PDL 416

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2
                        Articolo 3
                        Articolo 4
                        Articolo 5
                        Articolo 6
                        Articolo 7
                        Articolo 8

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 416

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati VERINI, ERMINI, SIANI, ROTTA, FIANO, SCALFAROTTO, BAZOLI, VAZIO, ANNIBALI, PEZZOPANE, BONOMO, FRAGOMELI, D'ALESSANDRO, CANTINI

Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, al codice penale, al codice di procedura penale e alla legge 3 febbraio 1963, n. 69, in materia di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, di contrasto delle liti temerarie, di segreto professionale e di istituzione del Giurì per la correttezza dell'informazione

Presentata il 27 marzo 2018

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Onorevoli Colleghi! — La presente proposta di legge ripropone, con alcune modificazioni, un provvedimento che, nella XVII legislatura, era arrivato addirittura alla quarta lettura al Senato (atto Senato n. 1119-B) e di cui il primo firmatario era stato relatore nei passaggi parlamentari presso la Camera dei deputati.
Affrontare il tema della parola pubblica e dei limiti della libertà di espressione impone un'attenzione particolare, resa ancora più necessaria dalle conseguenze che l'impetuoso sviluppo tecnologico ha avuto sul mondo dell'informazione e sui rapporti tra quest'ultimo e la politica. Eliminando la pena detentiva rispettiamo e applichiamo norme e sentenze europee sul tema: insomma, finalmente ci allineiamo all'Europa. L'articolo 11 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, divenuta vincolante nel 2009 con il Trattato di Lisbona, dice espressamente che «Ogni persona ha diritto alla libertà di espressione. Tale diritto include la libertà di opinione e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza che vi possa essere ingerenza da parte delle autorità pubbliche e senza limiti di frontiera».
L'articolo 10 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali sancisce a sua volta il diritto di espressione e ribadisce che l'esercizio di questa libertà comporta doveri e responsabilità. Gli Stati possono controllare tramite le leggi il rispetto di questa libertà, ma anche l'adempimento degli oneri, purché questi ultimi siano proporzionati alla responsabilità. Su quest'ultimo punto si è già pronunciata, con molta autorevolezza, la Corte di Strasburgo, secondo la quale le pene detentive non sono considerate compatibili con la libertà di espressione perché il carcere ha effetti deterrenti sull'esercizio della libertà di informare da parte dei giornalisti. La libertà di informazione è il risultato di un processo iniziato con la diffusione della stampa molto tempo fa ma si è affermata come principio costituzionale solo nel XVIII secolo. Le tappe di tale affermazione sono la Dichiarazione dei diritti umani del 1789 e – come pilastro di quel sistema – la Costituzione americana del 1791. Oggi da tutta la sensibilità moderna essa è considerata una sorta di cartina di tornasole della natura democratica di uno Stato e del livello di libertà dei suoi cittadini. L'accesso a un'informazione indipendente, libera e plurale è un requisito fondamentale per il pieno esercizio della cittadinanza. La tutela della dignità umana è un principio sancito dalla Costituzione. Da una parte, quindi, siamo chiamati a contemperare il diritto della collettività ad essere informata e, dall'altra, quello dei giornalisti ad informare. Dobbiamo altresì tutelare in ogni modo il diritto del singolo a non essere diffamato: il dovere di raccontare contro il diritto a non essere vittima di una macchina del fango, un fenomeno che è sempre più presente ai nostri occhi e che molto direttamente ci tocca. Questo è quello che nella scorsa legislatura abbiamo cercato di fare come componenti del gruppo del Partito democratico presso la Commissione giustizia: trovare un punto di equilibrio tra la tutela della dignità delle persone e il diritto di cronaca. Abbiamo detto no alla reclusione, ma a sanzioni più congrue, più adeguate, con il rafforzamento del codice deontologico e la responsabilizzazione degli autori, ma anche dei direttori, che hanno il dovere di vigilare sui contenuti delle loro testate. Racconto e narrazione sono ormai categorie politiche e l'informazione contribuisce in maniera determinante alla costruzione di questo racconto, che è collettivo e individuale; deve poterlo fare in libertà, deve avere la sicurezza di poterlo fare senza condizionamenti, ma allo stesso tempo deve sentire la responsabilità della propria azione. Si è cercato parimenti di risolvere il delicato tema delle querele temerarie, che possono diventare strumenti intimidatori in grado di condizionare le inchieste e la libera circolazione delle informazioni, impedendo di portare alla luce situazioni di grave illegalità. Lo si è fatto introducendo una forma di responsabilità civile aggravata a carico di colui che promuove un'azione risarcitoria priva di consistenza per diffamazione a mezzo della stampa e prevedendo, oltre al rimborso delle spese e al risarcimento a favore del convenuto, anche il pagamento di una somma determinata dal giudice in via equitativa: nelle cause di risarcimento del danno alla persona, la parte che abbia agito con dolo o colpa grave e la cui domanda sia stata rigettata con provvedimento del giudice monocratico è condannata al pagamento di una pena pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, stabilita in una quota percentuale del valore della domanda risarcitoria presentata, in misura variabile fra il 5 per cento e il 10 per cento fino all'importo massimo di 30.000 euro. Questa disposizione, in particolare, è suscettibile di determinare un duplice effetto: da un lato può costituire deterrente alla presentazione di domande pretestuose di risarcimento per danno alla persona nel corso dei procedimenti civili o penali, dall'altro è capace di incrementare il gettito della Cassa delle ammende, sebbene in misura non prevedibile, così da destinare tali risorse aggiuntive alle finalità del recupero e del reinserimento dei detenuti nella vita sociale.

