dell'anno successivo. Tali limiti possono superare quelli massimi di cui al presente articolo».

Art. 24.
(Modifica dell'articolo 33 della legge n. 394 del 1991).

1. L'articolo 33 della legge n. 394 del 1991 è sostituito dal seguente:

«Art. 33. – (Istituzione del Comitato nazionale per le aree protette. Relazione alle Camere). – 1. È istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare il Comitato nazionale per le aree protette. Al funzionamento del Comitato si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. Ai componenti del Comitato non spettano compensi, gettoni, emolumenti né rimborsi di spese.
2. Il Comitato esercita funzioni propositive e consultive e svolge, in particolare, i seguenti compiti:

a) predispone il Piano di sistema;

b) predispone l'elenco ufficiale delle aree naturali protette che sottopone al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per la sua approvazione;

c) propone all'approvazione della Conferenza unificata l'eventuale integrazione della classificazione delle aree naturali protette;

d) predispone annualmente una relazione sulle attività svolte dagli Enti parco e dagli altri enti istituiti per la gestione delle aree naturali protette di rilievo nazionale e internazionale.

3. Il Comitato è composto da un rappresentante del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che lo presiede, da un rappresentante del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, da un rappresentante del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, da un rappresentante della Conferenza delle regioni e delle province autonome, da un rappresentante dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), da un rappresentante della Federazione italiana dei parchi e delle riserve naturali (Federparchi), da un rappresentante dell'Unione nazionale comuni, comunità, enti montani (UNCEM) e da un rappresentante delle associazioni di protezione ambientale riconosciute a livello nazionale. Per lo svolgimento della propria attività il Comitato si avvale, in particolare, del supporto tecnico-operativo dell'ISPRA.
4. Entro il mese di gennaio di ogni anno ciascun Ente parco e ciascun ente istituito per la gestione delle aree naturali protette di rilievo nazionale e internazionale trasmette al Comitato un resoconto analitico sulle attività svolte nell'anno precedente.
5. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare presenta annualmente alle Camere la relazione, predisposta dal Comitato ai sensi del comma 2, lettera d), sulle attività svolte dagli Enti parco e dagli altri enti istituiti per la gestione delle aree naturali protette di rilievo nazionale e internazionale».

Art. 25.
(Modifica all'articolo 34 della legge n. 394 del 1991).

1. All'articolo 34, comma 1, della legge n. 394 del 1991, dopo la lettera f) sono aggiunte le seguenti:

«f-bis) Matese;

f-ter) Portofino, comprendente la già istituita area marina protetta di Portofino».

2. L'istituzione e il primo avviamento dei parchi di cui al comma 1 sono finanziati nei limiti massimi di spesa di euro 300.000 per ciascun parco nazionale, per l'esercizio 2017. Il funzionamento del parco del Matese e del parco di Portofino è finanziato, a decorrere dall'esercizio 2018, rispettivamente con euro 2.000.000 e con euro 1.000.000.
3. Agli oneri derivanti dal comma 2, pari a euro 600.000 per l'anno 2017 e a euro 3.000.000 annui a decorrere dall'anno 2018, si provvede a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 43, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, mediante corrispondente riduzione delle somme già destinate al funzionamento degli altri Enti parco.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 26.
(Progetto APE-Appennino parco d'Europa).

1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con la Conferenza delle regioni e delle province autonome, in attuazione dell'articolo 1-bis della legge n. 394 del 1991, promuove la Convenzione degli Appennini per la tutela e la valorizzazione della catena appenninica e individua le modalità operative per le attività e gli interventi previsti dal progetto APE-Appennino parco d'Europa, nonché per la sua valorizzazione in sede europea.
2. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione del presente articolo nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 27.
(Modifica all'articolo 35 della legge n. 394 del 1991).

1. All'articolo 35, comma 1, della legge n. 394 del 1991, il secondo e il terzo periodo sono sostituiti dal seguente: «Per il Parco nazionale dello Stelvio si provvede in conformità a quanto previsto dall'intesa sottoscritta in data 11 febbraio 2015, ai sensi dell'articolo 1, comma 515, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e dell'articolo 11, comma 8, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116».

