PDL 478-A

FRONTESPIZIO

PARERI
Parere Commissione: 01
Parere Commissione: 02
Parere Commissione: 06
Parere Commissione: 08
Parere Commissione: 09
Parere Commissione: 10
Parere Commissione: 11
Parere Commissione: 12
Parere Commissione: 14
Parere Commissione: 23

PROGETTO DI LEGGE - TESTO A FRONTE

                    Articolo 1                       Articolo 1  
                    Articolo 2                       Articolo 2  
                    Articolo 3                       Articolo 3  
                      Articolo 4  
                    Articolo 4                       Articolo 5  
                    Articolo 5                       Articolo 6  
                    Articolo 6                       Articolo 7  
                    Articolo 7    
                      Articolo 8  
                    Articolo 8                       Articolo 9  
                    Articolo 9                       Articolo 10  
                      Articolo 11  
                    Articolo 10                       Articolo 12  
                      Articolo 13  

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 478-1410-1516-1614-1686-A

PROPOSTA DI LEGGE

478

d'iniziativa dei deputati
PICCOLI NARDELLI, ASCANI, CARNEVALI, UNGARO, MORETTO, FREGOLENT, SCALFAROTTO, CENNI, PEZZOPANE, GADDA, CARDINALE, SENSI, SIANI, GARIGLIO, FASSINO, MARCO DI MAIO, FIANO, GAVINO MANCA, FRAGOMELI, ANNIBALI, DI GIORGI, SERRACCHIANI, ENRICO BORGHI, GRIBAUDO, ROTTA

Disposizioni per la promozione e il sostegno della lettura

Presentata il 6 aprile 2018

E

PROPOSTE DI LEGGE

1410

d'iniziativa dei deputati
BELOTTI, MOLINARI, ANDREUZZA, BAZZARO, BELLACHIOMA, BIANCHI, BILLI, BINELLI, BISA, BOLDI, BONIARDI, BUBISUTTI, CAFFARATTO, CAPARVI, VANESSA CATTOI, CAVANDOLI, CECCHETTI, COIN, COLLA, COLMELLERE, COVOLO, DARA, DE ANGELIS, DI MURO, DI SAN MARTINO LORENZATO DI IVREA, DONINA, FANTUZ, FOGLIANI, FOSCOLO, FRASSINI, FURGIUELE, GASTALDI, GIACOMETTI, GIGLIO VIGNA, GOBBATO, GRIMOLDI, GUSMEROLI, IEZZI, INVERNIZZI, LATINI, LAZZARINI, LEGNAIOLI, LOCATELLI, LOLINI, LUCCHINI, MARCHETTI, MOSCHIONI, MURELLI, ALESSANDRO PAGANO, PANIZZUT, PAOLINI, PATASSINI, PATELLI, PETTAZZI, PICCOLO, POTENTI, PRETTO, RACCHELLA, RIBOLLA, SASSO, STEFANI, TARANTINO, TATEO, TIRAMANI, TOCCALINI, TONELLI, TURRI, VALLOTTO, VINCI, ZICCHIERI, ZORDAN

Modifiche alla legge 27 luglio 2011, n. 128, in materia di disciplina del prezzo dei libri

Presentata il 30 novembre 2018

1516

d'iniziativa dei deputati
MOLLICONE, FRASSINETTI, DAVIDE AIELLO, CARETTA, CASSINELLI, CATALDI, CIABURRO, COSTANZO, DEIANA, DEL MONACO, ERMELLINO, FARO, IANARO, LOMBARDO, MAMMÌ, MANZO, NESCI, OLGIATI, OSNATO, PELLA, PENNA, PITTALIS, PRISCO, RIZZONE, ROMANIELLO, ROBERTO ROSSINI, ROSSO, SAPIA, SCERRA, SERRITELLA, SIRAGUSA, VARCHI

Disposizioni per sostenere l'innovazione tecnologica delle imprese editoriali e l'editoria digitale scolastica nonché per la promozione della lettura

Presentata il 17 gennaio 2019

1614

d'iniziativa dei deputati
FRASSINETTI, MOLLICONE, RAMPELLI, BUCALO, FIDANZA, CIABURRO, CARETTA, DEIDDA , OSNATO, PRISCO, VARCHI

Disposizioni per la promozione della lettura di opere letterarie italiane da parte degli studenti

Presentata il 20 febbraio 2019

1686

d'iniziativa dei deputati
CASCIELLO, APREA, MARIN, MINARDO, PALMIERI, SACCANI JOTTI

Disposizioni per la promozione della lettura mediante lo sviluppo delle biblioteche scolastiche e la concessione di agevolazioni fiscali per il commercio e l'acquisto di libri, nonché modifica dell'articolo 2 della legge 27 luglio 2011, n. 128, in materia di disciplina del prezzo dei libri

Presentata il 18 marzo 2019

(Relatrice: CARBONARO )

NOTA: La VII Commissione permanente (Cultura, scienza e istruzione), il 26 giugno 2019, ha deliberato di riferire favorevolmente sul testo della proposta di legge n. 478. In pari data la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente. Per i testi delle proposte di legge nn. 1410, 1516, 1614 e 1686 si vedano i relativi stampati.

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PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il nuovo testo della proposta di legge C. 478 Piccoli Nardelli, recante disposizioni per la promozione e il sostegno della lettura, adottata come testo base, cui sono abbinate le proposte di legge C. 1410 Belotti, C. 1516 Mollicone, C. 1614 Frassinetti e C. 1686 Casciello, come risultante dalle proposte emendative approvate nel corso dell'esame in sede referente presso la VII Commissione;

sottolineato come il provvedimento persegua l'obiettivo di promuovere e sostenere la lettura quale mezzo per lo sviluppo della conoscenza, la diffusione della cultura, la promozione del progresso civile, sociale ed economico della nazione, la formazione e il benessere dei cittadini;

rilevato, per quanto attiene al rispetto delle competenze costituzionalmente definite, come il provvedimento riguardi principalmente la materia «valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali», che l'articolo 117, terzo comma, della Costituzione annovera tra le materie di legislazione concorrente;

segnalato, a tale riguardo, come la Corte costituzionale abbia in più occasioni affermato che lo sviluppo della cultura corrisponde a finalità di interesse generale, «il cui perseguimento fa capo alla Repubblica in tutte le sue articolazioni (articolo 9 della Costituzione), anche al di là del riparto di competenze per materia fra Stato e regioni»;

