PDL 480

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
          Articolo 1
          Articolo 2
          Articolo 3
          Articolo 4
          Articolo 5
          Articolo 6

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 480

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
CALABRIA, GELMINI, CARFAGNA, VITO, OCCHIUTO, APREA, BATTILOCCHIO, BENIGNI, CARRARA, CATTANEO, D'ATTIS, D'ETTORE, FIORINI, GIACOMETTO, MARROCCO, MUGNAI, MULÈ, NEVI, NOVELLI, PEREGO DI CREMNAGO, POLVERINI, PORCHIETTO, PRESTIGIACOMO, RAVETTO, RIPANI, SILLI, SISTO, SORTE, SOZZANI, SPENA, MARIA TRIPODI

Disposizioni in materia di videosorveglianza negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia nonché presso le strutture socio-assistenziali per anziani, disabili e minori in situazione di disagio e delega al Governo in materia di formazione del personale

Presentata il 6 aprile 2018

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Onorevoli Colleghi! – Nella scorsa legislatura la Camera dei deputati aveva esaminato e approvato, su iniziativa del gruppo di Forza Italia, un provvedimento in materia di videosorveglianza negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia nonché presso le strutture socio-assistenziali per anziani, disabili e minori in situazione di disagio, che voleva offrire una risposta ai troppo frequenti episodi di violenza fisica e verbale che si consumano all'interno di questi luoghi. Tuttavia, il testo trasmesso al Senato (atto Senato n. 2574) non è mai giunto all'esame dell'Assemblea, e perciò l'intervento legislativo non si è concretizzato.
La volontà di colmare un vuoto normativo grave, in una situazione in cui molto spesso la prevenzione degli abusi è nulla (e a scoprire e denunciare i casi sono le famiglie), era ed è un atto di responsabilità verso coloro i quali non hanno la possibilità di difendersi da soli. La violenza si manifesta infatti ancora più ripugnante e atroce se pensiamo che le vittime di tali episodi sono i soggetti più deboli e indifesi della nostra società. Il riferimento è ai bambini, agli anziani, ai disabili, alle persone incapaci di denunciare soprusi, non in grado di provvedere autonomamente alle proprie esigenze e alla propria difesa e, quindi, ancor più bisognosi di tutela.
I dati in nostro possesso ci parlano di un allarme sociale grave, di una vera e propria emergenza. Le cronache degli ultimi anni riportano un numero sempre maggiore di episodi di maltrattamento, il cui solo pensiero ci riempie di dolore: bambini costretti a mangiare il proprio vomito, lasciati al buio, colpiti con gomitate, minacciati; anziani e disabili che subiscono violenze fisiche e psicologiche pesantissime, percosse continue, somministrazione di cure con farmaci scaduti o irregolarmente conservati, o che sono alloggiati in un sottotetto o addirittura legati con lenzuola ai letti.
Ebbene, di fronte a queste immagini, il legislatore ha il dovere di intervenire provvedendo misure adeguate per tutelare non solo la sicurezza dei soggetti più deboli, ma anche la serenità delle famiglie le quali affidano i propri cari a strutture che dovrebbero garantire ad essi la cura, il rispetto e la massima attenzione.
In questa prospettiva il sistema di videosorveglianza, che la proposta di legge intende favorire e di cui intende disciplinare l'utilizzo, con una specifica tecnologia e con determinate regole, può rappresentare un ottimo strumento per intervenire in modo efficace, qualora vi siano denunce o dubbi legati alle condizioni di permanenza all'interno di queste strutture, ponendosi, quindi, come strumento per la prevenzione e il contrasto di condotte di maltrattamento e di abuso in danni di minori, anziani e persone disabili.
Sappiamo, però, che il tema della videosorveglianza è una questione che deve necessariamente contemperare una serie di interessi. Lo stesso Garante per la protezione dei dati personali, in diverse occasioni, ha richiamato la necessità di un bilanciamento tra valori fondamentali, quali la tutela della personalità dei minori, la libertà di scelta dei metodi educativi e di insegnamento, nonché la tutela della riservatezza dei soggetti ripresi dai sistemi di telecamere.
Ad ogni modo, le moderne tecnologie ci consentono di scongiurare qualsiasi forma di controllo a distanza dei lavoratori o di violazione della riservatezza, nel rispetto dell'articolo 4 della legge n. 300 del 1970 (Statuto dei lavoratori). È di tutta evidenza che in Italia milioni di persone ogni giorno lavorano serenamente in ambienti videosorvegliati, grazie a tutti gli accorgimenti e le precauzioni del caso, senza che alcun loro diritto venga leso. La stessa Corte di cassazione, con la sentenza n. 22611 dell'11 giugno 2012, ha stabilito che, qualora i dipendenti abbiano prestato il loro consenso all'installazione delle telecamere, non vi è alcuna violazione del diritto alla riservatezza. Per questi motivi, la presente proposta di legge rappresenta il tentativo di individuare una mediazione e un punto di equilibrio tra la tutela della riservatezza e della libertà dei soggetti coinvolti e le esigenze di monitoraggio ed efficacia di intervento in caso di comportamenti anomali a danno di soggetti deboli e bisognosi di tutela.
L'utilizzo dei sistemi di videosorveglianza deve, quindi, risultare effettivamente necessario e proporzionato agli scopi che si intende perseguire. Ad ogni modo, il presupposto da cui parte l'iniziativa legislativa è la tutela dell'interesse preminente del soggetto debole, che per sua natura è incline al sopruso – ovviamente perché è più vulnerabile –, senza per questo costituire affatto una minaccia per il lavoratore né tanto meno per la stabilità dell'alleanza educativa e curativa.
La presente proposta di legge recupera poi un altro aspetto esaminato nel corso del dibattito della XVII legislatura, quello attinente alla formazione del personale addetto alle strutture, delineando i princìpi di una delega legislativa in grado di assicurare la verifica di requisiti che integrino l'idoneità professionale, con una valutazione attitudinale, nonché la previsione di incontri periodici con lo scopo di individuare precocemente le eventuali criticità e le possibili soluzioni, favorendo la condivisione e la crescita professionale del personale. Dunque formazione, prevenzione e monitoraggio, ossia tutto quanto è necessario per favorire una cultura sana ed efficace di quell'alleanza tra insegnanti e minori e tra operatore sanitario e paziente, che è fondamentale per la vita dei diretti interessati e per la serenità delle famiglie coinvolte.
Al grande lavoro svolto sul tema dai parlamentari del gruppo di Forza Italia nella passata legislatura si è affiancato quello svolto dai ragazzi del movimento di Forza Italia Giovani, che, attraverso una raccolta di firme in tutta Italia, regione per regione, hanno intercettato una specifica domanda e un grande e sempre crescente consenso tra i cittadini. Si tratta, infatti, di un provvedimento molto atteso dalle famiglie, cui il legislatore ha il dovere di offrire risposte e strumenti per contribuire a migliorare il benessere delle persone destinatarie degli interventi educativi e di cura, oltre che per rafforzare il coinvolgimento e la fiducia dei familiari nelle relazioni con il personale delle strutture cui quotidianamente affida i propri cari.

