PDL 470

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2
                        Articolo 3
                        Articolo 4

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 470

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
BENAMATI, BAZOLI, BONOMO, CARLA CANTONE, D'ALESSANDRO, DE LUCA, DE MARIA, DE MENECH, FIANO, PAITA, PEZZOPANE

Modifiche all'articolo 3 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e altre disposizioni, in materia di orari di apertura degli esercizi commerciali

Presentata il 4 aprile 2018

torna su

Onorevoli Colleghi! – L'articolo 31 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ha esteso a tutto il territorio nazionale la liberalizzazione degli orari di apertura e di chiusura degli esercizi commerciali e artigianali. Ciò avviene eliminando limiti e prescrizioni riguardanti il rispetto degli orari di apertura e di chiusura, l'obbligo della chiusura domenicale e festiva, nonché quello della mezza giornata di chiusura infrasettimanale degli esercizi commerciali e degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e rendendo, dunque, stabile la previsione contenuta nella lettera d-bis) del comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, che precedentemente era stata introdotta in via sperimentale.
La presente proposta di legge ripropone un testo unificato approvato a larghissima maggioranza nella XVII legislatura dalla Camera dei deputati (atto Senato n. 1629), al fine del ricorso al procedimento abbreviato previsto dall'articolo 107 del Regolamento. Essa, pur mantenendo il principio generale secondo il quale le attività commerciali sono svolte senza dover rispettare orari di apertura e chiusura, individua una serie di eccezioni.
L'articolo 1 prevede che per dodici giorni festivi l'anno gli esercizi commerciali debbano rispettare orari di apertura e chiusura domenicale e festiva. Viene però consentito a ciascun esercente di vendita al dettaglio di derogare all'obbligo di chiusura fino ad un massimo di sei giorni individuati liberamente tra i dodici indicati nel testo. L'esercente che vuole avvalersi della potestà di deroga deve darne comunicazione al comune competente per territorio secondo modalità la cui individuazione è demandata a un decreto del Ministro dello sviluppo economico da emanarsi, previo parere dell'ANCI, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge [articolo 1, comma 1, lettera b)]. Sono escluse dal campo di applicazione di tali limiti alcune tipologie di attività richiamate dal testo, tra le quali le attività di somministrazione di alimenti e bevande. Le disposizioni relative all'obbligo di chiusura nei giorni festivi si applicano a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello dell'entrata in vigore della legge.
L'articolo 2 prevede la predisposizione di accordi territoriali. Ai sensi del comma 1, ciascun comune, anche in coordinamento con altri comuni contigui, può predisporre accordi territoriali non vincolanti per la definizione degli orari e delle chiusure degli esercizi commerciali, ferme restando le limitazioni dell'articolo 1, con la finalità di assicurare la fruibilità dei servizi commerciali, promuovere l'offerta commerciale e valorizzare zone a più marcata vocazione commerciale. Gli accordi territoriali, in base al comma 2, sono adottati per la prima volta entro il 28 febbraio dell'anno successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge. Per la predisposizione e l'aggiornamento degli accordi territoriali sono previste dal comma 3 procedure consultive da parte dei comuni delle organizzazioni locali dei consumatori, delle imprese e dei lavoratori. Prima dell'entrata in vigore dell'accordo è prevista altresì la consultazione, anche in forma telematica, della popolazione residente. Sulla base degli accordi territoriali, secondo il comma 4 i comuni predispongono un documento informativo sugli orari dei servizi destinati ai consumatori e degli esercizi commerciali, esistenti nel rispettivo territorio. Tale documento è redatto sulla base delle informazioni rese disponibili dagli operatori, dalle loro organizzazioni di categoria o da altre fonti. Al fine di favorire l'adesione a tali accordi territoriali da parte delle micro, piccole e medie imprese del commercio, il comma 