rilevato altresì come il provvedimento attenga anche alla materia «sistema tributario e contabile dello Stato», affidata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, e alla materia «commercio», ricondotta alla competenza legislativa residuale delle regioni ai sensi dell'articolo 117, quarto comma, della Costituzione,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) con riferimento all'articolo 2, comma 1, il quale prevede l'adozione di un Piano nazionale d'azione per la promozione della lettura, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previo parere della Conferenza unificata e delle Commissioni parlamentari competenti, valuti la Commissione di merito, in considerazione della competenza legislativa concorrente prevista dall'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, in materia di «promozione e organizzazione di attività culturali», nonché della partecipazione finanziaria da parte degli enti territoriali prevista dall'articolo 3 del provvedimento, l'opportunità di prevedere l'intesa della Conferenza unificata sul decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante l'adozione del Piano;

b) con riferimento all'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 7, il quale, nel quadro dell'istituzione della «Carta della cultura», stabilisce che le somme assegnate con la Carta «non costituiscono reddito imponibile del beneficiario» e non rilevano ai fini del computo del valore dell'ISEE, valuti la Commissione di merito l'opportunità di specificare meglio la portata della disposizione, chiarendo che tali somme non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi.

PARERE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE
(Giustizia)

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA VI COMMISSIONE PERMANENTE
(Finanze)

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA VIII COMMISSIONE PERMANENTE
(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

La VIII Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il nuovo testo della proposta di legge C. 478 Piccoli Nardelli e abbinate, recante disposizioni per la promozione e il sostegno della lettura;

valutate positivamente la finalità complessiva del provvedimento nonché la previsione, all'articolo 2, comma 4, di un'attività di promozione da parte delle amministrazioni pubbliche, in collaborazione con l'industria editoriale, dell'utilizzo di carta con origine forestale ecologicamente sostenibile per le pubblicazioni,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA IX COMMISSIONE PERMANENTE
(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA X COMMISSIONE PERMANENTE
(Attività produttive, commercio e turismo)

La X Commissione,

esaminata, per le parti di competenza, il nuovo testo della proposta di legge recante disposizioni per la promozione e il sostegno della lettura (C. 478 Piccoli Nardelli e abbinate), quale risultante dagli emendamenti approvati presso la Commissione cultura nel corso dell'esame in sede referente;

valutate con favore le finalità del provvedimento;

preso atto che l'articolo 7 reca misure per il contrasto della povertà educativa e culturale prevedendo che lo Stato contribuisce alle spese per l'acquisto di libri, prodotti e servizi culturali da parte di cittadini italiani e stranieri residenti nel territorio nazionale appartenenti a nuclei familiari economicamente svantaggiati, attraverso l'istituzione della «Carta della cultura», istituendo un apposito fondo;

sottolineato, che, al medesimo articolo 7, è stabilito che le imprese possono destinare alle finalità del fondo parte del proprio volume di affari, senza effetti ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive, ed è altresì previsto che le imprese che destinano alle finalità del fondo almeno l'1 per cento del loro volume di affari sono autorizzate ad utilizzare un logo del Ministero per i beni e le attività culturali che certifica il loro impegno nella lotta contro la povertà educativa e culturale;

preso atto che l'articolo 9 reca modifiche alla legge n. 128 del 2011, stabilendo una dettagliata disciplina di sconti e di vigilanza sul prezzo di vendita dei libri;

rilevato che l'articolo 10 istituisce, presso il Ministero per i beni e le attività culturali, l'Albo delle librerie di qualità, a cui sono iscritte, su loro domanda, le librerie aventi i requisiti stabiliti con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, acquistando il diritto di utilizzare il marchio di «libreria di qualità», e rilevato altresì che l'articolo 11 reca incentivi fiscali per le librerie,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE
(Lavoro pubblico e privato)

La XI Commissione,

esaminato, per quanto di competenza, il nuovo testo della proposta di legge C. 478 Piccoli Nardelli e abbinate, recante disposizioni per la promozione e il sostegno della lettura, come risultante dall'esame degli emendamenti in sede referente;

condivise le finalità del provvedimento, volto, come esplicitato dall'articolo 1, a favorire e sostenere la lettura quale mezzo per lo sviluppo della conoscenza, la diffusione della cultura, la promozione del progresso civile, sociale ed economico della Nazione, la formazione e il benessere dei cittadini;

considerato che l'articolo 2 prevede l'adozione, con cadenza triennale, del Piano nazionale d'azione per la promozione della lettura, tra le cui finalità, ai sensi del comma 3, lettera f), vi è la promozione della formazione continua e specifica degli operatori di tutte le istituzioni partecipanti alla realizzazione del Piano;

preso atto che, come disposto dal comma 6 del medesimo articolo 2, il Centro per il libro e la lettura ha il compito di proporre la predisposizione del Piano e che, a questo scopo, in deroga ai limiti finanziari previsti dalla legislazione vigente, può avvalersi di collaboratori esterni, conferendo fino a tre incarichi di collaborazione a persone di comprovata qualificazione professionale, per la durata massima di trentasei mesi;

rilevato che l'articolo 6, nell'ambito delle disposizioni riguardanti i compiti della scuola qualificata «Polo responsabile del servizio bibliotecario scolastico di ogni ordine e grado», prevede, al comma 3, lettera b), l'organizzazione della formazione per il personale delle scuole della rete tra istituzioni scolastiche del medesimo ambito territoriale impegnato nella gestione delle biblioteche scolastiche,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA XII COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari sociali)

