PDL 381

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2
                        Articolo 3
                        Articolo 4

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 381

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato GREGORIO FONTANA

Istituzione del registro nazionale degli stranieri richiedenti protezione internazionale. Modifica all'articolo 3 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e altre disposizioni in materia di rilascio della carta di identità e presentazione della domanda di protezione internazionale, nonché delega al Governo per il coordinamento normativo

Presentata il 26 marzo 2018

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Onorevoli Colleghi! — Il tumultuoso andamento dei flussi migratori, con arrivi sempre più frequenti e sempre più consistenti di immigrati sulle nostre coste, sta mettendo a dura prova i nostri enti territoriali e, in particolare, i comuni, i quali devono confrontarsi con un fenomeno che ha dimensioni sproporzionate rispetto alle loro risorse e che, per giunta, si sviluppa in maniera totalmente asimmetrica e incongruente rispetto ai rispettivi ambiti di competenza territoriale.
Come denunciato da diversi sindaci, ciò comporta rischi di natura finanziaria, suscettibili di minare non solo la stabilità delle amministrazioni, ma anche la qualità della vita e la sicurezza della popolazione.
In particolare, si assiste a numerosissime richieste della residenza da parte dei migranti, con notevole aggravio di lavoro per gli uffici. La grande maggioranza degli stranieri, infatti, è costituita da persone che richiedono protezione internazionale. Gran parte di queste risposte ha esito negativo ma, a dispetto di tale esito, il richiedente conserva l'iscrizione anagrafica al comune. Così, anche se il migrante richiedente asilo si sposta in un'altra parte del territorio nazionale, la sua iscrizione anagrafica e gli obblighi e i diritti a questa connessi restano in carico al comune. In altre parole, la gestione delle iscrizioni, dei controlli e delle cancellazioni risulta notevolmente appesantita dal fatto che i soggetti interessati tendono a spostarsi, per varie ragioni, che vanno dal ricongiungimento familiare alla ricerca di nuove opportunità di lavoro. Per fare un esempio, cosa accade se viene negata in via definitiva la protezione internazionale? In teoria, dovrebbe essere cancellata la residenza ma tutto questo risulta estremamente gravoso e complesso.
Questo problema è peraltro emblematico di una situazione generale concernente la gestione dei risvolti anagrafici del fenomeno migratorio. Il nostro sistema affida, per forza d'inerzia, tale gestione ai comuni, che si configurano come «nodi» della rete civile nazionale. Questo ruolo, tuttavia, è pensato nel quadro di una sostanziale stabilità e residenzialità della popolazione. Ma, come s'è visto, le recenti performance del fenomeno migratorio rendono del tutto obsoleto il suddetto quadro, per cui si pone obiettivamente il problema di una gestione centralizzata, in grado di resistere alle «scosse» provenienti dalla mobilità della popolazione interessata, accentuando la competenza dello Stato e alleggerendo l'onere che attualmente grava sui comuni.
La presente proposta di legge si ispira, dunque, all'idea di un'inequivocabile responsabilizzazione diretta dello Stato nella gestione del fenomeno migratorio, a cominciare dai suoi risvolti di natura anagrafica. In altre parole, secondo quanto qui si propone, è lo Stato in quanto tale che prende in carico il migrante, fino al momento del suo pieno inserimento nella comunità nazionale o fino alla sua eventuale espulsione dal Paese.
Di seguito si propone: a) l'istituzione di un registro unico centralizzato dei migranti richiedenti asilo, in analogia con quanto previsto per i soggetti senza fissa dimora al quarto comma dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228; b) norme relative all'accertamento dell'identità del migrante richiedente protezione e una disciplina più stringente in merito al rilascio o al mantenimento della carta di identità; c) attribuzione al prefetto della competenza del rilascio della carta di identità allo straniero richiedente protezione, la cui residenza anagrafica può essere collocata presso la stessa prefettura-ufficio territoriale del Governo.

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Istituzione del registro nazionale degli stranieri richiedenti protezione internazionale).

1. È istituito il registro nazionale degli stranieri richiedenti protezione internazionale.
2. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di funzionamento del registro nazionale di cui al comma 1 attraverso l'utilizzo dell'Indice nazionale delle anagrafi (INA) del Sistema di accesso e di interscambio anagrafico (SAIA), nel rispetto dei princìpi del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Art. 2.
(Modifiche all'articolo 3 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773).

1. Dopo il primo comma dell'articolo 3 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, sono inseriti i seguenti:

«Il rilascio della carta di identità allo straniero in possesso di regolare permesso di soggiorno rilasciato ai fini di protezione internazionale è di esclusiva competenza della prefettura-ufficio territoriale del Governo competente per territorio.
Il prefetto competente per territorio verifica il diritto al rilascio o al mantenimento della carta di identità, vincolando la sua durata al permesso di soggiorno.
Ove lo straniero non disponga di una dimora abituale, la residenza anagrafica è fissata presso la sede della prefettura-ufficio territoriale del Governo competente per territorio. Il prefetto individua a tale fine apposite sedi presso le quali collocare il domicilio dello straniero, ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142».

Art. 3.
(Disposizioni in materia di presentazione della domanda di protezione internazionale).

1. Lo straniero che richiede la protezione internazionale è identificato ed è sottoposto a rilievi foto-dattiloscopici. I suoi dati sono inseriti nel registro nazionale degli stranieri richiedenti protezione internazionale e tempestivamente aggiornati dalle questure competenti in caso di novità inerenti la concessione o la revoca del permesso di soggiorno.
2. Entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo provvede ad apportare le modifiche necessarie all'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 2015, n. 21, al fine di adeguarlo a quanto disposto dal comma 1 del presente articolo.

Art. 4.
(Delega al Governo
per il coordinamento normativo).

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti le norme occorrenti per il coordinamento formale e sostanziale delle disposizioni legislative vigenti e per l'abrogazione delle norme incompatibili con le disposizioni introdotte dalla presente legge.

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