Art. 28.
(Modifiche all'articolo 36 della legge n. 394 del 1991).

1. All'articolo 36, comma 1, della legge n. 394 del 1991 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'alinea, le parole: «di cui all'articolo 4» sono sostituite dalle seguenti: «di cui agli articoli 4 e 19-bis»;

b) la lettera g) è sostituita dalla seguente:

«g) Capo d'Otranto-Grotte Zinzulusa e Romanelli»;

c) la lettera o) è sostituita dalla seguente:

«o) Capo Spartivento».

Art. 29.
(Ulteriori modifiche alla legge n. 394 del 1991).

1. All'articolo 6, comma 6, della legge n. 394 del 1991, le parole: «di cui ai commi secondo, terzo e quarto dell'articolo 27 della legge 28 febbraio 1985, n. 47» sono sostituite dalle seguenti: «di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 dell'articolo 41 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380».
2. All'articolo 10, comma 3, della legge n. 394 del 1991, le parole da: «delibera» fino ad: «altresì» sono sostituite dalla seguente: «adotta».
3. L'articolo 11-bis della legge n. 394 del 1991 è abrogato.
4. All'articolo 14 della legge n. 394 del 1991, la rubrica è sostituita dalla seguente: «Corsi di formazione per guide del parco».
5. All'articolo 21, comma 2, ultimo periodo, della legge n. 394 del 1991, le parole: «ai sensi dell'articolo 19, comma 7» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi dell'articolo 19, comma 10».
6. All'articolo 29, comma 2, della legge n. 394 del 1991, le parole: «di cui ai commi secondo, terzo e quarto dell'articolo 27 della legge 28 febbraio 1985, n. 47» sono sostituite dalle seguenti: «di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 dell'articolo 41 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380».

Art. 30.
(Modifica alla legge n. 289 del 2002, in materia di sedi del Parco nazionale Gran Paradiso).

1. All'articolo 80, comma 25, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, le parole: «ha sede legale in Torino, e una sede amministrativa ad Aosta, come già previsto dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 agosto 1947, n. 871, ratificato dalla legge 17 aprile 1956, n. 561» sono sostituite dalle seguenti: «ha la sede legale in un comune del versante piemontese e una sede amministrativa in un comune del versante valdostano del Parco».
2. L'Ente parco provvede all'eventuale trasferimento delle sedi con le risorse disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
3. I criteri per la riassegnazione del personale in servizio presso le sedi di Torino e Aosta sono stabiliti in sede di contrattazione integrativa con le organizzazioni sindacali, nell'ambito delle procedure previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro, anche tramite il ricorso agli strumenti di intesa previsti dall'articolo 35, comma 1, primo periodo, della legge n. 394 del 1991.

Art. 31.
(Modifiche all'articolo 146 del codice di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004).

1. All'articolo 146 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5, dopo l'ultimo periodo è aggiunto il seguente: «Nel caso di interventi da realizzare all'interno di parchi nazionali, all'esito dell'approvazione del piano per il parco, che deve essere dotato almeno dei contenuti di cui all'articolo 143, comma 1, in conformità alle previsioni dell'articolo 12 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, l'ente parco, munito di adeguate competenze nel campo della tutela paesaggistica, comunica al soprintendente l'atto di assenso in base alla competenza di cui al comma 6 del presente articolo attestando la conformità del progetto alle previsioni e prescrizioni paesaggistiche»;

b) al comma 6, al secondo periodo, le parole: «enti parco» sono sostituite dalle seguenti: «enti gestori di aree naturali protette regionali» e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «La funzione autorizzatoria in materia di paesaggio per gli interventi da realizzare nei parchi nazionali di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, è attribuita agli enti parco. Gli enti parco possono provvedere con un unico atto sia sulla domanda di nulla osta, di cui all'articolo 13 della legge n. 394 del 1991, sia, secondo la procedura disciplinata nel presente articolo, sulla domanda di autorizzazione paesaggistica».