La XII Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il nuovo testo della proposta di legge C. 478 Piccoli Nardelli e abbinate, recante disposizioni per la promozione e il sostegno della lettura;

considerato che tra le azioni contemplate dal Piano nazionale d'azione di cui all'articolo 2 del provvedimento figurano, tra gli altri, i seguenti obiettivi: promozione della lettura nella prima infanzia, anche attraverso il coinvolgimento dei consultori e delle ludoteche; promozione della lettura presso le strutture socio-assistenziali per anziani e negli ospedali mediante iniziative a favore delle persone ricoverate per lunga degenza, nonché presso gli istituti penitenziari, con particolare attenzione agli istituti penali per minorenni; promozione della parità d'accesso alla produzione editoriale da parte delle persone con difficoltà di lettura o disabilità fisiche e sensoriali;

espresso altresì apprezzamento per l'articolo 7, con il quale si prevede che, al fine di contrastare la povertà educativa e culturale, lo Stato contribuisce alle spese per l'acquisto di libri, prodotti e servizi culturali da parte di cittadini italiani e stranieri residenti nel territorio nazionale appartenenti a nuclei familiari economicamente svantaggiati, attraverso l'istituzione della «Carta della cultura»;

evidenziato inoltre il contenuto dell'articolo 8, che reca modifiche all'articolo 16 della legge n. 166 del 2016, estendendo le disposizioni fiscali ivi previste per le cessioni gratuite di eccedenze alimentari, di medicinali e di altri prodotti a fini di solidarietà sociale, a un'altra tipologia di beni, costituita dai libri e dai relativi supporti integrativi non più commercializzati o non idonei alla commercializzazione per imperfezioni, alterazioni, danni o vizi che non ne modificano l'idoneità all'utilizzo o per altri motivi similari,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA XIV COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche dell'Unione europea)

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE
PER LE QUESTIONI REGIONALI

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il nuovo testo della proposta di legge C. 478, recante disposizioni per la promozione e il sostegno della lettura;

rilevato che:

il provvedimento appare riconducibile principalmente alla materia «valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali», che l'articolo 117, terzo comma, della Costituzione annovera tra le materie di legislazione concorrente;

rilevano, inoltre, la materia «sistema tributario e contabile dello Stato», affidata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato (art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione) e la materia «commercio», ricondotta alla competenza legislativa residuale delle regioni ex articolo 117, quarto comma, della Costituzione;

alla luce del richiamato riparto di competenze potrebbe risultare opportuno prevedere, ai fini dell'adozione del Piano nazionale d'azione per la promozione della lettura di cui all'articolo 2, l'intesa in sede di Conferenza unificata anziché il parere,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

valuti la Commissione di merito l'opportunità di sostituire, all'articolo 2, comma 1, le parole: «previo parere della Conferenza unificata» con le seguenti: «previa intesa in sede di Conferenza unificata».

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TESTO
della proposta di legge n. 478

TESTO
della Commissione

Art. 1.
(Princìpi e finalità)

Art. 1.
(Princìpi e finalità)

1. La Repubblica favorisce e sostiene la lettura quale mezzo per lo sviluppo della conoscenza, la diffusione della cultura e la promozione del progresso civile, sociale ed economico della nazione.

1. La Repubblica, in attuazione degli articoli 2, 3 e 9 della Costituzione, favorisce e sostiene la lettura quale mezzo per lo sviluppo della conoscenza, la diffusione della cultura, la promozione del progresso civile, sociale ed economico della Nazione, la formazione e il benessere dei cittadini.

2. La Repubblica si dota di strumenti e promuove interventi volti a sostenere e a incentivare la produzione, la conservazione, la circolazione e la fruizione dei libri.

2. La Repubblica promuove interventi volti a sostenere e a incentivare la produzione, la conservazione, la circolazione e la fruizione dei libri come strumenti preferenziali per l'accesso ai contenuti e per la loro diffusione, nonché per il miglioramento degli indicatori del benessere equo e sostenibile (BES).

3. Lo Stato, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali, secondo il principio di leale collaborazione e nell'ambito delle rispettive competenze, contribuiscono alla piena attuazione dei princìpi della presente legge.

3. Identico.

Art. 2.
(Piano nazionale d'azione
per la promozione della lettura)

Art. 2.
(Piano nazionale d'azione
per la promozione della lettura)

1. Il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, adotta ogni tre anni, con proprio decreto, il Piano nazionale d'azione per la promozione della lettura, di seguito denominato «Piano d'azione», prevedendo appositi stanziamenti per la sua attuazione e garantendo l'equilibrio territoriale degli interventi in esso previsti. Il primo Piano d'azione è adottato entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

1. Il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, adotta ogni tre anni, con proprio decreto, il Piano nazionale d'azione per la promozione della lettura, di seguito denominato «Piano d'azione», prevedendo stanziamenti entro il limite di spesa di 3.500.000 euro annui per la sua attuazione e garantendo l'equilibrata distribuzione territoriale degli interventi in esso previsti. Il primo Piano d'azione è adottato entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Il Piano d'azione è adottato previa acquisizione del parere delle competenti Commissioni parlamentari.

2. Identico.

3. Nell'individuazione delle priorità e degli obiettivi generali del Piano d'azione si tiene conto delle seguenti finalità:

3. Identico:

a) diffondere l'abitudine alla lettura, come strumento per la crescita individuale e per lo sviluppo civile, sociale ed economico della nazione, e favorire l'aumento del numero dei lettori, valorizzando l'immagine sociale del libro e della lettura nel quadro delle pratiche di consumo culturale;

a) diffondere l'abitudine alla lettura, come strumento per la crescita individuale e per lo sviluppo civile, sociale ed economico della nazione, e favorire l'aumento del numero dei lettori, valorizzando l'immagine sociale del libro e della lettura nel quadro delle pratiche di consumo culturale, anche attraverso attività programmate di lettura comune;

b) promuovere la frequentazione delle biblioteche e delle librerie e la conoscenza della produzione libraria italiana, incentivandone la diffusione e la fruizione;

b) identica;

c) valorizzare e sostenere le buone pratiche di promozione della lettura realizzate da soggetti pubblici e privati, anche in collaborazione fra loro, favorendone la diffusione nel territorio nazionale e, in particolar modo, tra le istituzioni pubbliche e le associazioni professionali del settore librario;

c) identica;

d) valorizzare e sostenere la lingua italiana, favorendo la conoscenza delle opere degli autori italiani e la loro diffusione all'estero, anche tramite le biblioteche;

e) valorizzare la diversità della produzione editoriale, nel rispetto delle logiche di mercato e della concorrenza;

d) promuovere la formazione continua e specifica degli operatori di tutte le istituzioni partecipanti alla realizzazione del Piano d'azione;

f) promuovere la formazione continua e specifica degli operatori di tutte le istituzioni partecipanti alla realizzazione del Piano d'azione;

e) promuovere la dimensione interculturale e plurilingue della lettura nelle istituzioni scolastiche;

g) promuovere la dimensione interculturale e plurilingue della lettura nelle istituzioni scolastiche e nelle biblioteche;

f) prevedere interventi mirati per specifiche fasce di lettori, anche al fine di prevenire o di contrastare fenomeni di esclusione sociale.

h) prevedere interventi mirati per specifiche fasce di lettori e per i territori con più alto tasso di povertà educativa e culturale, anche al fine di prevenire o di contrastare fenomeni di esclusione sociale;

i) promuovere la dimensione sociale della lettura mediante pratiche fondate sulla condivisione dei testi e sulla partecipazione attiva dei lettori.

