PDL 462

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2
                        Articolo 3
                        Articolo 4
                        Articolo 5
                        Articolo 6

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 462

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
CARNEVALI, RIZZO NERVO, PICCOLI NARDELLI, ANDREA ROMANO, VAZIO, CRITELLI, LORENZIN, MICELI, ROSSI, CANTINI, DE MENECH, MELILLI, BORDO, SCHIRÒ

Disposizioni per la promozione della piena partecipazione delle persone sorde alla vita collettiva e riconoscimento della lingua dei segni italiana

Presentata il 4 aprile 2018

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Onorevoli Colleghi! – La presente proposta di legge ha origine dalla necessità di garantire il pieno inserimento delle persone sorde, con disabilità uditiva in genere e sordocieche nella vita sociale, sia essa scolastica, universitaria o lavorativa, nonché il ripristino, a loro favore, di quelle uguali condizioni di partenza che costituiscono l'irrinunciabile diritto di ogni cittadino, come previsto dall'articolo 3 della Costituzione.
Tali princìpi hanno trovato man mano attuazione – seppur ancora non completa – in una serie di leggi che costituiscono i riferimenti fondamentali per l'inserimento sociale, educativo e lavorativo delle persone disabili, come la legge quadro 5 febbraio 1992, n. 104, sull'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate, e il testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, che in particolare, alla parte II, titolo VII, capo IV, sezione I, paragrafo I, tratta del diritto all'educazione, all'istruzione e all'integrazione dell'alunno handicappato; infine, si ricorda la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante norme per il diritto al lavoro dei disabili.
Il quadro in cui l'intervento normativo si inserisce è quello della Convenzione sui diritti delle persone con disabilità, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite a New York il 13 dicembre 2006 e ratificata ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18.
Con particolare riguardo alle persone sorde, va osservato che in Italia esse sono oltre 70.000: in questa cifra sono compresi sia coloro che sono nati sordi o che lo sono diventati nei primi anni di vita (e che quindi non hanno potuto acquisire il linguaggio parlato, come i bambini udenti, a causa della sordità), sia le persone che sono diventate sorde dopo aver appreso il linguaggio parlato.
In particolare, si precisa che il riconoscimento della lingua dei segni italiana, quale mezzo di comunicazione, costituisce, peraltro, anche attuazione di specifiche indicazioni europee in materia, come le risoluzioni del Parlamento europeo del 17 giugno 1988, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. C187 del 18 luglio 1988, e del 18 novembre 1998, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. C379 del 7 dicembre 1998.

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Diritti delle persone sorde, con disabilità uditiva in genere e sordocieche, rimozione delle barriere linguistiche e riconoscimento della lingua dei segni italiana)

1. Al fine di promuovere l'accessibilità universale degli ambienti, dei servizi e dei beni, in attuazione degli articoli 2 e 3 della Costituzione e degli articoli 21 e 26 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in coerenza con la legge 5 febbraio 1992, n. 104, e con il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, nonché nel rispetto dei princìpi sanciti dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 13 dicembre 2006, ratificata ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18, la Repubblica riconosce i diritti delle persone sorde, con disabilità uditiva in genere e sordocieche, garantendo ogni forma di prevenzione, di diagnosi, anche precoce, e di cura della sordità e promuovendo la rimozione delle barriere alla comprensione e alla comunicazione che limitano il pieno sviluppo di tali persone e la loro effettiva partecipazione alla vita collettiva.
2. In attuazione dei princìpi di cui al comma 1, la Repubblica:

a) tutela e sostiene l'acquisizione e l'uso da parte delle persone sorde, con disabilità uditiva in genere e sordocieche di ogni strumento per l'apprendimento e l'utilizzo della lingua orale e scritta;

b) riconosce e tutela la lingua dei segni italiana (LIS), promuovendone l'acquisizione e garantendo pari opportunità in relazione al suo uso nella comunicazione, nell'educazione e nell'accesso all'informazione;