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Vigilanza negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia).

1. Gli asili nido comunali e privati e le scuole dell'infanzia statali, comunali e paritarie possono dotarsi di un sistema di videosorveglianza costituito da telecamere a circuito chiuso con immagini criptate, al fine di garantire una maggiore tutela dei minori ospitati nelle medesime strutture.
2. Le registrazioni dei sistemi di videosorveglianza di cui al comma 1 possono essere visionate esclusivamente dalle Forze di polizia soltanto a seguito di denuncia di reato presentata alla competente autorità.

Art. 2.
(Vigilanza nelle strutture socio-assistenziali per anziani, disabili e minori in situazione di disagio).

1. Le strutture socio-assistenziali per anziani, disabili e minori in situazione di disagio, convenzionate o no con il Servizio sanitario nazionale, nonché le strutture di carattere residenziale o semiresidenziale gestite direttamente dalle aziende sanitarie locali possono dotarsi di un sistema di videosorveglianza costituito da telecamere a circuito chiuso con immagini criptate, al fine di garantire una maggiore tutela degli ospiti delle medesime strutture.
2. Le registrazioni del sistema di videosorveglianza di cui al comma 1 possono essere visionate esclusivamente dalle Forze di polizia soltanto a seguito di denuncia di reato presentata alla competente autorità.

Art. 3.
(Caratteristiche del sistema di
videosorveglianza).

