PDL 482

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2
                        Articolo 3
                        Articolo 4
                        Articolo 5

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 482

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
CARNEVALI, ANNIBALI, BAZOLI, D'ALESSANDRO, FRAGOMELI, PAGANI, PEZZOPANE, ZARDINI

Introduzione dell'educazione socio-affettiva e di genere nelle attività didattiche delle scuole del sistema nazionale di istruzione

Presentata il 9 aprile 2018

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Onorevoli Colleghi! — La presente proposta di legge si propone di affrontare il problema delle discriminazioni contro ogni diversità, in particolare quella di genere, e di combattere ogni forma di violenza nei confronti dei soggetti che più vi sono esposti, con provvedimenti che incidano profondamente nella cultura delle nuove generazioni, attraverso un'azione positiva volta a sviluppare nella formazione degli studenti il rispetto dei princìpi di parità e di non discriminazione. Per il raggiungimento di tali obiettivi è necessario promuovere nel sistema educativo processi formativi che comprendano lo sviluppo del rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, in particolare della parità tra uomini e donne, insieme all'esercizio della tolleranza quale espressione di diritto-dovere, nell'ambito dei princìpi democratici di cittadinanza (articoli 1, 2, 3, 4, 29, 37 e 51 della Costituzione). Obiettivo prioritario per l'intera società italiana, sempre più multietnica, deve essere l'affermazione dell'uguaglianza dei diritti, nella tutela di ogni diversità e nella salvaguardia della dignità e della libertà della persona, innanzitutto nella sua dimensione di genere. La presente proposta di legge si propone di raggiungere tali obiettivi attraverso l'introduzione, tra le attività didattiche delle scuole di ogni ordine e grado, di percorsi educativi non tradizionali volti all'eliminazione degli stereotipi di genere che ostacolano di fatto l'esercizio paritario dei diritti degli uomini e delle donne, la valorizzazione delle differenze, la prevenzione dei conflitti e la loro risoluzione in modo pacifico.
In particolare è necessario favorire una formazione che permetta di decidere e costruire la propria identità, nella serena accettazione del proprio genere e in modo da assumere una concezione della realtà che integri, allo stesso tempo, la conoscenza e la valorizzazione etica della stessa.
Va ricordato che nel corso della passata legislatura le Camere hanno già approvato alcune iniziative legislative per il contrasto della violenza di genere (prima fra tutte, la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica – cosiddetta Convenzione di Istanbul – ratificata dall'Italia con la legge n. 77 del 2013), che per essere attuate necessitano di politiche e strategie che si sviluppino su più piani, tra i quali quello culturale ed educativo appare il principale, posto che è l'unico che può dare risultati durevoli. Il contrasto degli stereotipi di genere è altresì indispensabile per superare il gender gap che si misura anche tra la qualificazione e lo spessore professionale e culturale e gli effettivi sbocchi occupazionali e di carriera: le donne sono, in effetti, sotto rappresentate rispetto al valore che sanno esprimere.
L'articolo 1, richiamando quanto contenuto nella riforma cosiddetta Buona scuola, prevede tra gli obiettivi formativi lo sviluppo delle competenze di cittadinanza attiva e democratica, il sostegno all'assunzione di responsabilità e l'educazione alla solidarietà, alla cura dei beni comuni e alla consapevolezza dei diritti e dei doveri. L'articolo 2 definisce i compiti dei Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca all'interno di un contesto che garantisca l'attuazione dei princìpi delle pari opportunità, promuovendo nelle scuole di ogni ordine e grado l'educazione alla parità e la prevenzione della violenza di genere e di tutte le discriminazioni.
L'articolo 3 prevede un piano triennale formativo volto allo sviluppo delle competenze socio-affettive e di genere attraverso la promozione di cambiamenti nei modelli comportamentali e l'eliminazione di stereotipi, pregiudizi, costumi, tradizioni e altre pratiche socio-culturali fondati sulla discriminazione delle persone in base al sesso.
L'articolo 4 prevede un'adeguata informazione, pubblicità nonché comunicazione alle famiglie sugli interventi educativi deliberati nell'ambito del piano triennale.
L'articolo 5 prevede la formazione del personale docente e non docente, finalizzata all'acquisizione di conoscenze e di competenze sull'uguaglianza di genere, sulla non discriminazione e sulla parità tra donne e uomini e atte a prevenire e a contrastare i discorsi di odio e i fenomeni di violenza.

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Finalità. Competenze socio-affettive e di
genere).

1. Le finalità dell'articolo 1, commi 7, lettera e), e 16, della legge 13 luglio 2015, n. 107, sono perseguite attraverso l'offerta formativa inerente alle competenze socio-affettive e di genere.
2. Le competenze socio-affettive e di genere coinvolgono la dimensione cognitiva, dei valori e degli atteggiamenti. Al fine di acquisire tali competenze, i curricula delle scuole di ogni ordine e grado sono integrati con l'educazione interdisciplinare ai princìpi di pari opportunità, all'educazione alla parità tra i sessi e al rispetto delle differenze di genere, all'educazione socio-affettiva, alla soluzione non violenta dei conflitti interpersonali, alla prevenzione della violenza e di tutte le discriminazioni e al contrasto dei discorsi di odio.