Art. 32.
(Comitato paritetico per la biodiversità).

1. Con decreto adottato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 6 giugno 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 143 del 22 giugno 2011, sono apportate modificazioni volte a prevedere che il Comitato paritetico per la biodiversità, nell'ambito della Strategia nazionale per la biodiversità, coordina e promuove azioni integrate a favore delle aree protette nazionali e regionali e delle aree marine protette e fornisce il supporto informativo necessario, per quanto di competenza, all'esercizio delle funzioni che il Comitato per il capitale naturale esercita ai sensi dell'articolo 67 della legge 28 dicembre 2015, n. 221.
2. Alle attività di cui al presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 33.
(Conferenza nazionale «La natura dell'Italia»).

1. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare promuove la collaborazione e la sinergia operativa tra le attività svolte dal Comitato nazionale per le aree protette, dal Comitato paritetico per la biodiversità e dal Comitato per il capitale naturale di cui, rispettivamente, all'articolo 33 della legge n. 394 del 1991, come sostituito dall'articolo 24 della presente legge, all'articolo 32 della presente legge e all'articolo 67 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, individuando i temi strategici da condividere e le azioni da realizzare in maniera congiunta.
2. Per promuovere e divulgare le attività effettuate e i risultati conseguiti congiuntamente dai comitati di cui al comma 1, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare convoca entro il 31 gennaio 2019 la Conferenza nazionale «La natura dell'Italia». Successivamente, la Conferenza è convocata ogni tre anni.
3. Alle attività di cui al presente articolo si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 34.
(Modifiche alla legge n. 349 del 1986).

1. Alla legge 8 luglio 1986, n. 349, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 12, comma 1, lettera c), le parole: «o presenti in almeno cinque regioni» sono soppresse;

b) l'articolo 13 è sostituito dal seguente:

«Art. 13. – 1. Le associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale, presenti in almeno dieci regioni, sono individuate con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sulla base delle preminenti finalità di tutela ambientale, desunte sia dallo statuto che dall'analisi dell'attività svolta negli ultimi cinque anni, nonché della democraticità dell'ordinamento interno e della continuità e trasparenza dell'attività.
2. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che si esprimono entro trenta giorni dalla richiesta, sono definiti nel dettaglio i criteri che presiedono all'individuazione effettuata ai sensi del comma 1, nonché le relative modalità. Qualora i pareri delle Commissioni parlamentari competenti non siano espressi entro trenta giorni dalla richiesta, il Ministro procede comunque all'emanazione del decreto.
3. In sede di prima applicazione, anche a seguito dell'emanazione del decreto di cui al comma 2, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare procede, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, alla verifica della sussistenza dei requisiti di cui al presente articolo in capo alle associazioni di protezione ambientale già individuate, ai sensi della normativa vigente prima dell'entrata in vigore della presente disposizione, come aventi carattere nazionale o presenti in almeno cinque regioni, disponendo la revoca del provvedimento di individuazione ove detti requisiti non siano sussistenti.
4. Ogni cinque anni il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare procede alla verifica della sussistenza delle condizioni in base alle quali è stata compiuta l'individuazione ai sensi del presente articolo, trasmettendo in merito apposita relazione alle Commissioni parlamentari competenti».

Art. 35.
(Delega al Governo per l'istituzione del Parco del Delta del Po).