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47)

1. All'articolo 1 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«Le disposizioni della presente legge si applicano, altresì, alle testate giornalistiche telematiche registrate ai sensi dell'articolo 5, limitatamente ai contenuti prodotti, pubblicati, trasmessi o messi in rete dalle stesse redazioni, nonché alle testate giornalistiche radiotelevisive.
Nei giudizi promossi per il risarcimento dei danni conseguenti alla divulgazione di contenuti prodotti, pubblicati, trasmessi o messi in rete dalle testate giornalistiche di cui al secondo comma si applicano gli articoli 18 e 19 del codice di procedura civile. Non si applica l'articolo 20 del medesimo codice».

2. All'articolo 8 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo comma è sostituito dal seguente:

«Il direttore o, comunque, il responsabile è tenuto a pubblicare gratuitamente e senza commento, senza risposta e senza titolo, con la seguente indicazione: “Rettifica dell'articolo (TITOLO) del (DATA) a firma (AUTORE)”, nel quotidiano o nel periodico o nell'agenzia di stampa o nella stampa o nella testata giornalistica telematica registrata ai sensi dell'articolo 5, limitatamente ai contenuti prodotti, pubblicati, trasmessi o messi in rete dalle stesse redazioni, le dichiarazioni o le rettifiche dei soggetti di cui siano state pubblicate immagini o ai quali siano stati attribuiti fatti o atti o pensieri o affermazioni da essi ritenuti lesivi della loro dignità o contrari a verità, purché le dichiarazioni o le rettifiche non abbiano contenuto suscettibile di incriminazione penale o non siano documentalmente false. Il direttore o, comunque, il responsabile è tenuto a informare l'autore dell'articolo o del servizio, ove sia firmato, della richiesta di rettifica»;

b) al secondo comma sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Per le testate giornalistiche telematiche registrate ai sensi dell'articolo 5, limitatamente ai contenuti prodotti, pubblicati, trasmessi o messi in rete dalle stesse redazioni, le dichiarazioni o le rettifiche sono pubblicate, non oltre due giorni dalla ricezione della richiesta, con la stessa metodologia, visibilità e rilevanza della notizia cui si riferiscono nonché all'inizio dell'articolo contenente la notizia cui si riferiscono, senza modificarne la URL, e in modo da rendere evidente l'avvenuta modifica. Qualora la testata giornalistica telematica di cui al periodo precedente fornisca un servizio personalizzato, le dichiarazioni o rettifiche sono inviate agli utenti che hanno avuto accesso alla notizia cui si riferiscono»;

c) al terzo comma, dopo le parole: «le dichiarazioni o le rettifiche» sono inserite le seguenti: «, purché non siano documentalmente false,»;

d) dopo il terzo comma è inserito il seguente:

