PDL 456

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 456

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
FEDRIGA, COMAROLI, MOLTENI, INVERNIZZI, SALTAMARTINI, BELOTTI, BIANCHI, ANDREA CRIPPA, GOBBATO, MATURI, MOLINARI, RIBOLLA

Disposizioni per l'adeguamento dei trattamenti pensionistici spettanti ai congiunti dei caduti e degli invalidi di guerra

Presentata il 3 aprile 2018

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Onorevoli Colleghi! — La legge 11 agosto 2003, n. 234, approvata in sede deliberante dalle Commissioni parlamentari di merito con il consenso unanime di tutti i Gruppi parlamentari nella XIV legislatura, ha previsto l'aumento degli importi delle pensioni di reversibilità spettanti alle vedove e agli orfani dalla seconda alla quinta categoria della tabella N allegata al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e a quelli di cui alla tabella G allegata al medesimo testo unico. Ciò anche in considerazione del fatto che la legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria 2001) aveva previsto un apposito accantonamento per adeguare i trattamenti pensionistici di guerra indiretti pari a 20 miliardi di lire per l'anno 2002 e a 40 miliardi di lire per l'anno 2003, risorse non utilizzate in quanto l'atto Camera n. 7696 approvato dal Senato della Repubblica nella XIII legislatura era decaduto per la fine della legislatura.
Purtroppo l'aumento di cui alla citata legge n. 234 del 2003 risulta essere irrisorio rispetto alle difficoltà economiche in cui si trovano le vedove di guerra, essendo le stesse prive sia di un proprio reddito da lavoro sia di una pensione ordinaria di reversibilità, con l'aggravio di non poter accedere ad alcun impiego data l'età avanzata.
Per questi motivi, la presente proposta di legge prevede un ulteriore incremento di 300 euro sull'importo del trattamento fissato ai sensi della citata legge n. 234 del 2003, prevedendo altresì che, per l'anno 2019, non si applica agli aumenti introdotti l'adeguamento automatico di legge.

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

1. L'importo annuo previsto dalla tabella G allegata al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, è aumentato di 300 euro a decorrere dal 1o gennaio 2019.
2. Gli importi previsti dalla tabella N allegata al citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, sono aumentati, limitatamente alle categorie dalla 2a alla 5a, di 300 euro a decorrere dal 1o gennaio 2019.
3. Per l'anno 2019, agli aumenti corrisposti ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo non si applica l'adeguamento automatico di cui all'articolo 1 della legge 6 ottobre 1986, n. 656.

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