PDL 392

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2
                        Articolo 3

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 392

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
MOLTENI, MOLINARI, D'UVA, CANTALAMESSA, SALAFIA, BELOTTI, BIANCHI, BISA, BONIARDI, CAVANDOLI, ANDREA CRIPPA, DI MURO, GOBBATO, GRIMOLDI, INVERNIZZI, MARCHETTI, MATURI, PAOLINI, POTENTI, RIBOLLA, SALTAMARTINI, TATEO, TOMBOLATO, TURRI

Modifiche agli articoli 438 e 442 del codice di procedura penale. Inapplicabilità del giudizio abbreviato ai delitti puniti con la pena dell'ergastolo

Presentata il 27 marzo 2018

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Onorevoli Colleghi! – Il giudizio abbreviato, nella sua configurazione tipica, è un giudizio predibattimentale, esteso al merito, che si svolge in udienza camerale innanzi al giudice per l'udienza preliminare (GUP) e si caratterizza per la decisione allo stato degli atti delle indagini preliminari, che hanno qui piena valenza probatoria.
Si tratta di un procedimento di tipo volontario, che presuppone la richiesta del giudicabile, avente natura premiale, dal momento che, se l'imputato non viene assolto bensì condannato, si opera una riduzione della pena nella misura fissa di un terzo (elevata alla metà quando si procede per reato contravvenzionale), di modo che la pena irrogata sarà corrispondentemente diminuita rispetto a quella altrimenti applicabile. In caso di assoluzione, non sarà applicata ovviamente alcuna pena, sicché non si procede ad alcuna sua riduzione.
Il rito è attualmente ammissibile anche per i delitti ipoteticamente punibili con l'ergastolo: in tal caso, alla pena dell'ergastolo è sostituita quella di trenta anni di reclusione.
Tra i presupposti per l'esperibilità del rito rientra, innanzitutto, la richiesta dell'imputato: l'iniziativa di questo rito spetta solo a lui, dovendo egli rinunciare alla garanzia del vaglio preventivo dell'accusa nell'udienza preliminare e dovendo consentire l'utilizzazione degli atti investigativi come prova. Un altro presupposto che caratterizza questo rito speciale, oltre all'ordinanza di ammissione del giudice, è rappresentato dalla facoltà dell'integrazione probatoria.
Elemento fondamentale per l'istituto, tale integrazione, pur esplicandosi in forma compatibile con le finalità di economia processuale, è giustificata dal fatto che tendenzialmente con questo rito si sopprime l'istruzione dibattimentale, per cui le ragioni della difesa potrebbero risultarne compromesse. Infine, ai sensi dell'articolo 441-bis del codice di procedura penale, l'imputato ha sempre la possibilità di revocare la richiesta di giudizio abbreviato, qualora sia modificata l'imputazione a suo carico o siano contestati circostanze aggravanti o reati connessi.
Dopo le modifiche apportate dalla legge 16 dicembre 1999, n. 479 (cosiddetta legge Carotti), il giudizio abbreviato può essere chiesto anche per i delitti più gravi puniti con la pena dell'ergastolo, con la conseguenza che, in virtù di una mera scelta processuale insindacabile dalle altre parti, la pena in genere è automaticamente ridotta di un terzo per i delitti e, in particolare, all'ergastolo è sostituita la reclusione di anni trenta, mentre all'ergastolo con isolamento diurno è sostituita la pena del solo ergastolo.
Con la disciplina in vigore è venuto quindi a sparire qualsiasi limite di natura oggettiva per l'applicabilità di questo rito speciale, definendosi così anticipatamente anche processi aventi ad oggetto imputazioni per reati molto gravi. Oltretutto, l'esperienza processuale di questi anni dimostra come tale giudizio non abbia sortito l'effetto di deflazione che ne aveva favorito l'introduzione nell'ordinamento: oggi si ricorre ad esso quando non vi è alcuno spazio difensivo, ovvero quando si ritiene che il materiale investigativo raccolto dal pubblico ministero possa offrire spazi difensivi maggiori di quelli dibattimentali.
Per tali ragioni, e non solo per esse, la presente proposta di legge intende stabilire l'impossibilità di ricorrere a tale rito per i delitti più gravi puniti con l'ergastolo, come l'omicidio volontario. Se, infatti, consentire la scelta del giudizio abbreviato risulta giustificabile in via generale per motivi legati a esigenze deflative, ciò non sembra accettabile per reati che, in ragione della loro gravità, il codice penale punisce tanto severamente e che creano un grave allarme sociale nell'opinione pubblica. Desta sconcerto l'applicazione, molte volte, di pene notevolmente ridotte rispetto alla pena perpetua inizialmente prevista dal codice penale.
Si interviene pertanto sull'articolo 438 del codice di procedura penale introducendo il comma 1-bis al fine di un corretto e omogeneo coordinamento tra norme, specificando che il giudizio abbreviato non si applica ai reati che prevedono la pena dell'ergastolo.
Sempre nello stesso articolo 438, al fine di eliminare eventuali dubbi interpretativi o prassi che potrebbero limitare l'utilizzo dello strumento dell'integrazione probatoria da parte dell'imputato e per recepire in modo testuale la sentenza della Corte costituzionale n. 169 del 2003, si introducono due commi che consentono, rispettivamente, di proporre la richiesta di giudizio abbreviato nei procedimenti per delitti per i quali la legge prevede la pena dell'ergastolo, subordinatamente a una diversa qualificazione dei fatti o all'individuazione di un reato diverso allo stato degli atti, nonché di rinnovare la richiesta prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, ove la richiesta di giudizio abbreviato sia stata respinta dal giudice dell'udienza preliminare.
Infine si modifica l'articolo 442 del codice di procedura penale con la sostituzione del comma 2 – che, nel testo vigente, stabilisce espressamente che alla pena dell'ergastolo è sostituita quella della reclusione di anni trenta, mentre a quella dell'ergastolo con isolamento diurno è sostituita quella dell'ergastolo – coordinandolo con i nuovi commi introdotti nell'articolo 438 nonché prevedendo, com'era in precedenza, che la pena sia diminuita di un terzo.

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 438 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. Sono esclusi dall'applicazione del comma 1 i procedimenti per i delitti per i quali la legge prevede la pena dell'ergastolo»;

b) dopo il comma 5-bis è inserito il seguente:

«5-ter. Nei procedimenti per delitti per i quali la legge prevede la pena dell'ergastolo, l'imputato può proporre la richiesta di cui al comma 1 subordinandola a una diversa qualificazione dei fatti o all'individuazione di un reato diverso allo stato degli atti»;

c) il comma 6 è sostituito dal seguente:

«6. In caso di rigetto della richiesta di giudizio abbreviato subordinata a un'integrazione probatoria, di cui al comma 5, ovvero della richiesta di cui al comma 5-bis, l'imputato può rinnovare la richiesta prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado».

Art. 2.

1. Il comma 2 dell'articolo 442 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«2. In caso di condanna per reati diversi da quelli per i quali la legge prevede la pena dell'ergastolo, anche ove l'imputato abbia presentato la richiesta ai sensi dell'articolo 438, commi 5, 5-bis o 6, la pena, determinata tenendo conto di tutte le circostanze aggravanti, è diminuita di un terzo».

Art. 3.

1. Le disposizioni di cui alla presente legge entrano in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione della medesima legge nella Gazzetta Ufficiale.

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