PDL 453

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 453

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
COMAROLI, BIANCHI, ANDREA CRIPPA, FEDRIGA, MATURI,
MOLINARI, SALTAMARTINI

Modifiche alla legge 3 dicembre 1999, n. 493, in materia di assicurazione contro gli infortuni domestici

Presentata il 3 aprile 2018

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Onorevoli Colleghi! — La legge 3 dicembre 1999, n. 493, istitutiva dell'assicurazione contro gli infortuni domestici per le persone che abitualmente svolgono lavoro domestico all'interno del proprio nucleo familiare, rappresenta senza dubbio un considerevole traguardo normativo perché sancisce la valenza socio-economica del lavoro casalingo e contempla misure di prevenzione e di salvaguardia contro gli infortuni domestici, riconoscendo la giusta importanza all'attività di informazione e di educazione.
Forme di tutela assicurativa contro gli incidenti domestici erano, peraltro, già previste a livello regionale. Si citano, a titolo esemplificativo, le leggi regionali del Friuli Venezia Giulia 24 giugno 1993, n. 49, «Norme per il sostegno delle famiglie e per la tutela dei minori»; della Liguria 24 maggio 2006, n. 12, «Promozione del sistema integrato di servizi sociali e socio-sanitari»; dell'Umbria 13 aprile 1995, n. 32, «Tutela infortunistica del lavoro domestico»; del Lazio 10 maggio 1990, n. 57, «Provvidenze a favore delle persone addette alle cure familiari e domestiche».
La legge n. 493 del 1999 è, dunque, il riconoscimento, a livello nazionale, di un fenomeno in continua crescita, qual è appunto quello degli incidenti domestici.
Tuttavia, a quasi tredici anni dalla sua entrata in vigore, emerge la necessità di apporvi nuovi correttivi, oltre a quelli già previsti nel 2006, con l'estensione dell'assicurazione agli infortuni mortali, e nel 2007, con l'abbassamento del grado minimo indennizzabile dal 33 per cento al 27 per cento dell'inabilità permanente.
Ad esempio, non appare congruo che l'assicurazione riguardi solo una specifica fascia di età, quella compresa tra i 18 ed i 65 anni, e non tenga invece conto che chi svolge lavoro domestico non termina la sua attività a 65 anni e che l'età più avanzata predispone maggiormente a infortuni in ambito domestico.
Inoltre, la stessa normativa non contempla l'erogazione dell'assegno per l'assistenza personale continuativa (APC), una prestazione economica erogata mensilmente nei casi di invalidità conseguente alle menomazioni elencate nella tabella prevista dall'allegato n. 3 annesso al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965, per i quali è dispensabile un'assistenza personale continua.
L'articolo unico della presente iniziativa legislativa persegue le seguenti finalità:

a) innalzamento del limite di età anagrafica e corresponsione dell'assegno per l'APC;

b) unificazione dei postumi derivanti da più infortuni, a prescindere dalla misura dei rispettivi gradi di inabilità permanente residuati;

c) riduzione del grado minimo indennizzabile dall'attuale 27 per cento al 16 per cento dell'inabilità permanente, con relativa maggiorazione del premio.

Secondo il vigente testo dell'articolo 12 del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 15 settembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 222 del 22 settembre 2000, recante «Modalità di attuazione dell'assicurazione contro gli infortuni in ambito domestico», infatti, l'unificazione dei postumi di due o più infortuni succedutisi nel tempo è possibile soltanto qualora uno di essi, di per sé considerato, abbia determinato postumi pari o superiori alla soglia minima indennizzabile, altrimenti, laddove si siano verificati due infortuni ciascuno dei quali abbia determinato un'inabilità permanente inferiore al 27 per cento – ad esempio ciascuno del 20 per cento – l'assicurato non ha comunque diritto ad alcuna rendita. La modifica che proponiamo consentirebbe appunto di ovviare all'attuale disparità di trattamento, permettendo la costituzione della rendita anche con l'unificazione di postumi conseguenti a due o più infortuni, ciascuno dei quali con grado inferiore al minimo indennizzabile.
Ovviamente, sia la proposta di unificazione dei postumi che quella di riduzione del grado minimo indennizzabile determinano oneri aggiuntivi per il Fondo autonomo speciale di cui all'articolo 10 della legge n. 493 del 1999 per cui, al fine di garantirne la copertura finanziaria, si ritiene indispensabile l'allineamento tra la data di entrata in vigore delle nuove norme e quella relativa all'applicazione della maggiorazione del premio, fissandone la decorrenza al 1° gennaio 2019. Per ragioni di carattere operativo, infatti, è opportuno che la data di decorrenza coincida con il primo giorno dell'anno solare, in quanto il premio assicurativo è annuale e il relativo versamento deve essere effettuato, in via anticipata e in un'unica soluzione, entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento; invero, una decorrenza nel corso dell'anno 2018 rischierebbe di comportare un aggravio degli oneri, burocratici e finanziari, per la gestione dell'integrazione del premio, nonché l'eventuale apertura di un contenzioso per i casi di mancata integrazione del premio medesimo.
Cari colleghi, data la rilevanza del tema, auspichiamo una rapida approvazione della presente iniziativa legislativa.

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

1. Alla legge 3 dicembre 1999, n. 493, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3 dell'articolo 7, le parole: «di età compresa tra i 18 e i 65 anni» sono sostituite dalle seguenti: «di età compresa tra i 18 e i 70 anni»;

b) all'articolo 9, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis Per gli infortuni in ambito domestico è corrisposto l'assegno per assistenza personale continuativa, ai sensi dell'articolo 76 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124».

2. In attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Presidente dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono apportate le necessarie modifiche al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 15 settembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 222 del 22 settembre 2000, recante «Modalità di attuazione dell'assicurazione contro gli infortuni in ambito domestico».
3. A decorrere dal 1° gennaio 2019, al comma 4 dell'articolo 7 della legge 3 dicembre 1999, n. 493, le parole: «27 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «16 per cento».
4. Per gli infortuni verificatisi a decorrere dalla data di cui al comma 3, la valutazione dei postumi è effettuata tenendo conto della riduzione della capacità lavorativa derivante da precedenti infortuni verificatisi in ambito domestico, anche se non indennizzati in rendita, secondo quanto disposto dall'articolo 80 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.
5. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il parere del comitato amministratore del Fondo autonomo speciale di cui all'articolo 10, comma 2, della legge 3 dicembre 1999, n. 493, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono apportate le modifiche all'entità del premio assicurativo necessarie a garantire l'equilibrio finanziario ed economico del medesimo Fondo in relazione alle disposizioni di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo.

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