4. Le amministrazioni pubbliche, in collaborazione con l'industria editoriale, promuovono la gestione sostenibile dei libri attraverso l'individuazione di sistemi di certificazione in grado di garantire che la carta utilizzata per le pubblicazioni abbia un'origine forestale ecologicamente responsabile.

4. Le amministrazioni pubbliche, in collaborazione con l'industria editoriale, promuovono, per le pubblicazioni, l'utilizzo di carta con origine forestale ecologicamente sostenibile.

5. Il Piano d'azione contiene altresì indicazioni circa le azioni volte a:

5. Il Piano d'azione contiene altresì indicazioni per azioni volte a:

a) favorire la lettura nella prima infanzia;

a) favorire la lettura nella prima infanzia anche attraverso il coinvolgimento dei consultori e delle ludoteche;

b) promuovere la lettura negli istituti penitenziari mediante iniziative a favore della popolazione detenuta, con particolare riferimento agli istituti penali per minorenni, e negli ospedali, mediante iniziative a favore dei minori ricoverati per lunga degenza;

b) promuovere la lettura presso le strutture socio-assistenziali per anziani e negli ospedali mediante iniziative a favore delle persone ricoverate per lunga degenza;

c) promuovere la lettura negli istituti penitenziari mediante apposite iniziative a favore della popolazione detenuta, con particolare attenzione agli istituti penali per minorenni;

c) promuovere la parità d'accesso alla produzione editoriale da parte delle persone con difficoltà di lettura o disabilità fisiche e sensoriali.

d) promuovere la parità d'accesso alla produzione editoriale da parte delle persone con difficoltà di lettura o disabilità fisiche e sensoriali, in coerenza con quanto previsto dal trattato di Marrakech del 27 giugno 2013;

e) promuovere la lettura presso i teatri, all'interno delle programmazioni artistiche e culturali e durante i festival.

6. Il coordinamento e l'attuazione delle attività del Piano d'azione, il monitoraggio e la valutazione dei risultati sono affidati al Centro per il libro e la lettura previsto dall'articolo 30, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 171.

6. La predisposizione della proposta del Piano d'azione di cui al comma 1, primo periodo, il coordinamento e l'attuazione delle attività del Piano d'azione nonché il monitoraggio delle attività pianificate e la valutazione dei risultati sono affidati al Centro per il libro e la lettura previsto dall'articolo 30, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 171. Il Centro per il libro e la lettura dà conto, ogni due anni, in un apposito documento, degli esiti del monitoraggio e della valutazione dei risultati di cui al periodo precedente. Il documento è trasmesso alle Camere. Per le attività preliminari e successive all'adozione del Piano d'azione, il Centro per il libro e la lettura, in deroga ai limiti finanziari previsti dalla legislazione vigente, può avvalersi di collaboratori esterni, conferendo, entro il limite di spesa di 150.000 euro annui, fino a tre incarichi di collaborazione, ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, a persone di comprovata qualificazione professionale, per la durata massima di trentasei mesi.

7. Fatto salvo quanto stabilito dagli articoli 7 e 10, le amministrazioni competenti provvedono all'attuazione delle disposizioni del presente articolo mediante le risorse umane, strumentali e finanziarie previste dalla legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

7. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede a valere sulle risorse individuate all'articolo 12.

Art. 3.
(Patti locali per la lettura e conferimento
del titolo di «città del libro»
)

Art. 3.
(Patti locali per la lettura)

1. Le regioni e gli altri enti territoriali, nell'esercizio della propria autonomia, danno attuazione al Piano d'azione attraverso la stipulazione di patti locali per la lettura, prevedendo anche la partecipazione di altri soggetti pubblici, in particolare delle scuole pubbliche, e di soggetti privati operanti sul territorio e interessati alla promozione della lettura.

1. Le regioni e gli altri enti territoriali, nell'esercizio della propria autonomia, danno attuazione al Piano d'azione attraverso la stipulazione di patti locali per la lettura intesi a coinvolgere le biblioteche e altri soggetti pubblici, in particolare le scuole, nonché soggetti privati operanti sul territorio interessati alla promozione della lettura.

2. I patti locali per la lettura, sulla base degli obiettivi generali individuati dal Piano d'azione e in ragione delle specificità territoriali, prevedono interventi finalizzati ad aumentare il numero dei lettori abituali nelle aree di riferimento, per l'attuazione dei quali sono previsti specifici finanziamenti nell'ambito dei bilanci degli enti e dei soggetti di cui al comma 1.

2. Identico.

3. Il Centro per il libro e la lettura provvede al censimento periodico e alla raccolta di dati statistici relativi all'attuazione dei patti locali per la lettura.

3. Il Centro per il libro e la lettura, nell'ambito delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, provvede al censimento periodico e alla raccolta di dati statistici relativi all'attuazione dei patti locali per la lettura.

4. Il Centro per il libro e la lettura, d'intesa con l'Associazione nazionale dei comuni italiani, rilascia la qualifica di «città del libro» ai comuni nel cui territorio sia presente almeno una biblioteca di pubblica lettura e che siano in possesso di almeno due dei seguenti requisiti:

Soppresso

a) stipulazione di un patto locale per la lettura che preveda la collaborazione continuativa di enti pubblici, istituzioni scolastiche e soggetti privati rappresentativi della filiera del libro;

b) adozione di iniziative volte al sostegno di programmi per l'avviamento alla lettura rivolti ai bambini in età prescolare e di programmi per la promozione dell'accesso alla lettura da parte delle persone esposte al rischio di esclusione sociale;

c) presenza di un festival letterario di rilievo nazionale.

5. La qualifica di «città del libro» ha validità biennale. Il Centro per il libro e la lettura, nei sei mesi precedenti alla scadenza, verifica la permanenza dei requisiti di cui al comma 4 ai fini della conferma.

