PDL 437

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2
                        Articolo 3
                        Articolo 4
                        Articolo 5

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 437

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa della deputata INCERTI

Disposizioni per la promozione, il sostegno e la valorizzazione delle manifestazioni dei cortei in costume, delle rievocazioni e dei giochi storici

Presentata il 29 marzo 2018

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Onorevoli Colleghi! — Le manifestazioni dei cortei in costume, delle rievocazioni e dei giochi storici costituiscono un'antica e nobile tradizione delle strade e delle piazze italiane: luoghi naturalmente essenziali per la vita sociale e culturale delle nostre città.
Questo genere di manifestazioni costituisce anche un valido strumento per la valorizzazione e la conservazione del vasto patrimonio storico-culturale dell'Italia.
Inoltre i giochi e le rievocazioni storiche favoriscono, all'interno delle collettività in cui sono inseriti, un forte spirito di aggregazione e offrono uno spettacolo che, oltre al piacere ludico, è un reale mezzo di promozione culturale e turistica. Tali iniziative permettono al cittadino e anche al turista di essere attratto e di visitare borghi di rara bellezza, spesso ignorati dagli itinerari turistici classici: città, eremi e paesi che rappresentano l'ossatura dell'inestimabile patrimonio storico artistico italiano.
Proprio nei giorni di svolgimento delle manifestazioni numerosi centri storici minori riescono a farsi scoprire da migliaia di persone, proponendo antiche tradizioni, vecchi mestieri e specialità enogastronomiche del passato garantendone così la memoria.
Si tratta, in base ai dati rilevati dalla Federculture e dalla Federazione italiana giochi storici, di manifestazioni che si sviluppano nell'ambito delle nostre piazze dal nord, al centro ed al sud, nei periodi dell'anno che vanno essenzialmente da aprile ad agosto.
Tra le principali rievocazioni storiche organizzate ogni anno nelle varie località possono essere menzionate, a mero titolo esemplificativo, il «Gioco del ponte» di Pisa, la «Quintana» di Ascoli Piceno, la «Festa del duca» realizzata a Urbino, il «Palio di San Floriano» a Jesi, il famosissimo «Palio» di Siena, la «Sartiglia» di Oristano, la «Regata delle antiche Repubbliche marinare» di Amalfi, il «Palio» di San Donato, la «Messa dello spadone» di Cividale del Friuli, i «Fasti verolani» in provincia di Frosinone, la «Dama castellana» di Conegliano, la «Partita degli scacchi viventi di Marostica», il «Palio di Isola Dovarese» di Cremona e numerosi altri ancora.
Oltre a costituire eventi culturali, queste particolari forme di rievocazione storica permettono di creare occupazione, turismo e indotto economico. Si pensi, infatti, che, per ogni manifestazione storica, regata, palio o giostra, si registrano in media circa 24.000 presenze. Il tasso di autofinanziamento di tali eventi, peraltro, è elevatissimo (60 per cento contro il 39,40 per cento di finanziamento pubblico), ottenuto tramite sponsorizzazioni, vendita di prodotti, di servizi e di biglietti, nonché contributi degli associati. Il volume di affari è elevato e si attesta su svariati milioni di euro tra indotto diretto e indiretto. Nell'80 per cento dei casi tale dato è costante nel tempo e nel 16 per cento delle manifestazioni più importanti il dato è in forte crescita. Anche l'effetto sull'occupazione è considerevole: per ogni manifestazione storica sono coinvolti in media circa 450 occupati, tra volontari e assunti a tempo determinato e, considerando il dato medio valido per l'universo dei cortei in costume, delle rievocazioni e dei giochi storici in Italia, il volume complessivo di affari generato arriva, tra impatto diretto e indiretto, attorno ai 650 milioni di euro, con un pubblico medio annuo di circa 600.000 persone.
L'intento della presente proposta di legge, dunque, è disciplinare le manifestazioni dei cortei in costume, delle rievocazioni e dei giochi storici, non solo come veri e propri eventi culturali, ma anche come strumenti capaci di creare lavoro e sviluppo economico per il Paese.
La presente proposta di legge consta di cinque articoli.
L'articolo 1 stabilisce i princìpi generali e definisce la manifestazione dei cortei in costume, delle rievocazioni e dei giochi storici in ossequio agli articoli 9 e 33 della Costituzione.
L'articolo 2 definisce il riparto di competenze tra Stato, regioni ed enti locali, nel rispetto degli articoli 117 e 118 della Costituzione.
L'articolo 3 istituisce l'Albo nazionale delle manifestazioni dei cortei in costume, delle rievocazioni e dei giochi storici, disciplinato con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo.
L'articolo 4 istituisce il Fondo per la promozione, il sostegno e la valorizzazione delle manifestazioni dei cortei in costume, delle rievocazioni e dei giochi storici.
L'articolo 5, infine, prevede alcune agevolazioni fiscali.

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Princìpi generali).