Art. 2.
(Compiti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca).

1. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con appositi provvedimenti adottati entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede a inserire nelle indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e di secondo grado, i contenuti e le modalità tematiche delle pari opportunità, dell'educazione alla parità tra i sessi e alle differenze di genere, dell'educazione socio-affettiva, della soluzione non violenta dei conflitti interpersonali, della prevenzione della violenza e di tutte le discriminazioni e del contrasto dei discorsi di odio.
2. I contenuti e le modalità tematiche di cui al comma 1 sono adeguati all'età e al grado di maturità fisica e psicologica degli alunni e degli studenti e rispettano il pluralismo culturale.
3. I provvedimenti di cui al comma 1 stabiliscono, altresì, le modalità di valutazione delle competenze sociali e di cittadinanza e forniscono indicazioni sull'uso del linguaggio di genere.

Art. 3.
(Piano per l'educazione socio-affettiva e di genere. Referente).

1. Nel piano triennale dell'offerta formativa è predisposto il piano per l'educazione socio-affettiva e di genere. Esso è volto allo sviluppo delle competenze socio-affettive e di genere attraverso la promozione di cambiamenti nei modelli comportamentali e l'eliminazione di stereotipi, pregiudizi, costumi, tradizioni e altre pratiche socio-culturali fondati sulla discriminazione delle persone in base al sesso. Nel piano, che può essere aggiornato annualmente, sono indicati i progetti, le azioni positive e la rendicontazione degli interventi attuati dall'istituzione scolastica ai sensi della presente legge.
2. Il piano per l'educazione socio-affettiva e di genere prevede misure, tempi dedicati e contenuti di carattere interdisciplinare, disciplinare, laboratoriale, curricolare ed extracurricolare rivolti agli alunni e agli studenti. Esso indica i criteri di adozione di libri di testo e materiali didattici conformi ai princìpi delle pari opportunità, del rispetto delle differenze e del contrasto degli stereotipi.
3. Il piano per l'educazione socio-affettiva e di genere prevede, altresì, momenti di coinvolgimento delle famiglie e del personale non docente nell'attuazione dei relativi tempi dedicati, misure e contenuti.
4. Il collegio dei docenti nomina tra i docenti un referente dell'educazione socio-affettiva e di genere, con il compito di promuovere azioni e iniziative mirate al rispetto e all'applicazione nel sistema educativo dei valori dell'uguaglianza dei diritti tra uomini e donne, in collaborazione con figure e con organismi di parità del territorio preposti alle politiche per le pari opportunità e con le università. Il referente coordina la programmazione inerente alle competenze socio-affettive e di genere secondo le modalità didattico-organizzative previste dal piano triennale dell'offerta formativa.
5. La valutazione della qualità del piano per l'educazione socio-affettiva e di genere è parte integrante del procedimento di valutazione delle istituzioni scolastiche previsto dall'articolo 6 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80.

Art. 4.
(Condivisione e pubblicità).

1. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca individua, anche attraverso piattaforme telematiche e strumenti digitali, forme di condivisione degli interventi, dei progetti e dei materiali realizzati dalle istituzioni scolastiche ai sensi della presente legge.
2. Le istituzioni scolastiche assicurano l'informazione, la pubblicità e la comunicazione alle famiglie degli interventi educativi deliberati ai sensi della presente legge attraverso apposite comunicazioni e mediante pubblicazione nei propri siti internet in attuazione del patto educativo di corresponsabilità sottoscritto dai genitori degli studenti ai sensi dell'articolo 5-bis del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249.

Art. 5.
(Formazione del personale docente e non docente).

1. Per il triennio 2018-2020, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca inserisce tra le priorità del Piano nazionale di formazione di cui all'articolo 1, comma 124, della legge 13 luglio 2015, n. 107, la formazione del personale scolastico, docente e non docente, alla parità di genere, alla prevenzione della violenza, alla non discriminazione e al contrasto dei discorsi di odio.
2. Le istituzioni scolastiche, nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente e alle attività formative del personale scolastico, mettono in atto attività formative, anche in raccordo con gli enti, con le associazioni del territorio, con le università e con gli uffici scolastici territoriali e regionali, finalizzate all'acquisizione di conoscenze e di competenze sull'uguaglianza di genere, sulla non discriminazione e sulla parità tra donne e uomini e atte a prevenire e a contrastare i discorsi di odio e i fenomeni di violenza.
3. Gli studi educativi e didattici per lo sviluppo delle competenze socio-affettive e di genere sono inseriti tra gli obiettivi formativi dei corsi di laurea per la formazione degli insegnanti di ogni ordine e grado, secondo le finalità della presente legge.

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