Soppresso

6. Fatto salvo quanto stabilito dagli articoli 7 e 10, le amministrazioni competenti provvedono all'attuazione delle disposizioni del presente articolo mediante le risorse umane, strumentali e finanziarie previste dalla legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Soppresso

Art. 4.
(Capitale italiana del libro)

1. Al fine di favorire progetti, iniziative e attività per la promozione della lettura, il Consiglio dei ministri assegna annualmente ad una città italiana il titolo di «Capitale italiana del libro». Il titolo è conferito all'esito di un'apposita selezione, svolta secondo modalità definite, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. La selezione avviene sulla base dei progetti presentati dalle città che si candidano al titolo di «Capitale italiana del libro». I progetti della città assegnataria del titolo sono finanziati entro il limite di spesa di 500.000 euro annui. Il titolo di «Capitale italiana del libro» è conferito a partire dall'anno 2020.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede a valere sulle risorse individuate all'articolo 12.

Art. 4.
(Digitalizzazione)

Art. 5.
(Digitalizzazione)

1. I soggetti pubblici possono stipulare contratti o convenzioni che attribuiscono a terzi il diritto di utilizzazione esclusiva delle riproduzioni digitali delle opere in loro possesso e delle quali possono liberamente disporre la comunicazione al pubblico, a condizione che detti accordi:

1. I soggetti pubblici realizzano o promuovono, anche attraverso contratti e convenzioni, iniziative di digitalizzazione al fine di:

a) siano integralmente pubblicati nella sezione «Amministrazione trasparente» di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

a) assicurare l'accesso più ampio possibile al patrimonio culturale, ivi compreso quello custodito presso le istituzioni dell'Alta formazione artistica, coreutica e musicale, e alla sua libera fruizione, nel rispetto dei diritti sussistenti sulle opere;

b) siano adeguatamente motivati in base all'impossibilità di sostenere altrimenti i costi della digitalizzazione;

b) contribuire a sostenere l'innovazione tecnologica nel settore editoriale;

c) prevedano che una copia digitale di ciascuna opera riprodotta, libera da misure tecnologiche di protezione, sia consegnata al soggetto pubblico che ha fornito il materiale da digitalizzare, al fine di permetterne la libera consultazione presso la sua sede;

c) favorire l'utilizzo di strumenti didattici in versione digitale nel rispetto del Piano nazionale scuola digitale previsto dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

d) non attribuiscano diritti di privativa per una durata superiore a cinque anni dalla data della digitalizzazione di ciascun volume;

soppressa

e) prevedano che, alla scadenza del termine previsto, il soggetto pubblico acquisti la proprietà e la piena disponibilità di ciascuna copia digitale.

soppressa

2. Gli accordi stipulati precedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge devono essere rinegoziati entro dodici mesi dalla stessa data per adeguarli alle nuove disposizioni, salvo che sia già iniziata l'esecuzione delle operazioni di digitalizzazione.

Soppresso

3. Nello stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo è istituito un fondo destinato all'erogazione di contributi per il finanziamento delle iniziative di digitalizzazione di cui al presente articolo, con una dotazione di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020. Il Fondo di cui al primo periodo è alimentato da una quota non inferiore al 70 per cento dei maggiori importi derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste per la riproduzione e la distribuzione illegali di contenuti digitali di cui all'articolo 171-ter della legge 22 aprile 1941, n. 633, come modificato dal comma 5 del presente articolo.

2. Nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali è istituito un fondo destinato all'erogazione di contributi per il finanziamento delle iniziative di digitalizzazione di cui al presente articolo, con una dotazione di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022.

4. Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e successivamente aggiornato annualmente, sono definiti i criteri per la ripartizione del fondo di cui al presente articolo.

3. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i requisiti e le modalità per l'accesso ai finanziamenti a valere sull'autorizzazione di spesa di cui al comma 2 e per la ripartizione degli stessi.

5. All'articolo 171-ter della legge 22 aprile 1941, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

Soppresso

a) al comma 1, alinea, le parole: «la multa da cinque a trenta milioni di lire» sono sostituite dalle seguenti: «la multa da euro 3.100 a euro 18.500»;

b) al comma 2, alinea, le parole: «la multa da cinque a trenta milioni di lire» sono sostituite dalle seguenti: «la multa da euro 3.100 a euro 18.500».

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede a valere sulle risorse individuate dall'articolo 12, comma 2.

Art. 5.
(Promozione della lettura a scuola)

Art. 6.
(Promozione della lettura a scuola)

1. Gli accordi di rete, di cui all'articolo 1, comma 71, della legge 13 luglio 2015, n. 107, individuano anche criteri e modalità di promozione della lettura a scuola. Essi assicurano la presenza e il funzionamento delle biblioteche nelle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, sotto la responsabilità di almeno un docente o di un altro impiegato amministrativo, tecnico o ausiliario in possesso di idonee competenze, eventualmente utilizzando l'organico dell'autonomia. Gli accordi di rete prevedono la collaborazione con i sistemi bibliotecari territoriali e nazionale mediante la condivisione di strumenti informatici, di catalogazione e di formazione.

1. Le scuole statali e non statali di ogni ordine e grado, nell'ambito dell'autonomia loro riconosciuta, promuovono la lettura come momento qualificante del percorso didattico ed educativo degli studenti e quale strumento di base per l'esercizio del diritto all'istruzione e alla cultura nell'ambito della società della conoscenza.

2. L'articolo 158 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, è abrogato.

2. Al fine di promuovere la lettura a scuola, gli uffici scolastici regionali individuano, attraverso appositi bandi, nelle reti tra istituzioni scolastiche del medesimo ambito territoriale, di cui all'articolo 1, comma 70, della legge 13 luglio 2015, n. 107, la scuola che opera quale «polo responsabile del servizio bibliotecario scolastico di ogni ordine e grado», di seguito denominata «scuola polo».

3. Ciascuna scuola polo:

a) promuove la collaborazione tra le istituzioni scolastiche della rete e quelle del territorio, con particolare riferimento alle biblioteche di pubblica lettura e alle altre istituzioni o associazioni culturali, al fine di promuovere la lettura tra i giovani, assicurando ai relativi progetti un'identità comune denominata «Ad alta voce». I predetti progetti, anche con l'utilizzo dei materiali delle Teche della società RAI – Radiotelevisione italiana e delle opportunità offerte dai patti locali per la lettura di cui all'articolo 3, sono realizzati avvalendosi delle risorse disponibili a legislazione vigente, compreso l'organico dell'autonomia di cui all'articolo 1, comma 65, della legge 13 luglio 2015, n. 107;

b) organizza la formazione per il personale delle scuole della rete impegnato nella gestione delle biblioteche scolastiche. A tal fine è autorizzata la spesa di 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2020.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede a valere sulle risorse individuate all'articolo 12, comma 3.

