PDL 449

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 449

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato GALLINELLA

Modifiche alla legge 22 maggio 1978, n. 194, in materia di disciplina dell'interruzione volontaria della gravidanza e di obiezione di coscienza

Presentata il 30 marzo 2018

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Onorevoli Colleghi! — La presente proposta di legge prende spunto da un lavoro condotto nel corso della XVII legislatura con l'onorevole Silvia Giordano.
L'ordinamento italiano regola da decenni la facoltà di sollevare obiezione di coscienza da parte del personale sanitario ed esercente con la legge 22 maggio 1978, n. 194, «Norme per la tutela sociale della maternità e sull'interruzione volontaria della gravidanza».
L'articolo 6 della legge stabilisce che l'interruzione volontaria della gravidanza, dopo i primi novanta giorni, può essere praticata: a) quando la gravidanza o il parto comportino un grave pericolo per la vita della donna; b) quando siano accertati processi patologici, tra cui quelli relativi a rilevanti anomalie o malformazioni del nascituro, che determinino un grave pericolo per la salute fisica o psichica della donna.
Il terzo comma dell'articolo 7 della legge prevede che quando sussiste la possibilità di vita autonoma del feto, l'interruzione della gravidanza può essere praticata solo nel caso di cui alla lettera a) dell'articolo 6 e il medico che esegue l'intervento deve adottare ogni misura idonea a salvaguardare la vita del feto.
L'articolo 9 della legge stabilisce che l'obiezione di coscienza s'intende revocata, con effetto immediato, se chi l'ha sollevata prende parte a procedure o a interventi per l'interruzione della gravidanza previsti dalla medesima legge, al di fuori dei casi in cui l'intervento è indispensabile per salvare la vita della donna in imminente pericolo.
Negli ultimi 40 anni l'evoluzione della scienza e della medicina consentono di avere diagnosi prenatali sempre più accurate. Per diagnosi prenatale si intende l'insieme delle indagini strumentali e di laboratorio mediante le quali è possibile monitorare lo stato di salute e di benessere del feto durante la gravidanza.
Le varie tecniche di diagnosi prenatale oggi messe a punto consentono di individuare alcune patologie malformative multifattoriali, le anomalie cromosomiche e le malattie genetiche di cui si conosca lo specifico difetto nonché la presenza del genoma di agenti infettivi.
Attraverso tali tecniche d'indagine è possibile rilevare, con un elevato grado di accuratezza, possibili malformazioni prenatali incompatibili con la vita, come ad esempio l'anencefalia, in cui la malformazione comporta l'assenza totale o parziale di tessuto cerebrale fetale, l'agenesia renale bilaterale, in cui l'anomalia è caratterizzata dall'assenza di ambedue i reni, o la trisomia 18 o sindrome di Edwards, per la quale le statistiche riportano dati allarmanti circa le possibilità di vita dei bambini che ne sono affetti: solo circa un bambino su seimila nasce vivo, ma sopravvive solo pochi giorni.
La finalità della presente proposta di legge è consentire al personale sanitario obiettore di prendere parte alle procedure e agli interventi per l'interruzione della gravidanza quando il feto presenta delle malformazioni incompatibili con la vita, senza voler ledere il diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione degli operatori sanitari; per tale finalità è quindi necessario prevedere che l'interruzione volontaria della gravidanza, dopo i primi novanta giorni, sia consentita anche quando la condizione fetale sia incompatibile con la vita.
Le relazioni annuali sull'attuazione della legge n. 194 del 1978 presentate al Parlamento dal Ministro della salute dimostrano che nel nostro Paese il fenomeno dell'obiezione di coscienza sta subendo una consolidata e costante dilatazione.
Secondo gli ultimi dati del Ministero della salute è obiettore il 70 per cento dei ginecologi che lavorano negli ospedali pubblici o nelle strutture convenzionate autorizzate; le donne che loro malgrado interrompono la gravidanza in quanto il feto presenta malformazioni incompatibili con la vita si trovano ad affrontare attese logoranti alla ricerca di medici non obiettori e inoltre si registrano diversi casi di mancata assistenza alle donne in travaglio, indotto a seguito dell'aborto terapeutico, in quanto il personale sanitario non obiettore della struttura ha terminato il turno di lavoro.
La presente proposta di legge si compone di un solo articolo e interviene sugli articoli 6, 7 e 9 della legge n. 194 del 1978 prevedendo che l'interruzione volontaria della gravidanza, dopo i primi novanta giorni, sia consentita anche quando la condizione fetale sia incompatibile con la vita e che l'obiezione di coscienza non s'intenda revocata quando l'interruzione di gravidanza sia correlata alla condizione fetale che, sul piano anatomico–strutturale, della regolazione genica o del numero e struttura dei cromosomi, sia incompatibile con la vita.

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

1. Alla legge 22 maggio 1978, n. 194, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6 è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

«b-bis) quando la condizione fetale, sul piano anatomico–strutturale, della regolazione genica o del numero e struttura dei cromosomi, è incompatibile con la vita»;

b) all'articolo 7, terzo comma, le parole: «nel caso di cui alla lettera a)» sono sostituite dalle seguenti: «nei casi di cui alle lettere a) e b-bis)»;

c) all'articolo 9, sesto comma, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, o quando la condizione fetale, sul piano anatomico-strutturale, della regolazione genica o del numero e struttura dei cromosomi, è incompatibile con la vita».

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