PDL 3696

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2
                        Articolo 3
                        Articolo 4
                        Articolo 5
                        Articolo 6
                        Articolo 7
                        Articolo 8
                        Articolo 9
                        Articolo 10
                        Articolo 11
                        Articolo 12

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 3696

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
ZOFFILI, MOLINARI, FOSCOLO, BAZZARO, BIANCHI, BISA, ANDREA CRIPPA, FURGIUELE, GRIMOLDI, PAOLIN, PRETTO, TATEO, TONELLI, VALLOTTO

Disciplina delle attività professionali di tatuatore e di piercer

Presentata il 21 luglio 2022

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Onorevoli Colleghi! – La presente proposta di legge è volta a disciplinare le attività professionali di tatuatore e di piercer.
Per «tatuaggio» ci si riferisce, in particolare, alla pigmentazione permanente di parti del corpo, sia attraverso l'introduzione o la penetrazione nel derma di inchiostro da tatuaggio mediante aghi o taglienti, sia attraverso la tecnica di scarificazione. Per «piercing», invece, si intende la perforazione di una zona del corpo tramite taglienti per introdurvi, a scopo decorativo, monili di varia foggia o fattura.
Si tratta – è importante da sottolineare – di pratiche che interessano un numero elevatissimo di consumatori e di professionisti, in crescita continua negli ultimi anni, per le quali si rende necessaria una regolamentazione uniforme a livello nazionale per assicurare adeguati standard di sicurezza igienico-sanitaria, qualità delle prestazioni e tutela della concorrenza.
Secondo le rilevazioni, le attività di tatuaggio e di piercing sono, infatti, oltre 6.000 nel nostro Paese e hanno registrato un aumento del 370 per cento a partire dal 2012, quando si contavano appena 1.350 imprese attive.
In un'ottica di lungo periodo e per i risvolti positivi sull'occupazione, è interessante notare anche come l'aumento esponenziale delle attività abbia riguardato, in maniera significativa, le donne e i giovani. Circa il 37 per cento delle imprese che svolgono attività di tatuaggio e di piercing è, infatti, sottoposto alla supervisione di donne, mentre il 43 per cento è diretto da persone di età inferiore a 35 anni.
Tali numeri sono in aumento anche dal lato della clientela, ovviamente, come dimostra un'indagine condotta dall'Istituto superiore di sanità, conclusa nel 2015, secondo cui in Italia le persone tatuate sono 6,9 milioni, pari al 12,8 della popolazione nazionale.
In questo quadro, le associazioni di tatuatori e di piercer si battono, giustamente, da diverso tempo affinché la loro professione ottenga un riconoscimento sul piano legislativo, fondando le proprie istanze sulla duplice, convergente e condivisibile necessità di tutelare adeguatamente la salute dei consumatori e di certificare la professionalità degli operatori.
Al momento, l'unico riferimento giuridico a livello nazionale è rappresentato dalle circolari emanate dal Ministero della salute nel 1998 recanti «Linee guida per l'esecuzione di procedure di tatuaggio e piercing in condizioni di sicurezza» (circolari n. 2.9/156 del 5 febbraio 1998 e n. 2.8/633 del 16 luglio 1998).
Le citate circolari ministeriali disciplinano gli aspetti essenziali delle attività, tra cui i requisiti igienico-sanitari, le misure di gestione e contenimento del rischio di trasmissione delle infezioni, i sistemi di smaltimento dei rifiuti e la formazione degli operatori attraverso i corsi regionali. Tuttavia, trattandosi di circolari molto risalenti nel tempo ed emanate in un contesto totalmente differente da quello attuale, anche sotto il profilo della diffusione delle pratiche di tatuaggio e di piercing, è evidente che le indicazioni in esse contenute necessitino di essere aggiornate sotto molteplici aspetti, attraverso un'iniziativa che abbia, questa volta, carattere legislativo.
Un intervento di questo tipo appare indispensabile anche al fine di armonizzare le normative che attualmente disciplinano la materia a livello regionale, nelle quali si riscontrano variabilità troppo marcate, concernenti anche la formazione obbligatoria degli operatori e l'organizzazione dei corsi, con ripercussioni che hanno un impatto negativo sul funzionamento della concorrenza, sullo sviluppo del settore e sulla garanzia di standard omogenei a tutela dei consumatori.
È, quindi, compito del legislatore nazionale intervenire per individuare i princìpi fondamentali delle attività professionali di tatuatore e di piercer ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione.
Nella descritta cornice, la presente proposta di legge prevede dunque disposizioni volte ad assicurare l'omogeneità dei requisiti professionali, la parità di condizioni di accesso delle imprese al mercato nonché la tutela dei consumatori. Si introducono anche divieti e sanzioni, con l'obiettivo di contrastare le forme di abusivismo che, purtroppo, hanno registrato una crescita preoccupante negli ultimi anni, anche a causa delle misure restrittive adottate per il contenimento della diffusione della pandemia da COVID-19.

