PDL 457

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 457

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
SALTAMARTINI, BELOTTI, BIANCHI, ANDREA CRIPPA, FEDRIGA, GIORGETTI, GOBBATO, GRIMOLDI, GUIDESI, INVERNIZZI, MATURI, MOLINARI, MOLTENI, RIBOLLA

Modifiche all'articolo 3 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, in materia di disciplina degli orari di apertura degli esercizi commerciali

Presentata il 3 aprile 2018

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Onorevoli Colleghi! — L'articolo 31 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, modificando l'articolo 3 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, ha liberalizzato il regime degli orari di apertura e di chiusura degli esercizi commerciali attraverso l'eliminazione dell'obbligo di chiusura domenicale e festiva degli stessi. Il gruppo della Lega-Salvini Premier è più volte intervenuto sul tema, ritenendo che la liberalizzazione degli orari degli esercizi commerciali non fosse la soluzione più adeguata per aiutare l'economia italiana e, in particolare, il settore del commercio a uscire dalla crisi degli ultimi anni. In seguito i fatti ci hanno dato ragione; nonostante l'eliminazione dell'obbligo di chiusura festiva degli esercizi commerciali, il settore negli ultimi anni ha subìto un forte calo del fatturato, costringendo molti piccoli esercizi a cessare la propria attività. Il commercio è da sempre un settore strategico per l'economia italiana e, specie nei centri storici, è parte integrante del tessuto economico e sociale delle città e perciò deve essere salvaguardato. La liberalizzazione degli orari degli esercizi commerciali mette invece a rischio la sopravvivenza di molti piccoli negozi al dettaglio, esponendoli a una dura concorrenza con la grande distribuzione. È infatti impensabile che un negozio, spesso gestito a livello familiare, possa competere con un grande esercente che, diversamente dal piccolo, può usufruire di maggiori risorse, soprattutto per quanto concerne il turn-over del personale. Procedendo su questa via si rischia dunque di perdere una parte importante della realtà di molti piccoli centri storici italiani, la quale verrebbe sacrificata alle logiche commerciali della grande distribuzione. La presente proposta di legge si prefigge, quindi, di modificare la normativa vigente in materia di orari di apertura e di chiusura degli esercizi commerciali, ripristinando l'obbligo di chiusura domenicale e festiva degli stessi, ad eccezione degli esercizi commerciali ubicati in località turistiche e di montagna e di quelli balneari, per i quali l'orario di apertura e chiusura non è soggetto ad alcun obbligo. Il vantaggio di tale revisione ricadrebbe anche sui consumatori che, pian piano, riscoprirebbero il piacere di riappropriarsi di alcuni valori all'interno del contesto sociale in cui vivono come, ad esempio, quello di trascorrere le festività in famiglia o di impiegare il proprio tempo libero passeggiando all'aria aperta o nei piccoli centri. Inoltre, è opportuno ricordare che la disciplina degli orari è sempre stata collegata alle esigenze del territorio. Lo Stato, intervenendo in materia, ha tolto alle regioni e ai comuni la competenza a definire a livello locale la disciplina degli orari degli esercizi commerciali. In tal senso, la presente proposta di legge intende ricondurre alle regioni la competenza a regolamentare la disciplina degli orari nell'ambito della materia residuale del commercio, riconoscendo loro la possibilità, d'intesa con gli enti locali, di adottare un piano per la regolazione degli orari di apertura e di chiusura degli esercizi commerciali, secondo logiche che siano maggiormente rispondenti alla natura commerciale dei territori locali, tutelando, in ogni caso, le piccole realtà imprenditoriali.

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 3 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera d-bis) del comma 1 è abrogata;

b) il comma 4 è sostituito dai seguenti:

«4. Le regioni, d'intesa con gli enti locali e sentito il parere delle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale, adottano un piano per la regolazione degli orari di apertura e di chiusura degli esercizi commerciali di cui al comma 1 che prevede l'obbligo della chiusura domenicale e festiva dell'esercizio.
4-bis. Nel piano adottato ai sensi del comma 4 sono individuati i giorni e le zone del territorio nei quali gli esercenti possono derogare all'obbligo di chiusura domenicale e festiva. Tali giorni comprendono le domeniche del mese di dicembre, nonché ulteriori quattro domeniche o festività nel corso degli altri mesi dell'anno.
4-ter. Le disposizioni di cui ai commi 4 e 4-bis non si applicano ai piccoli esercizi commerciali ubicati nelle località turistiche e nei piccoli comuni montani, nonché alle attività commerciali balneari e alle attività connesse, per i quali l'orario di apertura e chiusura non è soggetto ad alcun obbligo.
4-quater. Le regioni e gli enti locali adeguano le proprie disposizioni legislative e regolamentari ai princìpi e alle disposizioni del presente articolo entro il 31 dicembre 2018».

Art. 2.

1. L'articolo 31 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è abrogato.

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