PDL 484

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

RELAZIONE TECNICA

ANALISI TECNICO-NORMATIVA

ALLEGATO

DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE
          Articolo 1

DECRETO-LEGGE
          Articolo 1
          Articolo 2

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 484

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal presidente del consiglio dei ministri
( GENTILONI SILVERI )

Conversione in legge del decreto-legge 10 aprile 2018, n. 30, recante misure urgenti per assicurare la continuità delle funzioni dell'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA)

Presentato il 10 aprile 2018

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Onorevoli Deputati! — L'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) è organo collegiale costituito dal Presidente e da quattro membri.
La nomina dei componenti dell'ARERA, che restano in carica sette anni e non possono essere confermati, avviene – ai sensi dell'articolo 2, commi 7 e 8, della legge 14 novembre 1995, n. 481, e dell'articolo 1, comma 528, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 – con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Le designazioni effettuate dal Governo sono previamente sottoposte al parere delle competenti Commissioni parlamentari. In nessun caso le nomine possono essere effettuate in mancanza del parere favorevole espresso dalle predette Commissioni a maggioranza dei due terzi dei componenti.
Come è stato chiarito dal parere del Consiglio di Stato, sezione III, del 7 dicembre 2010, n. 5388, la nomina dei componenti dell'ARERA è un esempio tipico di atto complesso, ossia basato sull'incontro delle volontà di autorità distinte ed egualmente determinanti: la volontà dell'Esecutivo (che si articola a sua volta nella proposta del Ministro e nella deliberazione del Consiglio dei ministri) e la volontà del Parlamento (e per esso delle Commissioni parlamentari). Peraltro, la volontà del Parlamento deve essere espressa indefettibilmente con la maggioranza qualificata dei due terzi dei componenti delle Commissioni: ciò implica che con la volontà della maggioranza parlamentare deve concorrere la volontà delle minoranze o quanto meno di parte rilevante di esse. È vero altresì che all'Esecutivo spetta formulare la proposta, mentre al Parlamento compete solo accettarla o respingerla, ma è anche vero che nessuna nomina può avere corso se non è accettata dal Parlamento e, quindi, in concreto l'Esecutivo sarà costretto a proporre solo candidati sui quali preveda di ottenere un consenso esteso anche alle minoranze.
L'ARERA opera, allo stato, in regime di prorogatio, in conformità al citato parere del Consiglio di Stato n. 5388 del 2010, che, ritenute insostituibili e «non interrompibili» le funzioni svolte dall'Autorità, ha concluso nel senso che sia ammissibile la prosecuzione delle funzioni dell'organo collegiale per un periodo non eccedente il tempo ragionevolmente necessario per l'ordinato svolgimento delle normali procedure di nomina, individuato in sessanta giorni dalla scadenza naturale del mandato, non ulteriormente prorogabili, precisando che durante detto periodo l'Autorità potrà esercitare le proprie funzioni limitatamente agli atti di ordinaria amministrazione e a quelli indifferibili e urgenti.
La sostanziale coincidenza tra lo scioglimento delle Camere e il termine del mandato degli attuali componenti, le novità introdotte, nello stesso periodo, dalla legge di bilancio per il 2018 in materia di procedura di nomina e di composizione del collegio dell'Autorità e l'imminente conclusione del termine di prorogatio indicato dal Consiglio di Stato rendono quindi necessario intervenire con urgenza al fine di adottare misure dirette a scongiurare l'interruzione delle funzioni dell'ARERA e, al tempo stesso, di consentire, eventualmente anche al nuovo Governo, di procedere alla ricostituzione del collegio dell'Autorità.
L'articolo 1 del presente decreto-legge, pertanto, stabilisce che i componenti dell'Autorità nominati con decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2011 continuino a esercitare le proprie funzioni, limitatamente agli atti di ordinaria amministrazione e a quelli indifferibili e urgenti, fino alla nomina dei nuovi componenti della predetta Autorità e, comunque, non oltre il novantesimo giorno dall'insediamento del primo Governo formato successivamente alla data di entrata in vigore del decreto.
L'articolo 2 dispone l'entrata in vigore del decreto-legge il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

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RELAZIONE TECNICA
(Articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196).

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ANALISI TECNICO-NORMATIVA

PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di Governo.

La sostanziale coincidenza tra lo scioglimento delle Camere e il termine del mandato degli attuali componenti dell'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), le novità introdotte dalla legge di bilancio per il 2018 in materia di procedura di nomina e di composizione del collegio dell'Autorità e l'imminente conclusione del termine di prorogatio indicato dal Consiglio di Stato, sezione III, nel parere del 7 dicembre 2010, n. 5388, rendono necessario intervenire con urgenza al fine di adottare misure dirette a scongiurare l'interruzione delle funzioni dell'ARERA e, al tempo stesso, di consentire, eventualmente anche al nuovo Governo, di procedere alla ricostituzione del collegio dell'Autorità.

2) Analisi del quadro normativo nazionale.

Il quadro normativo nazionale concernente la materia oggetto dell'intervento normativo, vale a dire la durata dei componenti dell'ARERA, è costituito dai seguenti provvedimenti:

legge 14 novembre 1995, n. 481, recante «Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità», articolo 2;

legge 23 agosto 2004, n. 239, recante «Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia», articolo 1;

legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020», articolo 1, commi 527, 528, 529 e 530;

decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2011, che ha provveduto alla nomina dei componenti dell'ARERA.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e sui regolamenti vigenti.

