PDL 43

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
          Articolo 1
          Articolo 2

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 43

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
SCHULLIAN, GEBHARD, PLANGGER

Modifica all'articolo 142 del testo unico di cui al regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592. Soppressione del divieto di iscrizione contemporanea a diverse università, a diverse facoltà o scuole della stessa università e a diversi corsi di laurea o diploma della stessa facoltà o scuola

Presentata il 23 marzo 2018

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Onorevoli Colleghi! — Il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, di cui al regio decreto n. 1592 del 1933, di epoca fascista, ha stabilito che non si possono frequentare contemporaneamente più corsi di laurea e, ad oggi, tale norma risulta ormai anacronistica e non più giustificata nell'attuale contesto socio-culturale e politico.
Ci sono diverse iniziative parlamentari sulla materia, tutte volte a eliminare il limite alla possibilità per gli studenti di iscriversi a più corsi di laurea contemporaneamente, lasciando così alla libera decisione dell'individuo la valutazione sull'opportunità e sulla capacità di conseguire contemporaneamente più lauree.
In diversi Paesi dell'Unione europea non esistono limiti all'iscrizione contemporanea a più corsi universitari da parte dello stesso studente con l'intento di favorire l'interdisciplinarità degli studi. L'esigenza di eliminare dall'ordinamento italiano tale divieto risulta, peraltro, anche in linea con le recenti politiche del Governo per il cosiddetto rientro dei cervelli, in quanto gli studenti capaci e meritevoli potrebbero valutare l'opportunità di trasferirsi all'estero, nei Paesi dove è consentito frequentare più corsi universitari, al fine di raggiungere risultati migliori in tempi più rapidi per essere maggiormente competitivi sul mercato del lavoro.
A tale fine la presente proposta di legge, all'articolo 1, abroga il secondo comma dell'articolo 142 del testo unico di cui al regio decreto n. 1592 del 1933 e, all'articolo 2, demanda a un decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, l'adozione del regolamento volto a disciplinare la possibilità di frequentare più corsi universitari contemporaneamente.
L'articolo 2, comma 2, reca la clausola di invarianza finanziaria, stabilendo che dalla legge non debbano derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Modifica all'articolo 142 del testo unico di cui al regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592).

1. Il secondo comma dell'articolo 142 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, di cui al regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, è abrogato.

Art. 2.
(Norme di attuazione e disposizioni finanziarie).

1. Al fine di adeguare l'ordinamento a quanto previsto dall'articolo 1, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con proprio decreto, adotta, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il regolamento per l'attuazione di quanto disposto dal citato articolo 1.
2. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

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