«Per le trasmissioni radiofoniche o televisive, le dichiarazioni o le rettifiche sono effettuate ai sensi dell'articolo 32-quinquies del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177»;

e) dopo il quarto comma è inserito il seguente:

«Per la stampa non periodica, l'autore dello scritto ovvero i soggetti di cui all'articolo 57-bis del codice penale provvedono, in caso di ristampa o nuova diffusione, anche in versione elettronica, e, in ogni caso, nel proprio sito internet ufficiale, alla pubblicazione delle dichiarazioni o delle rettifiche dei soggetti di cui siano state pubblicate immagini o ai quali siano stati attribuiti fatti o atti o pensieri o affermazioni da essi ritenuti lesivi della loro reputazione o contrari a verità, purché le dichiarazioni o le rettifiche non abbiano contenuto suscettibile di incriminazione penale o non siano documentalmente false. La pubblicazione in rettifica deve essere effettuata nel sito internet e nelle nuove pubblicazioni elettroniche entro due giorni dalla richiesta e nella prima ristampa utile, con idonea collocazione e caratteristica grafica, e deve fare chiaro riferimento allo scritto che l'ha determinata. Nel caso in cui non sia possibile la ristampa o una nuova diffusione dello stampato o la pubblicazione nel sito internet, la pubblicazione in rettifica deve essere effettuata su un quotidiano a diffusione nazionale»;

f) al quinto comma, le parole: «trascorso il termine di cui al secondo e terzo comma» sono sostituite dalle seguenti: «trascorso il termine di cui al secondo, terzo, quarto o sesto comma», le parole: «in violazione di quanto disposto dal secondo, terzo e quarto comma» sono sostituite dalle seguenti: «in violazione di quanto disposto dal secondo, terzo, quarto, quinto e sesto comma», le parole: «al pretore» sono sostituite dalle seguenti: «al giudice» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il giudice accoglie in ogni caso la richiesta quando è stato falsamente attribuito un fatto determinato che costituisce reato»;

g) dopo il quinto comma sono inseriti i seguenti:

«Della stessa procedura può avvalersi l'autore dell'offesa, qualora il direttore responsabile del giornale o del periodico o della testata giornalistica telematica registrata ai sensi dell'articolo 5, limitatamente ai contenuti prodotti, pubblicati, trasmessi o messi in rete dalle stesse redazioni, ovvero il responsabile della trasmissione radiofonica o televisiva non pubblichi la smentita o la rettifica richiesta. Nel caso di richiesta dell'autore, il direttore o comunque il responsabile è obbligato a pubblicare o ad effettuare la dichiarazione o la rettifica ai sensi del presente articolo.
Il giudice, qualora accolga la richiesta di cui ai commi precedenti, comunica il relativo provvedimento al prefetto per l'irrogazione della sanzione amministrativa di cui al comma seguente in caso di mancata o incompleta ottemperanza all'ordine di pubblicazione. Il giudice dispone altresì la trasmissione degli atti al competente ordine professionale per le determinazioni di competenza»;

h) al sesto comma, le parole: «con la multa da tre milioni a cinque milioni di lire» sono sostituite dalle seguenti: «con la sanzione amministrativa da euro 8.000 a euro 16.000».

3. Dopo l'articolo 11 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, è inserito il seguente:

«Art. 11-bis. – (Risarcimento del danno). – 1. Nella determinazione del danno derivante da diffamazione commessa con il mezzo della stampa o della radiotelevisione, il giudice tiene conto della diffusione quantitativa e della rilevanza nazionale o locale del mezzo di comunicazione usato per compiere il reato, della gravità dell'offesa, nonché dell'effetto riparatorio della pubblicazione e della diffusione della rettifica.
2. Nei casi previsti dalla presente legge, l'azione civile per il risarcimento del danno alla reputazione si prescrive in due anni dalla pubblicazione».

