PDL 460

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2
                        Articolo 3
                        Articolo 4
                        Articolo 5
                        Articolo 6

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 460

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa della deputata MORANI

Modifiche al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di inapplicabilità e di svolgimento del giudizio abbreviato

Presentata il 3 aprile 2018

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Onorevoli colleghi! – La presente proposta di legge riproduce l'atto Senato n. 2989, già approvato nel corso della XVII legislatura dalla Camera. Il provvedimento originario, atto Camera n. 4376, modificava l'articolo 438 del codice di procedura penale in materia di inapplicabilità e svolgimento del giudizio abbreviato. Il testo era nato da un'iniziativa della Lega Nord sulla quale si era svolto un approfondito dibattito, all'esito del quale era stata presentata una nuova formulazione che ampliava il perimetro dell'intervento normativo originariamente proposto, condivisa anche dalla maggioranza. In particolare, anche alla luce delle riflessioni di alcuni autorevoli processualisti, si era ritenuto preferibile, sul piano tecnico-giuridico, ritornare alla soluzione adottata dal legislatore in occasione della riforma del nuovo codice di procedura penale del 1989, che aveva superato il vaglio della Corte costituzionale (sentenza n. 176 del 1991). Tale disciplina prevedeva il divieto di accesso al rito abbreviato per tutti i reati per i quali è prevista la pena dell'ergastolo. Si è voluto, quindi, che per certi reati per cui la legge prevede la pena in astratto dell'ergastolo – si parla, ad esempio, di stragi, di femminicidi efferati, di altri gravi atti che riguardano il terrorismo – si celebri il processo, si accertino le responsabilità e ci sia la pena congrua, proporzionata alla gravità del fatto. Lo Stato consente, così, in tali circostanze, di poter svolgere il processo di fronte al giudice naturale, che è la corte di assise, e non dinanzi a un giudice monocratico, con le piene garanzie sia per l'imputato, sia per le vittime, di partecipare all'accertamento della verità. Il giudizio abbreviato (articoli 438-443 del codice di procedura penale) è un procedimento penale speciale nel quale, su richiesta dell'imputato, non si procede al dibattimento e, in caso di condanna, l'imputato ottiene uno sconto di pena pari ad un terzo. La pena dell'ergastolo è sostituita da quella della reclusione per trenta anni; alla pena dell'ergastolo con isolamento diurno, nei casi di concorso di reati e di reato continuato, è sostituita la pena dell'ergastolo. Il procedimento può essere definito allo stato degli atti in udienza preliminare: viene attribuito valore probatorio agli atti delle indagini preliminari, così costituendo un'eccezione al principio del contraddittorio dibattimentale nel momento della formazione della prova.
La modifica riguarda l'esclusione dell'applicabilità del rito abbreviato qualora si proceda per delitti, di particolare gravità, per i quali la legge preveda la pena dell'ergastolo. Se si procede per uno di tali delitti, l'imputato può chiedere al giudice dell'udienza preliminare di valutare l'imputazione formulata dal pubblico ministero per, eventualmente, derubricare il reato in un delitto per il quale non sia previsto l'ergastolo e così consentire all'imputato l'accesso al rito abbreviato e al conseguente sconto di pena. Tanto in caso di rigetto della richiesta di integrazione probatoria, quanto di rigetto della richiesta di diversa qualificazione del fatto, l'imputato può riproporre le richieste fino a che in udienza preliminare non siano formulate le conclusioni. Il nuovo articolo 438-bis consente il rito abbreviato nel dibattimento in tre casi: rigetto da parte del giudice dell'udienza preliminare della richiesta di diversa qualificazione del fatto o di integrazione probatoria; diversa qualificazione, nel decreto di rinvio a giudizio, del fatto come reato non punito con l'ergastolo; modifica dell'imputazione nel dibattimento per reato diverso da quelli puniti con l'ergastolo. Sulle richieste decide con ordinanza il giudice del dibattimento. La richiesta subordinata alla riqualificazione del reato è ammissibile soltanto nei casi di reato punibile con l'ergastolo. In relazione ai reati di competenza della corte di assise, sempreché per gli stessi non sia prevista la pena dell'ergastolo, il giudizio abbreviato si svolge dinanzi a quest'ultima. Sono soppressi, per motivi di coordinamento, il secondo e il terzo periodo del comma 2 dell'articolo 442 del codice di rito penale, che si riferisce alla determinazione della pena nel rito abbreviato in caso si proceda per un delitto punito con l'ergastolo (rito non più applicabile a seguito delle nuove norme proposte dal provvedimento). Il nuovo articolo stabilisce che quando il giudice provvede ai sensi dell'articolo 438-ter del codice (accoglimento della richiesta di rito abbreviato per reati di competenza della corte di assise), si applica l'articolo 132 delle norme di attuazione. Il provvedimento ridisegna, per i reati contro la persona, il bilanciamento delle circostanze: in tema di concorso di circostanze aggravanti nei delitti contro la persona, quali l'aver agito per motivi abietti o futili, l'aver adoperato sevizie o l'aver agito con crudeltà verso le persone, eventuali circostanze attenuanti che dovessero concorrere non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti ai fini della commisurazione della pena. Questo per evitare che le aggravanti quali la crudeltà o i futili motivi, possano «soccombere», venendo di fatto annullate, andando, in questo caso sì, nel computo processuale, a grave nocumento della vittima e dei suoi familiari. La pena dovrà dunque essere calcolata dapprima applicando le aggravanti e solo poi potrà essere diminuita, calcolando la diminuzione sulla pena risultante dall'aumento conseguente alle aggravanti.
Il provvedimento prevede una disciplina transitoria. Le nuove disposizioni si applicano ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della legge ad eccezione dei procedimenti per i quali, alla medesima data, sia stata già presentata richiesta di giudizio abbreviato. A tali provvedimenti si applica la previgente normativa.