c) promuove la ricerca scientifica in ambito linguistico, psicologico, neuropsicologico, pedagogico e didattico relativa alla disabilità uditiva e alla sordocecità, nonché la ricerca in ambito tecnologico al fine di acquisire nuovi ausili, quali apparecchiature intelligenti, impianti e sistemi;

d) promuove la diffusione e la piena accessibilità degli strumenti tecnologici, dei servizi e delle risorse finalizzati ad assicurare l'inclusione sociale e l'accesso all'informazione per le persone sorde, con disabilità uditiva in genere e sordocieche, incentivando l'uso di sistemi di sottotitolazione, di servizi di interpretariato in LIS e in LIS tattile e di ogni altro strumento atto a garantire l'autonomia, l'inserimento sociale e la realizzazione di ciascuna persona, nel rispetto delle scelte delle persone e delle loro famiglie, ai sensi dell'articolo 2; garantisce l'accessibilità ai contenuti delle campagne pubblicitarie istituzionali, delle pagine e dei portali internet di pubblica utilità o finanziati con fondi pubblici, nonché dei congressi, delle giornate di studio, dei simposi e dei seminari promossi dalle amministrazioni pubbliche, che sono tenute a facilitarne l'accesso;

e) promuove la diffusione degli interventi diagnostici precoci e la conseguente tempestiva attivazione degli interventi riabilitativi per la sordità congenita o acquisita, riconoscendoli quali livelli essenziali delle prestazioni di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione;

f) nei rapporti con la pubblica amministrazione e nei procedimenti penali, civili, amministrativi e tributari, garantisce alle persone sorde, con disabilità uditiva in genere e sordocieche, su loro richiesta, il diritto alla piena comprensione delle comunicazioni e all'espressione della propria volontà attraverso idonei mezzi tecnici e informatici, anche con l'uso della LIS e della LIS tattile.

3. Per le finalità di cui alla presente legge, nella provincia autonoma di Bolzano la lingua dei segni tedesca e la lingua dei segni tattile tedesca sono equiparate alla LIS e alla LIS tattile.

Art. 2.
(Libertà di scelta e non discriminazione)

1. La Repubblica riconosce il diritto di libera scelta delle persone sorde, con disabilità uditiva in genere e sordocieche e delle loro famiglie in merito alle modalità di comunicazione, ai percorsi educativi e rieducativi e agli ausili utilizzati per il raggiungimento del pieno sviluppo della persona e della sua piena inclusione sociale, assicurando che le medesime persone possano liberamente fare uso della LIS, della LIS tattile e di altri mezzi di sostegno alla comunicazione in tutti gli ambiti pubblici e privati.
2. Nessuna persona può essere discriminata né sottoposta a trattamenti differenziati, direttamente o indirettamente, per l'esercizio del suo diritto di opzione all'uso della LIS, della LIS tattile o di altri mezzi di sostegno alla comunicazione in qualsiasi ambito pubblico e privato.

Art. 3.
(Inclusione scolastica, universitaria, sanitaria, culturale e sportiva delle persone sorde, con disabilità uditiva in genere e sordocieche)