4. L'articolo 12 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, è abrogato.
5. L'articolo 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, è sostituito dal seguente:

«Art. 13. – (Pene per la diffamazione). – 1. Nel caso di diffamazione commessa con il mezzo della stampa o della radiotelevisione, si applica la pena della multa fino a 10.000 euro. Se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato falso, la cui divulgazione sia avvenuta con la consapevolezza della sua falsità, si applica la pena della multa da 10.000 euro a 50.000 euro.
2. Alla condanna per il delitto di cui al comma 1 consegue la pena accessoria della pubblicazione della sentenza nei modi stabiliti dall'articolo 36 del codice penale e, nell'ipotesi di cui all'articolo 99, secondo comma, numero 1), del medesimo codice, la pena accessoria dell'interdizione dalla professione di giornalista per un periodo da un mese a sei mesi.
3. Le stesse pene di cui al comma 1 si applicano anche al direttore o al vicedirettore responsabile del quotidiano, del periodico o della testata giornalistica, radiofonica o televisiva o della testata giornalistica telematica registrata ai sensi dell'articolo 5 che, a seguito di richiesta dell'autore della pubblicazione, abbia rifiutato di pubblicare le dichiarazioni o le rettifiche secondo le modalità definite dall'articolo 8.
4. L'autore dell'offesa nonché il direttore responsabile della testata giornalistica, anche telematica, registrata ai sensi dell'articolo 5 della presente legge e i soggetti di cui all'articolo 57-bis del codice penale non sono punibili se, con le modalità previste dall'articolo 8 della presente legge, anche spontaneamente, siano state pubblicate o diffuse dichiarazioni o rettifiche. L'autore dell'offesa non è altresì punibile quando abbia chiesto, a norma dell'ottavo comma dell'articolo 8, la pubblicazione della smentita o della rettifica richiesta dalla parte offesa.
5. Nel dichiarare la non punibilità, il giudice valuta la rispondenza della rettifica ai requisiti prescritti dalla legge.
6. Con la sentenza di condanna il giudice dispone la trasmissione degli atti al competente ordine professionale per le determinazioni relative alle sanzioni disciplinari.
7. Si applicano le disposizioni degli articoli 596 e 597 del codice penale».

6. All'articolo 21 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Per il delitto di diffamazione commesso mediante comunicazione telematica è competente il giudice del luogo di residenza della persona offesa».

Art. 2.
(Modifica dell'articolo 57 del codice penale)

1. L'articolo 57 del codice penale è sostituito dal seguente:

«Art. 57. – (Reati commessi con il mezzo della stampa, della diffusione radiotelevisiva o con altri mezzi di diffusione). – Salva la responsabilità dell'autore della pubblicazione e fuori dei casi di concorso, il direttore o il vicedirettore responsabile del quotidiano, del periodico o della testata giornalistica, radiofonica o televisiva o della testata giornalistica telematica registrata ai sensi dell'articolo 5 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, limitatamente ai contenuti prodotti, pubblicati, trasmessi o messi in rete dalle stesse redazioni, risponde a titolo di colpa dei delitti commessi con il mezzo della stampa, della diffusione radiotelevisiva o con altri mezzi di diffusione se il delitto è conseguenza della violazione dei doveri di vigilanza sul contenuto della pubblicazione. La pena è in ogni caso ridotta di un terzo. Non si applica la pena accessoria dell'interdizione dalla professione di giornalista.
Il direttore o il vicedirettore responsabile di cui al primo comma, in relazione alle dimensioni organizzative e alla diffusione del quotidiano, del periodico o della testata giornalistica, radiofonica o televisiva o della testata giornalistica telematica registrata ai sensi dell'articolo 5 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, limitatamente ai contenuti prodotti, pubblicati, trasmessi o messi in rete dalle stesse redazioni, può delegare, con atto scritto avente data certa e accettato dal delegato, le funzioni di controllo a uno o più giornalisti professionisti idonei a svolgere le funzioni di vigilanza di cui al primo comma.
Il direttore o il vicedirettore responsabile del quotidiano, del periodico o della testata giornalistica radiofonica o televisiva risponde dei delitti commessi con il mezzo della stampa nei casi di scritti o diffusioni non firmati».