5 prevede che le regioni e i comuni possono stabilire incentivi, anche sotto forma di agevolazioni fiscali relative ai tributi di propria competenza. Il comma 6 prevede che è demandata alle regioni, previa consultazione delle organizzazioni regionali rappresentative delle categorie, la definizione dei criteri per l'individuazione di aree dove gli accordi territoriali in materia di orari degli esercizi commerciali possono essere adottati in forma coordinata tra i comuni; alle stesse regioni è deferita la definizione dei criteri generali di determinazione e coordinamento degli orari di apertura al pubblico dei servizi pubblici e privati, degli uffici della pubblica amministrazione, dei pubblici esercizi commerciali e turistici, delle attività culturali e dello spettacolo, nonché dei trasporti. Infine è previsto, dal comma 7, che ciascuna regione possa istituire un osservatorio sugli effetti dell'attuazione delle nuove disposizioni in materia di orari degli esercizi commerciali, senza nuovi oneri per la finanza pubblica, al quale partecipano, senza percepire compensi di alcun tipo, rappresentanti delle amministrazioni pubbliche regionali e locali competenti, delle imprese e dei lavoratori dei settori interessati e dei consumatori.
L'articolo 3, al comma 1, specifica ulteriormente i poteri che il testo unico delle leggi sugli enti locali attribuisce al sindaco in materia di esercizi commerciali precisando che, qualora sia necessario limitare l'afflusso di pubblico in determinate zone del territorio comunale interessate da fenomeni di aggregazione notturna, è rimessa allo stesso sindaco la definizione, per un periodo non superiore a tre mesi, degli orari di apertura dei pubblici esercizi e delle attività commerciali e artigianali. Ai sensi del comma 2, la mancata applicazione delle disposizioni in merito all'obbligo di chiusura degli esercizi commerciali determina l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 2.000 a 12.000 euro, cui si accompagna, in caso di particolare gravità o di recidiva (violazione per due volte in un anno, anche se oblazionata), la sanzione accessoria della chiusura dell'esercizio da uno a dieci giorni.
L'articolo 4, comma 1, prevede, presso il Ministero dello sviluppo economico, l'istituzione del Fondo per il sostegno delle microimprese attive nel settore del commercio al dettaglio: si tratta di quelle attività che hanno un organico inferiore a 10 persone e un fatturato o un totale di bilancio annuale non superiore a 2 milioni di euro. In base ai commi 2 e 3, ai fini del finanziamento del Fondo, è autorizzata la spesa di 13 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2020: essi sono utilizzati per l'erogazione dei contributi per le spese sostenute per l'ampliamento dell'attività, per la dotazione di strumentazioni nuove, comprese quelle necessarie per i pagamenti tramite moneta elettronica, e di sistemi di sicurezza innovativi, nonché per l'accrescimento dell'efficienza energetica. Ai fini del finanziamento del Fondo, è autorizzata altresì la spesa di 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015 per l'erogazione di contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione dovuti ai proprietari degli immobili, di proprietà sia pubblica sia privata, e di contributi per l'acquisizione di servizi. Ai sensi del comma 4, il Ministro dello sviluppo economico, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, definisce, nei limiti delle risorse iscritte nel Fondo, i requisiti per beneficiare dei contributi in questione e i criteri per la determinazione della loro entità. Il comma 5 stabilisce che le risorse assegnate sono ripartite tra le regioni e le province autonome ogni anno, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, anche in rapporto alla quota delle risorse messe a disposizione dalle singole regioni e province autonome. Il comma 6 reca la norma di copertura finanziaria per le spese (pari a 18 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2020 e a 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021), mentre ai sensi del comma 7 il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

torna su

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Disposizioni in materia di orari di apertura degli esercizi commerciali).