1. Nell'ambito dei princìpi e delle finalità di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, le regioni e gli enti locali garantiscono, in base alle rispettive competenze, i servizi volti al sostegno e all'inclusione degli studenti sordi, con disabilità uditiva in genere o sordociechi, assicurandone la piena partecipazione alle attività scolastiche ed extrascolastiche.
2. Nel rispetto dell'autonomia universitaria, al fine di garantire agli studenti sordi, con disabilità uditiva in genere e sordociechi l'accesso all'istruzione universitaria e post-universitaria, sono riconosciuti l'insegnamento e l'uso della LIS e della LIS tattile nonché di qualsiasi altra tecnica o metodologia, anche informatica, idonea a favorire la comunicazione delle, con e tra le persone sorde, con disabilità uditiva in genere e sordocieche.
3. Al fine di garantire l'accesso delle persone sorde, con disabilità uditiva in genere e sordocieche alle strutture preposte ad assicurare la salute del cittadino, le pubbliche amministrazioni competenti garantiscono servizi di interpretariato nella LIS e nella LIS tattile, nonché la disponibilità di altri strumenti comunicativi idonei.
4. I soggetti pubblici e privati competenti garantiscono alle persone sorde, con disabilità uditiva in genere e sordocieche l'accesso al patrimonio storico, artistico e culturale nazionale, ai servizi turistici e agli eventi culturali, sportivi e ricreativi.
5. Le pubbliche amministrazioni competenti promuovono iniziative finalizzate alla conoscenza e alla fruibilità del patrimonio culturale nazionale da parte delle persone sorde, con disabilità uditiva in genere e sordocieche.

Art. 4.
(Regolamenti)

1. Entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o più regolamenti, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera b), della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con gli altri Ministri competenti, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e sentito l'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità, di cui all'articolo 3 della legge 3 marzo 2009, n. 18, sono adottate le disposizioni per l'attuazione della presente legge. I regolamenti di cui al presente comma:

a) disciplinano le modalità degli interventi diagnostici precoci, abilitativi e riabilitativi per le persone sorde, con disabilità uditiva in genere e sordocieche, anche ai fini dell'erogazione dei necessari interventi protesici e logopedici, quali livelli essenziali delle prestazioni di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione;

b) disciplinano interventi di sostegno psicologico per i bambini nati o divenuti sordi o sordociechi, nonché interventi informativi e di sostegno pedagogico e psicologico per le loro famiglie, da attivare contestualmente alla comunicazione della diagnosi di sordità o di sordocecità, quali livelli essenziali delle prestazioni di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione;

c) ai fini di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, disciplinano le modalità di uso della LIS, della LIS tattile e delle altre tecniche e metodologie, anche informatiche, idonee a favorire l'integrazione, l'accesso all'informazione e la comunicazione delle, con e tra le persone sorde, con disabilità uditiva in genere e sordocieche in ambito scolastico, universitario e post-universitario, nonché la formazione del personale preposto;

d) individuano le forme e le modalità con cui è promosso, in ogni sede giurisdizionale e nei rapporti con le pubbliche amministrazioni, l'uso della LIS, della LIS tattile e di ogni altro strumento tecnico, anche informatico, idoneo a favorire la comunicazione delle, con e tra le persone sorde, con disabilità uditiva in genere e sordocieche;

e) prevedono e disciplinano l'uso della LIS, della LIS tattile e di sistemi di sottotitolazione per l'accesso all'informazione e alla comunicazione, con particolare riferimento alle trasmissioni televisive nonché agli eventi di cultura e tempo libero aperti al pubblico;

f) disciplinano l'accesso delle persone sorde, con disabilità uditiva in genere e sordocieche ai servizi di emergenza e di pronto intervento mediante l'uso delle nuove tecnologie, comprese le applicazioni da utilizzare tramite smartphone, tablet e dispositivi analoghi;

g) promuovono la realizzazione, anche attraverso convenzioni e protocolli di ricerca, di progetti di ricerca a livello nazionale e internazionale nelle materie di cui alla presente legge;

h) definiscono le modalità per la verifica dell'attuazione della presente legge.

Art. 5.
(Attuazione e monitoraggio)

1. L'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità, ai sensi dei commi 2 e 5 dell'articolo 3 della legge 3 marzo 2009, n. 18, e nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, provvede al monitoraggio della condizione delle persone sorde, con disabilità uditiva in genere e sordocieche, anche con riferimento alle diverse situazioni territoriali, e predispone la relazione di cui al comma 2.
2. Il Governo provvede al monitoraggio sullo stato di attuazione della presente legge e trasmette alle Camere, ogni due anni, una relazione in merito.

Art. 6.
(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

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