Art. 6.
(Disposizioni per promuovere
la lettura e l'acquisto di libri)

Art. 7.
(Misure per il contrasto della povertà educativa e culturale)

Vedi comma 2

1. Per contrastare la povertà educativa e promuovere la diffusione della lettura, lo Stato, con le modalità di cui al comma 2, contribuisce alle spese per l'acquisto di libri, prodotti e servizi culturali da parte di cittadini italiani e stranieri residenti nel territorio nazionale appartenenti a nuclei familiari economicamente svantaggiati ,attraverso l'istituzione della «Carta della cultura». I libri acquistati con il contributo statale sono destinati all'uso personale dei soggetti di cui al presente comma e non ne è permessa la rivendita. Le somme assegnate con la Carta non costituiscono reddito imponibile del beneficiario e non rilevano ai fini del computo del valore dell’indicatore della situazione economica equivalente.

1. Per contrastare l'analfabetismo di ritorno e la diminuzione del consumo di libri e promuoverne l'acquisto, a decorrere dal 1° gennaio 2019 è istituita una carta elettronica per le librerie. La carta, dell'importo nominale di 250 euro, può essere utilizzata entro un anno dal suo rilascio per l'acquisto di libri, anche digitali, muniti di codice ISBN.

Vedi comma 2

2. La contribuzione di cui al comma 1 si realizza mediante l'assegnazione di una carta elettronica di importo nominale pari a euro 100, intestata al titolare e utilizzabile, entro un anno dal suo rilascio, nei pagamenti per l'acquisto di libri, anche digitali, muniti di codice ISBN. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, emanato, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali il fondo «Carta della cultura» e sono definiti i requisiti per ottenere l'assegnazione della carta e le modalità di attribuzione e di utilizzo della stessa. Il Fondo opera sino a concorrenza delle risorse assegnate ai sensi del presente articolo.

2. La carta è rilasciata, nel rispetto del limite di spesa di 50 milioni di euro annui a decorrere dal 2019, ai cittadini italiani o di altri Stati membri dell'Unione europea, residenti nel territorio nazionale, appartenenti a nuclei familiari il cui indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) abbia valore non superiore a 20.000 euro, al compimento del sessantacinquesimo anno di età. La somma assegnata con la carta non costituisce reddito imponibile del beneficiario e non rileva ai fini del computo del valore dell'ISEE. Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di attribuzione e di utilizzo della carta.

Vedi comma 2, secondo periodo, e comma 1, terzo periodo

3. L'articolo 9 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, è abrogato.

3. Sono conferiti al Fondo di cui al comma 2 i proventi derivanti da donazioni, lasciti o disposizioni testamentarie di soggetti privati, comunque destinati allo Stato per il conseguimento delle finalità del Fondo. Con il medesimo decreto di cui al comma 2 sono stabilite anche le modalità di conferimento di somme al Fondo da parte di privati ai sensi del presente comma.

4. All'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 111, dopo la lettera e) è inserita la seguente:

«e-bis) finanziamento dell'attività di promozione dei libri e della lettura».

4. Per i fini di cui al presente articolo, le imprese possono destinare alle finalità del fondo di cui al comma 2 parte del proprio volume di affari, senza effetti ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive. Le imprese che destinano alle finalità del fondo almeno l'1 per cento del loro volume di affari sono autorizzate ad utilizzare un logo del Ministero per i beni e le attività culturali che certifica il loro impegno nella lotta contro la povertà educativa e culturale.

5. Gli importi relativi ai conferimenti di cui al comma 3 affluiscono ad appositi capitoli dello stato di previsione dell'entrata per essere riassegnati allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ai fini della destinazione al Fondo.

6. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, entro il limite di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede a valere sulle risorse individuate all'articolo 12, comma 4.

Art. 7.
(Rifinanziamento del Fondo
per la promozione della lettura)

Soppresso

1. Al primo periodo del comma 318 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dopo le parole: «pari a 4 milioni di euro» sono inserite le seguenti: «per l'anno 2018 e a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019».

Art. 8.
(Donazioni librarie)

1. All'articolo 16, comma 1, della legge 19 agosto 2016, n. 166, dopo la lettera d) è inserita la seguente:

d-bis) dei libri e dei relativi supporti integrativi non più commercializzati o non idonei alla commercializzazione per imperfezioni, alterazioni, danni o vizi che non ne modificano l'idoneità all'utilizzo o per altri motivi similari.

Art. 8.
(Modifiche alla legge 27 luglio 2011, n. 128, in materia di sconti e di vigilanza sul prezzo di vendita dei libri)

Art. 9.
(Modifiche alla legge 27 luglio 2011, n. 128, in materia di sconti e di vigilanza sul prezzo di vendita dei libri)

1. Il comma 2 dell'articolo 1 della legge 27 luglio 2011, n. 128, è sostituito dal seguente:

«2. Tale disciplina mira a contribuire allo sviluppo del settore librario, al sostegno della creatività letteraria, alla promozione del libro e della lettura, alla diffusione della cultura e, anche attraverso il contrasto di pratiche limitative della concorrenza, alla tutela del pluralismo dell'informazione e dell'offerta editoriale».

1. I commi 2, 3 e 4 dell'articolo 2 della legge 27 luglio 2011, n. 128, sono sostituiti dai seguenti:

2. Identico:

«2. La percentuale massima di sconto sulla vendita di libri, comprese le vendite effettuate per corrispondenza o tramite piattaforme digitali nella rete internet, è stabilita in via generale nel 5 per cento. La percentuale massima di sconto è elevata al 20 per cento per le vendite alle biblioteche di pubblica lettura, agli enti pubblici territoriali, agli enti e agli istituti di insegnamento, di formazione professionale o di ricerca, purché i libri siano destinati all'uso dell'istituzione, restando esclusa la loro rivendita. Nella vendita di libri a distanza il venditore può applicare uno sconto sulle spese di spedizione nella misura massima del 5 per cento del prezzo del volume, ma non può offrire il servizio gratuito della consegna al domicilio del cliente.