1. Sono manifestazioni dei cortei in costume, delle rievocazioni e dei giochi storici le rappresentazioni di tipo rievocativo che rispettano documentati criteri di veridicità storica mediante forme di espressione artistica appartenenti al patrimonio di cultura, arte e tradizioni nazionale ai sensi degli articoli 9 e 33 della Costituzione.
2. Le manifestazioni di cui al comma 1 rappresentano un fattore di sviluppo sociale ed economico della nazione, attraverso la valorizzazione del turismo culturale in Italia e all'estero.

Art. 2.
(Competenze).

1. La Repubblica riconosce e garantisce le manifestazioni dei cortei in costume, delle rievocazioni e dei giochi storici quale componente fondamentale del patrimonio culturale, artistico, sociale ed economico del Paese.
2. Nell'ambito del principio di cui al comma 1, lo Stato, in collaborazione con le regioni e con gli enti locali, tutela, sostiene e valorizza la pratica collettiva delle rappresentazioni dei cortei in costume, delle rievocazioni e dei giochi storici.
3. Ai fini dell'attuazione del comma 2, in particolare, lo Stato promuove:

a) la diffusione delle manifestazioni dei cortei in costume, delle rievocazioni e dei giochi storici a livello nazionale e internazionale;

b) il sostegno agli enti locali e alle associazioni senza fini di lucro per la realizzazione delle manifestazioni dei cortei in costume, delle rievocazioni e dei giochi storici e di eventi ad esse connessi;

c) l'istituzione e la gestione dell'Albo nazionale delle manifestazioni dei cortei in costume, delle rievocazioni e dei giochi storici di cui all'articolo 3.

4. Sono fatte salve le competenze in materia di manifestazioni storiche, culturali, artistiche e di tradizione popolare delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

Art. 3.
(Albo delle manifestazioni dei cortei in costume, delle rievocazioni e dei giochi storici).

1. È istituito, presso il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, l'Albo nazionale delle manifestazioni dei cortei in costume, delle rievocazioni e dei giochi storici, di seguito denominato «Albo».
2. Alla gestione dell'Albo provvede il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, assicurandone tempestivamente l'aggiornamento e le eventuali cancellazioni.
3. Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinati:

a) le categorie delle manifestazioni dei cortei in costume, delle rievocazioni e dei giochi storici;

b) i requisiti per l'iscrizione all'Albo;

c) le modalità per l'iscrizione e per l'aggiornamento annuale dell'Albo.

4. L'Albo è pubblicato annualmente nel sito internet istituzionale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.

Art. 4.
(Fondo per la promozione, il sostegno e la valorizzazione delle manifestazioni dei cortei in costume, delle rievocazioni e dei giochi storici).

1. Per gli interventi di cui alla presente legge è istituito, presso il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, il Fondo per la promozione, il sostegno e la valorizzazione delle manifestazioni dei cortei in costume, delle rievocazioni e dei giochi storici, di seguito denominato «Fondo».
2. I criteri e le modalità di utilizzazione delle risorse del Fondo sono determinati con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, la Federculture e la Federazione italiana giochi storici.
3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, da emanare entro il 30 giugno di ogni anno, è determinata la percentuale, in misura non superiore al 30 per cento, delle vincite non riscosse del gioco del lotto e delle lotterie nazionali, devoluta al Fondo per la copertura degli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge.
4. Con il decreto di cui al comma 2 sono, altresì, individuate le modalità di determinazione dei contributi annui da destinare agli enti locali e alle associazioni senza fini di lucro, prevedendo:

a) una quota base da assegnare, previa domanda, a titolo di concorso alle spese di impianto e di funzionamento delle manifestazioni dei cortei in costume, delle rievocazioni e dei giochi storici;

b) una quota aggiuntiva da assegnare ai gestori delle manifestazioni dei cortei in costume, delle rievocazioni e dei giochi storici che si sottopongono almeno ogni quattro anni al giudizio tecnico di una commissione istituita presso il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, composta da rappresentanti e da esperti del settore;

c) una quota aggiuntiva da assegnare agli enti rappresentativi delle manifestazioni dei cortei in costume, delle rievocazioni e dei giochi storici per la realizzazione di pubblicazioni, di rapporti annuali, di convegni e di seminari sui cortei in costume, sulle rievocazioni e sui giochi storici.

Art. 5.
(Agevolazioni fiscali).

1. All'articolo 10, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, relativo agli oneri deducibili, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

«l-quinquies) le erogazioni liberali in denaro, fino all'importo di 2.000 euro, a favore degli enti che gestiscono manifestazioni dei cortei in costume, delle rievocazioni e dei giochi storici o delle federazioni a cui i medesimi enti sono associati».

2. All'articolo 100, comma 2, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, relativo agli oneri di utilità sociale, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

«o-quater) le erogazioni liberali, per un ammontare complessivo non superiore a 5.000 euro, ovvero fino a un importo massimo pari al 5 per cento del reddito d'impresa dichiarato, a favore degli enti che gestiscono manifestazioni dei cortei in costume, delle rievocazioni e dei giochi storici o delle federazioni a cui i medesimi enti sono associati».

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