Art. 3.
(Misure a tutela del soggetto diffamato o del soggetto leso nell'onore o nella reputazione)

1. Fermo restando il diritto di ottenere la rettifica o l'aggiornamento delle informazioni contenute nell'articolo ritenuto lesivo dei propri diritti, l'interessato può chiedere che siano rimossi dai siti internet e dai motori di ricerca i contenuti diffamatori, i dati personali e le immagini trattati in violazione di disposizioni di legge.
2. L'interessato, in caso di rifiuto o di omessa cancellazione dei contenuti, dati o immagini di cui al comma 1, ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, può chiedere al giudice di ordinarne la rimozione dai siti internet e dai motori di ricerca ovvero di inibirne l'ulteriore diffusione.
3. In caso di morte dell'interessato, le facoltà e i diritti di cui al comma 2 possono essere esercitati dagli eredi o dal convivente.

Art. 4.
(Modifica all'articolo 427 del codice di procedura penale)

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 427 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

«3-bis. Il giudice può altresì condannare il querelante al pagamento di una somma da 1.000 euro a 10.000 euro in favore della cassa delle ammende».

Art. 5.
(Modifica all'articolo 200 del codice di procedura penale)

1. Il comma 3 dell'articolo 200 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«3. Le disposizioni previste dai commi 1 e 2 si applicano ai giornalisti professionisti e pubblicisti, iscritti nei rispettivi elenchi dell'albo professionale, relativamente ai nomi delle persone dalle quali i medesimi hanno avuto notizie di carattere fiduciario nell'esercizio della loro professione. Tuttavia, se le notizie sono indispensabili ai fini della prova del reato per cui si procede e la loro veridicità può essere accertata solo attraverso l'identificazione della fonte della notizia, il giudice ordina al giornalista professionista o pubblicista di indicare la fonte delle sue informazioni».

Art. 6.
(Modifica all'articolo 2751-bis del codice civile)

1. All'articolo 2751-bis del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) è aggiunto, in fine, il seguente numero:

«5-quater) il credito vantato nei confronti del proprietario o dell'editore dal direttore responsabile della pubblicazione o dall'autore dello scritto che, in adempimento di una sentenza di condanna al risarcimento del danno derivante da offesa all'altrui reputazione, abbiano provveduto al pagamento in favore del danneggiato, salvo che nei casi in cui sia stata accertata la natura dolosa della condotta»;

b) alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e crediti derivanti dal risarcimento per offese recate col mezzo della stampa».

Art. 7.
(Disposizioni per il contrasto delle liti temerarie)

1. Nei giudizi promossi per il risarcimento del danno alla persona, anche mediante costituzione di parte civile nel processo penale, il giudice, con il provvedimento che rigetta la domanda, condanna la parte che risulta avere agito con dolo o colpa grave al pagamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma di importo non inferiore al 5 per cento e non superiore al 10 per cento del valore della domanda; in ogni caso, tale somma non può essere superiore a euro 30.000.

Art. 8.
(Introduzione dell'articolo 65-bis della legge 3 febbraio 1963, n. 69, concernente l'istituzione del Giurì per la correttezza dell'informazione)

1. 1. Nel titolo IV della legge 3 febbraio 1963, n. 69, è aggiunto, in fine, il seguente articolo:

«Art. 65-bis. – (Giurì per la correttezza dell'informazione). – 1. È istituito presso ogni distretto di corte di appello il Giurì per la correttezza dell'informazione, di seguito denominato “Giurì”, composto da cinque membri, dei quali due nominati dal consiglio dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, due nominati dal consiglio competente dell'Ordine dei giornalisti e uno, con funzioni di presidente, nominato tra i magistrati di corte di appello.
2. I membri del Giurì durano in carica cinque anni e non possono essere confermati o nominati nuovamente all'ufficio. Si applicano le cause di incompatibilità previste per i componenti dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.
3. L'organizzazione e il funzionamento del Giurì nonché le procedure e i termini per lo svolgimento dei tentativi di conciliazione sono disciplinati con regolamento adottato con decreto del Ministro della giustizia, d'intesa con il consiglio dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e con il Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti».

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