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Oggetto)

1. La presente legge reca i princìpi fondamentali per la disciplina delle attività professionali di tatuatore e di piercer ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione nonché disposizioni a tutela della concorrenza nell'esercizio di tali attività.
2. L'esercizio delle attività professionali di tatuatore e di piercer rientra nella sfera della libertà di iniziativa economica privata ai sensi dell'articolo 41 della Costituzione.
3. La presente legge è volta ad assicurare l'esercizio dell'attività, l'omogeneità dei requisiti professionali e la parità di condizioni di accesso delle imprese del settore al mercato, nonché la tutela dei consumatori.
4. Le disposizioni della presente legge si applicano a tutte le imprese che svolgono l'attività di tatuaggio e di piercing, costituite in forma individuale o in forma societaria, ovunque tale attività sia esercitata, in luogo pubblico o privato.
5. Le regioni adeguano i rispettivi ordinamenti ai princìpi fondamentali in materia di disciplina delle attività professionali di tatuatore e di piercer previsti dalla presente legge.
6. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti speciali e con le relative norme di attuazione.

Art. 2.
(Definizioni)

1. Ai sensi della presente legge:

a) per «piercing» si intende la perforazione di una zona del corpo tramite taglienti per introdurvi, a scopo decorativo, monili di varia foggia o fattura;

b) per «tatuaggio» si intende la pigmentazione permanente di parti del corpo, sia attraverso l'introduzione o la penetrazione nel derma di inchiostro da tatuaggio mediante aghi o taglienti, sia attraverso la tecnica di scarificazione.

Art. 3.
(Abilitazione professionale)

1. L'esercizio delle professioni di tatuatore e di piercer è subordinato al conseguimento dell'abilitazione professionale previo superamento di un esame tecnico-pratico preceduto dallo svolgimento:

a) di un corso di formazione generale della durata di 600 ore;

b) di un corso di specializzazione specifico per ciascun indirizzo, rispettivamente, di tatuaggio e di piercing della durata di 400 ore da svolgersi nell'arco di due anni;

c) di un tirocinio obbligatorio di 500 ore presso studi professionali abilitati, rispettivamente, nella disciplina di tatuaggio e di piercing da svolgersi nell'arco di un anno, con rilascio di attestazione finale secondo le modalità stabilite ai sensi dell'articolo 9.

2. L'accesso al corso di formazione di cui al comma 1, lettera a), è consentito dopo l'assolvimento dell'obbligo scolastico.
3. I corsi di formazione sono organizzati dalle regioni ai sensi della legislazione regionale in materia di formazione professionale sulla base di un programma didattico e pratico unico in tutto il territorio nazionale, definito ai sensi dell'articolo 9.
4. Non costituiscono titolo all'esercizio delle attività professionali di tatuatore e di piercer gli attestati e i diplomi rilasciati a seguito della frequenza di corsi professionali che non siano stati autorizzati o riconosciuti dalle regioni, secondo le modalità definite ai sensi dell'articolo 9.
5. È vietata la pratica di piercing e di tatuaggio da parte degli studenti e dei tirocinanti al di fuori delle sedi di formazione e di tirocinio senza la supervisione di un docente accreditato nelle specifiche discipline.