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per la riforma dell'assetto ordinamentale e organizzativo e delle finalità e dei criteri di gestione delle aree naturali protette del Delta del Po nelle regioni Emilia-Romagna e Veneto, quale fondamentale risorsa del bacino del Po e fattore determinante per la valorizzazione economica e ambientale dell'alto Adriatico, mediante l'istituzione di un unico Parco del Delta del Po, comprendente le aree del perimetro del Parco naturale regionale del Delta del Po, istituito con la legge della regione Veneto 8 settembre 1997, n. 36, e del Parco regionale del delta del Po, istituito con la legge della regione Emilia-Romagna 2 luglio 1988, n. 27. Sono inoltre considerate aree contigue al Parco del Delta del Po, ai sensi dell'articolo 32 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, i siti della «rete Natura 2000» e le zone di protezione speciale disciplinati rispettivamente dalle direttive 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, e 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, confinanti con i perimetri dei due parchi regionali, che conservano l'attuale regime vincolistico di tutela.
2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 del presente articolo è adottato nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) introdurre una disciplina dell'ordinamento e dell'organizzazione del Parco del Delta del Po tale da garantire, in un regime di collaborazione con gli enti territoriali interessati, il raggiungimento delle finalità di tutela e di conservazione, nonché di difesa degli equilibri naturali del territorio, previste dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394, dalle citate leggi regionali istitutive dei Parchi regionali del Delta del Po del Veneto e dell'Emilia-Romagna nonché dalle citate direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE, e la salvaguardia dei princìpi di tutela della fauna selvatica indicati negli articoli 1 e 2 della legge 11 febbraio 1992, n. 157;

b) prevedere che il Parco del Delta del Po persegua altresì le finalità di sviluppo socio-economico dei territori di competenza mediante la promozione e il sostegno delle attività economiche tradizionali e di forme di turismo sostenibile ecocompatibile, anche attraverso lo sviluppo della filiera delle imprese dei settori interessati;

c) configurare il Parco del Delta del Po come parco orientato a rivalutare e rendere socialmente disponibile il grande patrimonio di risorse ambientali, faunistiche e storico-culturali dell'area deltizia in armonia con il complesso dei beni ambientali e paesaggistico-culturali del Paese; valorizzare e coordinare i sistemi di attività direttamente o indirettamente legate all'utilizzazione del potenziale delle risorse fisiche degli ambienti umidi presenti, garantendo il rispetto di questi ultimi;

d) prevedere che il nuovo Ente parco provveda, entro sei mesi dall'insediamento dei suoi organi, all'elaborazione di un piano del Parco del Delta del Po che tenga conto dei programmi d'area e dei piani territoriali vigenti nei Parchi regionali esistenti, assumendo per quanto riguarda le aree contigue i perimetri attualmente vigenti, dei piani di gestione e delle misure di conservazione dei siti della «rete Natura 2000» confinanti con i parchi regionali esistenti e che sia altresì coerente con i princìpi fondamentali, oltre che dotato dei contenuti di cui all'articolo 143, comma 1, del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni. Tale piano deve anche affrontare le tematiche attinenti agli impatti delle attività economiche e produttive, anche se dismesse, alle problematiche connesse alla gestione fluviale e alla gestione integrata della fascia costiera, nonché alla valorizzazione integrata del capitale naturale e culturale dei sistemi territoriali di pregio mediante specifiche concertazioni con le regioni, con i comuni del Parco e con la Riserva di Biosfera Delta del Po – MAB UNESCO, così come riconosciuta nell'anno 2015;

e) prevedere che l'Ente parco del Delta del Po succeda in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi degli Enti parco regionali e che tutti gli atti inerenti alla successione dell'Ente parco del Delta del Po nei rapporti giuridici attivi e passivi degli Enti parco regionali siano fiscalmente neutri e non siano soggetti a imposte e tasse, ad eccezione dell'imposta sul valore aggiunto;

f) prevedere misure idonee ad assicurare la continuità occupazionale, presso il nuovo Ente parco del Delta del Po, dei dipendenti a tempo indeterminato degli Enti parco regionali che prestano servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché la copertura delle spese obbligatorie a valere sulle corrispondenti risorse rese disponibili a legislazione vigente dalle regioni e dagli enti locali territorialmente interessati;

g) disporre le abrogazioni e modificazioni della normativa vigente in contrasto con la nuova normativa per la disciplina del sistema di tutela e di sviluppo delle aree interessate;

h) integrare il piano per il parco con il piano di azione dell'area Riserva di Biosfera Delta del Po – MAB UNESCO, così come riconosciuta nell'anno 2015, e con le strategie d'area dell'Area interna contratto di foce e dell'Area interna Basso Ferrarese comprese nell'ambito della Strategia nazionale per le aree interne.

3. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con le regioni Emilia-Romagna e Veneto. Il mancato raggiungimento dell'intesa preclude l'adozione del decreto. Lo schema del decreto legislativo, corredato di relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria del medesimo, è successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione. Qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, il Governo trasmette nuovamente il testo alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari possono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, il decreto può essere comunque adottato.
4. Entro due anni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, il Governo può adottare disposizioni integrative e correttive, nel rispetto degli stessi princìpi e criteri direttivi e con le medesime procedure di cui ai commi 2 e 3.
5. Dall'attuazione della delega di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 36.
(Delega al Governo per l'introduzione di un sistema volontario di remunerazione dei servizi ecosistemici).

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro quindici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, uno o più decreti legislativi per l'introduzione di un sistema volontario di pagamento dei servizi ecosistemici (PSE).
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) prevedere che il sistema di PSE sia definito su base volontaria, quale remunerazione di una quota di valore aggiunto derivante dalla fornitura dei servizi ecosistemici secondo meccanismi di carattere negoziale tra fornitori e beneficiari, fermi restando la salvaguardia degli ecosistemi nel tempo nonché l'eventuale incremento della loro funzionalità, ovvero il loro ripristino, ove necessario;

b) prevedere che il sistema di PSE sia attivato, in particolare, in presenza di un intervento pubblico di assegnazione in concessione di un bene naturalistico di interesse comune, che deve mantenere intatte o incrementare le sue funzioni, nonché per le fattispecie di cui all'articolo 16, commi 1-bis, 1-ter, 1-quater, 1-quinquies, 1-sexies, 1-septies, 1-octies e 1-novies, della legge n. 394 del 1991, introdotti dall'articolo 12 della presente legge;

c) prevedere che nello strumento negoziale siano specificamente individuati i servizi oggetto di remunerazione e il loro valore, nonché definiti i relativi obblighi contrattuali e le modalità di pagamento;

d) prevedere in ogni caso che il sistema di PSE possa essere attivato per i seguenti servizi: formazione e rigenerazione del suolo; fissazione del carbonio delle foreste e dell'arboricoltura da legno di proprietà demaniale, collettiva e privata; regimazione e regolazione delle acque nei bacini idrici; salvaguardia della biodiversità con specifico riguardo alla funzione di conservazione delle specie e degli habitat, delle prestazioni ecosistemiche e delle qualità paesaggistiche, anche tenendo conto del ruolo delle infrastrutture verdi di cui alla comunicazione della Commissione europea COM(2013) 249 final; utilizzazione di proprietà demaniali, collettive e private per produzioni energetiche; servizi ricreativi e del tempo libero legati al turismo ambientale, paesaggistico e culturale, nonché servizi educativi concernenti il capitale naturale; servizi ecosistemici generati dagli agricoltori, dai selvicoltori e dagli altri gestori del territorio agroforestale nell'esercizio delle proprie attività, anche mediante meccanismi di incentivazione previsti nei programmi territoriali;

e) prevedere che nel sistema di PSE siano considerati interventi di pulizia e manutenzione dell'alveo dei fiumi e dei torrenti, nonché interventi di salvaguardia e ripristino della biodiversità;

f) coordinare e razionalizzare gli istituti esistenti in materia;

g) prevedere, in particolare, forme di remunerazione di servizi ecosistemici forniti dai comuni, dalle loro unioni, dalle aree protette e dalle organizzazioni di gestione collettiva dei beni comuni, comunque denominate, e prevedere, conseguentemente, idonee forme di rendicontazione;

h) prevedere che gli introiti finanziari derivanti dal sistema di PSE siano destinati anche all'adeguata manutenzione del capitale naturale, disponendo per i fornitori e i beneficiari di servizi ecosistemici l'onere di adottare appositi strumenti volti ad assicurare tale vincolo di destinazione;