«2. La vendita di libri ai consumatori finali, da chiunque e con qualsiasi modalità effettuata, è consentita con uno sconto fino al 5 per cento del prezzo apposto ai sensi del comma 1. Il limite massimo di sconto di cui al primo periodo è elevato al 15 per cento per i libri adottati dalle istituzioni scolastiche come libri di testo. I limiti massimi di sconto di cui al primo e al secondo periodo si applicano anche alle vendite di libri effettuate per corrispondenza o tramite piattaforme digitali nella rete internet . I limiti massimi di sconto di cui al primo e al secondo periodo non si applicano alle vendite di libri alle biblioteche, purché i libri siano destinati all'uso dell'istituzione, restando esclusa la loro rivendita.

3. Le case editrici possono esercitare l'opzione per una sola deroga annuale per ciascun marchio editoriale, praticando sconti con la percentuale massima del 20 per cento nei soli mesi di febbraio, luglio e novembre, con esclusione dei titoli pubblicati nei sei mesi precedenti a quello in cui si svolge la vendita.

3. Per un solo mese all'anno, per ciascun marchio editoriale, le case editrici possono offrire sul prezzo di vendita dei propri libri uno sconto maggiore del limite di cui al comma 2, primo periodo, ma comunque non superiore al 20 per cento del prezzo apposto ai sensi del comma 1. L'offerta è consentita nei soli mesi dell'anno, con esclusione del mese di dicembre, stabiliti con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, da adottare, in sede di prima attuazione, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. L'offerta non può riguardare titoli pubblicati nei sei mesi precedenti a quello in cui si svolge la promozione. È fatta salva la facoltà dei venditori al dettaglio, che devono in ogni caso essere informati e messi in grado di partecipare alle medesime condizioni, di non aderire a tali campagne promozionali.

3- bis. In uno dei mesi individuati ai sensi del comma 3, una sola volta l'anno, i punti di vendita possono offrire sconti sui libri con la percentuale massima del 15 per cento.

4. Sono vietate le vendite di libri attraverso lo scambio di beni o servizi e le vendite con pagamento mediante buoni premio riferiti ad altri prodotti e beni, salvo che si riferiscano a libri pubblicati in edizione riservata esclusivamente alla particolare promozione o concorso a premio nel cui ambito avviene la cessione del libro, proposta dall'editore o dall'importatore, simultaneamente e alle stesse condizioni, a tutti i rivenditori».

4. Sono vietate iniziative commerciali, da chiunque promosse, che accordino sconti superiori ai limiti previsti dal comma 2, anche nel caso in cui prevedano la sostituzione dello sconto diretto con la consegna di buoni spesa utilizzabili contestualmente o successivamente all'acquisto dei libri sui quali sono riconosciuti. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente comma i libri adottati dalle istituzioni scolastiche come libri di testo».

3. Il comma 9 dell'articolo 2 della legge 27 luglio 2011, n. 128, è abrogato.

2. Dopo l'articolo 3 della legge 27 luglio 2011, n. 128, è inserito il seguente:

4. Identico:

«Art. 3-bis. – (Funzioni di vigilanza)1. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato, di cui all'articolo 10 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, vigila sul rispetto delle disposizioni della presente legge».

«Art. 3-bis. – (Vigilanza)1. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato, di cui all'articolo 10 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, vigila sul rispetto delle disposizioni della presente legge, avvalendosi del Corpo della guardia di finanza, ai sensi dell'articolo 54, comma 4, della legge 6 febbraio 1996, n. 52, nonché, all'occorrenza, della collaborazione di altri organi dello Stato, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, della legge 10 ottobre 1990, n. 287. L'Autorità provvede all'accertamento e all'irrogazione delle sanzioni previste dall'articolo 2, comma 8».

5. Il comma 1 dell'articolo 4 della legge 27 luglio 2011, n. 128, è sostituito dal seguente:

«1. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato e gli altri organi dello Stato di cui essa si avvale provvedono alle attività di cui all'articolo 3-bis con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

6. Decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Presidente del Consiglio dei ministri ovvero, se nominato, con il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega all'informazione e all'editoria, nel quadro delle rispettive competenze, trasmette alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per l'informazione e l'editoria, che provvede al suo successivo invio alle Camere, una relazione sugli effetti delle disposizioni del presente articolo sul settore del libro.

7. Il comma 3 dell'articolo 3 della legge 27 luglio 2011, n. 128, è abrogato.

Art. 9.
(Qualifica di «libreria di qualità»
e di «libreria indipendente di qualità»)

Art. 10.
(Qualifica di «libreria di qualità»)

1. Al fine di promuovere un ampio pluralismo culturale ed economico nonché di accrescere la qualità della lettura, sono istituiti, presso il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, l'Albo delle librerie indipendenti di qualità e l'Albo delle librerie di qualità.

1. Al fine di promuovere un ampio pluralismo culturale ed economico nonché di accrescere la qualità della lettura, è istituito, presso il Ministero per i beni e le attività culturali, l'Albo delle librerie di qualità.

2. Nell'Albo delle librerie indipendenti di qualità possono essere iscritte le librerie indipendenti che assicurano un servizio innovativo e caratterizzato da continuità, diversificazione dell'offerta di libri e realizzazione di iniziative di promozione culturale nel territorio. Sono librerie indipendenti le imprese commerciali non controllate, direttamente o indirettamente, da società o gruppi di società editoriali e della distribuzione commerciale, che esercitano in modo prevalente l'attività di vendita al dettaglio di libri in locali accessibili al pubblico. L'iscrizione nell'Albo delle librerie indipendenti di qualità dà alla libreria il diritto di utilizzare il marchio di «libreria indipendente di qualità».

Soppresso

3. Nell'Albo delle librerie di qualità possono essere iscritte le librerie controllate, direttamente o indirettamente, da società editoriali o gruppi di società della distribuzione commerciale, che esercitano in modo prevalente l'attività di pubblicazione e di vendita al dettaglio di libri in locali accessibili al pubblico e assicurano un servizio innovativo e caratterizzato da continuità, diversificazione dell'offerta di libri e realizzazione di iniziative di promozione culturale nel territorio. L'iscrizione nell'Albo delle librerie di qualità dà alla libreria il diritto di utilizzare il marchio di «libreria di qualità».