1. All'articolo 3 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, la lettera d-bis) è sostituita dalla seguente:

«d-bis) il rispetto degli orari di apertura e di chiusura, l'obbligo della mezza giornata di chiusura infrasettimanale dell'esercizio nonché quello di chiusura domenicale e festiva, ad eccezione dei seguenti giorni:

1) il 1° gennaio, primo giorno dell'anno;

2) il 6 gennaio, festa dell'Epifania;

3) il 25 aprile, anniversario della Liberazione;

4) la domenica di Pasqua;

5) il lunedì dopo Pasqua;

6) il 1° maggio, festa del lavoro;

7) il 2 giugno, festa della Repubblica;

8) il 15 agosto, festa dell'Assunzione della beata Vergine Maria;

9) il 1° novembre, festa di Ognissanti;

10) l'8 dicembre, festa dell'Immacolata Concezione;

11) il 25 dicembre, festa di Natale;

12) il 26 dicembre, festa di santo Stefano»;

b) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

«1-bis. Ciascun esercente l'attività di vendita al dettaglio può liberamente derogare alle disposizioni di cui al comma 1, lettera d-bis), fino ad un massimo di sei giorni di chiusura obbligatoria, dandone preventiva comunicazione al comune competente per territorio secondo termini e modalità stabiliti con decreto del Ministro dello sviluppo economico da emanare, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.
1-ter. Le tipologie di attività di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e le attività di somministrazione di alimenti e bevande non sono soggette ad alcun obbligo di chiusura domenicale o festiva».

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 2.
(Accordi territoriali).

1. Ciascun comune, anche in coordinamento con altri comuni contigui, in particolare nelle aree metropolitane, secondo le previsioni di cui ai commi da 2 a 5, può predisporre accordi territoriali non vincolanti per la definizione degli orari e delle chiusure degli esercizi commerciali, ferme restando le disposizioni di cui ai commi 1 e 1-bis dell'articolo 3 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, come modificato dall'articolo 1 della presente legge, e nel rispetto dell'interesse pubblico generale, al fine di assicurare elevati livelli di fruibilità dei servizi commerciali da parte dei consumatori e degli utenti, di promuovere un'offerta complessiva in grado di aumentare l'attrattività del territorio e di valorizzare specifiche zone aventi più marcata vocazione commerciale, anche attraverso l'integrazione degli orari degli esercizi relativi a funzioni e servizi affini e complementari, fornendo agli operatori indicazioni su possibili interventi atti a migliorare l'accesso e la fruibilità dei servizi da parte dei consumatori e degli utenti.
2. Gli accordi territoriali di cui al comma 1 sono adottati per la prima volta entro il 28 febbraio dell'anno successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e sono eventualmente aggiornati mediante la procedura di cui al comma 3.
3. Per la predisposizione degli accordi territoriali di cui al comma 1, i comuni consultano le organizzazioni locali dei consumatori, delle imprese del commercio e dei lavoratori dipendenti e, almeno sessanta giorni prima della data di entrata in vigore dell'accordo, avviano, anche in forma telematica, la consultazione pubblica della popolazione residente, che deve terminare entro il trentesimo giorno antecedente la data di inizio dell'applicazione dell'accordo.
4. Sulla base degli accordi territoriali di cui al comma 1, i comuni predispongono un documento informativo sugli orari dei servizi destinati ai consumatori e degli esercizi commerciali, esistenti nel rispettivo territorio. Tale documento è redatto sulla base delle informazioni rese disponibili dagli operatori, dalle loro organizzazioni di categoria o da altre fonti.
5. Al fine di favorire l'adesione agli accordi territoriali di cui al comma 1 da parte delle micro, piccole e medie imprese del commercio, come individuate dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, le regioni e i comuni possono stabilire incentivi, anche nella forma di agevolazioni fiscali relative ai tributi di propria competenza.
6. Nel rispetto del principio della libera concorrenza e ai fini del coordinamento degli accordi territoriali di cui al comma 1, le regioni, previa consultazione delle organizzazioni regionali rappresentative delle categorie di cui al comma 3, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, definiscono:

a) criteri, parametri e strumenti per l'individuazione di aree ove gli accordi territoriali in materia di orari degli esercizi commerciali possono essere adottati in forma coordinata tra i comuni interessati;

b) i criteri generali di determinazione e coordinamento degli orari di apertura al pubblico dei servizi pubblici e privati, degli uffici della pubblica amministrazione, dei pubblici esercizi commerciali e turistici, delle attività culturali e dello spettacolo e dei trasporti.