1. Le immagini registrate dalle telecamere a circuito chiuso di cui agli articoli 1 e 2 sono automaticamente cifrate, al momento dell'acquisizione, all'interno delle medesime telecamere attraverso un sistema di criptazione a doppia chiave asimmetrica. La chiave pubblica è situata all'interno del firmware di ciascuna telecamera; la chiave privata rimane nell'esclusiva disponibilità di un ente certificatore accreditato, che la fornisce soltanto nei casi stabiliti dagli articoli 1, comma 2, e 2, comma 2, nonché negli altri casi previsti dalla legge.
2. Le telecamere non devono essere fornite di dispositivi di comunicazione con risorse esterne. Il flusso dei dati cifrati in uscita è trasmesso mediante un cavo ethernet o un sistema wi-fi criptato a un server interno non configurato per la connessione alla rete internet.

Art. 4.
(Regolamento adottato dal Garante per la protezione dei dati personali).

1. Il Garante per la protezione dei dati personali, con proprio regolamento da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce le garanzie di riservatezza che devono essere osservate per l'installazione e per il funzionamento delle videocamere a circuito chiuso di cui alla presente legge.

Art. 5.
(Istituzione di un fondo sperimentale per la videosorveglianza).

1. Per l'attuazione delle disposizioni della presente legge, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito, in via sperimentale, per gli anni 2018, 2019 e 2020, un fondo con una dotazione di 5 milioni di euro annui destinato a finanziare l'acquisto, l'installazione, la gestione e la manutenzione dei sistemi di videosorveglianza nelle strutture statali e comunali di cui agli articoli 1 e 2.
2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri per l'assegnazione delle risorse del fondo di cui al comma 1 e sono definiti i termini e le modalità per l'accesso ai finanziamenti da parte delle strutture che ne facciano richiesta.

Art. 6.
(Delega al Governo in materia di formazione del personale degli asili nido, delle scuole dell'infanzia e delle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone disabili).

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, commi 180 e 181, lettera e), della legge 13 luglio 2015, n. 107, in materia di istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita fino al termine della scuola dell'infanzia, il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per la definizione di modalità della valutazione attitudinale per l'accesso alle professioni educative e di cura nonché delle modalità della formazione obbligatoria iniziale e permanente del personale delle strutture di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) prevedere che gli operatori socio-sanitari, gli infermieri e gli altri soggetti che operano con mansioni di assistenza diretta presso strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali di carattere residenziale, semiresidenziale o diurno, nonché il personale docente e non docente degli asili nido e delle scuole dell'infanzia, debbano possedere adeguati requisiti che integrino l'idoneità professionale sulla base di una valutazione attitudinale;

b) prevedere che la valutazione attitudinale di cui alla lettera a) sia effettuata al momento dell'assunzione e, successivamente, con cadenza periodica, anche in relazione al progressivo logoramento psico-fisico derivante dallo svolgimento di mansioni che richiedono la prestazione di assistenza continuativa a soggetti in condizioni di vulnerabilità;

c) prevedere, nel rispetto delle competenze regionali, percorsi di formazione professionale continua dei lavoratori di cui alla lettera a), che valorizzino le migliori pratiche sviluppate nelle diverse realtà operanti nel territorio nazionale, assicurando il coinvolgimento delle famiglie, degli operatori e degli enti territoriali;

d) prevedere incontri periodici e regolari di gruppi di operatori, allo scopo di verificare precocemente l'insorgenza di eventuali criticità e di individuare le possibili soluzioni innanzitutto all'interno del gruppo stesso, favorendo la condivisione e la crescita professionale del personale;

e) prevedere colloqui individuali o incontri collettivi tra famiglie e operatori o educatori, finalizzati a potenziare il patto di corresponsabilità educativa e la presa in carico degli anziani e delle persone disabili, quali principali strumenti per migliorare il benessere delle persone destinatarie di interventi educativi o di cura, oltre a rafforzare il coinvolgimento e la fiducia dei familiari nelle relazioni con il personale educativo e di cura;

f) prevedere adeguati percorsi di sostegno e ricollocamento del personale dichiarato non idoneo allo svolgimento delle mansioni nelle strutture di cui agli articoli 1 e 2, prevedendo in particolare, con riferimento all'ambito educativo, un'azione preventiva attuata da gruppi psico-pedagogici territoriali.

2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Lo schema del decreto legislativo, corredato della relazione tecnica di cui all'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato. Se il termine previsto per il parere cade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto al comma 1 o successivamente, la scadenza medesima è prorogata di novanta giorni. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente il testo alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari possono esprimersi entro il termine di quindici giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, il decreto può essere comunque adottato.
3. Dall'attuazione della delega di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di rispettiva competenza con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. In conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora il decreto legislativo di cui al comma 1 del presente articolo determini nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al suo interno, il decreto stesso è emanato solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.

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