i) introdurre forme di premialità a beneficio degli enti territoriali e degli enti gestori delle aree protette che utilizzano, in modo sistematico, sistemi di contabilità ambientale in conformità alla normativa dell'Unione europea e forme innovative di rendicontazione dell'azione amministrativa;

l) ritenere precluse dal sistema di PSE le attività di stoccaggio di gas naturale in acquiferi profondi, nonché la funzione di risorsa genetica in considerazione dell'attuazione del protocollo di Nagoya alla Convenzione sulla diversità biologica relativa all'accesso alle risorse genetiche e alla giusta ed equa ripartizione dei benefìci derivanti dalla loro utilizzazione;

m) tener conto dei compiti del Comitato per il capitale naturale previsto dall'articolo 67 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, provvedendo al coordinamento delle norme introdotte dai decreti legislativi con quelle contenute in tale disposizione;

n) prevedere che alla realizzazione di sistemi di PSE possano concorrere, in qualità di finanziatori o di intermediari, anche gli istituti di credito nonché le fondazioni bancarie.

3. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1, corredati di relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi, sono trasmessi alle Camere affinché su di essi siano espressi, entro trenta giorni dalla data di assegnazione, i pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari. Decorso tale termine, i decreti possono essere comunque emanati.
4. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al presente articolo possono essere emanati uno o più decreti legislativi integrativi e correttivi, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi di cui al comma 2, nonché della procedura di cui al comma 3.

Art. 37.
(Disciplina transitoria).

1. Con lo scopo di uniformare le scadenze degli incarichi dei Presidenti e dei membri dei Consigli direttivi degli Enti parco nazionali, in deroga a quanto stabilito dal comma 3 dell'articolo 9 della legge n. 394 del 1991, come sostituito dall'articolo 7, comma 1, lettera a), della presente legge, i predetti incarichi, in sede di prima applicazione della presente legge, sono prorogati fino alla scadenza dell'incarico conferito in data più recente.

Art. 38.
(Clausola di salvaguardia).

1. Le norme della presente legge e della legge 6 dicembre 1991, n. 394, si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

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Annesso
(Articolo 13, comma 2)

«Allegato I
(Articolo 11.1, comma 2)

Specie

Distribuzione naturale

in Italia

Area di possibile alloctonia, dove la specie va considerata autoctona ai sensi del presente articolo

Crocidura ichnusae (crocidura mediterranea)

Sardegna, Pantelleria

Crocidura suaveolens (crocidura minore)

Italia cont.

Capraia, Elba

Erinaceus europaeus (riccio)

Italia cont.

Sardegna, Sicilia, Elba

Suncus etruscus (mustiolo)

Italia cont.

Sardegna, Sicilia, Lipari, Elba

Lepus capensis (lepre sarda)

Italia cont.

Sardegna

Lepus europaeus (lepre europea)

Italia cont.

Italia meridionale continentale

Oryctolagus cuniculus (coniglio selvatico europeo)

Italia cont.

Italia continentale, Sicilia, Sardegna

Eliomys quercinus (quercino)

Italia cont.

Sardegna, Capraia, Lipari

Glis glis (ghiro)

Italia cont.

Sardegna, Sicilia, Elba, Salina

Muscardinus avellanarius (moscardino)

Italia cont.

Sicilia

Hystrix cristata (istrice)

Italia cont.

Sicilia, Elba

Vulpes vulpes (volpe)

Italia cont.

Sardegna, Sicilia

Martes martes (martora)

Italia cont.

Sardegna, Sicilia, Elba

Mustela nivalis (donnola)

Italia cont.

Sardegna, Sicilia

Felis silvestris (gatto selvatico)

Italia cont.

Sardegna, Sicilia

Sus scrofa (cinghiale)

Sardegna

Dama dama (daino)

Italia meridionale (ad esclusione della Sicilia e della Sardegna)

Cervus elaphus (cervo nobile)

Sardegna

Ovis orientalis musimon (muflone)

Sardegna

Capra aegragus (capra selvatica)

Montecristo

Phasianus colchicus (fagiano comune)

Italia

Alectoris barbara (pernice sarda)

Sardegna

».

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