L'intervento normativo in esame integra, in via transitoria, le norme di rango primario vigenti in materia. In particolare, l'intervento consente che i componenti dell'Autorità restino in carica, limitatamente agli atti di ordinaria amministrazione e a quelli indifferibili e urgenti, oltre i sette anni previsti dall'articolo 2, comma 8, della legge 14 novembre 1995, n. 481, e oltre il regime di prorogatio di sessanta giorni di cui al citato parere del Consiglio di Stato.

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i princìpi costituzionali.

Le disposizioni del provvedimento sono in armonia con i princìpi costituzionali. Il provvedimento è stato predisposto nel rispetto delle norme costituzionali e, in particolare, nel rispetto dell'articolo 97 della Costituzione, secondo cui «I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e la imparzialità dell'amministrazione». Il provvedimento interviene nel contesto istituzionale descritto per scongiurare il rischio di interruzione delle funzioni svolte dall'Autorità.

5) Analisi della compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.

Non si rilevano profili di incompatibilità con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale, nonché degli enti locali, in quanto la materia trattata può essere ricondotta all'ordinamento e all'organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali, di esclusiva competenza statale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera g), della Costituzione.

6) Verifica della compatibilità con i princìpi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

Le disposizioni dell'intervento normativo non incidono sui princìpi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'articolo 118 della Costituzione.

7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.

Il decreto in esame non comporta rilegificazioni in materia.

8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell’iter.

Non risultano progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento.

9) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano attualmente pendenti giudizi di costituzionalità sull'oggetto specifico dell'intervento normativo ma esiste una giurisprudenza costituzionale su problematiche analoghe a quella affrontata dal decreto, in particolare la sentenza n. 208 del 16 aprile 1992.
La Corte ha statuito che qualsiasi proroga, in applicazione di quanto disposto dall'articolo 97 della Costituzione, può aversi solo nei casi previsti espressamente dalla legge e nei limiti da questa indicati. Da tale principio discende che, se la legge prevede che gli organi amministrativi debbano avere una durata determinata e che la loro competenza sia circoscritta a un determinato periodo di tempo, una prorogatio sine die violerebbe il principio della riserva di legge in materia di organizzazione amministrativa nonché quelli di imparzialità e buon andamento.
Con riferimento alla specifica Autorità di cui trattasi, il Consiglio di Stato, nel citato parere, ha riconosciuto che «le competenze dell'Autorità sono così rilevanti ed incisive – e non surrogabili neppure indirettamente da interventi di altre pubbliche autorità – ed il loro tempestivo esercizio è così doveroso per legge, da rendere difficilmente sostenibile l'esclusione di ogni forma di prorogatio sia pur limitata nel tempo e nell'estensione dei poteri».

PARTE II. CONTESTO NORMATIVO DELL'UNIONE EUROPEA E INTERNAZIONALE

10) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento dell'Unione europea.

L'intervento normativo che si propone è compatibile con l'ordinamento europeo.

11) Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano procedure di infrazione aventi ad oggetto la proroga della durata del mandato dei componenti dell'ARERA.

12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.

Non risultano obblighi internazionali nella materia oggetto del decreto.

13) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano essere in corso giudizi innanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea vertenti sulla materia oggetto del decreto.

14) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano essere in corso giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo vertenti sulla materia oggetto del decreto.

15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea.

Non risultano linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea.

PARTE III. ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

Non sussistono nuove definizioni normative introdotte dal provvedimento in esame.

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi.

È stata verificata la correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel decreto, con particolare riguardo alle successive modificazioni subite dai medesimi.

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni e integrazioni a disposizioni vigenti.

Non si è fatto ricorso alla tecnica della novella in quanto non si tratta di modificare in modo permanente una norma preesistente, ma di consentire una diversa disciplina temporanea circa la durata del mandato dei componenti dell'Autorità in questione.

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

L'intervento normativo non comporta effetti abrogativi.

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

Nel testo non ci sono disposizioni aventi gli effetti sopra indicati.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche di carattere integrativo o correttivo.

Non ci sono deleghe aperte sul medesimo oggetto.

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruità dei termini previsti per la loro adozione.

Il termine di proroga del mandato dei componenti dell'Autorità («non oltre il novantesimo giorno dall'insediamento del primo Governo») appare congruo.

8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche, con correlata indicazione nella relazione tecnica della sostenibilità dei relativi costi.

In considerazione della particolarità dell'intervento normativo, non sono occorsi dati e riferimenti statistici.

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DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 10 aprile 2018, n. 30, recante misure urgenti per assicurare la continuità delle funzioni dell'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA).
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

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Decreto-legge 10 aprile 2018, n. 30, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 83 del 10 aprile 2018.

Misure urgenti per assicurare la continuità delle funzioni dell'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 2, commi 7 e 8, della legge 14 novembre 1995, n. 481, recante: «Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità»;

Visto l'articolo 1, comma 15, della legge 23 agosto 2004, n. 239, recante: «Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia»;

Visto l'articolo 1, commi 527 e 528, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante: «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020»;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottare misure dirette a scongiurare l'interruzione delle funzioni dell'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) nelle more del procedimento di nomina dei suoi componenti;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 10 aprile 2018;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri;

emana

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

1. I componenti l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente nominati con decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2011 continuano ad esercitare le proprie funzioni, limitatamente agli atti di ordinaria amministrazione e a quelli indifferibili e urgenti, fino alla nomina dei nuovi componenti la predetta Autorità e, comunque, non oltre il novantesimo giorno dall'insediamento del primo Governo formato successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Articolo 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 aprile 2018

MATTARELLA

Gentiloni Silveri, Presidente del Consiglio dei ministri

Visto, il Guardasigilli: Orlando

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