2. Nell'Albo delle librerie di qualità sono iscritte, su loro domanda, le librerie aventi i requisiti stabiliti dal decreto del Ministro per i beni e le attività culturali di cui al comma 4. L'iscrizione nell'Albo dà alla libreria il diritto di utilizzare il marchio di «libreria di qualità».

Vedi comma 4, secondo periodo

4. I marchi di «libreria indipendente di qualità» e di «libreria di qualità» sono concessi al punto di vendita e non all'impresa. Essi hanno validità di tre anni, rinnovabile, a domanda, per ciascun successivo triennio, previa verifica della permanenza delle condizioni richieste per l'iscrizione nel pertinente Albo.

3. Il marchio di «libreria di qualità» è concesso al punto di vendita e non all'impresa. Esso ha validità di tre anni, rinnovabile, a domanda, per il successivo triennio, previa verifica della permanenza dei requisiti per l'iscrizione nell'Albo.

5. L'Albo delle librerie indipendenti di qualità e l'Albo delle librerie di qualità sono disciplinati con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Nel decreto sono stabiliti, in particolare, i requisiti per l'iscrizione della libreria nel pertinente Albo, in base ai seguenti parametri minimi:

Vedi comma 3, primo periodo

4. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinati, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, le modalità di formazione e tenuta dell'Albo delle librerie e sono stabiliti i requisiti per l'iscrizione nell’Albo. L'iscrizione è riservata alle librerie che esercitano in modo prevalente l'attività di vendita al dettaglio di libri in locali accessibili al pubblico e che assicurano un servizio innovativo e caratterizzato da continuità, diversificazione dell'offerta libraria e realizzazione di iniziative di promozione culturale nel territorio. Nella definizione dei requisiti, si tiene conto dell’assortimento diversificato di titoli offerti in vendita, della qualità del servizio, delle attività di proposta di eventi culturali, dell'adesione ai patti locali per la lettura di cui all'articolo 3, ove attivati, e della specificità del territorio.

a) la libreria abbia in magazzino e proponga in vendita un assortimento diversificato di titoli. L'offerta è diversificata quando comprende:

Vedi comma 4, terzo periodo

1) almeno 3.000 titoli, nel caso di libreria specializzata;

2) almeno 6.000 titoli, nel caso di libreria che tratta produzione editoriale varia e ha fatturato annuo fino a 600.000 euro derivante dalla vendita di libri al dettaglio;

3) almeno 10.000 titoli, nel caso di libreria che tratta produzione editoriale varia e ha fatturato annuo superiore a 600.000 euro derivante dalla vendita di libri al dettaglio;

b) la libreria garantisca la qualità del servizio assegnando almeno il 12,5 per cento del fatturato annuo derivante dalla vendita di libri a spese per il personale impiegato esclusivamente in questa attività;

Vedi comma 4, terzo periodo

c) la libreria proponga, durante tutto l'anno, eventi culturali in numero non inferiore a quello determinato con il decreto di cui all'alinea.

Vedi comma 4, terzo periodo

6. Le librerie presentano al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo la domanda di iscrizione al pertinente Albo. A tale fine debbono dichiarare, allegando la documentazione a tale fine prescritta dal decreto di cui al comma 5, che sono in possesso dei requisiti e rispettano i parametri di cui al medesimo comma 5 e che una quota superiore al 50 per cento del fatturato annuo totale realizzato nell'esercizio precedente è costituita da ricavi provenienti dalla vendita al dettaglio di libri nuovi, esclusi i ricavi derivanti dalla rivendita ad altri dettaglianti che pratichino, a titolo accessorio o principale, la vendita di libri.

Soppresso

7. Per la decisione sulle domande di iscrizione è istituita presso il Centro per il libro e la lettura una commissione, nominata per ciascun triennio con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo. La commissione è composta da:

Soppresso

a) due rappresentanti del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, scelti dal Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo;

b) tre rappresentanti degli enti locali, scelti dalla Conferenza Stato, città e autonomie locali;

c) dodici rappresentanti delle categorie afferenti al settore della produzione e del commercio librario, scelti dalle rispettive associazioni di categoria, così ripartiti: tre librai; tre direttori commerciali di case editrici o responsabili di società di distribuzione libraria; tre editori; tre scrittori;

d) due qualificate personalità del mondo della cultura, scelte dal presidente del Centro per il libro e la lettura tra soggetti dotati di particolare competenza nel settore librario che esercitino attività diverse da quelle indicate alla lettera c).

8. Il Presidente della commissione è nominato dal Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo con il decreto previsto dall'alinea del comma 7 tra i componenti di cui alla lettera c) del medesimo comma 7.

Soppresso

9. Per la partecipazione all'attività della commissione, al presidente e ai componenti di essa non spettano compensi, gettoni di presenza o altri emolumenti comunque denominati.

Soppresso

5. Il Ministero per i beni e le attività culturali provvede all'attuazione del presente articolo nell'ambito delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Il Ministero per i beni e le attività culturali pubblica l'Albo delle librerie di qualità in una pagina dedicata e facilmente accessibile nell'ambito del proprio sito internet istituzionale.

Art. 11.
(Incentivi fiscali per le librerie)

1. Al fine di potenziare le attività commerciali che operano nel settore della vendita al dettaglio di libri, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 319, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è incrementata di 3.750.000 euro annui a decorrere dall'anno 2020.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 si provvede a valere sulle risorse individuate all'articolo 12, comma 5.

Art. 10.
(Copertura finanziaria)

Art. 12.
(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui agli articoli 4, 6 e 7, pari a 1 milione di euro per l'anno 2018, a 57 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e a 56 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

1. Salvo quanto previsto, con riferimento agli articoli 5, 6, 7 e 11, dai commi 2, 3, 4 e 5 del presente articolo, agli oneri derivanti dalle altre disposizioni della presente legge, pari a 4.150.000 euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 5, pari a 1 milione di euro annui per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1091, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

3. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 6, pari a 1 milione di euro annui a decorrere dal 2020, si provvede:

a) quanto a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 763, della legge 30 dicembre 2018, n. 145;

b) quanto a 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2022, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 7, entro il limite massimo di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

5. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 11, pari a 3.750.000 euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

5. Identico.

Art. 13.
(Entrata in vigore)

1. Le disposizioni della presente legge si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2020.

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