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 438 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. Sono esclusi dall'applicazione del comma 1 i procedimenti per i delitti per i quali la legge prevede la pena dell'ergastolo»;

b) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

«4-bis. Nei procedimenti per i delitti per i quali la legge prevede la pena dell'ergastolo, l'imputato può proporre la richiesta di cui al comma 1 subordinandola a una diversa qualificazione del fatto come reato per il quale la legge non prevede la pena dell'ergastolo»;

c) al comma 6, le parole: «ai sensi del comma 5, la richiesta può essere riproposta» sono sostituite dalle seguenti: «delle richieste presentate ai sensi dei commi 4-bis e 5, esse possono essere riproposte».

Art. 2.

1. Dopo l'articolo 438 del codice di procedura penale sono inseriti i seguenti:

«Art. 438-bis. – (Rito abbreviato nel dibattimento). – 1. Nel caso di rigetto delle richieste presentate ai sensi dei commi 4-bis e 5 dell'articolo 438, l'imputato può riproporle prima della dichiarazione di apertura del dibattimento.
2. L'imputato può altresì proporre la richiesta di cui al comma 1 dell'articolo 438 direttamente al giudice del dibattimento qualora la richiesta di rinvio a giudizio enunci un fatto qualificato come reato per il quale la legge prevede la pena dell'ergastolo e il decreto che ha disposto il giudizio preveda una diversa qualificazione del fatto come reato per il quale la legge non prevede la pena dell'ergastolo.
3. Se nel decreto che dispone il giudizio il fatto è qualificato come reato per il quale la legge prevede la pena dell'ergastolo e, a seguito della modifica dell'imputazione ai sensi dell'articolo 516, risulta un reato diverso da quelli per i quali la legge prevede la pena dell'ergastolo, l'imputato può chiedere il giudizio abbreviato al giudice del dibattimento.
4. Nei casi di cui ai commi 1, 2 e 3, il giudice provvede con ordinanza.
Art. 438-ter. – (Rito abbreviato nei procedimenti di competenza della corte di assise). – 1. Quando si procede per uno dei delitti indicati nell'articolo 5, per il quale la legge non prevede la pena dell'ergastolo, il giudice, dopo avere disposto il giudizio abbreviato, trasmette gli atti alla corte di assise per lo svolgimento del giudizio e indica alle parti il giorno, il luogo e l'ora della comparizione».

Art. 3.

1. Il secondo e il terzo periodo del comma 2 dell'articolo 442 del codice di procedura penale sono soppressi.

Art. 4.

1. Dopo l'articolo 134-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è inserito il seguente:

«Art. 134-ter. – (Decreto che dispone il giudizio abbreviato in caso di trasmissione degli atti alla corte di assise). – 1. Quando il giudice provvede ai sensi dell'articolo 438-ter del codice, si applica l'articolo 132 delle presenti norme».

Art. 5.

1. All'articolo 69 del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Per i delitti contro la persona, le circostanze attenuanti concorrenti con le circostanze aggravanti di cui all'articolo 61, numeri 1 e 4, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste, anche se costituiscono circostanze aggravanti speciali, e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità della stessa risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti».

Art. 6.

1. Salvo quanto previsto dal comma 2 del presente articolo, le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3 e 4 si applicano anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Per i procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, nei quali, alla medesima data, sia già stata presentata richiesta ai sensi dell'articolo 438 del codice di procedura penale, nel termine previsto dal comma 2 del medesimo articolo, si applicano le disposizioni relative al giudizio abbreviato già vigenti a tale data.

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