Art. 4.
(Esercizio dell'attività professionale di tatuatore e di piercer)

1. Le attività professionali di tatuatore e di piercer sono esercitate in forma di impresa, individuale o societaria, ai sensi e nel rispetto delle norme vigenti.
2. L'esercizio delle attività di cui al comma 1 è soggetto a segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA) ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, da presentare allo sportello unico di cui all'articolo 38 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, del comune competente secondo le modalità e nel rispetto dei requisiti definiti dalle regioni.
3. Non è ammesso lo svolgimento delle attività di cui al comma 1 in forma ambulante o di posteggio.
4. Le attività professionali di tatuatore e piercer possono essere svolte unitamente, previo possesso dei requisiti e delle abilitazioni professionali di cui alla presente legge.
5. Per ogni sede dell'impresa dove viene esercitata l'attività professionale di tatuatore o di piercer è designato, nella persona del titolare, di un socio partecipante al lavoro, di un familiare coadiuvante o di un dipendente dell'impresa, almeno un responsabile tecnico in possesso dell'abilitazione professionale.
6. Il responsabile tecnico designato ai sensi del comma 5 garantisce la propria presenza durante lo svolgimento dell'attività di tatuaggio e di piercing ed è iscritto nel repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA) contestualmente alla trasmissione della segnalazione certificata di inizio di attività.
7. In caso di designazione di più responsabili tecnici, almeno uno di essi garantisce la propria presenza durante lo svolgimento delle attività.
8. Le attività professionali di tatuatore e di piercer possono essere esercitate dai cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea in conformità alle norme vigenti in materia di riconoscimento delle qualifiche per le attività professionali nel quadro dell'ordinamento europeo sul diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi.
9. Il titolare dell'attività di tatuaggio e di piercing può ospitare, per un periodo di tempo determinato, cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea nel rispetto delle disposizioni di cui al comma 7, previa comunicazione al comune competente secondo le modalità stabilite dalle regioni.

Art. 5.
(Locazione di spazi di lavoro a terzi)

1. Il titolare dell'attività di tatuaggio e di piercing può concedere in locazione a terzi in possesso dei requisiti professionali previsti dalla presente legge spazi di lavoro all'interno dei locali della propria impresa nel rispetto della normativa vigente in materia.
2. La locazione degli spazi di cui al comma 1 è soggetta a SCIA da presentarsi secondo le modalità di cui all'articolo 4.

Art. 6.
(Divieti)

1. È vietato eseguire tatuaggi e piercing su minori di diciotto anni senza il consenso informato, reso personalmente, di uno dei genitori o del tutore.
2. È comunque vietato eseguire tatuaggi su minori di sedici anni e piercing su minori di quattordici anni, ad esclusione del piercing al lobo dell'orecchio previo consenso informato, reso personalmente, di uno dei genitori o del tutore.
3. È vietato eseguire tatuaggi e piercing in sedi anatomiche nelle quali sono possibili conseguenze invalidanti permanenti ai sensi dell'articolo 5 del codice civile o dove la cicatrizzazione è particolarmente difficoltosa o, per i tatuaggi artistici, sulla palpebra, sul bulbo oculare e sulle mucose genitali e, per i piercing, sulla palpebra.
4. La rimozione di tatuaggi è effettuata esclusivamente da personale medico specializzato.
5. È vietato eseguire tatuaggi e piercing sugli animali, ad esclusione delle marche identificative.
6. L'utilizzo della pistola fora lobi è consentito esclusivamente per la foratura del lobo dell'orecchio.
7. Le regioni disciplinano l'attività di foratura del lobo dell'orecchio, assicurando, anche mediante l'adozione di appositi protocolli, l'idoneità dei locali o degli spazi utilizzati, la sicurezza del procedimento e il rispetto della normativa igienico-sanitaria relativa allo svolgimento delle attività professionali di tatuaggio e di piercing, anche con riguardo al corretto smaltimento dei rifiuti speciali.

Art. 7.
(Consenso informato)

1. Ai fini dell'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 6, il tatuatore e il piercer prima di effettuare la prestazione devono:

a) accertare l'età anagrafica del richiedente mediante la richiesta di esibizione di un documento che ne attesti l'identità;

b) acquisire il consenso informato nei casi e con le modalità di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 6 e il consenso del richiedente negli altri casi;

c) accertare l'assenza di controindicazioni all'esecuzione del tatuaggio o del piercing.