7. Ciascuna regione può istituire un osservatorio, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, con il compito di verificare gli effetti derivanti dall'attuazione dei commi da 1 a 6 del presente articolo, nonché dall'articolo 1 della presente legge. All'osservatorio partecipano rappresentanti delle amministrazioni pubbliche regionali e locali competenti, delle organizzazioni di rappresentanza delle imprese e dei lavoratori dei settori interessati e dei consumatori. Al funzionamento degli osservatori di cui al presente comma si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. La partecipazione agli osservatori non dà luogo alla corresponsione di compensi, gettoni, emolumenti, indennità o rimborsi di spese comunque denominati.

Art. 3.
(Poteri del sindaco e sanzioni).

1. All'articolo 50, comma 7, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il sindaco, sentito il comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, definisce inoltre, per un periodo non superiore a tre mesi, gli orari di apertura dei pubblici esercizi e delle attività commerciali e artigianali in determinate zone del territorio comunale interessate da fenomeni di aggregazione notturna, qualora esigenze di sostenibilità ambientale o sociale, di tutela dei beni culturali, di viabilità o di tutela del diritto dei residenti alla sicurezza o al riposo, alle quali non possa altrimenti provvedersi, rendano necessario limitare l'afflusso di pubblico in tali zone e orari.».
2. La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 1 della presente legge è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 2.000 a euro 12.000 e, in caso di particolare gravità e recidiva, con la sanzione accessoria della chiusura dell'esercizio da uno a dieci giorni. La recidiva si verifica qualora la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 1 della presente legge sia stata commessa per due volte in un anno, anche se il responsabile ha proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione ai sensi dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.

Art. 4.
(Istituzione di un Fondo per il sostegno delle microimprese attive nel settore del commercio al dettaglio).

1. Presso il Ministero dello sviluppo economico è istituito il Fondo per il sostegno delle microimprese attive nel settore del commercio al dettaglio, come definite dall'articolo 2, paragrafo 3, dell'allegato alla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003.
2. Ai fini del finanziamento del Fondo di cui al comma 1, sono autorizzate la spesa di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2020 per l'erogazione dei contributi di cui alla lettera a) del comma 3 e la spesa di 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015 per l'erogazione dei contributi di cui alla lettera b) del medesimo comma 3.
3. Il Fondo di cui al comma 1 è utilizzato, nei limiti delle risorse ivi iscritte, per il finanziamento:

a) di contributi per le spese sostenute per l'ampliamento dell'attività, per la dotazione di strumentazioni nuove, comprese quelle necessarie per i pagamenti tramite moneta elettronica, e di sistemi di sicurezza innovativi, nonché per l'accrescimento dell'efficienza energetica;

b) di contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione dovuti ai proprietari degli immobili, di proprietà sia pubblica sia privata, e di contributi per l'acquisizione di servizi.

4. Il Ministro dello sviluppo economico, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, definisce, con proprio decreto, nei limiti delle risorse iscritte nel Fondo di cui al comma 1, i requisiti per beneficiare dei contributi di cui al comma 3 e i criteri per la determinazione dell'entità degli stessi.
5. Le risorse assegnate al Fondo di cui al comma 1 sono ripartite tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. La ripartizione è effettuata ogni anno, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, anche in rapporto alla quota delle risorse messe a disposizione dalle singole regioni e province autonome.
6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 18 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2020 e a 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede:

a) quanto a 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per gli anni 2015 e 2016, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero;

b) quanto a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2020, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per gli anni 2015 e 2016, dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

7. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

torna su