2. Per consenso informato si intende la volontà liberamente espressa nelle forme in esso previste dal richiedente di maggiore di età e, per i minori, personalmente da uno dei genitori o dal tutore.
3. Ai fini del consenso informato, di cui al comma 2, il richiedente deve ricevere adeguate informazioni concernenti:

a) i rischi di infezioni e di altre complicanze;

b) i rischi di patologie a trasmissione parenterale, quali epatite e AIDS;

c) i rischi di sensibilizzazione allergica correlata alla presenza di metalli componenti del gioiello o del monile di inserimento e degli inchiostri da tatuaggio;

d) il trattamento successivo all'esecuzione del tatuaggio o del piercing.

Art. 8.
(Manifestazioni pubbliche)

1. Ai fini dello svolgimento delle attività di tatuaggio e di piercing nell'ambito di raduni o di manifestazioni pubbliche comunque denominate è garantito il rispetto delle condizioni di sicurezza igienico-sanitarie.
2. Per le finalità di cui al comma 1, l'organizzatore della manifestazione garantisce la presenza di un responsabile tecnico e il rispetto dei requisiti igienico-sanitari stabiliti ai sensi dell'articolo 9.
3. L'organizzatore della manifestazione predispone un'apposita area destinata all'esercizio delle attività di tatuaggio e di piercing che soddisfi i requisiti igienico-sanitari di cui al comma 2 e garantisce che le attività stesse siano esercitate da tatuatori e da piercer in possesso dell'abilitazione professionale, sotto la supervisione di un responsabile tecnico.
4. L'autorizzazione alle attività di tatuaggio e di piercing nell'ambito di manifestazioni pubbliche è rilasciata dalle autorità sanitarie e dalle autorità locali competenti per territorio che effettuano anche attività di controllo e vigilanza.
5. Nel corso delle manifestazioni pubbliche di cui al presente articolo è obbligatorio l'utilizzo di materiale monouso.

Art. 9.
(Contenuti della formazione professionale)

1. Ai fini dell'esercizio delle attività professionali di tatuatore e di piercer, con accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti:

a) i contenuti tecnici e culturali dei programmi, dei corsi di formazione e dei relativi esami di abilitazione, individuando gli standard di preparazione tecnico-culturale uniformi nel territorio nazionale ai fini del rilascio dei titoli di abilitazione professionale;

b) i requisiti igienico-sanitari dei locali e le procedure igieniche da seguire ai fini dell'esercizio dell'attività.

Art. 10.
(Disposizioni transitorie)

1. Coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, esercitano regolarmente l'attività di tatuatore o di piercer ai sensi della legislazione regionale vigente o che sono in possesso di attestato igienico-sanitario rilasciato dalle regioni in cui tale attestato è previsto non sono tenuti alla frequentazione dei corsi di formazione di cui all'articolo 3.
2. I soggetti di cui al comma 1 che intendono conseguire l'abilitazione professionale sono tenuti a frequentare un corso di qualificazione della durata di 16 ore in materia igienico-sanitaria, autorizzato o riconosciuto dalle regioni, sulla base del programma definito ai sensi dell'articolo 9.

Art. 11.
(Vigilanza e sanzioni)

1. Chiunque, privo dell'abilitazione professionale prevista dalla presente legge, esercita l'attività di tatuaggio o di piercing è sottoposto alla pena prevista dall'articolo 348 del codice penale.
2. Chiunque, in assenza di uno o più requisiti o in violazione delle modalità previste dalla presente legge, effettui trattamenti di tatuaggio o di piercing è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 a 15.000 euro. Per le procedure relative all'accertamento e all'irrogazione delle sanzioni di cui al presente comma si applicano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.
3. Le regioni, nell'ambito delle proprie competenze, disciplinano le sanzioni nel rispetto dei limiti di cui al comma 2 e la destinazione dei relativi proventi nonché individuano le autorità competenti all'applicazione delle stesse.
4. Restano ferme le sanzioni previste per la violazione delle normative speciali e, in particolare, in materia di smaltimento dei rifiuti prodotti nell'esercizio dell'attività nonché di utilizzo di sostanze chimiche contenute negli inchiostri per tatuaggi.

Art. 12.
(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni pubbliche provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

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